Un pò di quesiti sul D.Lgs 81/2008….
Chiarimenti sul D.lgs. 81/08 a cura dell’avv. Dubini: autocertificazione della valutazione dei rischi, illeciti amministrativi, distanze di sicurezza nel lavori non elettrici, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, data certa della delega.
L’autocertificazione della valutazione dei rischi
L’autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, prevista dall’art. 29 comma 5 per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, è valida per tutti i tipi di rischi? Anche per quelli specifici indicati negli allegati VI, VII, VIII, IX, X e XI? In caso contrario quali sono i documenti necessari e obbligatori da allegare all’autocertificazione?
Ad esempio può un azienda con meno di dieci addetti autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio derivante dall’utilizzo di sostanze pericolose?
Che cosa deve eventualmente allegare a fronte di tale autocertificazione?
E per quanto riguarda l’esposizione a rumore è sufficiente l’autocertificazione o la stessa deve essere supportata da tabelle e/o misurazioni?
Sul rischio cancerogeni non è sufficiente l’autocertificazione, l’articolo 236 del D. Lgs. 81/2008 è chiaro, è richiesta l’indicazione di una serie di dati ben definiti. Occorre redigere un documento scritto che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi avente le caratteristiche prescritte dall’articolo 236 comma 4, che riporta:
Articolo 236 – Valutazione del rischio
4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’ ALLEGATO XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
Negli altri casi chiederei al datore di lavoro di descrivere la documentazione della valutazione dei rischi che dichiara di avere effettuato, verbalizzando le sue dichiarazioni, e in caso di incongruenze e inesattezze contesterei con verbale diprescrizione la omessa o incompleta valutazione di tutti i i rischi lavorativi, con le conseguenze che ciò comporta.
Modalità operative art. 301bis in materia di illeciti amministrativi
L’estinzione agevolata prevista dall’art. 301 bis è una procedura che si inserisce all’interno dell’impianto normativo previsto dal DPR 689/81 in materia di sanzioni amministrative o è una procedura alternativa?
Col “verbale di primo accesso ispettivo” si procede con la richiesta di adempimento, se poi non viene adempiuta si opera ai sensi del DPR 689/81.
É possibile, per parallelismo, paragonare la prassi che dovrà essere seguita con quella introdotta dal D.lgs. 124/04 ed utilizzata dagli ispettori del lavoro delle direzioni provinciali?
No, il D.lgs. 124/04 non si applica all’attività degli UPG delle ASL.
Per poter applicare la sanzione “ridottissima” è necessario che la violazione ed il tempo necessario per regolarizzare la situazione siano inseriti esclusivamente nel “primo verbale di accesso”?
Il D.Lgs. 81/2008 cita il verbale di primo accesso ispettivo, e non il primo verbale, quindi si può fare il primo verbale, e si definisce il verbale successivo “verbale di primo accesso ispettivo”, che da conto del primo accesso ispettivo e di tutti gli accertamenti collegati nella loro completezza.
Lo strumento applicabile è la “diffida ora per allora” si sensi dell’art. 9 DPR 520/55?
No, non si può trasformare una violazione amministrativa in una possibile violazione penale, se il legislatore ha voluto disporre una sanzione amministrativa non può la polizia amministrativa sostituirvi una sanzione penale, perché quando una ASL contesta violazioni amministrative non agisce come polizia giudiziaria ma come polizia amministrativa.
Qualora non si regolarizzi la posizione nei termini, il procedimento amministrativo continua il suo iter ai sensi del DPR 689/81?
Si.
In questo caso va comunicato alla Procura la notizia di reato relativa all’art. 650 c.p. (inosservanza del provvedimento dell’autorità)?
No, è una violazione amministrativa, non penale, verrebbe archiviata.
Potere di disposizione art. 302bis
Con l’introduzione dell’art. 302 bis viene abrogato di fatto l’art. 10 del DPR 520/1955?
No, l’art. 10 del DPR 520/1955 resta norma generale, che si applica in tutti i casi che non siano quelli di cui all’art. 302 bis, che è norma speciale applicabile solo nei casi considerati.
Se fosse così, la “nuova” disposizione è circoscritta all’applicazione di norme tecniche e buone prassi in riferimento all’art. 2, comma 1, lett. u) e v)?
Si.
Distanze di sicurezza nel lavori non elettrici
Quali sono le differenze applicative tra gli art. 117 e 83?
Quale deve essere la distanza dalle parti elettriche in caso di lavori non elettrici: quella dell’allegato IX o quella risultanti dall’applicazione delle norme di buona tecnica?
E se queste distanze non coincidono quale devo tenere in considerazione? Quella più a favore della sicurezza?
Vanno applicati gli articoli 80 e 81:
Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
4. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Articolo 81 – Requisiti di sicurezza
1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gliimpianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo “pertinenti norme tecniche”.
Data certa della delega di funzioni
Quando si può definire “certa” una data di una delega?
Ad esempio è possibile definire data certa quella di una delega riportata sull’ultimo verbale del registro a pagine numerate del Consiglio di amministrazione laddove non ne esiste uno successivo a comprovare la certezza effettiva della data?
No, la data certa è quella opponibile ai terzi in modo inoppugnabile e inconfutabile. In questo caso non vi è prova della certezza della data. La data è certa se vi è procura notarile, uso di posta certificata e/o firma digitale, marca Infocert, oppure se l’atto unico è timbrato in posta…
Continuità con la precedente normativa
La delega di funzioni redatta ai sensi della precedente normativa (626, 494) va rifatta ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.. 81/08? Anche se la “vecchia” è in possesso dei requisiti dettati dal nuovo disposto normativo?
In questo caso ovviamente no, l’art. 304 D. Lgs.. 81/08 sancisce al comma 3 il principio della continuità normativa.
In assenza di modiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, il DVR redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 va comunque aggiornato ai sensi del D.Lgs. 81/08?
NO, resta valido ai sensi dell”art. 304 del D. Lgs. 81/08 che sancisce al comma 3 il principio della continuità normativa.
È possibile eventualmente integrare il “vecchio” documento con i capitoli relativi ai nuovi rischi (stress correlato, .) od occorre revisionarlo per intero?
È ovviamente possibile integrarlo. Ed in caso di aziende con meno di dieci addetti occorre effettuare nuovamente l’autocertificazione con i nuovi riferimenti normativi. L’autocertificazione deve includere tutti i rischi (in realtà occorrerebbe caldamente consigliare alle aziende di redigere comunque un DVR).
La valutazione del rischio vibrazioni
Considerato che:
- il D.Lgs. 106/09 ha modificato l’allegato XXXV del D.Lgs. 81/08, punto A1, secondo capoverso, che consentiva di effettuare la valutazione del rischio vibrazionibasandosi sulle informazioni fornite dai fabbricanti, e ha mantenuto solo il riferimento alle banche dati Ispesl quale norma tecnica;
- il medesimo D. Lgs. 106/09 non ha apportato modifiche all’art. 202 del D.Lgs. 81/08, ove pertanto è ancora contemplata la possibilità di riferirsi alle informazioni fornite dai fabbricanti (art. 202 comma 2), fermo restando il rimando alle disposizioni di cui all’allegato XXV (art. 202 comma 3);
La lettura congiunta dei due disposti normativi, così come risultano dopo le modifiche del 106, appare in parte contraddittoria.
Alla luce di ciò, si chiedono chiarimenti in merito all’obbligo di effettuare la valutazione del rischio vibrazione partendo da dati ottenuti esclusivamente tramite misurazione (salvo che non si trovino gli specifici macchinari nella banca dati Ispesl), o la possibilità di continuare a svolgere tale valutazione a partire dai dati forniti dai fabbricanti, fermo restando l’applicazione dei criteri di cui all’all. XXV punto A1, primo capoverso, per il calcolo dell’esposizione giornaliera.
Personalmente parlo da Coordinatore per la Sicurezza, e mi chiedo se sia ancora corretto o meno accettare una valutazione del rischio vibrazione che non si fondi sulla misurazione.
Da un confronto con altri colleghi, che si occupano di consulenza alle imprese in materia di sicurezza, è emersa la necessità di un chiarimento in merito, ed è stata pertanto posta la questione al servizio SPSAL di [omissis] (il quesito riguardava l’HAV, ma il problema interpretativo si ripropone pari pari per il WBV). Riporto più sotto l’interpretazione fornita dai vs. colleghi di [omissis], leggendo la quale parrebbe che i dati forniti dai fabbricanti siano ammessi (incidendo semmai sulla qualità della valutazione, ma non pregiudicandone la validità).
“Il D. Lgs. 106/09 non ha apportato modifiche all’art. 202 del D.Lgs. 81/08, ove pertanto è ancora contemplata la possibilità di riferirsi alle informazioni fornite dai fabbricanti (art. 202 comma 2)”.
Fonte: puntosicuro
