Archivio della categoria ‘Aggiornamenti normativi’

I quesiti dell’ing. Porreca: autonomi e appalti e sub-appalti

giovedì 26 agosto 2010

QUESITO SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO.

 QUESITO

     Una interpretazione diffusa afferma che in carico ai lavoratori autonomi esistono solo i due obblighi previsti dall’articolo 21 (utilizzo di macchine conformi al titolo III e utilizzo dei DPI) mentre in altre parti del decreto vengono ripresi ulteriori adempimenti richiesti agli stessi lavoratori autonomi. In particolare si chiede:

  1. dal legislatore non è richiesto per i lavoratori autonomi l’obbligo della valutazione dei rischi ma come si possono scegliere i DPI adeguati senza aver effettuato una valutazione dei rischi (anche senza  autocertificarne l’effettuazione)?
  2. a cosa si fa riferimento nell’allegato XVII quando si richiamano attestati circa la formazione e l’idoneità sanitaria  ove espressamente previsti?
  3. I lavoratori autonomi rientrano nell’applicazione dell’art 26 comma 2), relativo alla cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed al coordinamento sugli interventi di prevenzione dato che nello stesso non sono citati?

 RISPOSTA

 Nel formulare il quesito il lettore ha posto in evidenza alcuni punti del testo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nei quali, per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, è possibile osservare delle incoerenze e finanche delle omissioni da parte del legislatore degne certamente di ulteriori chiarimenti e di ulteriori interventi correttivi ed integrativi.

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha dedicato al lavoratore autonomo, che ha definito con l’art. 89 comma 1 lettera d) per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, uno specifico articolo, il 21, con il quale è stato imposto che i lavoratori autonomi che comunque compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto legislativo, di munirsi altresì di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso titolo III nonché di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso articolo 21 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41 e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 

Gli obblighi e le facoltà sopraindicate sono disposti a carico dei lavoratori autonomi allorquando questi prestino la loro opera nell’ambito della propria organizzazione e del loro ambiente; quando invece gli stessi devono prestare la loro attività nell’ambito di un appalto o subappalto questi, in base a quanto disposto dall’art. 26 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, devono sottostare anche alle verifiche da parte del committente ed agli adempimenti stabiliti nello stesso art. 26.

Con riferimento all’obbligo della valutazione dei rischi presenti nell’ambito dell’attività del lavoratore autonomo ben a ragione il lettore ha fatto osservare che è necessaria effettuare la stessa valutazione dei rischi per poter orientare correttamente la scelta del DPI che il legislatore gli ha imposto di utilizzare per cui si condivide l’osservazione e si è del parere che tale momento di valutazione debba essere comunque affrontato anche se non viene richiesta la documentazione o l’autocertificazione attestante la sua avvenuta effettuazione.

Quando invece il lavoratore autonomo in regime di appalto viene a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda od organizzazione di lavoro, essendo richiesto al datore di lavoro ospitante di verificare la idoneità tecnico professionale anche del lavoratore autonomo, quest’ultimo è tenuto a documentare il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili e nell’art. 26 medesimo per quanto riguarda le altre attività imprenditoriali. E’ nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto allo stesso di attestare di aver acquisito la formazione relativa nonché la idoneità sanitaria a svolgere la propria attività per dar seguito all’appalto. Tale requisito in realtà era già richiesto nell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originale il quale con il comma 2 lettera d) imponeva al lavoratore autonomo di esibire “attestati inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” facendo riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali il legislatore aveva già richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo tali adempimenti. Ora con una modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 l’espressione “previsti dal presente decreto legislativo” è stata trasformata nell’espressione “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” ed a parere dello scrivente il legislatore con l’aggiunta del termine ”espressamente” ha voluto  rafforzare quanto già indicato nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda il terzo punto del quesito relativo agli obblighi di cooperazione e di coordinamento del lavoratore autonomo in regime di appalto o subappalto il lettore ha messo in evidenza quella che è una carenza di coordinamento nelle disposizioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 e connesse ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e quella che, secondo lo scrivente, è una vera e propria omissione che è possibile riscontrare nel testo dell’art. 26  con riferimento sempre all’attività dei lavoratori autonomi.

Si osserva, infatti, che secondo il comma 1 di tale articolo 26 il datore di lavoro committente che affida dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi  all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del suo intero ciclo produttivo, è tenuto (lettera a) a verificare l’idoneità tecnico-professionale di tali imprese o lavoratori autonomi nonché (lettera b) a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate  in relazione alla propria attività e quindi, da questo punto di vista, è chiaro che il legislatore ha voluto creare esplicitamente una sorta di equiparazione fra le imprese ed i lavoratori autonomi. Quanto appena detto però non trova una corrispondenza con quanto poi indicato nel successivo comma 2 dello stesso art. 26 secondo il quale:

 “2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

    a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

    b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 Ora appare evidente che nel comma 2, che come si può osservare richiama le ipotesi di cui al comma 1 già descritto, è stato evidentemente omesso di indicare fra i destinatari degli obblighi anche i lavoratori autonomi. Più correttamente nell’introdurre il comma 2 si sarebbe dovuto dire “nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (ed i lavoratori autonomi)…..”.  Non ha senso, infatti, che il lavoratore autonomo, pur essendo in base al comma 1 il destinatario della informazione dei rischi che può trovare nell’ambiente in cui è chiamato ad operare, non debba a sua volta informare chi lo ospita dei rischi che lo stesso può apportare o non debba cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione o coordinarsi con quant’altri operano nella stessa azienda così come disposto dal comma 2 lettera a) e b) dello stesso art. 26.

In più la lettura del comma 2 per come è attualmente scritto e la sua non applicazione ai lavoratori autonomi porterebbe di conseguenza alla non applicazione nei confronti degli stessi anche del comma 3 dello stesso articolo, che richiama il comma 2 stesso, secondo il quale:

  “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”.

 In definitiva, quindi, una lettura coordinata dei primi tre commi dell’articolo 26 porterebbe al momento a concludere che il lavoratore autonomo, pur potendo portare nell’azienda che lo ospita dei rischi interferenziali, come spesso accade, rischi che possono anche portare ad infortuni sul lavoro od a malattie professionali, non sarebbero destinatari del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) il che appare assolutamente assurdo.

Una revisione in tal senso dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto, non sarebbe poi tanto male.

DM 19-05-2010

sabato 21 agosto 2010

Pubblicato sulla G. U. del 13/7/2010 il D. M. del 19/5/2010. E’ stata aggiornata la modulistica relativa alla dichiarazione di conformità per gli impianti installati all’interno degli edifici già prevista con il D. M. n. 37/2008.

A partire dal 28/7/2010 le dichiarazioni di conformità devono essere redatte sui nuovi modelli.

D.M. 19.05.2010

Linee Guida sull’applicazione della Nuova Direttiva Macchine 2006/42/EC

lunedì 2 agosto 2010

Pubblichiamo le linee guida sull’applicazione della Nuova Direttiva Macchine 2006/42/EC recepita in Italia con il D.Lgs.17/2010.

Il documento ha come titolo “guide to application of Machinary Directive 2006/42/EC” a cura di Europen Commission Enterprise and Industy.

Il testo è in lingua Inglese

LINEA GUIDA UE SULLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE.

Linee Guida Ispesl-Regione Lombardia sull’applicazione di alcuni aspetti D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

domenica 1 agosto 2010

Pubblichiamo il documento 

INDICAZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI SULL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI INERENTI LA SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente documento costituisce una revisione alla precedente elaborazione delle indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a seguito dell’emanazione del decreto integrativo e correttivo D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (di seguito decreto correttivo) ed è stato elaborato dal medesimo gruppo di lavoro promosso a livello regionale costituito da funzionari delle ASL della Lombardia e da funzionari dell’I.S.P.E.S.L.

Linee Guida Ispesl Regione Lombardia applicazione 81.2008

Proroga al 31 dicembre 2010: stress lavoro correlato

giovedì 29 luglio 2010

Con l’approvazione alla Camera dei Deputati del Decreto legge 78/2010 sulla “Manovra economica” è stato prorogato al 31 dicembre 2010 l’obbligo, per tutte le Aziende, della valutazione dei rischi da stress correlati nel DVR. E’ stata prorogata di 12 mesi la emanazione dei decreti attuativi che riguardano larga parte della Pubblica Amministrazione (articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, già più volte rinviati). E’ stata introdotta la “SCIA” (Segnalazione certificata inizio attività), una forma di silenzio assenso all’inizio di attività imprenditoriali.

La proroga della dei rischi “STRESS Lavoro-correlati” alle aziende private al 31/12/2010 è prevista dalle modifiche apportate dal Senato all’art. 8, comma 12 dell’originario testo del Decreto-legge 78/2010, che la prevedeva solo per le aziende della P.A.
Le modifiche al Decreto-legge 78/2010 prevedono anche – allo stesso comma 12 dell’art. 7 – la proroga di 12 mesi anche del termine per l’emanazione dei decreti attuativi che riguardano larga parte della P.A. (articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, già più volte rinviati).
Il Decreto-legge 78/2010 – con le modifiche del maxi-emendamento del Governo - introducendo la “SCIA”  Segnalazione certificata inizio attività, una forma di silenzio assenso all’inizio di attività imprenditoriali, atigianali e commerciali, pur con alcuni limiti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa.

L’entrata in vigore effettiva delle norme è prevista per il 1 agosto, dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in G.U.

SISTRI: DM 09 Luglio 2010 – proroga e novità

mercoledì 21 luglio 2010

Posticipati i termini per l’avvio della nuova procedura di tracciamento digitale del ciclo dei rifiuti: la nuova scadenza e le modifiche degli adempimenti.

La proroga dell’avvio di Sistri è legge. Con il decreto ministeriale 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 161, i termini per l’avvio della nuova procedura di tracciamento digitale del ciclo dei rifiuti sono posticipati al prossimo 1° ottobre. Il nuovo termine equipara tutte le aziende e i soggetti interessati da sistri: in sostanza, colpo di spugna sul decollo in due fasi (13 luglio per le aziende più grandi, 12 agosto per le imprese più piccole e per i destinatari a iscrizione volontaria), con partenza unificata il primo giorno di ottobre

Allo stesso tempo, il provvedimento dell’Ambiente proroga anche la data per le procedure di ritiro delle chiavette Usb e per l’installazione delle black box, cioè dei dispositivi necessari per la funzionalità di Sistri; il nuovo termine, che cade il 12 settembre prossimo, solleva però già qualche perplessità tra le organizzazioni imprenditoriali, secondo cui meno di tre settimane per il “collaudo” delle nuove procedure – anche in relazione alle impegnative sanzioni previste per i ritardatari – sono un lasso di tempo troppo breve. I nuovi software di gestione dei rifiuti, tra l’altro, dovranno interagire e interfacciarsi con quelli già presenti nelle aziende per la gestione amministrativa, fiscale e commerciale, un problema operativo in più per i destinatari della “rivoluzione” del ciclo dei rifiuti.

Ma le novità del decreto dell’Ambiente – composto da 10 articoli – sono anche sostanziali. L’articolo 3, per esempio, obbliga all’iscrizione all’Albo e all’utilizzo di Sistri anche tutti i comuni della Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, una eccezione territoriale “mirata”. Così come mirata è l’esenzione (articolo 6) dall’iscrizione per le «unità locali» che si occupano di rifiuti per conto dei comuni di riferimento: se hanno meno di 10 addetti, anche a prescindere dal numero di abitanti del comune, gli adempimenti (trasmissione dati) finiscono a carico del comune stesso. L’esenzione riguarda esplicitamente anche le associazioni senza scopo di lucro, una previsione per far rientrare le numerose Onlus impegnate in questo particolare settore.

Novità importanti, sempre sotto il profilo degli adempimenti delegati, anche per le imprese (agricole comprese) che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (massimo 4 tonnellate all’anno, 20 se di “non pericolosi”); in questi casi la compilazione del registro cronologico mensile (o trimestrale secondo i casi) può essere effettuata da associazioni imprenditoriali – anche attraverso loro società – ma solo se queste rientrano nei nuovi parametri di riconoscimento: le associazioni di categoria ammesse devono avere carattere («rappresentatività») nazionale ed essere presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. La norma serve a neutralizzare consorzi e micro-associazioni nati con la mera finalità di sgravare gli associati dagli adempimenti Sistri. E sempre in tema di definizioni, l’articolo 9 del decreto indica il criterio per calcolare i dipendenti delle aziende (con il quale vengono classificati i soggetti Sistri): sono tutti gli addetti anche part time e pure lavoratori indipendenti, fino agli stagionali (Fonte: puntosicuro)

Pubblichiamo in allegato il decreto
sistri-decreto-dm.09.07.2010

INAIL Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 – Riduzione PREMIO INAIL

lunedì 12 luglio 2010

Con Delibera PRES – C.S. n. 79 del 21 aprile 2010, l’INAIL ha definito ulteriori riduzioni del premio assicurativo per le imprese che effettuano interventi significativi di prevenzione degli infortuni e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre i requisiti minimi previsti dalla legge.  

La certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001 costituisce CONDIZIONE SUFFICIENTE e PREFERENZIALE per l’ottenimento della riduzione.

Organo: INAIL – COMMISSARIO STRAORDINARIO
Documento: Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010.
Oggetto: Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione).

 IL PRESIDENTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell’Istituto nonché i successivi Decreti Interministeriali del 27 marzo 2009 e 12 gennaio 2010 di conferma nel predetto incarico;

visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e, in particolare, l’art. 3 comma 1 che prevede l’approvazione con “decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, di distinte tariffe dei premi”;

visto il Decreto Ministeriale 12.12.2000 concernente le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione ed in particolare l’articolo 24 che rubrica “Oscillazione del tasso medio per prevenzione”;

considerate le criticità manifestatesi in questo primo decennio di applicazione dell’attuale tariffa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, allo sconto di che trattasi;

ritenuta la necessità di intervenire su detto articolo:

•  per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;

•  per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine;

• per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all’evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;

tenuto conto delle risultanze dell’analisi tecnica condotta dalla CSA, di cui alla relazione finale in data 15 febbraio 2010;

vista la relazione del Direttore Generale in data 21 aprile 2010,

  DELIBERA

di approvare il nuovo testo dell’articolo 24 del D.M. 12.12.2000 che, allegato, costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Roma, 21 aprile 2010                                                                        f.to Dott. Marco Fabio SARTORI

(ALLEGATO)

 Art. 24

Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa , in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo,  determinata, in concreto, come segue: 

Lavoratori – anno

Riduzione

Fino a 10

30 %

Da 11 a 50

23 %

Da 51 a 100

18 %

Da 101 a 200

15 %

Da 201 a 500

12 %

Oltre 500

7 %

 2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d’inammissibilità, l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

FAQ del Ministero: obblighi dei datori di lavoro – DPI

venerdì 2 luglio 2010

Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?


(Risposta a quesito del 29 dicembre 2009)

Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni sulla normativa che regola in via generale la materia. La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei DPI è l’allegato VIII del medesimo testo normativo. La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure , metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzate Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.

i dall’utilizzatore secondo le sue necessità.

Sicurezza e Prevenzione n. 8 – differenza di genere – le lavoratrici

lunedì 28 giugno 2010

Pubblichiamo Sicurezza e Prevenzione n.8 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Sole 24 ore.

L’attenzione alle differenze di genere come segno distintivo di una normativa che guarda alle specificità delle lavoratrici

Fonte: lavoro.gov.it

MDL201003

 

FAQ del Ministero – sicurezza nel condominio

venerdì 18 giugno 2010

 Continua la pubblicazione dei FAQ del Ministero, questa volta ci occupiamo dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 nei condomini.

Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008 ?

FAQcondominioaprile2010rev1