Archivio della categoria ‘Aggiornamenti normativi’

Formazione Dirigenti, Preposti e Lavoratori: il 21 dicembre 2011 saranno approvati i decreti

venerdì 16 dicembre 2011

Il 21 dicembre 2011, all’OdG della Conferenza Stato-Regioni è prevista l’approvazione degli schemi di Accordo Stato-Regioni, su:

sulla FORMAZIONE dei

DIRIGENTI,  PREPOSTI e LAVORATORI

(punto 2 dell’OdG), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e anche se l’Odg richiama solo il comma 2 (Lavoratori) e non anche il comma 7 (Dirigenti e Preposti);

- schema di accordo sulla Formazione per Datori di lavoro/RSPP (punto 1 dell’OdG), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008;

- parere sul SINP, servizio Informativo Nazionale della Prevenzione (punto 3 dell’OdG), ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008;

- parere riparto quote risorse per la formazione per la formazione dei lavoratori (punto 4 dell’OdG), ai sensi dell’art. 6, comma 4, Legge 53/2000.

Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione dei lavoratori è prevista anche la approvazione della suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio:
– alto
– medio
– basso

secondo una classificazione riportata nello specifico Allegato.

- Infine lo schema di accordo prevede le modalità alcuni possibili utilizzi della formazione “E-Learning“, ma solo:
– SOLO per la formazione generale;
– SOLO in modalità avanzate e interattive, secondo nuove “regole” innovative

anch’esse dettagliatamente imposte e riportate in un apposito Allegato.

Fonte: www.amblav.it

Consulta l’ordine del giorno:   Formazione-Conferenza-Stato-Regioni-OdG-21_12_2011



D.Lgs. 186/2011 – Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento CLP

mercoledì 23 novembre 2011

Pubblicato decreto legislativo 186/2011

E’ stato pubblicato sulla GU n.266 del 15/11/2011 il Decreto legistlativo n.186 del 27 ottobre 2011 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele” (c.d. Regolamento CLP).

In allegato il testo del provvedimento.


Fonte: http://www.sicurezzalavoro.fvg.it/


Documenti elaborati dalla COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

giovedì 10 novembre 2011

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, delinea un vero e proprio sistema istituzionale di organismi deputati alla elaborazione ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione. In tale contesto un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostituita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008), nella quale, come previsto dall’art.6 del Testo unico, sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali.

Nella presente sezione sono disponibili, per la consultazione, i documenti e le indicazioni elaborati ed approvati in seno alla Commissione consultiva permanente di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dei compiti attribuiti alla medesima ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.81/2008.

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 – Chiarimenti
Lettera circolare dell’11 luglio 2011 (formato .pdf 3,91 Mb)

Circolare esplicativa sull’applicazione dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS nell’ambito del D.Lgs. n. 81/2008
Lettera circolare del 30 giugno 2011 (formato .pdf 5,47 Mb)

Aggiornamento Banca Dati CPT di Torino
Lettera circolare del 30 giugno 2011 (formato .pdf 7,05 Mb)

Parere sul concetto di ‘eccezionalità’ di cui al Decreto Legislativo 81/2008
Lettera circolare del 10 febbraio 2011 (formato .pdf 389,1 Kb)

Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere
Lettera circolare del 10 febbraio 2011 (formato .pdf 3,88 Mb)

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI)
Lettera circolare del 25 gennaio 2011 (formato .pdf 2,37 Mb)

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato
Lettera circolare del 18 novembre 2010 (formato .pdf 0,84 Mb)

Buone prassi
Modello di presentazione delle buone prassi ai sensi dell’art. 2, comma 1,  lett. v) del  D.Lgs. n. 81/2008 (formato .doc 185 Kb)
Per informazioni sulle modalità di presentazione del modello vai alla pagina dedicata

Buone prassi e differenze di genere
Documento approvato nella riunione del 21 settembre 2011 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (formato .pdf 10,19 Kb)


Fonte:     http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MS/CommissionePermanente/

“AMBIENTI CONFINATI”: pubblicato il DPR 177/2011

mercoledì 9 novembre 2011

Il DPR 177/2011 reca il ““Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DPR 177/2011 “AMBIENTI CONFINATI”

Fonte: amblav.it

La patente a punti per l’edilizia al vaglio del ministero

martedì 8 novembre 2011

La patente a punti per l’edilizia dopo mesi di concertazione potrebbe comincare a prendere forma. È stata infatti conseganto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’avviso comune firmato da parti sociali e alcune associazioni di categorie inerente la bozza della nuova normativa che ora si appresta a essere discussa.

Una bozza dell’avviso era già stata stilata alla fine di luglio da Ance, Ancpl Legacoop, Federlavoro Confoccoperative, Psl-Agci, Aniem Confap, Claai, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Claii. Le firme degli stessi in calce al nuovo documento. Non hanno aderito Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni e Fiae Casartigiani.

La patete a punti risponde alla richiesta dell’ articolo 27 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che richiede un sistema di qualificazione per le imprese.  Prevede di ottemperare a tale adempimento con u sistema valutativo che premi in primo luogo aziende che mostrino di:

  • N on avere nessun procedimento in corso né condanne definitive (requisito di onorabilità);
  • possedere adeguati requisiti di capacità tecnico-finanziaria;
  • designazione di almeno un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • designazione di un responsabile tecnico del cantiere che deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e che deve aver frequentato specifici corsi di formazione.

Per quanto riguarda il meccanismo fondante, la gestione della patente dovrà essere affidata a una “Sezione speciale dell’edilizia”, istituita in Camera di commercio e composta da un rappresentante di ognuno dei seguenti organismi: Camera di commercio,  Inail, Asl, Dpl e di tutte le organizzazioni sindacali e datoriali del campo edile a livello nazionale. La sezione sarà inoltre coadiuvata da un Comitato composto da rappresentanti delle Casse Edili competenti.

Sarà  compito della “Sezione” accogliere le domande di iscrizione alla Camera di Commercio e attribuire un punteggio a ogni nuova impresa in base alle dimensioni dell’organico: si parte quindi da un minimo di 25 punti per i lavoratori autonomi per arrivare a 120 punti attribuiti a imprese con 200 dipendenti.

Ulteriori punti saranno attribuiti, sempre in proporzione alle dimensioni dell’impresa, in virtù di specifiche certificazioni possedute e allo scadere di ogni anno trascorso senza la reiterazione di violazioni cui all’allegato 1 del D.Lgs. 81-08.

In caso di effrazioni, che in caso di controlli ispettivi in materia prevenzionistica saranno segnalate da Asl e dal Dpl e in materia di infortuni saranno segnalati dall’Inil, la sezione speciale edilizia provvederà alla decurtazione dei punti che varierà a seconda della violazione rilevata. I punti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza da parte del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico di appositi corsi di formazione.

In caso di esaurimento dei punti la sezione speciale del’edilizia provvederà alla revoca della patente che implica l’impossibilità per l’impresa nei 24 mesi successivi di partecipare ad appalti pubblici e portare a termine lavori avviati  “fatto salvo in caso in cui i lavori avviati sono superiori al 75% del valore del contratto”.

Durante il periodo di revoca gli operatori dovranno frequentare apposito corsi di formazione della durata di 120 ore al cui termine saranno sottoposti a verifica di apprendimento. Trascorso il periodo l’impresa dovrà ripetere l’intera pratica di iscrizione.

A questo punto, dopo la riunione straordinaria della Commissione consultiva, l’avviso sarà trasformato in Decreto del Presidente della Repubblica e presentato al Consiglio dei Ministri.

La bozza ora è attesa dalla visione della Commissione consultiva permanente per poi approdare in Consiglio dei ministri.

Fonte:  http://www.prevenzionesicurezza.com

Testo Unico: Decreti, novità e provvedimenti sul D.Lgs. 81/2008

lunedì 24 ottobre 2011

I prossimi Decreti attuativi e le altre novità e provvedimenti sul D.Lgs. 81/2008 sono state illustrate dall’Avv. Lorenzo Fantini, Ministero del Lavoro, al Convegno al Senato promosso dalla CIIP il 21 ottobre su “Storia della Prevenzione”.

Illustrati in particolare i provvedimenti che riguardano:

Interpello:
– è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
, che istuisce la Commissione per gli interpelli.

SINP:
– concluso l’iter; tempi brevi per l’approvazione finale.

Il Garante della Privacy ha inviato le sue osservazioni, che dovranno essere recepite nel provvedimanto.

Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di lavoro/RSPP:
– il provvedimento dovrebbe essere approvato nella Conferenza Stato-Regioni di novembre o di dicembre.
– Il provvedimento era pronto sin dal mese di luglio.
– Governo e Regioni stanno operando per superare alcune osservazioni della Provincia di Bolzano.

Qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi:
– il Ministro ha dato mandato di procedere con urgenza.

Rischio chimico (art. 232):
– è stata insediato un Comitato
-
deve definire i limiti previsti dall’art. 232 del D.Lgs. 81/2008

Procedura di infrazione promossa dall’UE
– Il Governo risponderà nei tempi previsti

Fonte: amblav.it

Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro

mercoledì 19 ottobre 2011

Pubblicato il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 che istuisce la Commissione per gli interpelli

Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
– che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
– che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

Tutti gli interpelli saranno pubblicati nell’apposita sezione “Interpello Sicurezza” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro

Sicurezza sul lavoro: La Ue mette in mora l’Italia

martedì 18 ottobre 2011

Sicurezza sul lavoro: La Ue mette in mora l’Italia
Con una lunga e dettagliata lettera Bruxelles segnala l’apertura di un procedimento contro il nostro Paese

L’Italia non rispetta le direttive europee in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con una lunga e dettagliata lettera di “messa in mora”, recapitata il 30 settembre scorso al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la Commissione europea ha aperto un procedimento di infrazione contro l’Italia.

Facendo a pezzi, in sei punti, il Testo Unico sulla sicurezza, proprio nella parte riformata dal decreto Sacconi il 3
agosto 2009. Si scopre così che la tanto contestata norma “salva manager”, quella che deresponsabilizza i datori di lavoro nel caso di incidente e che il ministro del Welfare Maurizio Sacconi disse pubblicamente  -  sull’onda dei processi Thyssen e Eternit – di aver stralciato, è in vigore. Mimetizzata dentro una complessa ragnatela di articoli e commi, ma ancora lì nel Testo Unico.
Tutto nasce dalla petizione di un operaio metalmeccanico di Firenze, Marco Bazzoni. A novembre del 2009, a titolo individuale  e senza organizzazioni alle spalle, ha scritto alla Commissione europea, convinto che il decreto Sacconi appena approvato violasse alcune disposizioni dell’Ue. La Commissione ha dichiarato ricevibile la petizione a marzo del 2010. Poi i tecnici che si occupano di affari sociali e lavoro per mesi hanno passato al setaccio il Testo Unico, parlando anche con i funzionari del ministero del Welfare. A settembre di quest’anno, è stata decisa “la costituzione in mora” contro l’Italia.
Per ritrovare la “salvamanager” bisogna fare le acrobazie da un articolo all’altro del nuovo Testo Unico.
Il presupposto di partenza è che i datori di lavoro e i dirigenti possono delegare e subdelegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18), mantenendo comunque l’obbligo di vigilare sul delegato. Obbligo che si considera pienamente assolto (art. 16 comma 3) in caso di adozione e ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.

Eccolo il passaggio che ha insospettito la Commissione. A valutare se i dirigenti abbiano correttamente vigilato e siano da ritenere non penalmente responsabili in caso di incidente, a valutare cioè se il modello di verifica e controllo sull’operato dei delegati alla sicurezza sia stato efficace, non è un soggetto terzo come l’Ispettorato del Lavoro, e nemmeno un giudice in sede di accertamento penale, com’è stato fino a prima della riforma. E’ un organismo paritetico (art 51), costituito proprio da associazioni di datori di lavoro, quindi con un obiettività di giudizio quantomeno limitata. Una “salvamanager” più complicata e leggermente depotenziata rispetto a quella inserita nella bozza del decreto Sacconi, che aveva efficacia retroattiva applicandosi ai processi in corso, ma comunque considerata un escamotage dalla Commissione a vantaggio dei capi delle aziende. E non è l’unico profilo di irregolarità ravvisato nel
Testo Unico.
La normativa italiana sarebbe in contrasto con la direttiva europea  -  si legge nella lettera di messa in mora  -  anche per l’obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori che occupano fino a 10 dipendenti e per la proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti. Il Testo Unico (art 28) concede infatti al datore di lavoro ben 90 giorni dall’inizio dell’attività per elaborare il documento sulla valutazione del rischio. Troppi, secondo la Commissione.
Le altre quattro contestazioni riguardano l’obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro, l’applicazione della normativa su sicurezza e salute per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato della protezione civile, le disposizioni di prevenzione incendi per gli alberghi con oltre 15 posti letto, esistenti in data aprile 1994. Adesso il governo italiano ha due mesi di tempo per trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni. Dopodiché, in caso di chiarimenti non sufficienti, avrà un po di tempo (si parla di altri due mesi) per modificare il Testo Unico ed evitare il ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con relative possibili e onerose sanzioni.

procedura_infrazione

Fonte: cptpalermo.it

Rottami metallici: entra in vigore il nuovo regolamento UE

lunedì 17 ottobre 2011

Il Consiglio europeo ha adottato il 28 aprile scorso il Regolamento 333/2011, che indica criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio cessano di essere considerati rifiuti e possono essere reimpiegati nelle lavorazioni industriali.
L’entrata in vigore è prevista per il 9 ottobre, e diverse sono le novità per gli operatori di settore.
Innanzitutto il decreto è immediatamente operativo, in quanto non necessita di atto di recepimento.
Inoltre, detta quattro condizioni, in base alle quali i rottami di ferro di acciaio e di alluminio cessano di essere considerati rifiuti:

– Assenza di pericolosità
: deve trattarsi di rifiuti non pericolosi contenenti ferro, acciaio, alluminio o leghe di alluminio recuperabili, escluse quindi la limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, nonché fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici (punto 2 dell’allegato I)
- Modalità di trattamento: i rottami devono essere separati alla fonte o durante la raccolta e tenuti divisi, oppure sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.
I rottami di alluminio devono essere separati dagli elementi non metallici e non di alluminio. Necessario, inoltre, portare a termine tutti i trattamenti meccanici necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente (punto 3 dell’allegato I e II).
- Caratteristiche di qualità: i rottami non devono presentare alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono rispettare i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non devono superare i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
- Documentazione in regola: il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici o di alluminio deve aver redatto una dichiarazione di conformità, per ciascuna partita di rottami metallici, in base al modello di cui all’allegato III del regolamento (articoli 5 e 6 del regolamento).

Fonte:  http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=4697

Tirocini Formativi: chiarimenti del Ministero del Lavoro

giovedì 6 ottobre 2011

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito alla pubblicazione della Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro in materia di tirocini formativi, si rendono diponibili on line le relative FAQ

Con la Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi e finalizzato ad offrire maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini – di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale – così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.

Nella Circolare in oggetto si precisa, in particolare, che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.

La Circolare chiarisce, inoltre, che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa.

Fonte: amblav.it

Faq_Tirocini_formativi_27092011

Tirocini-formativi-Circolaren24_12092011