RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione

Pubblichiamo un estratto dell’ interessante sentenza della Cassazione penale 15/01/2010, n. 1834.

Al centro della sentenza si colloca un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare di una s.p.a., condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente che nell’effettuare di notte “in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all’estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l’equilibrio, precipitando da un’altezza di m. 3,15 dal suolo”.  

Nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva che “la designazione – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008] – dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest’ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l’osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.

Ne desume che, “nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base all’art. 4, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 626/1994 [ora artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.

Insegna che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere”, e che “il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

Critica, pertanto, l’assunto difensivo “secondo cui nulla avrebbe potuto fare l’iimputato per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacchè il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata”.

E spiega che un tale assunto muove “da un’interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 626/1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. n. 81/2008] e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile”, poiché “l’opzione esegetica sottesa postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario”.

Chiarisce ancora, con particolare riguardo alle funzioni riservate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che “l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse – e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori – possa integrare un’omissione ‘sensibile’ tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”.

E aggiunge che, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.

Ciò precisato, la Sez. IV prende atto che “la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda”, e che l’imputato, “per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un’altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l’incolumità degli operai addetti alla movimentazione”.

 Fonte: IPSOnews  

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