Archivio della categoria ‘Aggiornamenti normativi’

Modifica REACH, Regolamento (UE) n. 71/2012 – Si applica dal dal 1.o aprile 2012

martedì 31 gennaio 2012

Sulla GUUE L 26 del 28 gennaio 2012 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 71/2012 del 27 gennaio 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Si applica a decorrere dal 1.o aprile 2012.

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2012.

REACH-Regolamento 71_2012

Fonte: amblav.it

Novità dal decreto semplificazione

lunedì 30 gennaio 2012

Il Consiglio dei Ministri n. 12 del 27/01/2012 ha approvato il cosiddetto “Decreto semplificazioni”, che contiene molte novità:

Abolito il DPS ! (il Documento di Programmazione della sicurezza informatica)

Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.
La norma modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza prevedendo diverse fattispecie di astensione obbligatoria in presenza di determinate condizioni.

Novità sulla SCIA

Il Governo, entro il 2012, individuerà in modo tassativo le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), quelle per cui basta una semplice comunicazione e le attività del tutto libere; verranno di conseguenza abrogate tutte le disposizioni incompatibili assicurando chiarezza e certezza alle imprese. Inoltre saranno attivati, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria

Novità per i Disabili
Verranno eliminate inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie a favore delle persone con disabilità.
Il verbale di accertamento dell’invalidità potrà sostituire le attestazioni medico legali richieste, ad esempio, per:
- il rilascio del contrassegno per parcheggio e di accesso al centro storico
- l’IVA agevolata per l’acquisto dell’auto
- l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione al PRA.

Novità sulla Dichiarazione ambientale unica per PMI.
Viene introdotta un’unica autorizzazione in materia ambientale, così da concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti – al momento di competenza di diverse amministrazioni – cui sono sottoposte oggi le Pmi.
L’autorizzazione sarà rilasciata dunque da un unico soggetto attuatore, riducendo di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese.

IMPIANTI TERMICI
Si elimina una inutile duplicazione nelle certificazioni di conformità, con un risparmio stimato in oltre 50 milioni all’anno.

Fonte: amblav.it

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – proroga “Decreto Interministeriale 20 gennaio 2012

mercoledì 25 gennaio 2012

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2012 –  il Decreto Interministeriale del 20 gennaio  2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico concernente il differimento dell’entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 (formato .pdf 28,84 Kb)

DURC non è autocertificabile: nota del Ministero del Lavoro

martedì 24 gennaio 2012

ll chiarimento è dovuto all’errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell’articolo 44 bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile.

Il Ministero precisa che l’articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione

DURC-NON-autocertificabile

Formazione Lavoratori, Preposti, Dirigenti e RSPP-Datori di Lavoro – Quando entrano in vigore gli accordi Stato Regioni?

sabato 14 gennaio 2012

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011 l’ “Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni” e in pari data l’altro “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tali accordi sulla formazione seguono il precedente accordo: CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/2/2006.

1. Entrata in vigore

I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2012.

Per quel che riguarda la data di entrata in vigore di detti decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro. Possiamo perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il momento esatto dell’entrata in vigore delle citate disposizioni in materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della prevenzione.

In esso si afferma chiaramente l’esistenza di una disciplina transitoria:

“1.1. Termine per l’ attivazione dei corsi formativi

Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003”.

Il punto rilevante e dirimente è la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal quale l’accordo Stato Regioni per la formazione RSPP aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.
I recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono un termine dilatorio. Ad esempio l’accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, dopo aver in premessa fatto riferimento alla pubblicazione per la vigenza del provvedimento, così recita:

“10. … In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.

Dunque anche per i recenti accordi l’entrata in vigore è correlata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (11 gennaio 2012).

L’accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 che così recita:

“Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Dunque l’Accordo è un atto avente forza normativa in quanto è parte integrante dell’articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo sanzionato penalmente, e non può quindi non rientrare, per quanto attiene validità ed efficacia nei criteri di entrata in vigore validi per il Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui è parte integrante e complementare, elemento costitutivo del precetto obbligo penalmente sanzionato.

Il codice penale prevede che all’art. 1 (Reati e pene: disposizione espressa di legge) che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, e l’art. 2 (Successione di leggi penali) “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

Il Codice civile all’art. 10 regola “Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti”

e prevede che “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.

Ora per alcuni adempimenti è previsto un termine diverso e dilatorio, che si applica a partire dalla data della pubblicazione, mentre per tutti gli obblighi per i quali non è previsto un termine diverso, vale la regola generale, ovvero dell’entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo, avente l’accordo natura di atto normativo, integrativo dell’articolo 37 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 (per quel che riguarda la formazione dei lavoratori) che ha natura penale, e che quindi non può non soggiacere alle medesime regole di qualunque provvedimento normativo integrativo o modificativo del Testo Unico di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Conclusioni

Conclusivamente può dirsi che, salvo laddove non sia stabilito un termine diverso, cosa che non si verifica nell’accordo, gli accordi entrano in vigore il giorno 15 dalla pubblicazione, ovvero entrano in vigore il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, 26 gennaio 2012 che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’accordo per lavoratori, dirigenti e preposti, o 18 mesi dall’entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell’accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento scritto avente data certa, programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell’accordo del 21 dicembre 2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.

Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall’accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

Approfondimento del Dott. Rolando Dubini, avvocato del foro di Milano

Fonte: puntosicuro.it

Pubblicati gli Accordi sulla Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori e RSPP Datori di lavoro – G.U. n.8 del 11 gennaio 2012

giovedì 12 gennaio 2012

La G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012 pubblica gli ACCORDI in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI e Datori di Lavoro/RSPP e del SINP.

1) l’accordo per la FORMAZIONE di:
–> DIRIGENTI
–> PREPOSTI
–> LAVORATORI
ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008

2) l’accordo per la FORMAZIONE di Datori di lavoro/RSPP, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008;

Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione è stata approvata anche la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio:
– alto
– medio
– basso

secondo una classificazione riportata nello specifico Allegato.

- Inoltre l’ accordo prevede le modalità di alcuni possibili utilizzi della formazione “E-Learning“, ma:
– SOLO per la formazione generale;
– SOLO in modalità avanzate e interattive, secondo nuove “regole” innovative
, anch’esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato;
– con DIVIETO di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori;
– con OBBLIGO di verifiche finali in presenza.

Fonte: amblav.it

Link ns. precende articolo con i contenuti degli accordi: Accordi Formazione del 21.12.2011 – DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI – RSPP


Accordi Formazione del 21.12.2011 – DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI – RSPP

martedì 3 gennaio 2012

Come già precedentemente comunicato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono stati  approvati gli accordi su:

- Formazione dei RSPP / Datori di Lavoro

- Formazione dei Lavoratori, Dirigenti, Preposti

Gli accordi già approvati dalla Conferenza Stato-Regioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” indicativamente prevista per gennaio 2012

Conusulta gli accordi:

Accordo Formazione RSPP-Datori di Lavoro

Accordo Formazione Dirigenti Preposti Lavoratori

Il nuovo MUD DPCM 23 dicembre 2011 (sostituisce DPCM 27 aprile 2010)

martedì 3 gennaio 2012

La G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 pubblica il D.M. 12 novembre 2011 con la proroga del MUD 2011 al 30 aprile 2012.

La G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 pubblica il Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (detto “poche-proroghe“) sulla proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Prevede tra l’altro, all’art. 13 (”Proroga di termini in materia ambientale“), comma 3., che il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI è differito al 2 aprile 2012.
3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”

Il Decreto legge 216/2011 entra in vigore il 29/12/2011 e dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni.

Inoltre la G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 pubblica il D.M. 12 novembre 2011 con la proroga per la dichiarazione MUD 2011 al 30 aprile 2012 (rispetto alla attuale scadenza del 31.12.2011, prevista dal D.M. 17 dicembre 2009) da parte dei soggetti obbligati (gli stessi su cui ricadeva l’adempimento per la precedente dichiarazione – produttori e impianti di recupero/smaltimento tramite l’utilizzo della modulistica contenuta nel DPCM 27 aprile 2010 – MUD 2010 – oppure in alternativa, la compilazione e l’invio telematico di appositi moduli che saranno pubblicati sul portale SISTRI).

Il decreto prevede altresì che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal SISTRI, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistema.

Sull’argomento si segnale il “Dossier “231-Ambiente”, n. 96/2011 che esaminala nuova normativa di Tutela penale dell’ambiente, introdotta come art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Il D.M. prevede che: “All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole
– «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010,
– ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011»
sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011,
– ed entro sei mesi dalla data di entrata in operativita’ del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.».

Decreto del 23 dicembre 2011 sul nuovo MUD…

Fonte: amblav.it

MUD 2011: proroga al 30 aprile 2012, SISTRI al 2 aprile 2012

mercoledì 28 dicembre 2011

La G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 pubblica il D.M. 12 novembre 2011 con la proroga per la dichiarazione MUD 2011 al 30 aprile 2012 (rispetto alla attuale scadenza del 31.12.2011, prevista dal D.M. 17 dicembre 2009) da parte dei soggetti obbligati (gli stessi su cui ricadeva l’adempimento per la precedente dichiarazione – produttori e impianti di recupero/smaltimento tramite l’utilizzo della modulistica contenuta nel DPCM 27 aprile 2010 – MUD 2010 – oppure in alternativa, la compilazione e l’invio telematico di appositi moduli che saranno pubblicati sul portale SISTRI).

Il decreto prevede altresì che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal SISTRI, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistema.

Inoltre il decreto “poche-proroghe” prevede che il termine di entrata in operatività del Sistema è differito al 2 aprile 2012.

Il D.M. prevede che: “All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole
– «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010,
– ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011»
sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011,
– ed entro sei mesi dalla data di entrata in operativita’ del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.».

Fonte: amblav.it

Formazione Dirigenti, Preposti e Lavoratori: approvati i decreti il 21 dicembre 2011 – Corsi di Formazione conformi e aggiornati all’Accordo

giovedì 22 dicembre 2011

Il 21 dicembre 2011, la Conferenza Stato-Regioni La Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi per:

1) sancito l’accordo per la FORMAZIONE di:
–> DIRIGENTI
–> PREPOSTI
–>
LAVORATORI
ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 7 del D.Lgs. 81/2008

2) sancito l’accordo per la FORMAZIONE di Datori di lavoro/RSPP, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008;

3) reso parere per SINP, servizio Informativo Nazionale della Prevenzione, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008;

Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione dei lavoratori è stata approvata anche la suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio:
– alto
– medio
– basso

secondo una classificazione riportata in uno specifico Allegato.

Corsi di Formazione conformi e aggiornati all’Accordo.

- Inoltre lo schema di accordo prevede le modalità alcuni possibili utilizzi della formazione “E-Learning“, ma:
– SOLO per la formazione generale;
– SOLO in modalità avanzate e interattive, secondo nuove “regole” innovative
, anch’esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato;
– con DIVIETO di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori;
– con OBBLIGO di verifiche finali in presenza.

Fonte: amblav.it