Quesito sul DUVRI dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009

QUESITO

Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?
RISPOSTA
Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, il quale riporta gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Tale articolo al comma 3-bis recita:
“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.
Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai quali fa riferimento il citato comma 3 sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di effettuare una verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione e da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, oltre che agli obblighi di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, ciò premesso il comma 3 impone ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, individuato comunemente come DUVRI, nel quale devono essere indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento questo che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
Il legislatore, in occasione della elaborazione del D. Lgs. n. 106/2009, su richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure ritenute da molti farraginose ed anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni fosse esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non fosse superiore ai due giorni, sempre che essi non comportassero rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).
Il quesito pone l’attenzione sulla condizione relativa ai lavori di durata inferiore ai due giorni e sul significato da dare a questa locuzione ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede se i due giorni si possono riferire alla durata effettiva di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto. I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi, a parere dello scrivente ed al lume di logica, riferiti non alla durata dei singoli interventi o dello svolgimento delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto, essendo un documento di natura contrattuale, deve prendere in considerazione logicamente tutti i lavori ed i servizi che vanno a svolgersi per la durata dell’intero contratto.
Ma la fantasia di qualcuno non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di ricorrere a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni e ciò al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. E’ un escamotage questo al quale potrebbero essere portati a ricorrere quei committenti che ritengono erroneamente la redazione del DUVRI inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento di prevenzione necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi quale esso in effetti è. Ma a questi c’è da far presente che se venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza potrebbe con molta facilità individuare nei contratti stipulati una continuità e quindi equiparare gli stessi ad un unico effettivo contratto applicando così i relativi provvedimenti a carico degli inadempienti.QUESITO

Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?

RISPOSTA

Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, il quale riporta gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Tale articolo al comma 3-bis recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”

Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai quali fa riferimento il citato comma 3 sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di effettuare una verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione e da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, oltre che agli obblighi di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, ciò premesso il comma 3 impone ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, individuato comunemente come DUVRI, nel quale devono essere indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento questo che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.

Il legislatore, in occasione della elaborazione del D. Lgs. n. 106/2009, su richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure ritenute da molti farraginose ed anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni fosse esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non fosse superiore ai due giorni, sempre che essi non comportassero rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).

Il quesito pone l’attenzione sulla condizione relativa ai lavori di durata inferiore ai due giorni e sul significato da dare a questa locuzione ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede se i due giorni si possono riferire alla durata effettiva di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto. I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi, a parere dello scrivente ed al lume di logica, riferiti non alla durata dei singoli interventi o dello svolgimento delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto, essendo un documento di natura contrattuale, deve prendere in considerazione logicamente tutti i lavori ed i servizi che vanno a svolgersi per la durata dell’intero contratto.

Ma la fantasia di qualcuno non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di ricorrere a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni e ciò al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. E’ un escamotage questo al quale potrebbero essere portati a ricorrere quei committenti che ritengono erroneamente la redazione del DUVRI inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento di prevenzione necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi quale esso in effetti è. Ma a questi c’è da far presente che se venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza potrebbe con molta facilità individuare nei contratti stipulati una continuità e quindi equiparare gli stessi ad un unico effettivo contratto applicando così i relativi provvedimenti a carico degli inadempienti.

Fonte: CPT Palermo

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