Redazione del POS anche in assenza di PSC e della nomina del CSE
Per alcuni lavori di ristrutturazione di un piccolo fabbricato affidati ad una sola impresa per i quali il committente non ha nominato il coordinatore in fase di progettazione e non ha fatto redigere il PSC l’organo di vigilanza nel corso di una ispezione in cantiere ha chiesta l’esibizione del piano operativo di sicurezza (POS). E’ tenuto l’imprenditore in assenza di un coordinatore e di un PSC a redigere tale documento considerata anche la modesta entità dei lavori?
RISPOSTA
La risposta è sì e discende dalla lettura dell’art. 96 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale con riferimento agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigente e dei preposti ha disposto con comma 1 che:
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Con il D. Lgs. n. 81/2008 è stato pertanto esplicitamente precisato che in ogni caso i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici devono redigere il piano operativo di sicurezza (POS) e qualunque sia il numero di imprese che operano in cantiere. Il POS, così come è definito nell’art. 89 comma 1 lettera h) dello stesso decreto legislativo, è il documento sulla valutazione dei rischi che il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice deve redigere ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) in riferimento al singolo cantiere nel quale la stessa va ad operare. Esso non è quindi legato al PSC fatto elaborare dal committente e non è un documento di riscontro allo stesso contrariamente a quanto viene creduti abbastanza diffusamente.
A conferma di quanto appena sostenuto si fa osservare che nell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 che riporta i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, fra gli elementi minimi che il POS deve contenere vengono richiesti al punto 3.2.1 lettera g) “l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazione in cantiere” ed alla lettera h) “le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC, quando previsto” il che lascia intendere che la redazione del POS è indipendente da quella del PSC.
Fonte: porreca.it
