Aggravate le pene nei casi di omicidio e lesioni colpose legate ad inosservanze di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In vigore con la conversione in legge del decreto legge n. 92/2008.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 della legge n. 92 del 23 maggio 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 23/5/2008 n. 92 contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", sono state confermati e resi definitivi gli aumenti delle pene già previsti dal Codice Penale per le lesioni colpose e l'omicidio colposo nei casi di inosservanze a norme sia di prevenzione degli infortuni e che sulla circolazione stradale.

In particolare per l'omicidio colposo legato a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro la pena è stata fissata nella reclusione da due a sette anni, per le lesioni gravissime è stata fissata nella reclusione da uno a tre anni mentre per le lesioni gravi è stata fissata nella reclusione da tre mesi a un anno o nella multa da euro 500 a euro 2.000. Di seguito i testi degli art. 589 e 590 del Codice Penale così come modificati D. L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125.

  • Art. 589 (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

    1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

  • Art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Fonte: Porreca.it

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