Le responsabilità di una società di consulenza – Tribunale di Trani – Molfetta

Evidenziamo un estratto della sentenza del caso accaduto a Molfetta per far riflettere i consulenti che si occupano di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro 

la sicurezza della (W), pur essendo evidente la presenza in azienda di strumenti per la pulizia interna di cisterne, avrebbe dovuto segnalare, tra i generali pericoli concreti da evitare, quello di un accesso non protetto degli operai in tali spazi confinati.

Essa avrebbe dovuto imporre alla (W) una preventiva verifica del carico precedentemente trasportato dalle cisterne e della eventuale permanenza di sostanze pericolose, ciò anche a prescindere dalle risultanze di documenti di trasporto.

La società (J), molto affermata nel settore della sicurezza, dapprima ha effettuato un sopralluogo estremamente superficiale e stranamente parziale in azienda, conte emerge dalla imbarazzata deposizione del suo amministratore, a proposito dell’area di lavaggio, e poi ha trascurato assurdamente di rispettare una suggeribile banale prescrizione cautelare di prudenza, applicabile ad ogni introduzione in ambiente chiuso adibito al trasporto di merci o sostanze. Non ci si può trincerare dietro la scusa della omessa prospettazione del rischio chimico da parte del titolare della (W).

Il compito di una società di consulenza è proprio quello di non accontentarsi delle indicazioni sommarie dell’altro contraente, di evidenziare le falle presenti nella sicurezza in azienda e di rappresentare i punti critici dei lavori specificamente individuati o associabili al tipo di ramo operativo.

A detta del …, una analisi di questo tipo sarebbe costata di più e quindi non poteva essere resa

gratuitamente.

Intanto, l’ambito, complessivo dell’intervento operativo della (W) doveva essere scandagliato con attenzione.

Inoltre, quella analisi doveva essere fortemente consigliata ed imposta per una effettiva tutela.

In ogni caso, la società chiamata ad esercitare un compito di consulenza aveva l’obbligo giuridico di

segnalare anche solamente i rischi generici connessi con il lavaggio interno delle cisterne.

Era d’altronde prevedibile che, durante un lavaggio di una cisterna, seppure in una struttura dotata di testina rotante con scudo, un operaio, per qualsiasi ragione, potesse avvertire il bisogno di entrare nella cisterna anche solo per recuperare un oggetto caduto all’interno o per garantire la massima

pulizia in presenza di incrostazioni o sporco resistente al lavaggio automatizzato.

La segnalazione di pericoli connessi con tale accesso in ambiente chiuso era doverosa, rientrando tra quelle più elementari, ed era quindi sicuramente esigibile da parte di una società specializzata in

tema di sicurezza del lavoro.

Non si deve mai dimenticare ciò che non può essere mai scontato: gli adempimenti dei consulenti in materia di sicurezza sul lavoro non sono attività di routine, ma servono a proteggere le persone dai pericoli presenti nell’ambiente lavorativo.

In tale ambito le leggerezze, connesse al veloce smaltimento burocratico delle pratiche e generate verosimilmente dall’obiettivo della moltiplicazione e della massimizzazione dei profitti, non sono ammesse o tollerate, soprattutto perché portano alla lesione di beni giuridici di primo piano nella scala dei valori costituzionalmente protetti.

E’ sufficiente una rapida lettura del documento di valutazione del rischio predisposto dalla (J) srl per la (W) sas per rendersi conto dell’assurda superficialità dell’approccio della prima nella relazione contrattuale.

L’amministratore (E) figurava addirittura quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Di fatto era stato così ingabbiato l’esercizio dei poteri, basilari per la tutela dei lavoratori nel rapporto con il datore di lavoro, delineati dagli artt. 19 e 20 del DLG 626/04.

Nulla era stato eccepito al riguardo da parte della società di consulenza.

Nel documento di valutazione difettavano le indicazioni specifiche sulle modalità di verifica della presenza di sostanze pericolose e mancavano anche direttive sui rischi dei singoli prodotti chimici presenti in azienda.

Nella parte relativa ai luoghi di lavoro, con riguardo a magazzini e depositi, si citavano eccentriche precauzioni da adottare per “il legname e il materiale da utilizzare per la costruzione di opere sceniche”, oppure per “gli abiti e i costumi da scena” o ancora per “le armi opportunamente denunciate e inventariate”.

La lettura di siffatti passi, davvero sconfortante se si pensa agli obiettivi primari di una consulenza per la sicurezza, serve in questa sede solo a tratteggiare la totale negligenza con cui è stato portato a termine l’incarico da parte della (J), che ha evidentemente utilizzato acriticamente testi creati per altre tipologie di imprese, tradendo gli interessi negoziali della (W) e minando la sfera di protezione dei relativi dipendenti.

E’ stata data separata importanza solo ai rischi da rumore, pretermettendo ogni indagine accurata sul pericolo da contatto con sostanze chimiche.

L’omissione dianzi descritta, ascrivibile al … ed alla sua società, è quindi penalmente rilevante, giacché si inserisce nella sequela causale delle condotte che senza alcun dubbio hanno determinato la tragedia.

Scarica tutto il documento:

tribunale_di_trani-25_septies

Non è possibile lasciare commenti.