Archivio della categoria ‘Articoli’

Manuale per gli addetti ai videoterminali

mercoledì 10 marzo 2010

Pubblichiamo un interessante manualetto dedicato agli addetti ai videoterminali, aggiornato al 2010 dall’INAIL.

All’interno:

I fattori di rischio per i videoterminalisti, i compiti del medico competente e l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori.

AddettiVDT2010

Nuovo manuale di primo soccorso

giovedì 4 marzo 2010

Pubblichiamo un manuale di primo soccorso aggiornato dall’ Inail, uno strumento adatto a supportare i corsi di formazione al D.lgs. 81/08. Contiene le definizioni, la normativa, il piano di primo soccorso e le azioni corrette del soccorritore.

manualeprimosoccorso

BLOG di ASQ SINERGIE: raggiunti 20.000 accessi !

lunedì 1 marzo 2010

L’obiettivo del nostro Blog è la “divulgazione della cultura della prevenzione”

GRAZIE A TUTTI I VISITATORI

Prevenzione e gestione delle allergie da lavoro

giovedì 25 febbraio 2010

Pubblichiamo un interessante riassunto di un articolo tratto da Puntosicuro sulla prevenzione e gestione delle allergie da lavoro.

Nell’introduzione l’autore ricorda che oggi “almeno il 30% della popolazione lavorativa deve essere considerata ‘non normale’ dal punto di vista immunoallergico, sia per situazioni varie già acquisite durante la crescita naturale che per precedenti esposizioni lavorative”. In questa parte di popolazione si trovano “gli allergici respiratori a pollini/polveri dell’ambiente di vita esterno (outdoor) o abitativo (indoor), gli allergici ad alimenti, farmaci, veleni di insetti, gli allergici a sostanze di contatto”. Ma se nei complessi produttivi industriali “gli ambienti di lavoro sono ben definiti e frequentati per un terzo della giornata, nella piccola impresa e soprattutto nelleattività artigianali” la distinzione fra i vari tipi di esposizione ambientale “è spesso difficile, con la conseguenza che l’esposizione agli stimoli allergenici generali o particolari si compenetra e si prolunga, aggravando il rischio e complicando sintomi e diagnosi”.

Le malattie allergiche, le allergopatie da gestire in relazione al lavoro “non sono molte e possono essere diagnosticate e classificate con sufficiente precisione”. 
A questo proposito l’autore ricorda che le manifestazioni allergiche connesse al lavoro “presentano caratteristiche che ne facilitano la gestione da parte di un medico del lavoro”, ad esempio sono:

singole: “coinvolgono generalmente gli individui in modo separato e distinto”; 
facilmente constatabili: ogni episodio “può essere interpretato, collegato, registrato, quando non direttamente osservato”;
accertabili e controllabili: da tempo “esistono documenti di indirizzo e linee guida che pongono il medico competente in grado di aggiornarsi e collegarsi a strutture specialistiche”; 
sufficientemente prevenibili: “valutazione dei rischi e sorveglianza sanitariadovrebbero assicurare i presupposti per non essere sorpresi dalle manifestazioni di ipersensibilità durante il lavoro”.

L’autore vuole dunque offrire indicazioni operative pratiche riguardo a quattro principali problematiche da affrontare e chiarire
- “non è più accettabile l’esclusione ‘preventiva’ del soggetto allergico che si candida ad una attività considerata a rischio;
- va costruito un sistema mirato di prevenzione per ogni settore o impresa;
- è necessario inquadrare e classificare le singole persone per valutare l’idoneitàindividuale;
- va previsto un percorso di riabilitazione e ricollocamento per gli allergici”.

Per raggiungere tali scopi vengono indicate ad esempio le ragioni “per le quali la decisione del medico d’azienda di non ammettere fin dall’inizio un lavoratore ad attività considerate a rischio per un allergico non sono più attuali”. 
Innanzitutto, come già detto, si è verificato un aumento del numero di soggetti allergici nella popolazione generale e gli “individui che si propongono per una attività di lavoro anche artigianale sono portatori di ipersensibilità specifiche varie nella proporzione almeno di ¼”.
E dunque al di là del “diritto di ciascuno di intraprendere un lavoro secondo le rispettive capacità”, “sono le condizioni socio-economiche attuali e la stessa numerosità degli allergici a rendere improponibile l’esclusione in prima istanza dei lavoratori allergici”.

Ma cosa si può fare?
L’autore ricorda che il primo vero intervento si può effettuare “durante la formazione professionale, specialmente nell’artigianato, informando sui rischi e orientando scelte e stili di vita” e, inoltre, “le allergie ambientali manifeste possono essere precocemente dominate con vaccini specifici, con effetti preventivi anche a distanza di tempo, secondo l’indirizzo proposto anche dalla OMS” (Organizzazione mondiale della Sanità).
Tuttavia questi interventi pre-impiego non sono spesso presenti ed è quindi “alMedico Competente, quando sia coinvolto, che viene addossato il compito di rimediare ad una prevenzione carente delle allergopatie, realizzando un intervento di seconda istanza che richiede responsabilità aggiuntiva”.

In questo senso la prevenzione in azienda deve sviluppare “percorsi paralleli” per non escludere l’allergico noto e per salvaguardare il non allergico a rischio. 
Viene ricordato a questo proposito che la normativa sulla sicurezza sul lavoro, e dunque il Decreto legislativo 81/2008, “obbliga a valutare i rischi ed il rischio allergico è ricompreso nei rischi da agenti chimici”.
Nel documento – che vi invitiamo a visionare anche  per la presenza di diverse tabelle esplicative – viene indicata una “classificazione qualitativa in quattro graduazioni del rischio di sensibilizzazione professionale” (rischio assente, rischio limitato, rischio intermedio, rischio elevato), l’unica “validata in documenti di valutazione dei rischi nelle lavorazioni del legno, della verniciatura, della gomma, della plastica, del cuoio”.

Inoltre, continua il documento, “i fattori personali sono di fondamentale rilievo nel pronosticare le probabilità dell’insorgere o dell’aggravarsi di una allergopatia durante il lavoro”. 
Nel documento è proposto in particolare uno schema di classificazione individuale dei soggetti da esporre a rischio allergologico. Gli elementi di partenza per il medico sono “l’anamnesi, la registrazione dei sintomi soggettivi, l’attenzione particolare alle vie respiratorie e all’apparato cutaneo, la documentazione di diagnosi precedenti; tutti aspetti ricompresi nel modello ufficiale di cartella sanitaria” del D.Lgs. 81/2008.

Per un allergico “deve sempre essere prevista una sorveglianza sanitaria mirata, che comporta periodicamente la verifica delle condizioni di salute del lavoratore e del livello di rischio al posto di lavoro”.
Alcune indicazioni riportate dall’autore: 
- se vi è uno “stato di sensibilizzazione senza sintomi attivi”: “prescrivere dispositivi di protezione individuale, attuare sorveglianza sanitaria individuale (ogni sei mesi) e mantenere il lavoratore nell’attività a rischio controllato”;
- “se vi è una allergopatia poco invalidante, come nel caso di diagnosi di congiuntivite, rinite, dermatite non estesa: insistere su dispositivi di protezione individuale, attuare sorveglianza medica (ogni tre-sei mesi), consentire il lavoro a rischio solo se necessario, migliorare l’ambiente, associare un piano di trattamento terapeutico allergologico, effettuare le notifiche di legge per malattia di origine lavorativa;
- se vi è allergopatia progressivamente invalidante, come nel caso di diagnosi di rinite-sinusite, orticaria recidivante, dermatite estesa, asma intermittente o persistente: allontanare dai compiti e dal rischio, predisporre un piano terapeutico, indirizzare un programma di riabilitazione, effettuare le notifiche di legge”.

L’autore conclude ricordando comunque che il lavoratore allergico “non va abbandonato a sé stesso”, che riguardo ai trattamenti farmacologici “è oggi disponibile una serie di farmaci efficaci e le relative linee guida di impiego per la rinite, l’asma, l’orticaria e la dermatite da contatto o atopica”. 

In una tabella del documento vengono individuati i “presupposti razionali delle opzioni di trattamento medico, che il Medico Competente può suggerire e indirizzare a seconda delle esigenze del recupero lavorativo”, indicando, tuttavia, che “l’esecuzione pratica deve essere affidata a specialisti allergologi”.

Insomma le allergopatie stanno diventando un problema crescente nel destino lavorativo delle persone e devono essere affrontate “razionalmente anche nel mondo del lavoro”: solo così sarà possibile “gestirle come un dato di fatto, anziché una sfortunata evenienza imprevista”.

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010

mercoledì 24 febbraio 2010

Premessa

La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l’Accordo del 12 febbraio 2009 “Interventi a sostegno al reddito e alle competenze” connotata da un grande impegno politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario ha perseguito l’obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una prima sperimentazione nel corso del 2010, l’impiego delle risorse finanziarie per la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19 legge n. 2/2009, ecc.). Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che potranno indurre un allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.

La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e della occupabilità e della inclusione sociale delle persone con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. A tale riguardo particolare attenzione andrà posta alla coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali, concordato nelle sedi proprie, e il ricorso alle pratiche di politica attiva.

Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l’eventuale impiego di proprie risorse finanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno automatico (anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche attive e passive di cui all’accordo del 12 febbraio 2009). Analogamente le parti si impegnano sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse.

Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a favorire la massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione continua, e a promuovere la loro piena autonomia e la sussidiarietà riguardo all’intervento pubblico. Le parti sociali firmatarie costituenti i fondi interprofessionali si impegnano, inoltre, a individuare tempestivamente le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua da destinare ai bisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.

Le parti si impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale dell’impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei fondi interprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private per la formazione con l’obiettivo di sostenere l’occupabilità delle persone nell’ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano.

Le parti si impegnano a convergere entro il primo semestre del 2011, in una ottica di innalzamento della qualità della offerta formativa e nella prospettiva del necessario raccordo con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro di cui al decreto legislativo n. 181/2000, verso un sistema nazionale di standard professionali a conclusione del tavolo nazionale a ciò dedicato e di certificazione delle competenze. In questo quadro le parti verificheranno l’ipotesi di revisione del sistema di accreditamento delle strutture formative nel rispetto degli ambiti del DM 166/2001.

Linee guida

Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi

a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro;

b) organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi;

c) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle

transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010;

d) progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le imprese operano.

A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti ambiti di intervento:

1. attivazione di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per la raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituita dal Ministero del lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delle parti sociali già costituite a questo scopo. Questa unità operativa dovrà fornire periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie si impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su tale tema. Compito della unità operativa sarà quello di mettere in rete e a fattore comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale (Regioni, Province autonome, parti sociali), nonché ai servizi competenti al lavoro, ai fondi interprofessionali e a tutti gli altri soggetti interessati, compresi i lavoratori, al fine di una loro opportuna diffusione e utilizzo nei territori e nei settori. La raccolta di informazioni dovrà riguardare non solo e non tanto i profili professionali ma soprattutto i mestieri e le competenze, descritte qualitativamente in termini di compiti e di situazioni di compito che il mercato richiede, in linea con i più moderni sistemi di qualifiche a livello europeo. La rilevazione dei fabbisogni contribuisce non solo a rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a fornire ai soggetti interessati precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è necessario promuovere per una qualificata occupabilità delle persone;

2. impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per “competenze”. Ciò comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite. Ciò significa:

a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali;

b) affermare il valore dell’istruzione e formazione tecnico professionale anche promuovendo l’integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l’offerta formativa anche nel medio e lungo periodo,

c) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;

3. l’ampliamento e la diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo l’apprendimento nella impresa. Le parti firmatarie si impegnano altresì a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto dello strumento;

4. formazione degli adulti attraverso:

a) accordi di formazione-lavoro per il rientro anticipato dei cassaintegrati,

b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai fondi dell’azienda cui il lavoratore apparteneva;

c) l’individuazione, nell’ambito della bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché siano presi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercatodel lavoro;

d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l’impresa;

e) possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell’ambito di attività formative tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e professionalizzante;

f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovani e per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;

5. definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di “valutatori/certificatori” valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali.

Tali valutatori/certificatori dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l’incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le parti sociali firmatarie della presente intesa per valutare le modalità di attuazione dei punti e) ed f) del punto 4.

Al termine del 2010 le parti firmatarie valuteranno congiuntamente i risultati conseguiti con la presente intesa al fine di assumere ogni eventuale nuova iniziativa in materia.

Fonte: CPT Palermo

Sicurezza cantieri: ecco una guida interattiva per il committente

lunedì 22 febbraio 2010

Pubblichiamo  una guida interattiva per il committente e per il responsabile lavori con informazioni sui ruoli e le responsabilità sia in caso di lavori pubblici che privati.

Scarica la guida:

Assindustria_Guida_sicurezza_cantieri

Fonte: Puntosicuro

La nomina del coordinatore per la sicurezza

mercoledì 17 febbraio 2010

Pubblichiamo un interessante quesito circa il rompicapo del “comunque” nella determinazione dell’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili alla luce del D.lgs. 81/08.

DOMANDA

Cosa significa il termine “comunque” nella determinazione dell’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili alla luce del testo unico di cui al d. lgs. n. 81/2008?

RISPOSTA

E’ bella la lingua italiana però a volte una parola alla quale viene dato comunemente nel lessico italiano un doppio significato quando è inserita nel contesto di un periodo può portare a due diverse letture del periodo stesso. E’ il caso dell’art. 90 comma 11 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), relativo agli obblighi da parte del committente di designare nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Secondo tale comma, così come è possibile leggere nella sua versione originaria “In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire” tenendo presente che il citato comma 3 è quello con il quale è stato disposto che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. Nel leggere tale articolo non sorge perciò alcun dubbio in quanto la condizione fissata dal legislatore, in presenza della quale esiste l’obbligo da parte del committente di designare il coordinatore in fase di progettazione, è quella che per realizzare l’opera per cui è cantiere sia necessario il permesso di costruire.

L’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato però, come è noto, oggetto di una segnalazione fatta alla commissione europea che ha portato lo stato membro italiano dinnanzi alla Corte di Giustizia europea con l’accusa di non aver rispettato gli indirizzi comunitari forniti nella corrispondente direttiva 92/57/CEE sulla sicurezza nei cantieri nell’ambito della quale non erano state poste, in merito all’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza, altre condizioni se non la presenza anche non contemporanea di più imprese. Successivamente la Corte di Giustizia europea nella sua nota sentenza del 25/7/2008 condannava la Repubblica italiana a rivedere tali condizioni per cui il legislatore ha dovuto modificare, con l’art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), il citato comma 11 che ha provveduto a riscrivere in questi termini: “la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente ecomunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. Così facendo il legislatore, da un lato ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni della Corte di Giustizia europea imponendo comunque in cantiere, nel caso di più imprese, la presenza di un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, e dall’altro lato ha fissato altre condizioni in presenza delle quali scatta l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione.

La lettura dell’art. 90 comma 11, così come sopra modificato dalla legge Comunitaria 2008, ha portato però subito a delle incertezze di interpretazione per come è stato scritto proprio per la presenza nel testo del termine “comunque” che è divenuto un vero e proprio rompicapo. Il termine “comunque”, infatti, così come emerge dalla consultazione di un qualsiasi dizionario della lingua italiana, nel lessico comune costituisce, nello stesso momento, sia un avverbio con il significato di “in ogni caso, in ogni modo” che una congiunzione con il significato di “ma, però, tuttavia” ed ecco quindi che se nella lettura del comma sopra citato attribuiamo allo stesso l’uno o l’altro significato il periodo assume un contenuto diverso. Più precisamente se al termine “comunque” viene dato il significato di “in ogni caso” discenderebbe dalla disposizione di legge che il committente non avrebbe l’obbligo di nominare ilcoordinatore in fase di progettazione nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che l’esonero sussisterebbe comunque (in ogni caso) per i lavori privati di importo inferiore ai 100.000 euro, quindi indipendentemente dall’obbligo o meno del permesso di costruire. Leggendolo nell’altro senso discenderebbe invece che l’esonero sussisterebbe nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che fossero però nello stesso momento anche di importo inferiore ai 100.000 euro La differenza fra  le due interpretazioni viene riscontrata per quella fascia di lavori per l’esecuzione dei quali siano impiegate più imprese e per i quali pur essendo necessario il permesso di costruire non venga superato l’importo di 100.000 euro. Per questi rimane il dubbio se fosse obbligatoria o meno la nomina del coordinatore in fase di progettazione.

Certo l’argomento richiederebbe una interpretazione autentica del legislatore o almeno dei chiarimenti da parte del competente Ministero del Lavoro e della Salute al quale andrebbe rivolto il quesito. In attesa cerchiamo di fare il punto della situazione in un approfondimento sull’argomento. Dalla consultazione delle varie linee guida e degli indirizzi forniti in materia da istituzioni, associazioni ed organizzazioni varie quali le Regioni l’Ispesl, l’Inail, le ASL gli ordini professionali, i collegi, le confederazioni di settore, ecc. si è potuto riscontrare che a seguito della lettura della sopra citata disposizione sono state date entrambe le interpretazioni perché legate ora a ragionamenti logici ora a considerazioni che sono derivate dall’esame della evoluzione che la norma ha avuto nel tempo.

Da una parte in effetti la logica porta a dedurre che il legislatore, con l’intenzione di esonerare i committenti di cantieri “minori” da obblighi, anche economicamente onerosi, abbia voluto stabilire con il D. Lgs. n. 81/2008, così come del resto aveva già fatto con il D. Lgs. n. 494/1996 ponendo il limite di 200 u/g, una soglia individuata questa volta nell’importo di 100.000 euro al di sotto della quale il committente stessoin qualunque caso non fosse costretto a designare un coordinatore in fase di progettazione: Non avrebbe avuto senso del resto imporre, non fosse altro che per una certa uniformità, l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione per dei lavori, se minori, solo per il fatto che l’opera che si stesse realizzando in cantierefosse soggetto al permesso di costruire. In sostanza chi ha sostenuto tale tesi aveva dato più peso alla entità del cantiere che alla necessità della presenza di un titolo autorizzativo, condizione del resto quest’ultima che per la verità non è stata molto condivisa da più parti per la mancanza di una determinazione netta del confine fra permesso di costruire e denuncia di inizio attività (D.I.A.), confine che tra l’altro può variare da zona a zona in Italia, oltre che per la introduzione della cosiddetta Super D.I.A. con la quale si possono realizzare opere anche complesse dal punto di vista della sicurezza sul lavoro pur essendo prive del permesso di costruire.

Le considerazioni d’altro canto fatte sulla evoluzione delle disposizioni di legge e sulle motivazioni in base alle quali si è pervenuti con la legge comunitaria 2008 alla modifica del comma 11 nonché le perplessità sorte e già espresse precedentemente per quelle situazioni che possono venirsi a creare in presenza di una Super D.I.A. hanno portato, invece, a sostenere l’altra interpretazione che si ritiene oggi in definitiva essere la più conforme alla volontà del legislatore secondo la quale cioè, in sostanza, se si lavora in presenza dell’obbligo del permesso di costruire il committenteè sempre tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera, mentre se invece per l’opera che si sta realizzando non è richiesto il permesso di costruire, come ad esempio per un’opera per la quale è sufficiente la denuncia di inizio dell’attività (vedi manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.), allora bisogna fare riferimento all’importo dei lavori nel senso che se lo stesso è maggiore o uguale a 100.000 euro sussiste l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione mentre se esso è inferiore a tale soglia il committente è esonerato dal designarlo (in tal senso ci si era già espressi in occasione di una risposta ad un quesito pubblicata sul quotidiano del 24/9/2010) fermo restando che in qualunque caso il committente è tenuto comunque, sempre in presenza di più imprese, a designare un coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione, non nominato, e dovrà quindi provvedere alla elaborazione del PSC che in sostanza, come si può ben comprendere, è una documentazione che, alla luce delle attuali disposizioni, deve essere sempre elaborata nel caso che nel cantiere operino più imprese esecutrici.

La precisazione, infine, fatta nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, secondo la quale le imprese da computare per determinare l’esistenza dell’obbligo della designazione dei coordinatori debbano essere imprese esecutrici, che tra l’altro sono state definite nello stesso decreto correttivo, porta a sviluppare altre riflessioni ed a formulare altre osservazioni e considerazioni che saranno comunque oggetto di un ulteriore approfondimento sull’argomento specifico.

Disturbi psico-sociali – comunicato stampa ISPESL

mercoledì 17 febbraio 2010

   Roma, 16 febbraio 2010

COMUNICATO STAMPA 

ISPESL, nella sanità i maggiori disturbi psico-sociali legati al lavoro

Circa il 26% delle persone occupate nel settore sanitario risentono di disturbi psicologici derivanti da stress. Tra le prime cause il carico di lavoro eccessivo.

Stress fisico, ma specialmente psicologico. Sono le persone che lavorano nella sanità a risentire maggiormente di problemi psico-sociali. Circa il 26% degli occupati nel settore lamenta forti rischi legati al proprio benessere mentale. Sarebbero le donne, impiegate nella sanità e nella pubblica amministrazione, ad essere particolarmente esposte.

 È il carico di lavoro eccessivo, indicato dal 14,5 % degli occupati, la principale fonte di stress. Seguono le manifestazioni di prepotenza e discriminazione (avvertite da circa il 4,6% dei lavoratori) e le minacce o le violenza fisiche sul luogo di lavoro (circa l’1,6%). Infatti oltre un milioni di lavoratori è soggetto a fenomeni di discriminazione, mentre circa 381 mila si dichiara esposto a minacce o violenze fisiche.

  “L’importanza della salute mentale e del benessere al lavoro è stata riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in occasione della Conferenza Ministeriale sulla Salute Mentale del 2005”, sottolinea Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro. “Al proposito, i partner sociali europei hanno preso l’iniziativa per contrastare le problematiche connesse al benessere, alla prevenzione, al trattamento, cura e riabilitazione dei problemi di salute mentale, concludendo due accordi volontari sullo stress correlato al lavoro (2004) e sulle molestie e la violenza nel luogo di lavoro (2007)”. “Tra i rischi psicosociali al lavoro – spiega il direttore – emerge la gravità dello stress nei lavoratori italiani ed europei. Si tratta di un problema che, secondo L’Unione europea, interessa circa 40 milioni di cittadini europei”.

 E proprio nel settore delle molestie, un primato in negativo spetta alle donne che lavorano nella pubblica amministrazione, in particolare per le posizioni dirigenziali e quelle di operaie e collaboratrici. Sono loro ad essere le principali protagoniste di fenomeni di prepotenza e discriminazioni. L’età media e il ruolo di “collaboratore”, derivante anche dalla debolezza della loro posizione, andrebbero ad aumentare questi rischi.

 Partendo e riflettendo su questi dati l’ISPESL organizza “l’XI Giornata Nazionale di informazione sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro”, prevista per il 16 febbraio 2010, presso la sala multimediale dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), in via Urbana 167. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Istituto.

Per maggiori informazioni: www.ispesl.it; www.ispesl.it/whp.

SECONDA GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: CANTIERI

venerdì 12 febbraio 2010

Pubblichiamo la seconda parte del documento fonte “Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome”

GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – N. 2 – CANTIERI

In qualsiasi ambito tecnico ed in particolare nel settore elettrico si impone, per realizzare impianti “a regola d’arte”, il rispetto delle normative di sicurezza che sono articolate in due tipologie di riferimento: le norme giuridiche e le norme tecniche.

La conoscenza delle norme e la distinzione tra norma giuridica e norma tecnica è pertanto il presupposto fondamentale per un approccio corretto alle problematiche degli impianti elettrici che devono essere realizzati conseguendo quel “livello di sicurezza accettabile” che non è mai assoluto, ma è, al progredire della tecnologia, determinato e regolato dal legislatore e dal normatore.

Impianti elettrici cantieri

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

lunedì 8 febbraio 2010

Pubblichiamo un interessante articolo tratto dal bollettino ADAPT del 11 gennaio 2010. Con la circolare n. 33 del 10 novembre 2009, il Ministero del lavoro torna ad occuparsi del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Prendendo spunto dalle modifiche che l’art. 11 del d.lgs. n. 106/2009 ha apportato all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, il suddetto Dicastero ha così colto l’occasione per fornire un quadro unitario delle indicazioni di cui il personale ispettivo deve tener conto per una corretta applicazione della normativa in questione, superando, nel contempo, tutte le precedenti indicazioni fornite in materia (cfr. circolare n. 29/2006, lettera circolare 22 agosto 2007, circolare n. 24/2007, circolare n. 30/2008, da considerarsi operative solo con riferimento a provvedimenti adottati prima del 19 agosto 2009, data di entrata in vigore della citata novella).

Qui l’articolo completo:

Regolarizzazione lavoratori

Fonte: Sicurezzalavoro.fvg.it