DURC – imprese di servizi (secondo ing. Porreca)
QUESITO
Un datore di lavoro, che non opera in campo edile, deve richiedere il DURC alle imprese a cui affida lavori relativi alla prestazione di servizi? Nel caso particolare il datore di lavoro di uno studio professionale che intende affidare i lavori di pulizia dei locali deve richiedere il DURC all’impresa di pulizie?
RISPOSTA
La risposta è nell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Secondo tale articolo, infatti, un datore di lavoro nel caso che affidi lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Lo stesso Testo Unico che definisce con l’art. 89 lettera l) la idoneità tecnico-professionale come il possesso di capacità organizzative nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare, precisa anche che tale verifica possa essere fatta con le modalità che saranno fissate con un Decreto del Presidente della Repubblica una vota acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ma che al momento non è stato ancora emanato ed aggiunge, altresì, che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto la verifica debba essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e l’acquisizione dell’autocertificazione da parte di questi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445. Per quanto riguarda le imprese o i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, invece, la verifica della loro idoneità tecnico-professionale che è a carico sempre del committente o del responsabile dei lavori è stata disposta dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 90 comma 9 secondo il quale la verifica medesima deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII il quale al comma 1 lettera i), per quanto riguarda le imprese, ed al comma 2 lettera e), per quanto riguarda i lavoratori autonomi, viene citato fra i documenti da esibire il documento unico di regolarità contributiva. (DURC).
E’ presumibile che il citato Decreto che dovrà stabilire le modalità di verifica di tutte le imprese o lavoratori autonomi che operano fuori dei cantieri temporanei o mobili non fosse altro che per allineare le modalità per tutte le attività imprenditoriali imponga anche la esibizione al committente del DURC ma il consiglio che si può dare al datore di lavoro committente che affida dei lavori , dei servizi o delle forniture a ditte appaltatrici controlli comunque la loro regolarità contributiva delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi tenendo presente che sussiste comunque una responsabilità solidale del committente per il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi e che lo stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 precisa al comma 4 che l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato ad opera dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
 Fonte: porreca.it
