Decreto correttivo (D.LGS. 81 Bis) modifica art. 28

Continua la divulgazione di alcuni punti contenuti nel Decreto correttivo che verrà discusso nel consiglio dei Ministri del 31/07/2009.

Valutazione dei rischi (modifica dell’art. 28)

Comma 1. relativamente allo stress lavoro correlato, è inserito “dopo l’accordo europeo del 8 ottobre 2004″ “nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all’art. 6 entro e non oltre 31 dicembre 2009″;

relativamente alla valutazione di rischi particolari, è inserito dopo le parole “da altri paesi” “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro“;

Comma 2. successivamente alle parole “dalla valutazione” sono aggiunte le parole “può essere tenuto nelle previsioni di cui all’art. 53, del decreto, su supporto informatico” e le parole “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti “deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti di cui all’art. 53,  di data certa o attestata la sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro“, nonchè solo ai fini della prova della data, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori della sicurezza territoriale, dal medico competente ove nominato;

Comma 2, lettera a) è aggiunto infine il seguente periodo “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi prevede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo di garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli inteventi aziendali e di prevenzione”;

dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione del rischi eleborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

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