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Antitetanica non più obbligatoria?

lunedì 12 dicembre 2011

In materia di sicurezza e salute sul lavoro, una serie di norme rendevano obbligatorie le vaccinazioni per determinate categorie di lavoratori, in particolare l’ antitetanica (L.292/1963 e ss.mm.ii.).

Con il 15 dicembre 2010,  data di entrata in vigore del Dlgs 213/2010, sono state abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 1.1.1970, con esclusione di quelle contenute in un allegato al decreto, nel quale, peraltro, non appaiono quelle relative all’ assoggettamento all’obbligo di vaccinazione delle attività di due settori, l’edilizia e l’agricoltura, nei quali il  rischio di contrarre il tetano è, invece, sempre elevato.

Niente più antitetanica, quindi, per lavoratori agricoli, operai e manovali addetti all’edilizia,  cantonieri, asfaltisti, operatori ecologici, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori degli ippodromi? La questione è controversa, tant’è che da più parti viene richiesto un intervento certo e una disposizione legislativa sicura nella materia, visto che, a favore di questa pratica preventiva, ritenuta necessaria fino a un anno fa, c’è chi fa rientrare l’antitetanica nell’ambito della sorveglianza sanitaria cui il datore di lavoro è tenuto per effetto del disposto del TU 81/08 e  prima ancora in virtù della prescrizione dell ‘art. 2087 del codice civile (massima prevenzione tecnicamente possibile).

Altri, invece, negano al datore  di lavoro il potere di imporre il trattamento sanitario di prevenzione a carico del lavoratore che potrebbe opporre un rifiuto ( art. 32 della Costituzione …”Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”…).

Comprensibile la situazione di incertezza dei datori di lavoro ai quali, peraltro,  credo di poter suggerire, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministero competente, di inserire la necessità della vaccinazione nel documento aziendale di valutazione dei rischi come atto ricompreso nel protocollo sanitario predisposto e articolato per specifici rischi dal Medico competente, con la conseguente possibilità di richiedere l’adempimento ai lavoratori interessati,  i quali non vi si possono opporre, pena la sospensione e l’assoggettamento alle procedure disciplinari.

Fonte:

http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=4974

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE: LE NUOVE NORME PER I SISTEMI DI COMANDO RELATIVI ALLA SICUREZZA, CEI EN 62061 e ISO 13849-1: I SIL, I PERFORMANCE LEVEL.

venerdì 9 dicembre 2011

L’incolumità delle persone e l’integrità delle macchine e dell’ambiente dipendono in modo determinante dal corretto funzionamento dei sistemi di automazione impiegati.

Per questa ragione,i componenti di automazione assumono sempre più frequentemente anche i compiti rilevanti per la sicurezza.

La sicurezza richiede la protezione da molteplici pericoli che possono essere tenuti sotto controllo come segue:

• Costruzione secondo principi generali di progettazione per la riduzione dei rischi e valutazione dei rischi della macchina (EN ISO 12100-1, EN 14121),

• Misure protettive tecniche, eventualmente con l’impiego di controllori fail-safe (sicurezza funzionale),

• Sicurezza elettrica (EN 60204-1).

Per quanto riguarda la sicurezza funzionale si tratta della parte della sicurezza di una macchina o di un impianto che dipende dalla corretta funzione del relativo sistema di comando o dei relativi dispositivi di protezione.

Una funzione di sicurezza rappresenta una funzione di una macchina il cui guasto può determinare un immediato aumento del rischio. Più semplicemente, comprende le misure da adottare per ridurre la probabilità che un evento indesiderato possa verificarsi e rappresentare un pericolo.

L’utente ha a disposizione due norme:

• EN 62061:2005 – come norma settoriale europea della norma base IEC 61508.

• UNI EN ISO 13849-1:2007 – come norma riveduta successiva alla EN 954-1, poiché questa non è più sufficiente in riferimento alle categorie.

Dal 1° gennaio 2012, non si potrà più applicare la vecchia norma EN 954-1, (inadeguata per l’evoluzione tecnologica) che si basa su  un metodo deterministico per stabilire il grado di sicurezza da raggiungere (attraverso la definizione di “categoria”) , ma si applicheranno le due norme EN 13849-1 o En 62061.

Si tratta di una metodologia diversa in quanto l’approccio delle due nuove norme, ai fini della realizzazione dei circuiti della sicurezza, è di carattere probabilistico basato sulla valutazione della probabilità che possa capitare un guasto pericoloso in un determinato periodo di tempo tenendo conto dell’affidabilità dei suoi componenti

Nello specifico:

UNI EN ISO 13849-1: “ Sicurezza del macchinario .Parti dei sistemi di comando correlati con la sicurezza-Parte 1 Principi generali di progettazione“

Questa norma può essere utilizzata per gli SRP/CS (Safety Related Parts of Control Systems) relativamente a tutti i tipi di macchine, indipendentemente dalla tecnologia e dall’energia utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica, meccanica, ecc.).

Oltre a questa norma di “progettazione”, esiste anche la UNI EN ISO 13849-2 : “Validazione”.

La EN ISO 13849-1 indica anche requisiti specifici per SRP/CS con sistemi elettronici programmabili.

EN 62061: „Sicurezza del macchinario. Sicurezza funzionale di sistemi di comando e controllo elettrici,elettronici ed elettronici programmabili correlati con la sicurezza“

Questa norma stabilisce i requisiti e fornisce indicazioni per la realizzazione, l’integrazione e la validazione di sistemi di comando e controllo di sicurezza elettrici, elettronici ed elettronici programmabili (SRECS: Safety Related Electrical Control Systems) per le macchine. I principi fondamentali sono costituiti da valutazioni quantitative e qualitative delle funzioni di sicurezza.

La norma non indica alcun requisito relativo alle prestazioni di dispositivi di controllo e di sicurezza non elettrici (ad esempio idraulici, pneumatici, elettromeccanici) per le macchine .Le due norme forniscono i requisiti per la progettazione e la realizzazione dei sistemi di controllo relativi alla sicurezza, mediante le funzioni di sicurezza.

Le metodologie proposte, attraverso formule e calcoli, forniscono dei risultati in termini probabilistici che indicano il grado di sicurezza raggiunto e tale da minimizzare le possibili situazioni pericolose delle macchine.

Definire una funzione di sicurezza è molto importante e include sempre due elementi:

  • Azione (l’analisi dei rischi e le operazioni da eseguire per la loro eliminazione/riduzione),
  • Prestazioni di sicurezza (SIL, Safety Integrity Level, o PL, Performance Level)

Una volta definita la funzione di sicurezza che esegue l’azione, viene determinato il relativo livello di sicurezza richiesto. Questo completa il processo di definizione della funzione di sicurezza.

La norma UNI EN ISO 13849-1 prende in considerazione in modo sistematico fattori, come ad esempio l’affidabilità, la diagnostica e la resistenza ai guasti dei componenti che possono svolgere un ruolo determinante nello stabilire il grado di sicurezza di un sistema.

Viene introdotto un parametro oggettivo di valutazione, il PL (Performance Level o Livello di prestazione ) e le relative grandezze ad esso associato e da cui dipende, ossia architettura di comando (categoria di sicurezza), tempo medio al guasto pericoloso MTTFd, copertura diagnostica (DC) e guasti per cause comuni (CCF).

La norma EN 62061 , in conseguenza all’analisi del rischio fornisce le prescrizioni per la realizzazione di uno SRECS conformemente al Livello di Integrità della Sicurezza.

L’integrità di sicurezza viene catalogata secondo livelli discreti identificati come “Safety Integrity Level” (SIL) definiti SIL1, SIL2 e SIL3, (il SIL3 rappresenta il livello più elevato di integrità della sicurezza);

Dunque il SIL non è altro che una probabilità di buon funzionamento dello SRECS al momento in cui è richiesto il suo intervento per la realizzazione della funzione di sicurezza.

In base alla complessità del sistema, occorre considerare parametri quali la probabilità di guasti pericolosi all’ora (PFHd), il tasso di guasto (λ) , percentuale di guasti sicuri (SSF), intervalli di test diagnostici, la suscettibilità a guasti per causa comune (ß) , test diagnostici, copertura diagnostica (DC).

E’ di utilizzo più complesso rispetto alla UNI EN ISO 13849-1 ma fornisce risultati più calibrati rispetto alle reali necessità, consente di integrare sottosistemi progettati in conformità con la EN 13849-1.

Entrambe le norme forniscono formule ed esempi per il calcolo e le valutazioni di PL e SIL utilizzando i dati caratteristici di affidabilità  dei componenti costituenti i circuiti di sicurezza.

I metodi sviluppati nelle due norme sono differenti ma, se correttamente impiegati, raggiungono lo stesso risultato in termini di riduzione dei rischi.

Un aspetto fondamentale per l’applicazione delle due norme è la ricerca dei dati e delle specifiche tecniche dei componenti che costituiscono i circuiti di sicurezza. E’ necessario avere dati di affidabilità attendibili, generalmente forniti dal produttore (che mette a disposizione librerie dei dati tecnici) ed attualmente sempre più completi.

Un valido aiuto per i calcoli proviene da appositi software, in generale messi a disposizione dai produttori più noti o da enti a carattere pubblico come il Software SISTEMA (gratuito) fornito dall‘ente tedesco BGIA e reperibile  sul sito: www.dguv.de/ifa. ( IFA – Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance).

Riferimenti:  da articoli e recensioni da Schneider electric, ABB, Schmersal, Siemens, IFA.

A cura del Per.Ind. Antonio Rigutto

La prevenzione dei rischi in 12 scatti fotografici

giovedì 8 dicembre 2011

n primo piano delle mani di una sarta al lavoro con ago e ditale. Questa l’immagine che si è aggiudicata il primo posto nel concorso fotografico promosso dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha). “Niente è più eloquente di una fotografia che mette in moto l’immaginazione, evoca emozioni e coinvolge sia il fotografo sia l’osservatore – spiega il direttore dell’Agenzia, Christa Sedlatschek – Solo nel territorio dei 27 Stati membri dell’Ue ogni anno si verificano più di 7 milioni di incidenti e 20 milioni di casi di malattie legate al lavoro. Questo concorso fotografico paneuropeo aiuta ad accrescere la consapevolezza sul tema della sicurezza e della salute sul lavoro in Europa, supportando la nostra missione volta a rendere più sicuri, più sani e maggiormente produttivi i posti di lavoro europei”.

In gara più di 2.500 immagini provenienti da 36 Paesi. Sono più di 2.500 gli scatti arrivati da 36 Paesi del continente per la seconda edizione del concorso dell’Eu-Osha, che ha messo alla prova fotografi amatoriali e professionisti. L’immagine vincitrice, intitolata “Dressmaker”, è stata scelta da una giuria internazionale composta da fotografi professionisti e da esperti sulla salute e sulla sicurezza per la “chiara semplicità, che cattura l’aspetto più basilare della prevenzione dei rischi”. L’autore è il polacco Krzysztof Maksymowicz. “Quando ho scattato questa foto – ha spiegato il vincitore – intendevo immortalare un’immagine universale della sicurezza sul lavoro che potesse valere per tutti. Così ho avuto l’idea di fotografare una donna intenta a cucire con un ago e un ditale, uno strumento che un po’ alla volta sta andando in disuso”.

Un premio al miglior partecipante sotto i 21 anni. Maksymowicz ha ricevuto il primo premio di tremila euro, mentre il secondo e il terzo premio di duemila e mille euro sono stati assegnati rispettivamente alla turca Isa Kurtt, per la foto intitolata “Grow Up” (crescere), e al croato Saša Kosanović, per quella intitolata “Gold panner” (cercatore d’oro). Per la prima volta è stato assegnato un premio per la gioventù pari a mille euro al miglior partecipante sotto i 21 anni. Ad aggiudicarselo è stato il polacco Paweł Ruda per la fantasiosa e provocatoria “Cold Sandwich” (sandwich freddo). Tra le 12 foto selezionate dalla giuria c’è anche “Breaking the wall” (rompere il muro), una suggestiva composizione dell’italiano Davide Franceschini che cattura gli elementi più significativi del lavoro e della sicurezza nel settore edile.

In giuria anche il fotoreporter italiano Marco Di Lauro. Il gruppo dei giurati era guidato da Peter Rimmer, esperto di comunicazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro, affiancato da tre fotografi professionisti – lo spagnolo Mertxe Alarcón, il presidente della Federazione dei fotografi europei, Jørgen Brandt, e il fotoreporter italiano Marco Di Lauro, vincitore di numerosi premi – insieme a Vincent Aubert-Jacquin, esperto specializzato in campo multimediale sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Fonte: inail.it

Sicurezza, aziende al test d’accesso per gli incentivi del bando Inail

mercoledì 7 dicembre 2011

Contributo in conto capitale fino a 100 mila euro per investire nel miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Andranno presto a bando le risorse pari a 183,6 milioni di euro che l`Inail ha deciso di destinare alle imprese di tutte le dimensioni e su tutto il territorio nazionale.

Entro la fine dell`anno è prevista l`uscita del bando, di cui Italia Oggi Sette anticipa alcuni contenuti.
Il contributo andrà a coprire il 50% della spesa ammissibile con un massimo richiedibile di 7.500 euro per le imprese agricole, 30 mila euro per le imprese della pesca e 100 mila euro per tutte le altre imprese.

Sarà emanato un unico avviso quadro nazionale, nella cui cornice si inseriscono i singoli avvisi pubblici regionali/ provinciali; le risorse saranno ripartite a livello regionale in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale e non potranno presentare domanda le imprese già finanziate sul bando 2010.

Soglia minima di punteggio. Per presentare domanda, così come accaduto per il primo bando, sarà necessario raggiungere una soglia minima di pun- teggio, sulla base di una griglia di punteggi fornita dall`Inail in allegato all`avviso. Per la determinazione del punteggio è prevista una prima fascia di punteggi generali riguardanti la dimensione aziendale, che va a favorire le imprese più piccole rispetto alle più grandi, il tasso di tariffa Inail, che va a premiare le aziende con un rischio maggiore in base all`attività svolta, e il settore produttivo, che tende a premiare i settori individuati dalle Direzioni regionali in base alle priorità stabilite in autonomia, creando quindi una diversa griglia da regione a regione.

Più facile accedere se il progetto è condiviso. Sono fissati dei punteggi specifici in base al progetto di investimento, l`impostazione è di premiare i progetti che coinvolgono la totalità del personale impiegato nell`unità produttiva interessata, rispetto a progetti che riguardano solamente pochi dei soggetti inseriti in un determinato ambiente. Un`altra fascia di punteggi premia i progetti in base al rischio specifico su cui vanno ad agire, ottengono un punteggio più alto a seconda del collocante in base alla classifica delle prime cinque cause di infortunio a livello regionale nel settore di riferimento. Una particolare attenzione sarà rivolta anche ai progetti che mirano a ridurre il rischio di esposizione all`amianto. Saranno premiati i progetti che eliminano comple- tamente il rischio, rispetto agli investimenti in prevenzione e/o in protezione collettiva.

Punteggi premiali saranno attribuiti a specifici progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa.
In particolare e saranno ispirati alla responsabilità sociale quali implementazione Sgsl, certificato Modelli organizzativi di settore previsti da accordi Inail-Parti Sociali o implementazione Sgsl/ modello 231 e adozione di un modello SA 8000 certificato o rendicontazione di RS asseverati. II totale dei punteggi ottenuti potrà essere incrementato percentualmente, qualora il progetto sia condiviso da una delle parti sociali rappresentative o associazioni nazionali di tutela degli invalidi, da due o più organizzazioni del sistema relazionale aziende/lavoratomi rappresentative o da una delle strutture della bilateralità promossa dalle organizzazioni rappresentative.

Finanziabile la rimozione amianto. Avranno priorità i progetti che prevedono la sostituzione di una sostanza cancerogena con una non cancerogena, l`automazione di un processo produttivo precedentemente svolto dai lavoratori e l`adozione di un «ciclo chiuso» nel processo produttivo. Saranno inoltre finanziabili, ma con minor punteggio, la sostituzione di macchine e utensili con altri più sicuri e la compartimentazione antincendio.

Fonte:  http://www.prevenzionesicurezza.com

Rischi uso Telefoni cellulari: parere del Consiglio superiore di Sanità

lunedì 5 dicembre 2011

Secondo il parere del Css le conoscenze scientifiche oggi non consentono di escludere l’esistenza di causalità quando si fa un uso molto intenso del telefono cellulare.

Va quindi applicato, soprattutto per quanto riguarda i bambini, il principio di precauzione.

Il Consiglio superiore di sanità ha affrontato la questione dei rischi potenziali di uno smodato uso di telefoni cellulari nella seduta del 15 novembre.
In linea con gli studi dell’Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (IARC) e in accordo con l’Istituto superiore di sanità, il Consiglio superiore rileva che non è stato finora dimostrato alcun rapporto di causalità tra l’esposizione a radio frequenze e le patologie tumorali.
Tuttavia le conoscenze scientifiche oggi non consentono di escludere l’esistenza di causalità quando si fa un uso molto intenso del telefono cellulare.
Va quindi applicato, soprattutto per quanto riguarda i bambini, il principio di precauzione, che significa anche l’educazione ad un utilizzo non indiscriminato, ma appropriato, quindi limitato alle situazioni di vera necessità, del telefono cellulare.
Il Ministero della Salute avvierà una campagna di informazione sulla base delle ultime relazioni degli organismi tecnico-scientifici per sensibilizzare proprio a tale uso appropriato.

Fonte: amblav.it

Lavoro notturno, nel 2010 infortuni in crescita del 7,2%. Stabili i casi mortali

martedì 29 novembre 2011

Se siete lavoratori notturni, se lavorate cioè per almeno tre ore tra la mezzanotte e le sei del mattino, dovete prestare particolare attenzione nella fascia tra l’una e le due e in quella dalle cinque alle sei. È in questo lasso di tempo, infatti, che si concentra circa la metà degli infortuni che riguardano i lavoratori della notte, e il dato resta costante negli ultimi cinque anni presi in considerazione, dal 2006 al 2010. Questa una delle considerazioni che emergono dalla lettura dell’ultimo numero del mensile Dati INAIL, che ha dedicato un dettagliato approfondimento alle caratteristiche degli infortuni e ai fattori di rischio per chi lavora quando la maggioranza della popolazione dorme.

Sono l’8,5% degli occupati, sette su 10 turnisti. Nel 2010, secondo i dati Istat, i lavoratori notturni sono stati 1,9 milioni, l’8,5% del totale degli occupati. Le donne rappresentano il 28,6%, quota inferiore rispetto al 40,3% registrato per tutti i lavoratori. Fra gli occupati il 30% è impiegato esclusivamente in orario notturno, mentre il 70% è turnista (di questi i tre quarti hanno lavorato di notte una sola volta nel corso del mese).

Le denunce ai livelli del 2006 e 2007. Gli infortuni notturni avvenuti nel 2010 sono stati 19.565, 1.317 in più rispetto al 2009, pari a un aumento del 7,2%, in controtendenza rispetto al calo registrato nei due anni precedenti. L’incremento delle denunce ha riportato il fenomeno ai livelli del 2006 e 2007 e si spiega con la lenta ripresa delle attività notturne nel settore industriale. Aumentano anche gli infortuni femminili in orario notturno (+8,6% rispetto al 2009) e ancora più consistente è l’incremento tra i lavoratori notturni nati all’estero (+10,6%), mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei casi mortali: circa 50 all’anno. In termini percentuali le professioni più soggette a infortunio sono proprio quelle svolte prevalentemente di notte: autisti (6,4%), infermieri e inservienti (5,2%), guardie giurate (4,8%) e operatori ecologici (4,2%). Tra i soli lavoratori stranieri, invece, le frequenze di infortunio più elevate sono tra i facchini (9,8%) e i magazzinieri (6,6%). Nel complesso, comunque, gli infortuni sul lavoro avvenuti di notte nel 2010 sono pari soltanto al 2,5% del totale.

È “antibiologico” ma il rischio è più basso. Il lavoro notturno è da tempo riconosciuto come “antibiologico” e quindi va considerato un fattore di rischio che ha delle conseguenze sulla probabilità di infortunio. Uno studio della Consulenza statistico attuariale, che ha ha misurato la sua rischiosità attraverso l’incidenza infortunistica – ovvero il rapporto tra gli infortuni denunciati e i lavoratori esposti al rischio notturno – ha rivelato però che per l’anno 2010 è stata pari al 27‰, inferiore a quella registrata per il totale dei lavoratori (34‰). Il paradosso è solo apparente. Il fattore “antibiologico”, infatti, può essere bilanciato dal fatto che molte lavorazioni con incidenza infortunistica elevata, come le costruzioni, sono svolte prevalentemente in orario diurno, mentre le attività industriali, notoriamente più pericolose, quando sono svolte a ciclo continuo, sono generalmente caratterizzate da un livello di automazione che è maggiore di notte rispetto alle ore diurne, con l’attività notturna spesso limitata al solo presidio e controllo dei macchinari.

Fonte: inail.it

Sentenza Thyssen: condannato a 16 anni l’A.d. per omicidio volontario – pubblicata la sentenza

sabato 19 novembre 2011

Dopo l’articolo pubblicato sul ns blog del 18 aprile 2011

http://www.asqsinergie.it/asq/2011/04/processo-thyssenkrupp-condanna-per-omicidio-volontario/

l’autrice dell’articolo l’avv. Valentina Capparoni ci segnala un ulteriore approfondimento sulle motivazioni della sentenza di primo grado relativo ai fatti della thyssen krupp recentemente resi noti.

Forniamo con piacere il link di questo interessante e utile approfondimento curato da una giornalista e dall’avv. Valentina Capparoni

 

http://www.fattodiritto.it/sentenza-thyssen-condannato-a-16-anni-l%E2%80%99a-d/

 

Ambienti confinati DPR 177/2011: che cosa sono e quali sono i requisiti per lavorare in sicurezza

sabato 12 novembre 2011

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 8-11-2011 l’atteso Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le principali richieste del regolamento per la qualificazione delle imprese in ambienti e spazi confinati :

1) Verifica della qualifica del fornitore/appaltatore:

- Esperienza attività in spazi confinati (il 30% della forza lavoro deve avere esperienza almeno triennale);
– Informazione e formazione sui rischi legati all’attività in spazi confinati (compreso DDL nel caso svolgesse l’attività);
– Addestramento per l’uso delle attrezzature necessarie all’accesso (come imbracatura di sicurezza, apparecchi per la protezione delle vie respiratorie APVR, ecc) a seconda del tipo di rischio presente.

2) Il committente deve informare, almeno un giorno prima, le ditte in appalto in merito a caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, rischi esistenti negli ambienti, misure di prevenzione e protezione adottate, misure di emergenza.

3) Rappresentante del datore di lavoro committente: Il datore di lavoro committente nomina un rappresentante che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice e per limitare il rischio di interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal committente

Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno).
Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di:

  • serbatoi;
  • silos;
  • recipienti adibiti a reattori;
  • sistemi di drenaggio chiusi;
  • reti fognarie.

Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere:

  • cisterne aperte;
  • vasche;
  • camere di combustione all’interno di forni;
  • tubazioni;
  • ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

Si sottolinea inoltre che:

  • siano integralmente osservate tutte le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
  • siano consegnati i dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
  • siano rispettate le vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  • integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

Patente a punti in edilizia

venerdì 4 novembre 2011

Una patente a punti obbligatoria per l’imprenditore edile, corsia preferenziale per ottenere appalti pubblici, decurtata in caso di «accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
E che sarà sottoposta, ogni tre anni, ad una verifica di alcuni paletti necessari al momento del rilascio: il «requisito di onorabilità» (assenza di procedimenti in corso a carico degli operatori), la corretta designazione di un responsabile del servizio di prevenzione, di un altro a capo del servizio tecnico (personale in possesso di attestati che ne certifichino le competenze) e la sussistenza di una «capacità tecnico-finanziaria» adeguata a garantire il rispetto delle regole.

A prevederla è un avviso comune, fresco di presentazione al ministero del welfare, firmato dalle associazioni di categoria (datoriali e sindacali), che recepisce il dettato dell’art. 27 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008); per far diventare operativo il documento, dovrà essere quanto prima emanato un decreto ministeriale che lo recepisca.

Potranno ricevere la patente professionale (che parte dai 25 punti per il lavoratore autonomo e cresce in relazione ai dipendenti dell’impresa, arrivando alla soglia di 120 per un organico di 200 addetti), gli operatori nel settore dell’edilizia che risponderanno ai parametri sul personale qualificato, l’onorabilità e la consistenza finanziaria: a consegnare l’attestato (che, si legge nel testo, «costituisce elemento essenziale ai fini dell’esercizio delle attività» nel settore) sarà la sezione speciale dell’edilizia, istituita presso la camera di commercio della località in cui risiede ed è domiciliato l’imprenditore.

L’organismo incaricato di concedere la speciale tessera sarà composto da un membro della camera di commercio, uno dell’Inail, uno della Asl, uno della Direzione provinciale del lavoro, un esponente di ogni organizzazione sindacale e uno di ogni organizzazione datoriale, seguendo il criterio della maggiore rappresentativa dei soggetti sul piano nazionale del comparto; la sezione si avvarrà anche del contributo di un comitato tecnico, di cui faranno parte componenti delle casse edili territorialmente competenti

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verrà rilasciata la patente o rifiutata (adducendone il motivo) e in nessun caso di operazione societaria sarà possibile cederla o rilevarla; il sistema non è di poco conto, poiché nelle intenzioni dei promotori potrà costituire «elemento preferenziale per l’aggiudicazione delle gare relative ad appalti e subappalti pubblici, e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanzia pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti».

Mantenere il punteggio di partenza diventa, pertanto, un valore da salvaguardare: la riduzione partirà da un minimo di due punti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e per una serie di inadempienze sul fronte della protezione dei lavoratori (assenza del dispositivo per cautelarsi in caso di cadute dall’alto, nessuna formazione di chi per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi al cantiere ecc.), e nell’eventualità si verifichino uno o più infortuni mortali, al di là della violazione del codice penale per la quale l’imprenditore verrà perseguito, dalla patente saranno sottratti dieci punti.

Al fine di recuperare il punteggio perduto, il datore di lavoro o, per suo conto, il responsabile tecnico o il direttore tecnico designato, dovrà prendere parte a specifici corsi di formazione, allestiti da enti bilaterali del settore edile. L’avviso comune porta in calce la firma di Ance, Ancpl Legacoop, Federlavoro-Confcooperative, Psl-Agci, Aniem Confapi, Claai, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, mentre non è stata sottoscritta da Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni e Fiae Casartigiani. Soddisfatto Domenico Pesenti, segretario generale della Filca-Cisl, convinto che «riuscire a trovare un’intesa tra le parti sociali del settore su un argomento spinoso come la patente a punti sia un segnale della maturità che il sistema dell’edilizia ha raggiunto.

Questo strumento rivitalizzerà la cultura della sicurezza, la qualità dell’impresa di costruzioni e di tutti coloro che operano nel cantiere». Ma l’aspetto più importante, ha concluso il sindacalista, «è l’essere riusciti a condividere l’idea che rappresenta lo strumento giusto per rendere il cantiere più sicuro, strutturato e regolare, privilegiando l’aspetto preventivo, e non quello repressivo».

Fonte: http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=4805

L’INAIL vicino agli artigiani: premi ridotti del 7%

martedì 1 novembre 2011

Premi più ‘leggeri’ del 7% per gli artigiani in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e a ‘zero infortuni’ nel biennio 2009-2010. E’ quanto stabilito dalla recente determina del presidente dell’INAIL, Marco Fabio Sartori, in attuazione delle disposizioni della Finanziaria 2007 a vantaggio delle imprese artigiane che investono in prevenzione, ottemperanti alle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza e che non hanno registrato incidenti nel biennio immediatamente precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.

“Un intervento radicale in materia di sicurezza”. “La diminuzione dei premi non è solo un’ottemperanza alla normativa, ma un intervento radicale in materia di sicurezza”, afferma Sartori. “Un intervento che si inserisce pienamente nel nuovo ruolo assegnato all’INAIL e che, ancora prima, trova un strumento di attuazione nel piano industriale predisposto nei primi mesi del mio mandato. Stiamo, cioè, lasciandoci alle spalle una visione prettamente punitiva che vedeva nell’Istituto una sorta di controllore sempre pronto a notificare sanzioni e che ci cuciva addosso un vestito negativo e limitativo. Al contrario, vogliamo essere un punto di riferimento per il sistema lavoro nel suo complesso.”.

Risorse per 27 milioni di euro. Le risorse destinate alla diminuzione delle tariffe ammontano a 27 milioni di euro. Le aziende che hanno avanzato richiesta in merito per l’anno 2011 sono 377.323 (a fronte di un totale del comparto di circa un milione e 300mila unità) e, sulla base dei controlli effettuati dall’Istituto, 267.213 posizioni assicurative territoriali sono risultate rispondenti ai requisiti previsti. “I numeri dimostrano che la diminuzione degli infortuni è ormai un fatto strutturale. Per conseguire risultati ancora più soddisfacenti, però, è indispensabile puntare sulla diffusione capillare e mirata delle azioni di prevenzione”, continua Sartori. “Un salto che stiamo compiendo lavorando fianco a fianco con tutti gli “attori” del sistema lavoro e avviando nel contempo una nuova politica della prevenzione”.

Operazione di carattere strutturale. Una politica che, per l’appunto, passa anche attraverso il riconoscimento fattivo per le aziende ‘virtuose’ e che continuiamo a portare avanti puntando all’obiettivo degli ‘infortuni zero’. La riduzione dei premi operata ha, così, un carattere strutturale e si applica annualmente, a partire dal 1 gennaio 2008, sulla base di un apposito decreto ministeriale – attualmente ancora in fase di emanazione – necessario a garantire la piena operatività dell’intervento.

Fonte: inail.it