Archivio della categoria ‘Aggiornamenti normativi’

UNI: la valutazione del rischio rumore

venerdì 12 marzo 2010

Il rapporto tecnico UNI/TR 11347 per migliorare acusticamente l’ambiente di lavoro

La legislazione italiana in materia di prevenzione e protezione dai rischi da rumore si basa ormai da alcuni anni sul recepimento della direttiva 2003/10/CE.
Tra gli adempimenti più significativi presenti nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 vi è indubbiamente quello di aver previsto l’obbligo per le aziende con livelli di esposizione di livelli al rumore elevati (LEX maggiori di 85 dB(A) oppure Lpicco, C maggiori di 137 dB(C)) di elaborare ed applicare un “programma di misure tecniche e organizzative” volte a ridurre l’esposizione al rumore dei lavoratori.

La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è una attività che prevede misurazioni con le seguenti finalità:
* calcolare il valore di esposizione personale al rumore da cui far discendere le misure di prevenzione per la salute degli esposti, nonché stabilire se i dispositivi di protezione auricolare in uso danno luogo ad una attenuazione corretta;
* indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.

Mentre la UNI 9432:2008 affronta quanto indicato nel primo punto, il rapporto tecnico UNI/TR 11347, pubblicato in gennaio 2010, definisce un modello di programma aziendale di riduzione dell’esposizione (sintetizzato nell’acronimo “PARE”) al rumore nei luoghi di lavoro evidenziandone contestualmente il livello di dettaglio, allo scopo di fornire uno strumento di orientamento in una realtà che al momento propone le soluzioni più differenziate.

Per ciascuna situazione con livelli di esposizione elevati il datore di lavoro deve indicare nel PARE gli interventi tecnici e organizzativi che, tra quelli concretamente attuabili, intende effettivamente realizzare fissando l’obiettivo acustico, dove tecnicamente possibile, in accordo con le indicazioni tecniche contenute nelle norme della serie UNI EN ISO 11690. Tali norme che riportano raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro produttivi a basso livello di rumore consigliano i seguenti valori di LAeq:
* per gli ambienti industriali, da 75 dB(A) a 80 dB(A);
* per gli uffici, da 45 dB(A) a 55 dB(A).

Le modalità di riduzione dell’esposizione sono suddivise in due categorie: interventi tecnici ed interventi organizzativi.
Nell’identificazione delle modalità di riduzione del rischio devono essere considerati innanzitutto gli interventi che riducono il rumore alla sorgente, quindi quelli che lo riducono lungo il percorso di propagazione, infine quelli che agiscono direttamente sul posto di lavoro.
Il PARE deve considerare le azioni per la riduzione dell’esposizione al rumore per tutte quelle situazioni che superano i valori previsti dalla legislazione vigente. Andranno quindi esaminate le sorgenti, le attività e i luoghi di lavoro con LAeq maggiore di 85 dB(A) e con Lpicco,C maggiore di 137 dB(C).
Nel documento si riporta un aiuto per una attenta valutazione dei molteplici fattori che intervengono nella scelta di un intervento di insonorizzazione. Ogni situazione reale necessita, infatti, di una analisi specifica e per questo sono previsti specifici allegati che considerano:
* le linee di indirizzo generale per ogni possibile tipologia di intervento presentando elementi favorevoli e sfavorevoli con delle note di confronto;
* gli orientamento sulla scelta degli interventi tecnici in alcune situazioni-tipo;
* l’efficacia ottenibile dalle diverse tipologie di intervento;
* un indice di costo comparativo.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11347 ricorda che la progettazione dell’intervento deve essere tale da evitare ulteriori rischi come quelli per la sicurezza (per esempio rischio incendio) e per la salute (per esempio minor ricambio d’aria) verso i lavoratori o problemi igienico-sanitari verso il prodotto (per esempio nel settore alimentare o farmaceutico) ovvero maggiori rischi verso i recettori esterni; da ultimo fornisce indicazioni sulle caratteristiche professionali e formative nonché delle disponibilità strumentali del “personale qualificato” chiamato a progettare gli interventi riportati nel PARE.
Vista la già importante presenza di norme con specifico contenuto tecnico riguardanti gli interventi di bonifica del rumore e l’ampia variabilità delle problematiche presenti negli ambienti di lavoro e delle soluzioni possibili, la UNI/TR 11347 si è quindi proposta di armonizzare le normative esistenti con un carattere prettamente gestionale.

Essa dovrebbe pertanto rivelarsi di grande utilità particolarmente per:
* i RSPP, principali riferimenti aziendali del processo di valutazione dei rischi e soggetti promotori delle decisioni aziendali in tema di prevenzione e protezione dal rumore;
* i tecnici di acustica, in qualità di estensori delle proposte di intervento per fornire loro uno strumento di orientamento in un mercato che propone le soluzioni più differenziate;
* gli operatori degli organi di vigilanza, principalmente i tecnici delle ASL, in qualità di verificatori dell’applicazione dell’obbligo legislativo;
* i datori di lavoro, in quanto titolari ultimi della responsabilità di redazione ed applicazione del PARE.

In definitiva il documento intende quindi aiutare le aziende e i loro consulenti a focalizzare gli interventi di bonifica acustica necessari, ad affrontarli con le necessarie attenzioni tecniche per un efficace investimento economico e a documentarli per un corretto rapporto informativo tanto verso l’interno quanto verso l’esterno dell’azienda.

Fonte: punto sicuro

Proroga del D.lgs. 81/08 per alcuni ambiti lavorativi

mercoledì 3 marzo 2010

Posticipata di altri 12 mesi l’emanazione dei decreti attuativi relativi agli ambiti lavorativi di cui all’art. 3 comma 2 del decreto 81.

Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Questa modifica al D.lgs. 81/08 pospone di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la decretazione relativa all’applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali quelli citati nell’art. 3 comma 2 del T.U., quindi:

- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271

- attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272

- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298

- il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191.


Fonte: Puntosicuro


SISTRI: Linee guida

venerdì 5 febbraio 2010

Pubblichiamo le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Vengono trattati gli aspetti innovativi del sistema, gli utenti interessati, le prime scadenze,ecc.

Scarica le linee guida:

Sistri linee guida

Ministero del Lavoro: criteri per la concessione di contributi per attività in materia di sicurezza sul lavoro

giovedì 4 febbraio 2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2010, il Decreto 5 novembre 2009, con i criteri e le procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere, nonché per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, così come previsto dall’art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006  n. 296 – per il biennio economico 2009-2010.

Pubblichiamo il testo del Decreto:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2009 

Individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei Fondi
per le finalita' di cui all'articolo 197, lettera c) del testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n.  1124/65  e
successive modifiche ed integrazioni. (10A01048)
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

  Visto l'art. 197, lettera c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come  sostituito  dall'art.
9, lettera c), della legge 5 maggio 1976,  n.  248,  che  prevede  la
facolta' del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni  per  contribuire
allo sviluppo ed al  perfezionamento  degli  studi  delle  discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n, 559, concernete  la  disciplina
della soppressione delle gestioni fuori  bilancio  nell'ambito  delle
Amministrazioni dello Stato;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  28
gennaio 1995, concernente la definizione  dei  criteri,  modalita'  e
procedure per la concessione dei contributi  di  cui  alla  legge  n.
248/1976 sopracitata;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
27  febbraio  2003,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  del  17  maggio  2003,  n.  113,   recante   la
ridefinizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 197, lettera c), del Testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
1124/1965;
  Visto l'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;
  Rilevato  che  occorre  provvedere,  per   il   biennio   economico
2009-2010, alla definizione dei criteri  e  delle  procedure  per  la
concessione dei contributi per la realizzazione di studi  e  ricerche
sulle discipline infortunistiche e di  medicina  sociale  in  genere,
nonche' per il finanziamento di attivita' promozionali ed  eventi  in
materia di  salute  e  sicurezza  del  lavoro,  cosi'  come  previsto
dall'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006 sopracitata. 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Per le finalita' di cui all'art. 197, lettera c) del Testo unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1124/65  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  le  somme  assegnate  sul  capitolo  di
bilancio a tal fine  destinato  dovranno  essere  utilizzate  per  il
biennio economico 2009-2010:
    a) nella misura  del  70%  per  contribuire  alla  promozione  di
soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro; con successivo decreto direttoriale  saranno  individuate
le specifiche attivita' da ammettere alla contribuzione, le modalita'
di presentazione delle domande, nonche' le procedure  di  concessione
ed erogazione dei contributi;
    b) nella  misura  del  30%  per  il  finanziamento  di  attivita'
promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza  del  lavoro,
con particolare riferimento alla predisposizione e  realizzazione  di
«campagne  informative»  nei   settori   a   piu'   elevato   rischio
infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;  con  successivo  decreto
direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e
le modalita' per il finanziamento delle campagne medesime.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana.
    Roma, 5 novembre 2009 

                                                 Il Ministro: Sacconi

Fonte: DPL Modena

Il SISTRI: via all’informatizzazione della filiera dei rifiuti speciali

mercoledì 3 febbraio 2010

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI. 
Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (”Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.
Tale sistema rivoluzionario permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3; 
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; 
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; 
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; 
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Il decreto prevede una diversa tempistica per quanto riguarda l’entrata in funzione e l’operatività del sistema (art 1) ed i termini per l’iscrizione (art 3).
In particolare per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.

180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (come disposto dall’articolo 12 comma 4 il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) per il primo gruppo di soggetti.Fanno parte del primo gruppo:

• i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

• i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Fanno parte del secondo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.Fanno parte di questo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
Il primo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Il secondo gruppo di utenti aderisce al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Il terzo gruppo di utenti, per i quali l’adesione al SISTRI è facoltativa, può aderire a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, l’operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità.

Direttamente:
- l’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all’azienda;
- l’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all’azienda;
- l’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Indirettamente:
- tramite la Sezione Regionale dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori);
- tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi. L’articolo 7 del decreto, infatti, prevede la possibilità, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.
L’iscrizione potrà avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla (online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l’assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell’albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi.
Dopo l’iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l’albo nazionale gestori ambientali. Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l’impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell’albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici; per l’iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell’albo ad informare l’impresa sui tempi e luoghi.

I dispositivi tecnologici di cui saranno dotate le imprese sono: chiavetta token USB, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all’azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali ed una black box, per monitorare il percorso dell’automezzo. Ogni singolo veicolo che trasporta rifiuti dovrà esserne dotato.
Le imprese avranno a disposizione, per effettuare l’installazione una lista delle officine autorizzate all’installazione dei dispositivi, affidati alle imprese in comodato d’uso e consegnati con le credenziali e le relative istruzioni.

Per ottenere i dispositivi si dovrà essere muniti del modulo di autocertificazione generato dal SISTRI e dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale. L’impresa dovrà sottoscrivere il certificato digitale (abbinato alla firma elettronica e una dichiarazione su responsabilità e oneri per danneggiamento o smarrimento dei dispositivi).
Le numerose schede allegate al Dm riportano le informazioni che i soggetti obbligati dovranno comunicare al SISTRI. Suddivisi per posizione soggettiva rivestita nella filiera del rifiuto. Le schede sono suddivise in aree e ciascuna area in sezioni. Alla compilazione delle aree si procederà tramite l’inserimento del PIN fornito dal SISTRI.

I costi per la costituzione ed il funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno contributi annuali in misura differenziata a seconda dell’attività svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati. Il contributo riguarderà ogni unità produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all’anno di competenza a prescindere dalla data di versamento.

Fonte: Sole 24 ore

Quesito sul DUVRI dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009

mercoledì 27 gennaio 2010

QUESITO

Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?
RISPOSTA
Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, il quale riporta gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Tale articolo al comma 3-bis recita:
“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”.
Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai quali fa riferimento il citato comma 3 sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di effettuare una verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione e da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, oltre che agli obblighi di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, ciò premesso il comma 3 impone ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, individuato comunemente come DUVRI, nel quale devono essere indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento questo che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
Il legislatore, in occasione della elaborazione del D. Lgs. n. 106/2009, su richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure ritenute da molti farraginose ed anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni fosse esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non fosse superiore ai due giorni, sempre che essi non comportassero rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).
Il quesito pone l’attenzione sulla condizione relativa ai lavori di durata inferiore ai due giorni e sul significato da dare a questa locuzione ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede se i due giorni si possono riferire alla durata effettiva di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto. I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi, a parere dello scrivente ed al lume di logica, riferiti non alla durata dei singoli interventi o dello svolgimento delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto, essendo un documento di natura contrattuale, deve prendere in considerazione logicamente tutti i lavori ed i servizi che vanno a svolgersi per la durata dell’intero contratto.
Ma la fantasia di qualcuno non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di ricorrere a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni e ciò al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. E’ un escamotage questo al quale potrebbero essere portati a ricorrere quei committenti che ritengono erroneamente la redazione del DUVRI inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento di prevenzione necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi quale esso in effetti è. Ma a questi c’è da far presente che se venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza potrebbe con molta facilità individuare nei contratti stipulati una continuità e quindi equiparare gli stessi ad un unico effettivo contratto applicando così i relativi provvedimenti a carico degli inadempienti.QUESITO

Il Decreto n. 106/2009, tra le altre modifiche apportate, ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI in forma “estesa”, pur conservando la necessità di verifica delle capacità tecniche delle Imprese esterne, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 2 giorni. Non è chiaro se questi due giorni siano consecutivi, una tantum o altro. Ad esempio un’impresa di pulizia che a cadenza fissa, per esempio settimanalmente, svolge la propria attività per due ore presso i locali di una azienda rientra fra quelle soggette all’obbligo di redazione del DUVRI?

RISPOSTA

Oggetto del quesito in esame è l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, il quale riporta gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Tale articolo al comma 3-bis recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”

Premesso che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai quali fa riferimento il citato comma 3 sono riferite agli obblighi da parte de committente datore di lavoro di effettuare una verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione e da eseguire all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, oltre che agli obblighi di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente con i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, anche al fine di eliminare i rischi dovuti tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, ciò premesso il comma 3 impone ai committenti datori di lavoro la elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, individuato comunemente come DUVRI, nel quale devono essere indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento questo che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e che, secondo le nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo, va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.

Il legislatore, in occasione della elaborazione del D. Lgs. n. 106/2009, su richiesta pervenuta da più parti di semplificare le procedure di appalto specie per i lavori di breve e brevissima durata, procedure ritenute da molti farraginose ed anche di poca utilità ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito appunto con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009, che il committente datore di lavoro nel caso di appalti interni fosse esonerato dal redigere il DUVRI nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché di lavori o servizi la cui durata non fosse superiore ai due giorni, sempre che essi non comportassero rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).

Il quesito pone l’attenzione sulla condizione relativa ai lavori di durata inferiore ai due giorni e sul significato da dare a questa locuzione ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 e precisamente si chiede se i due giorni si possono riferire alla durata effettiva di ogni singolo intervento oggetto dell’appalto. I due giorni di cui al comma 3-bis dell’art. 26 sono da intendersi, a parere dello scrivente ed al lume di logica, riferiti non alla durata dei singoli interventi o dello svolgimento delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell’intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell’opera o dei lavori. Il DUVRI del resto, essendo un documento di natura contrattuale, deve prendere in considerazione logicamente tutti i lavori ed i servizi che vanno a svolgersi per la durata dell’intero contratto.

Ma la fantasia di qualcuno non ha limiti. Si sente ventilare il suggerimento di ricorrere a contratti ripetuti della stessa natura e della durata massima ognuno di due giorni e ciò al fine di poter usufruire dell’esonero della redazione del DUVRI introdotto dalle disposizioni di legge. E’ un escamotage questo al quale potrebbero essere portati a ricorrere quei committenti che ritengono erroneamente la redazione del DUVRI inutile e solo un adempimento formale e cartaceo e non anche uno strumento di prevenzione necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento dei lavori o dei servizi quale esso in effetti è. Ma a questi c’è da far presente che se venisse messo in atto tale disegno l’organo di vigilanza potrebbe con molta facilità individuare nei contratti stipulati una continuità e quindi equiparare gli stessi ad un unico effettivo contratto applicando così i relativi provvedimenti a carico degli inadempienti.

Fonte: CPT Palermo

Linee guida per la valutazione del rischio stress lavoro correlato

mercoledì 16 dicembre 2009

Il 10 Dicembre la Regione Lombardia ha pubblicato, con Decreto 13559, gli “Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8.10.2004 (Art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni)”.

Ricordiamo che con le modifiche del D.Lgs 106/2009,  entrate in vigore in data 20 agosto 2009, il decreto “correttivo” ha “rilevato la necessità di affidare alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del Decreto legislativo 81/2008, il compito aggiuntivo di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art. 6, c. 8, lett. m-quater)”.
Inoltre nell’articolo 28 è stato inserito il comma 1 bis: la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, ed il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Linee Guida Stress:

Linee Guida Stress Regione Lombardia


Vademecum sulla sospensione dell’attività dell’impresa

venerdì 11 dicembre 2009

Pubblichiamo un interessante vademecum sulla sospensione dell’attività dell’impresa inserito nel Supplemento n. 47/09 della Rivista “La Circolare di Lavoro e Previdenza”.

Scarica il documento:

Vademecum-Sospensione-attività


Pubblicate le linee guida aggiornate al decreto corretivo sugli agenti fisici

mercoledì 25 novembre 2009

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni ha pubblicato, insieme con l’ISPESL, un aggiornamento del documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -  Indicazioni operative”. Queste linee guida, aggiornate al D.Lgs. 106/2009, hanno la funzione di informare sui contenuti normativi sottolineando in particolare gli obblighi di valutazione e gestione del rischio secondo le novità apportate dal Decreto legislativo 81/2008.

Scarica il documento:

Agenti fisici D.Lgs 106/2009

La formazione dei datori di lavoro in materia di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 106/2009

mercoledì 11 novembre 2009

Il tema riguardante la possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione e quello dell’obbligo o meno degli stessi di frequentare i relativi corsi di formazione sono al centro dell’attenzione ed oggetto di numerosi quesiti dopo l’emanazione del D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 correttivo ed integrativo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Leggendo l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, si riscontra un infelice coordinamento fra il comma 1 già esistente nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 con il comma 1 bis aggiunto con il successivo D. Lgs. n. 106/2009 entrato in vigore il 20/8/2009 e si perviene in pratica alla conclusione che sarebbe stato meglio riscrivere l’intero articolo 34 piuttosto che integrarlo con dei commi aggiuntivi, così come è stato fatto, in quanto, come spesso accade, le semplici integrazioni alle disposizioni di legge possono finire con il rendere poco chiaro quello che il legislatore ha voluto esprimere. 
Secondo il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 che non è stato modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:

Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”,

ricordando che nell’articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 erano state elencate, dalla lettera a) alla lettera g), quelle aziende considerate a particolare rischio per le quali è comunque obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno. 
In base al comma 1 bis dell’art. 34, aggiunto dal D. Lgs. n. 106/2009, inoltre:

Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.

Da un confronto dei due commi sopraindicati appare chiaro che con il comma 1 bis, introdotto con il D. Lgs. n. 106/2009, il legislatore, rendendosi forse conto della difficoltà per i datori di lavoro delle medie aziende di poter svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione in maniera utile ed efficace ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha voluto restringere ulteriormente la facoltà, già concessa con il comma 1 ai datori di lavoro delle aziende inserite nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, limitandola a quelle aziende che occupano fino a cinque lavoratori.

Ora premesso che i compiti citati nell’articolo 34 e cioè quelli propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché quello di primo soccorso e quello di prevenzione incendi e di evacuazione sono da considerarsi completamente indipendenti l’uno dall’altro, da una lettura coordinata dei commi 1 ed 1 bis del sopraindicato art. 34, fermo restando che il datore di lavoro, per quanto espressamente indicato dal legislatore negli stessi commi, non può comunque svolgere nessuno di questi compiti nelle aziende a particolare rischio di cui all’art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, discende da questo punto di vista, a parere dello scrivente, una classificazione delle aziende in tre fasce distinte.

Una prima fascia comprende le aziende fino a cinque lavoratori nelle quali il datore di lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di antincendio ed evacuazione oppure li può affidare a terzi, così come può anche riservarsi di svolgere direttamente uno o due di tali compiti lasciando che a svolgere gli altri ci pensino terzi da lui individuati ed in possesso ovviamente dei requisiti richiesti.

Una seconda fascia comprende le aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità  imposti nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali, fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le altre aziende. In tali casi il datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non può svolgere in ogni caso i compiti di primo soccorso e di antincendio e di evacuazione, sia che opti per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sia che decida di affidare l’incarico di RSPP a persone interne o esterne all’azienda.

In una terza fascia sono invece inserite le aziende che si trovano al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008. Nell’ambito di queste il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei tre compiti sopraindicati.

E’ evidente, quindi, che ad una eventuale domanda se il datore di lavoro nelle aziende con più di 5 lavoratori possa in qualche caso svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione la risposta da dare è negativa ed in ogni caso. Del resto una diversa lettura delle disposizioni di legge che legherebbe la facoltà di svolgere i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione al datore di lavoro RSPP di cui al comma 1 dell’art. 34 non avrebbe senso, per le ragioni di opportunità sopraindicate, in quanto in tal caso si estenderebbe assurdamente tale facoltà ad esempio ai datori di lavoro di aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori solo per aver optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. E’ da far notare a proposito che Il divieto per i datori di lavoro delle aziende con più di 5 lavoratori di svolgere comunque l’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e di emergenza è entrato in vigore il 20/8/2009 per cui le aziende che si trovano al di sopra del limite dei 5 lavoratori imposto dal D. Lgs. n. 106/2009 e nelle quali il datore di lavoro ha finora svolto tale tipo di attività sono tenute ora ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.

Resta fermo ed è evidente che prima di poter svolgere direttamente uno qualsiasi dei tre compiti sopraindicati lo stesso datore di lavoro è tenuto a frequentare i corrispondenti corsi di formazione e di aggiornamento indicati nell’art. 34 comma 2, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e nell’art. 34 comma 2 bis, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso (art. 45) nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 46). E’ da ribadire inoltre che la frequenza di tali corsi non è una facoltà perchè il legislatore per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro fa ricorso nei commi 2 e 2 bis dell’articolo 34 alle espressioni “deve frequentare” e nel comma 3 dello stesso articolo alla espressione “è tenuto a frequentare” per quanto riguarda i corsi di aggiornamento.

A coloro, poi, che sostengono che con la frequenza da parte del datore di lavoro del corso di formazione della durata di 16 ore previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 si deve ritenere svolta anche la formazione sia di primo soccorso che quella di prevenzione incendi si fa osservare che, ancor prima della pubblicazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, si sono esplicitamente espressi in senso contrario sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che quelli della Salute e dell’Interno.

Per quanto riguarda  la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, infatti, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio D. M. del 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire con l’art. 6 dello stesso decreto che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 deve designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio  e gestione delle emergenze o designare se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto medesimo, ha stabilito con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza di cui al D. Lgs. n. 626/1994, che gli stessi devono frequentare dei corsi di formazione previsti nell’allegato IX del Decreto Ministeriale medesimo con il quale è stata anche articolata la durata dei corsi medesimi in 4, 8, o 16 ore a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato. Lo stesso D. M. 10/3/1998, inoltre,  nell’art. 6 ha precisato che nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività a particolare rischio riportate nell’Allegato X gli addetti devono altresì conseguire oltre alla formazione anche un attestato di idoneità tecnica.

Appare quindi evidente, così come del resto indicato nel citato D. M. del 10/3/1998, che anche i datori i lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare tali corsi di formazione e, se necessario, conseguire anche la idoneità tecnica, che si acquisisce presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si può pensare che nelle 16 ore di formazione di cui al D. M. del 16/1/1997 potessero essere compresi anche i contenuti della formazione, tra l’altro prettamente operativa, individuata dal Ministero dell’Interno, a seconda del tipo di attività, nella durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore tante quante sono quelle del D. M. 16/1/1997.

La conferma della suddetta interpretazione è pervenuta poi del resto anche dallo stesso Ministero dell’Interno che con la circolare n. 16 dell’8/7/1998 ha precisato che a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. 10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, i contenuti di cui all’allegato IX del D. M. 10/3/1998. Quindi in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto ricorso all’art. 10  del D. Lgs. n. 626/1994 devono comunque acquisire la specifica formazione teorico-pratica antincendio.

Per quanto riguarda, infine, i corsi di formazione di primo soccorso, già previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, si fa presente che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero per la Funzione Pubblica e del Ministero delle Attività Produttive, con il Decreto n. 388 del 15/7/2003, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso, in 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’attività lavorativa, che i contenuti dei corsi medesimi. In merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute ha poi precisato specificatamente con la propria circolare prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 che “la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l’attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti”.

Ora finalmente con il D. Lgs. n. 106/2009, che ha modificato l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, tutte le indicazioni sopra riportate sono state recepite dal legislatore, anche se in maniera non molto felice. E’ chiaro quindi, per concludere, che se il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in attesa che tutta la materia della formazione dei datori di lavoro venga regolamentata dalla Conferenza Stato Regioni, voglia, così come si è sentito dire, esonerare i datori di lavoro che hanno svolto il corso delle 16 dalla frequenza dei corsi di formazione relativi alla attività di primo soccorso e di prevenzione incendi, dovrà comunque prima rivedere i contenuti della formazione dei datori di lavoro già fissati con il D. M. del 16/1/1997 inglobando negli stessi, per rispettare gli indirizzi forniti dagli altri Ministeri, i precisi contenuti indicati sia nel D. M. n. 388/2003, per quanto riguarda i compiti di primo soccorso, che nel D. M. del 10/3/1998, per quanto riguarda i compiti di prevenzione incendi e di evacuazione.

Fonte:  Porreca