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INAIL – Agenti biologici: conoscerli per evitarne il rischio

domenica 5 febbraio 2012

Agenti biologici: conoscerli per evitarne i pericoli. Nel canale tematico “Conoscere il rischio” del portale dell’INAIL la Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) ha aperto una nuova sezione dedicata al rischio da agenti biologici. L’obiettivo: comunicare – con finalità di prevenzione – i pericoli legati alla presenza di questi microorganismi capaci di provocare all’uomo infezioni, allergie e intossicazioni nei luoghi di lavoro.

Un problema spesso sottostimato. Tranne poche eccezioni legate ad alcune attività professionali, il rischio da agenti biologici è spesso sottostimato. Eppure, questo è trasversale e presente sia in attività in cui è “tradizionalmente” riconosciuto – ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali -, sia in ambienti come uffici, scuole, mezzi di trasporto, centri estetici e sportivi, ai quali si è rivolta un’attenzione particolare solo in tempi più recenti. Non esiste, in definitiva, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere totalmente ignorato.

Online guide tecniche, manuali e schede. Partendo da pagine introduttive di carattere informativo rivolte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla tematica, la sezione del portale realizzata dalla Contarp offre, così, all’utente strumenti utili – quali guide tecniche, manuali, schede e fogli informativi – per gli approfondimenti specifici ai fini della gestione del rischio: caratteristiche e proprietà degli agenti biologici (virus, batteri, funghi, endoparassiti, allergeni), monitoraggio ambientale, valutazione del rischio in specifici luoghi di lavoro, problematiche legate agli impianti aeraulici, riferimenti legislativi e normativi.

Approfondite numerose attività lavorative. Viene approfondita, inoltre, la presenza di agenti biologici in attività lavorative molto diverse tra loro, spaziando dalle strutture sanitarie agli impianti di trattamento dei rifiuti, passando per ambienti indoor come uffici e scuole, proprio a testimoniare come nessun datore di lavoro, così come ribadito nel Testo unico sulla sicurezza (dlgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni), può esimersi dalla valutazione di tutti i rischi, compreso quello da agenti biologici. Dunque, una sezione dedicata alla conoscenza del rischio biologico, per promuovere una maggiore consapevolezza e realizzare una prevenzione più efficace.

Fonte: inail.it

La formazione specifica dei lavoratori e la valutazione dei rischi

venerdì 27 gennaio 2012

Quale formazione per risolvere i comportamenti scorretti ai fini della sicurezza sul lavoro? Nel nuovo accordo Stato-Regioni, nonostante la frequente richiesta del mondo delle imprese, non viene suggerito un percorso formativo idoneo.

Di Vittorio Vedovato.

Di particolare interesse sono i contenuti indicati, nella parte riferita alla formazione dei lavoratori, relativa al concetto di “ formazione specifica” descritta nell’art. 4) così titolato:
“Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (imprese familiari e lavoratori autonomi).
I principi e le indicazioni espressi in merito allo svolgimento “dell’informazione specifica” inducono ad una serie di riflessioni anche a seguito di una attenta lettura delle definizioni dei termini di formazione e informazione presenti nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 alle voci aa) e bb).
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla “identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, “ alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.


Inoltre questa formazione specifica deve essere erogata, secondo l’art. 37 comma 1 lettera b) del D:lgs. 81/2008 tenendo conto dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Esaminando quanto indicato, nell’accordo Stato-Regioni in merito alla formazione specifica, non si evidenzia alcuna attinenza con quanto richiesto nella definizione di formazione di cui alle lettere aa) del citato art. 2.
Infatti il lavoratore viene considerato come un soggetto completamente ignaro a cui spiegare la natura dei pericoli presenti nel luogo e posto di lavoro che possono diventare rischi qualora lo stesso ne venisse a contatto o in esposizione durante l’esercizio della sua mansione (purtroppo concetto poco chiarito, anche perché quando si elencano i pericoli e si entra nel merito del loro potenziale danno questi vengono indicati già come rischi senza spiegare che detti pericoli diventano “rischi” solo se i lavoratori ne vanno a contatto o in esposizione).
Di seguito poi è stabilito che i contenuti e la durata dell’azione formativa sugli specifici rischi sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Si chiede come, con i presupposti sopra indicati, i lavoratori possano giungere alla conclusione del percorso formativo ad essere parte attiva nel collaborare alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi quando nella fase formativa non sono contemplati per gli stessi “elementi utili” a consentire a loro di collaborare al processo della valutazione dei rischi.
Si fa notare che neanche nel capitolo“ Formazione Generale, dell’accordo Stato-Regioni che precede quello della “Formazione Specifica,” si indicano, nel sottotitolo “Contenuti”, i concetti di pericolo e di valutazione del rischio. Inoltre non c’è alcun cenno ai pericoli comportamentali, che possono essere originati dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori dai quali possono conseguire rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad esempio: processi e organizzazione del lavoro non corretti, non chiara indicazione dei ruoli aziendali e delle loro responsabilità nell’esercizio degli stessi (definizione delle mansioni), assenza di sistemi di controllo dell’efficienza nel tempo delle misure di sicurezza applicate, assenza di procedure per l’informazione e formazione dei nuovi assunti o per i cambianti mansione, assenza di procedure di lavoro delle varie fasi operative integrate con la sicurezza, ecc.. A tal proposito si ricorda che l’incidenza infortunistica per cause comportamentali non corrette (azioni pericolose) è di circa il 60-65% del totale degli infortuni.
Quanto sopra illustrato evidenzia ancora la non rilevanza, per molti esperti della sicurezza sul lavoro, della partecipazione alla formulazione del processo di valutazione dei rischi di tutti i ruoli aziendali. Tale partecipazione è ritenuta da molti facoltativa, quando invece nel D.Lgs. 81/08 nei vari Titoli se ne indica l’obbligatorietà.
Ad esempio nella lettera e) dell’art. 20 “Obblighi dei lavoratori” così recita: “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), “ nonché qualsiasi eventuale “condizione di pericolo” di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni dipericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Il reale processo formativo dovrebbe portare i lavoratori, proprio attraverso la constatazione dei pericoli, alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ed è per questo motivo che è necessario coinvolgerli, fin dall’inizio della prestazione lavorativa, a valutare i rischi residui connessi all’esercizio della loro mansione.
Rischi residui, termini quasi sconosciuti nei vari metodi e criteri consigliati per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Cos’è il rischio residuo? Il D. Lgs. 81/08 descrive in XI titoli l’obbligo di intervenire su una serie di pericoli tecnici che considera già come rischi residui sia perché dà per scontato che i lavoratori ne possono andare a contatto o in esposizione sia perché gli effetti del massimo danno sono contenuti attraverso l’applicazione obbligatoria di misure di protezione e prevenzione dallo stesso indicate.
In pratica in una macchina utensile gli ingranaggi di trasmissione del moto scoperti rappresentano un pericolo che al contatto delle mani o altre parti del corpo può causare danni gravi e quindi un rischio elevato d’infortunio. L’obbligatorietà della protezione degli ingranaggi, imposta dalla norma di sicurezza, agisce in modo che la probabilità di andare a contatto con gli stessi in movimento sia ridotta al minimo o addirittura esclusa. Sarà l’efficacia del provvedimento che stabilirà se per l’operatore, in base all’esercizio della mansione, esista o meno ancora una possibilità di danno e quindi la presenza di un rischio residuo.
Si ricorda che nel documento di valutazione dei rischi non sono ammesse segnalazioni di inadempienze alle norme di sicurezza ma solo eventuali indicazioni dei rischi residui che nonostante l’applicazione dei provvedimenti, organizzativi e procedurali (previsti dalle norme di sicurezza e di buona prassi) rimangono presenti per il lavoratore durante l’esercizio della sua mansione.
Quindi quando si tratta di valutare il rischio nella combinazione R = P x M non solo si deve considerare la probabilità P come quella relativa alla possibilità di contatto o esposizione (vedi art. 2 lettera s” del D.Lgs. 81/08) ma la stessa deve essere relazionata alla effettiva situazione di rischio residuo. Si può pertanto notare, attraverso queste considerazioni, la poca rilevanza scientifica dell’applicazione dei metodi matriciali, ampiamente utilizzati da molti esperti per definire il valore del rischio (quale?) il cui valore alto, medio, basso viene rilevato, nel posto di lavoro, considerano solo come probabilità (P) l’ipotesi dell’accadimento di un infortunio, spesso non facilmente definibile, come anche i riferimenti all’entità dei relativi danni (M) consequenziali.
Da non dimenticare che, in particolare per i provvedimenti di natura tecnica, è possibile esprimere la loro efficacia in termini percentuali di conseguenza anche il rischio residuo può essere indicato alla stessa maniera.
In base alle considerazioni esposte non è forse più opportuno affrontare un percorso formativo partendo proprio dall’analisi del posto e luogo di lavoro ove opera il lavoratore tenendo presente l’esercizio della sua mansione?
Al lavoratore verrà chiesto, durante l’esercizio della mansione, quali a suo giudizio possono essere le situazioni di pericolo su cui può andare a contatto o in esposizione e se esistono provvedimenti che impediscono tali possibilità. In questo momento può essere ragguagliato anche su eventuali pericoli da lui non individuati in quanto presenti solo in alcune varianti della sua mansione abituale.
Interessante poi è conoscere il suo parere in merito all’efficacia del provvedimento applicato per contenere il pericolo in particolare per determinarne l’eventuale rischio residuo sul cui poi è opportuno farsi indicare quale potrebbe essere la natura del provvedimento, aggiuntivo o nuovo, per ridurlo o addirittura eliminarlo.
Non solo ma quando si entra nel merito del provvedimento necessariamente si illustrano le norme di sicurezza che ne stabiliscono l’obbligatorietà (almeno si riesce finalmente a dare un minimo di conoscenza delle specifiche norme di sicurezza relative all’esercizio della sua mansione).
Altro elemento importante è che il sistema di analisi e la corrispondente azione formativa non può, nella formazione specifica essere erogata dal solo così detto “formatore”. Infatti bisogna stabilire che cosa s’intende per mansione. Nella maggior parte delle aziende la mansione è stabilita dall’esecuzione delle varie fasi lavorative che sono indicate nelle procedure di lavoro. Di solito la qualifica professionale del lavoratore non contempla anche tutto quello che è richiesto dalla sua mansione per lo svolgimento delle varie fasi lavorative, pertanto bisogna evitare di confondere le due attribuzioni. Ne consegue che la presenza del preposto come coadiutore-formatore durante la valutazione dei rischi, è fondamentale per determinare la correttezza dell’esercizio della mansione secondo le procedure di lavoro la cui non osservanza può causare incidenti e infortuni (vedi le citate cause d’infortuni comportamentali). Solo in questo modo si potrà procedere all’eventuale necessità di completare l’informazione e l’addestramento del lavoratore in materia di sicurezza.
In conclusione il citato documento di accordo della conferenza Stato-Regioni sulla formazione ripropone, istituzionalizzandoli, gli attuali metodi di erogazione della formazione in materia di sicurezza in particolare per i lavoratori. Sicuramente le aziende affronteranno all’inizio l’erogazione della “formazione generale” sia perché facilmente risolvibile in termini logistici all’interno delle strutture aziendali (locale mensa, sala conferenze ecc) sia per il modesto impegno delle ore di lezione.
Purtroppo la descrizione della formazione specifica lascia dei dubbi sul fatto se deve essere erogata sul posto e luogo di lavoro durante l’esercizio della mansione o invece in aula. Da come descritta, nello specifico documento, parrebbe realizzabile con il solito sistema d’aula utilizzando docenti che in via generale, per quanto preparati, ignorano le attività specifiche dei lavoratori relative alle loro mansioni, ma normalmente conoscono solo i rischi legati all’esercizio delle qualifiche professionali (rischi degli elettricisti, dei saldatori, ecc.).
Entrando poi nella trattazione dei rischi specifici e dei provvedimenti ci si riferirà solo su quanto evidenziato dal datore di lavoro attraverso il documento di valutazione dei rischi, fatto dai suoi collaboratori e/o consulenti, documento che spesso è stato realizzato senza alcuna partecipazione diretta di ciascun lavoratore nel proprio posto e luogo di lavoro e quindi mancante dell’analisi o quanto meno di una verifica della reale mansione svolta dallo stesso.
Purtroppo ancora una volta, nonostante la frequente richiesta del mondo delle imprese, non viene suggerito un percorso formativo idoneo a risolvere i comportamenti scorretti ai fini della sicurezza, cioè le così dette azioni pericolose. Tutto l’impianto formativo illustrato nell’accordo Stato-Regioni è impostato in modo di risolvere le cause degli infortuni dovuti a pericoli di natura tecnica che rientrano nella classifica delle condizioni pericolose inserite nel rapporto uomo-macchina, uomo-ambiente, uomo-sostanze pericolose (fisiche, chimiche) durante l’esercizio dell’attività lavorativa (queste condizioni pericolose sono la causa del 35-40% degli infortuni). Detta affermazione trova riscontro nell’elenco dei “rischi” (che se non rapportati con l’esercizio della mansione sono invece pericoli) elencati nel paragrafo della Formazione Specifica del citato accordo al sottotitolo “Contenuti”.
Fonte: puntosicuro.it


INAIL – premio imprese per la sicurezza

venerdì 20 gennaio 2012

Un’iniziativa di Confindustria ed INAIL

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI – Associazione Premio Qualità Italia ed Accredia – Ente Italiano di Accreditamento, intendono offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano, lanciando la prima edizione del “Premio Imprese per la sicurezza”.

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza e di diffondere le prassi migliori attraverso il benchmarking attivabile tra i partecipanti, premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto in materia di salute e sicurezza e per i risultati conseguiti.

L’iniziativa – fortemente voluta dalla Presidente Emma Marcegaglia – vuole fornire ampia visibilità a livello nazionale a quelle imprese che meglio si saranno impegnate in tema di gestione della sicurezza, mettendo in campo le migliori pratiche e procedure orientate al risultato di incrementare il livello di sicurezza all’interno delle aziende, aumentando in tal modo anche la competitività e lo sviluppo del sistema Paese.
Aperto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, il premio verrà assegnato a sei categorie di aziende distinte per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione, come di seguito definite:
• Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50
• Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250
• Imprese con un numero di dipendenti oltre 250.

Saranno assegnate, inoltre, menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
II Premio si svolgerà secondo le seguenti fasi:

Fase di selezione 1: le imprese sono invitate a registrarsi e quindi a compilare un questionario on-line cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza” presente sulla homepage del sito Confindustria (http://www.confindustria.it). Alla fine della compilazione ogni azienda riceverà comunicazione del risultato raggiunto e del posizionamento tra le aziende che hanno partecipato;
Fase di selezione 2: a seguito della prima fase di selezione, sarà stilata una lista delle migliori aziende per ognuna delle classi dimensionali individuate e differenziate per tipologia di rischio. A queste imprese sarà richiesta un’autovalutazione mediante la compilazione di un “questionario di dettaglio”.
Le aziende selezionate, in base al punteggio più alto, saranno successivamente coinvolte in un approfondito processo di valutazione ad integrazione della precedente compilazione dei questionari, con visite in sede da parte di un team di valutatori esperti composto da Confindustria, Inail, APQI e Accredia.

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 3 febbraio 2012.

Il regolamento del premio (contenente una descrizione delle fasi ed i riferimenti dell’iniziativa) è disponibile sulla homepage del sito Confindustria (http://www.confindustria.it), cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza”.

Lavori usuranti: ultime novità ed adempimenti

giovedì 19 gennaio 2012

Pubblichiamo l’articolo della rivista “Lavoro e Previdenza”  riguardante le ultime novità in materia del Decreto sui lavori usuranti, l’approfondimento è curato da Roberto Camera funzionario della DTL di Modena e curatore del sito interneti www.dplmodena.it

Lavori usuranti ultime novit e adempimenti

INAIL: infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta).

mercoledì 11 gennaio 2012
L’Inail, con un’istruzione operativa del 7 novembre 2011 “ Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” ha definito i criteri per l’indennizzabilità degli infortuni accaduti sul percorso casa-lavoro utilizzando una bicicletta e i servizi di bike-sharing.

Fonte: inail.it

INAIL – Campagna “Casa SiCura 2012″

mercoledì 4 gennaio 2012

La campagna INAIL “Casa SiCura 2012″ è dedicata alla prevenzione degli infortuni domestici, ed è indirizzata a colf e badanti stranieri residenti in Italia.
Sono stati realizzati e diffusi due efficaci strumenti di informazione:

  • una agenda 2012, tradotta in cinque lingue
  • un opuscolo destinato ai datori di lavoro/famiglie, contenente indicazioni utili sia per la gestione del rapporto di lavoro che per la segnalazione dei rischi domestici.

L’agenda e l’opuscolo sono in distribuzione gratuita presso le Associazioni di riferimento degli interessati.


Approfondimenti:

Fonte: inail.it

Prevenzione: dall’INAIL incentivi alle imprese per 205 milioni

martedì 27 dicembre 2011

Al via la seconda tranche di contributi erogati dall’INAIL a favore di tutte le imprese italiane interessate alla realizzazione di interventi in materia di prevenzione.

Viene  pubblicato oggi, in Gazzetta ufficiale, il bando del regolamento per l’assegnazione dei finanziamenti mediante procedura valutativa a sportello (ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e delle successive modifiche e integrazioni). Se nel 2010 l’Istituto aveva destinato 60 milioni di euro, per il 2011 sono a disposizione complessivamente 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali (la ripartizione delle risorse tiene conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio). Nel complesso l’intervento, nel triennio 2011/2013, vedrà l’INAIL mettere a disposizione la cifra complessiva di circa 850 milioni.

Le aziende interessate e la copertura del contributo. Per quanto riguarda i contenuti del bando, il contributo dell’INAIL copre il 50% delle spese ammesse in relazione a ciascun progetto presentato dalle aziende, è in conto capitale e non può superare i 100mila euro. Il bando è rivolto a tutte le imprese – anche a quelle individuali – purché abbiano sede in Italia e siano iscritte alla Camera di commercio. Le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva. Si possono presentare solo progetti di investimento o di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La procedura per presentare la domanda. Le imprese possono operare on line – cliccando sul portale dell’INAIL, nell’area “punto cliente” – a partire da domani, 28 dicembre 2011, e fino al 7 marzo 2012. La procedura consente di valutare i propri requisiti, di inserire il proprio progetto e le informazioni richieste, di salvare la domanda e di ricevere, infine, il codice identificativo che permetterà l’invio telematico alla data stabilita. Quest’ultima sarà pubblicata sul sito dell’INAIL a partire dal 14 marzo 2012.

I criteri per lassegnazione dei contributi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’assegnazione degli stanziamenti, le domande trasmesse con l’invio telematico saranno registrate nell’ordine cronologico di arrivo al sistema informatico INAIL. L’elenco cronologico per ciascuna regione (e provincia autonoma) sarà pubblicato successivamente sul portale dell’Istituto. Saranno ammesse alle fasi di conferma e di verifica dei requisiti le domande collocate nell’elenco cronologico fino alla copertura delle risorse disponibili.

Cosa fare se la domanda è ammessa. Successivamente, entro 30 giorni, le imprese ammesse dovranno confermare le domande salvate online, inoltrando via Pec (posta elettronica certificata) anche i documenti relativi al progetto e al possesso dei requisiti dichiarati. Se questo non avviene, l’impresa non sarà ammessa. La documentazione che non è possibile inviare via Pec dovrà essere consegnata a mano – o spedita per posta – nello stesso termine di 30 giorni alla sede regionale INAIL di competenza.

Le verifiche finali e le modalità di erogazione. La domanda e la documentazione trasmessa saranno, infine, esaminate dagli uffici tecnici e amministrativi dell’INAIL per la verifica del progetto e del possesso dei requisiti dichiarati. Saranno ammesse al finanziamento soltanto le domande con esito positivo. Il contributo sarà erogato dopo la realizzazione del progetto, ma è possibile chiedere un’anticipazione per le domande superiori a 30mila euro.

Nel 2010 finanziati con 60 milioni 1.086 progetti, il 98% di pmi. Lo scorso 12 gennaio – in occasione dell’assegnazione della prima tranche di stanziamenti – i 60 milioni di euro allora a disposizione vennero esauriti nel  giro di un’ora. Al termine delle verifiche, risultarono finanziati 1.086 progetti, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese (quelle, di fatto, dove è più alto il rischio infortunistico).

Il 74% dei progetti ha interessato investimenti in sicurezza. Per quanto riguarda la tipologia di progetti ammessi, quasi tre quarti (74%) sono stati relativi a investimenti (in particolare, per l’acquisto di attrezzature), il 20% all’adozione di modelli organizzativi responsabili e un restante 6% alla formazione. A presentare la richiesta di finanziamento sono state soprattutto le aziende manifatturiere (600 domande, il 41,7% del totale) e  le aziende del settore  costruzioni (295 domande, pari al 20,5% ), ma una significativa presenza è stata riscontrata anche da imprese operanti nell’agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca (133 domande, 9,2%).

Per saperne di più:

“Primo piano”: incentivi alle imprese 2011

Fonte: inail.it

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

venerdì 23 dicembre 2011

Finalmente approvati due nuovi accordi stato-regioni. Due passi in avanti, mezzo indietro.

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

La Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha approvato i nuovi Accordi. Lo schema della nuova formazione alla sicurezza, le proposte operative di AiFOS ed un commento del Presidente Rocco Vitale
Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio.
Nuove certezze e serietà per la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.
Verso una strategia di percorso formativo e non più occasionale.
L’urgenza di definire i requisiti minimi del formatore

I due Accordi tra lo Stato e le Regioni approvati il 21 dicembre costituiscono, non solo
l’adempimento sostanziale dei commi 2, degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, ma un nuovo punto di partenza per la formazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
Si viene a colmare un vuoto che ha generato confusione e pressapochismo con interpretazioni e realizzazioni, più o meno serie, nella formazione dei lavoratori che hanno dato origine a titoli, corsi, durata e metodologie più differenti e, sicuramente, disomogenee fra loro.
L’applicazione delle nuove regole completa il quadro normativo avviato con l’Accordo Stato-
Regioni del 26 gennaio 2006 per i Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione e, le nuove norme, nella loro struttura, ne ripercorrono l’iter metodologico e procedurale.

L’Accordo sui Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione è un atto, tardivo, che rende “giustizia” al ruolo ed alle funzioni del R.S.P.P. . Non era concepibile e procrastinabile il fatto che il R.S.P.P. dovesse, giustamente, svolgere un percorso formativo per lo svolgimento di tale incarico, mentre bastavano 16 ore di formazione, da parte di un datore di lavoro, per svolgere le medesime funzioni, anche se limitatamente alla propria azienda. Anzi, era ed è vero il contrario in quanto il datore di lavoro, soprattutto nella propria azienda, deve essere preparato e formato meglio e più del proprio personale.
I differenti livelli formativi stabiliti dall’Accordo – che ha suddiviso i corsi articolandoli in tre
diversi livelli di rischio (basso, medio, alto) – confermano la flessibilità necessaria rispetto alla
classificazione del rischio aziendale. Come del resto, i quatto moduli previsti in cui si articola il percorso formativo (Normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza,
individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori) – pur nella
differenza delle ore di formazione – sono uguali per tutti, a significare che non vi debbano essere argomenti trascurati o eliminati dalla formazione di un datore di lavoro.

L’Accordo per la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti costituisce un modello innovativo di grande rilevanza ed importanza.
Ad una prima superficiale obiezione – che certamente verrà fatta – circa i costi che dovranno affrontare le imprese per attuare questi nuovi modelli formativi (che comportano più ore e più corsi) rispondono da soli i morti e gli infortunati sul lavoro: con una migliore formazione, i lavoratori avrebbero potuto salvare la vita ed allo stesso tempo le aziende aver risparmiato in costi derivanti dagli infortuni.
La vulgata del “tanto a me non capita” vale quanto “piove, governo ladro”.
Una premessa indispensabile alla lettura di questo accordo consiste in una chiara e precisa
indicazione: non bisogna confondere l’informazione con la formazione e l’addestramento.
Spesso si assiste a corsi che si definiscono di “informazione e formazione”. L’Accordo chiarisce che l’informazione è regolamentata dall’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e non va confusa con la formazione di cui l’Accordo definisce i percorsi. Allo stesso tempo l’Accordo precisa che si tratta della formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quella prevista dal Titolo I del decreto mentre qualora il lavoratore svolga e utilizzi attrezzature di cui agli altri Titoli del Decreto devono essere previsti ulteriori percorsi formativi. Anche l’Addestramento deve essere svolto successivamente e non cumulabile con la formazione.
Non si tratta di un dettaglio da poco, ma rientra nella linea prevista dall’Accordo che rappresenta un punto di partenza per una nuova coscienza di responsabilità – seria e consapevole – della formazione effettiva e non solamente dell’obbligo meramente formale per il conseguimento di un attestato.
La formazione è momento qualificante della prevenzione contro gli infortuni. Pertanto, l’Accordo prevede per tutti i lavoratori un percorso formativo articolato in due momenti. Una
formazione Generale, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori della attività economiche ed una successiva Formazione Specifica.
La Formazione Specifica, a sua volta, è articolata in corsi con ore definite per la classe di rischio in cui si presta la propria attività (rischio basso, medio ed alto).
La formazione del Preposto è una conseguenza progressiva della formazione dei lavoratori.
Infatti il preposto, in quanto lavoratore, dovrà svolgere la formazione generale e la formazione specifica e, successivamente, una Formazione particolare aggiuntiva uguale a tutti coloro che svolgono il ruolo di preposto.
Non poteva mancare la formazione dei Dirigenti. Questione seria e complessa, che, sicuramente ha determinato grande ritardo nell’approvazione degli Accordi. Vale la pena ricordare come all’entrata in vigore il D. Lgs. 81/2008 prevedeva l’emanazione dell’Accordo entro 12 mesi e di mesi ne sono passati 36 (circa 3 anni!). Del resto, dopo avere previsto le modalità per la formazione per i Datori di Lavoro, Lavoratori e Preposti non poteva restare nel “vago” la formazione dei Dirigenti che – è bene sottolineare – rientra nell’Accordo in quanto il D. Lgs. 106/2009 ha modificato il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 inserendo tra i soggetti cui il datore di lavoro deve far svolgere la formazione anche ai Dirigenti.
La formazione per i Dirigenti è uguale per tutti ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-
normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Un passo indietro
Senza voler nulla togliere ai due Accordi approvati che costituiscono certamente due passi in
avanti, allo stesso tempo è stato fatto un mezzo passo indietro.
Ci riferiamo a due questioni strettamente connesse fra loro: la qualificazione della figura del
formatore ed i soggetti formatori.
Come noto, la commissione consultiva di cui all’art. 6 del D. Lgs. 81/2008 deve elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Era la buona occasione affinché anche questo provvedimento, che peraltro non necessità del passaggio in Conferenza Stato Regioni, venisse emanato.
La formulazione dei due Accordi che prevede quale requisito dei docenti un’esperienza almeno triennale accresce ed aumenta la confusione. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 prevede per i docenti una esperienza almeno biennale.
Ci troviamo quindi in una situazione paradossale in base alla quale il docente con esperienza
biennale può svolgere formazione per i R.S.P.P. mentre per svolgere la formazione nei corsi per Datore di Lavoro (per svolgere le funzioni di R.S.P.P.) deve avere una esperienza triennale! E via dicendo (Boh!).
Ci auguriamo che presto (prestissimo) la Commissione concluda i lavori e vengano presentati i criteri per la qualificazione dei formatori. A tale proposito la CIIP, Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione, ha presentato alla Commissione Parlamentare sulle morti bianche un notevole contribuito, cui AiFOS ha fattivamente collaborato, e che la medesima Commissione ha preso in considerazione con la dovuta attenzione.
Relativamente ad un terzo Accordo, invece, è stato dato dalla Conferenza Stato-Regioni parere positivo. Si tratta di un accordo riguardante le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione sui luoghi di lavoro (comma 4, art. 8 del D. Lgs. 81/2008) nonché le regole per il trattamento dei dati
* Presidente AiFOS, Sociologo del lavoro
Fonte:

http://www.vivicentro.org/home/regione-lombardia/201112223519/-finalmente-approvati-due-nuovi-accordi-stato-regioni-due-passi-in-avanti-mezzo-indietro-rocco-vitale/

L’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili

venerdì 16 dicembre 2011

Le piattaforme di lavoro elevabili (abbreviato P.L.E. o «cestello» in gergo tecnico) sono attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto sempre piu` diffusione per l’esecuzione di lavori in quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro.
Il mercato, infatti, offre oggi una completa gamma di modelli che soddisfano ogni tipo di esigenza, potendo contare su soluzioni che comprendono piattaforme con diversi sistemi di elevazione e di traslazione.
Anche sulla scorta di quanto previsto dalla norma di prodotto UNI EN 280, si definisce Piattaforma di Lavoro Elevabile (P.L.E.) «l’attrezzatura [secondo la definizione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. «Testo Unico»] o la macchina [secondo la definizione del D.Lgs. n. 17/2010 «Direttiva Macchine»] destinata a spostare persone in posizioni di lavoro in quota [attivita` lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile], dalle quali i lavoratori svolgano mansioni esclusivamente dalla piattaforma stessa, con la particolarità che le persone accedano ed escano dalla piattaforma solo attraverso una posizione di accesso ben definita
e indicata dal costruttore.»

Fonte: dplmodena.it

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Nei primi nove mesi dell’anno infortuni sul lavoro in calo del 4,5%

martedì 13 dicembre 2011

L’andamento infortunistico nei primi nove mesi del 2011 registra un calo di circa 26mila casi denunciati rispetto allo stesso periodo del 2010 (da 579mila a 553mila), pari a una flessione del 4,5%. È quanto emerge dai dati provvisori dell’INAIL aggiornati al terzo trimestre, che rivelano anche una flessione meno accentuata degli infortuni mortali, che passano da 697 a 691, in diminuzione dello 0,9%. L’andamento dell’ultimo trimestre rende ipotizzabile a fine anno un bilancio consuntivo di 750mila infortuni sul lavoro, rispetto ai 775mila del 2010, e un numero di morti ancora inferiore a mille.

La riduzione più marcata nell’industria e nel settore costruzioni. La riduzione degli infortuni riguarda tutti i rami di attività, ma è stata più pronunciata nell’industria (-6,7%) rispetto all’agricoltura (-4,9%) e ai servizi   (-3,1%). Il dato appare più significativo se si considera che le rilevazioni Istat attestano, nel periodo di riferimento, una crescita dell’occupazione complessiva compresa tra lo 0,1% e lo 0,4%. Nel settore costruzioni, in cui gli occupati risultano diminuiti dell’1,2%, gli infortuni fanno segnare un -9,8%. I casi mortali si contraggono nei servizi (-3,6%), crescono in agricoltura (+4,7%) e restano sostanzialmente stabili nell’industria.

Incidenti mortali in aumento al nord e al centro. Il calo è generalizzato, ma meno rilevante al Nord (-3,8%) rispetto al Centro (-4,9) e al Sud (-6,4%), dove peraltro il numero di occupati è cresciuto dell’1,2%, contro lo 0,3% del Nord e il -0,3% del Centro. Il Mezzogiorno è caratterizzato da una consistente flessione dei casi mortali (-13,9%), che invece aumentano al Nord (+6,6%) e al Centro (+4,3%).

Fonte: inail.it