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Imparare dagli errori: gli incidenti con la pala meccanica

giovedì 15 marzo 2012

Brescia, 15 Mar – Riprendiamo a parlare dei rischi correlati all’utilizzo di una macchina movimento terra, la pala meccanica.
Dopo esserci soffermato sugli infortuni derivanti da usi impropri del mezzo, presentiamo altri incidenti legati all’utilizzo della pala come riportato in INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

I casi

Il primo caso è relativo a lavori in galleria: scavi con mezzi meccanici, armatura con ferro e casseri, getto di calcestruzzo, per il prolungamento di un tratto di metropolitana.
“Uno dei responsabili del cantiere si accorge, al termine della giornata lavorativa, che una macchina per il movimento terra è stata lasciata nella zona di cantiere in cui aveva operato nelle ore precedenti, invece di essere parcheggiata in un tratto della galleria in costruzione, come da ordine di servizio motivato da ragioni di sicurezza.
Avendo lavorato in passato con macchine analoghe, il responsabile decide di provvedere personalmente al parcheggio del presente mezzo.
L’infortunio non ha avuto testimoni”. Tuttavia dai segni lasciati sul terreno e sulle pareti perimetrali della rampa d’accesso alla galleria, è “ragionevole ipotizzare che la discesa che porta alla galleria sia stata affrontata a velocità eccessiva. Perso il controllo del mezzo, questo è andato a sbattere dapprima contro la parete di destra e poi, dopo aver attraversato in diagonale la rampa, contro quella di sinistra. Il responsabile è stato sbalzato dal posto di guida ed è morto sul colpo per lo schiacciamento del cranio e del torace sotto una ruota della pala meccanica”.
Tra i fattori determinanti dell’incidente la mancanza di cintura di sicurezza e la guida a velocità eccessiva.

Il secondo caso è relativo ad attività di costruzione di una casa.
Da una prima ricostruzione dei fatti si può desumere che un lavoratore, dal suo posto di guida, a motore acceso, abbia sollevato le due barre di protezione, si sia alzato e con il busto si sia sporto dalla parte anteriore del mezzo, probabilmente per controllare se poteva posizionare altro materiale all’interno del cassone che stava riempiendo.
Molto probabilmente “da quella posizione, con le braccia che afferravano i montanti delle due protezioni laterali del posto di guida e con i piedi appoggiati sulla struttura del mezzo sopra i comandi a pedale, deve essere scivolato all’indietro col piede sinistro schiacciando il comando a pedale che aziona il sollevamento della benna. Il sollevamento della benna deve aver procurato da subito l’immobilizzazione delle sue braccia (come testimoniano le lesioni evidenti) tra i montanti fissi della struttura di protezione e i bracci mobili di sollevamento della pala” impedendo al lavoratore di togliere il piede dal pedale essendo rimasto oramai, da quella posizione, l’unico punto di appoggio del corpo. La benna “nella sua corsa di salita” ha colpito e sollevato il collo “cesoiandolo contro il tetto del mezzo”.
Questa ricostruzione, confermata dai successivi accertamenti tecnici eseguiti sul mezzo, parte dal presupposto che le barre di protezione poste davanti al sedile, il cui sollevamento avrebbe dovuto inibire il funzionamento dei comandi a pedale che azionano la salita e la discesa della benna, non fossero funzionanti.

Il terzo caso è relativo all’asportazione del letame dalla stalla con una pala meccanica.
Un lavoratore alla guida della pala meccanica, dopo aver provveduto alla pulizia della stalla e scaricato il letame nella platea, ferma la macchina ed apre lo sportello della cabina per riferire qualcosa al fratello che lavorava nelle vicinanze. Poiché la comunicazione è disturbata dal rumore del motore acceso della pala meccanica, l’infortunato si alza dal sedile del posto di guida e si mette in prossimità della portiera.
Perde l’equilibrio e cade. Istintivamente cerca di aggrapparsi alla maniglia posta sulla sinistra ma mancando la presa cade a terra sbattendo la spalle e la testa sulla platea di cemento. La cabina si trovava ad una altezza di circa 1.65 metri da terra.

Il quarto caso è relativo ad attività in un bacino idroelettrico.
L’attività “consisteva nel consolidamento dell’argine del torrente, ossia in un getto di calcestruzzo contro il muro dell’argine per un altezza di 1 metro e spessore di ca. 10 cm; si doveva gettare dalla parte opposta alla strada sterrata dove operava la pala meccanica con benna miscelatrice”. Su una piazzola si caricava invece il materiale dell’impasto nella benna miscelatrice.
Dopo alcune operazioni senza problemi rilevati, la pala meccanica, con la benna carica, vibrante ed alzata a ca. 2 metri da terra, perde stabilità sul terreno cedevole e si rovescia trasversalmente nel torrente schiacciando due dei tre operatori intenti a sistemare i casseri in attesa del calcestruzzo”. Le lesioni multiple al torace ed al cranio hanno causato la morte in modo pressoché istantaneo.


La prevenzione
PuntoSicuro si sta recentemente occupando proprio della prevenzione dei rischi nell’uso della macchine movimento terra in relazione a quanto contenuto in diversi documenti informativi, ad esempio nel “Manuale macchine movimento terra: utilizzo e sicurezza”, un quaderno tecnico  – prodotto dalla Scuola Edile Bresciana ( S.E.B.) e curato da Giuliano Bianchini – che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per una corretta applicazione delle normative e per un utilizzo idoneo dei mezzi presentati.
Riportiamo brevemente alcune indicazioni del manuale in relazione ad alcuni articoli del D.P.R. 459/96 allo scopo di informare gli operatori sui principali dispositivi e sullecaratteristiche di sicurezza di cui le macchine devono essere dotate ed a cui i costruttori, per legge, devono conformarsi.
Ad esempio in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e salute:
– “le macchine per costruzione devono essere atte a funzionare, a essere regolate ed a subire manutenzioni senza che tali operazioni, se eseguite nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone;
– il fabbricante deve informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario l’utilizzo di un D.P.I.;
– nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica, le tensioni psichiche dell’operatore, tenuto conto dei principi dell’economia;
– la macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare ed eseguirne la manutenzione ed utilizzarla senza alcun rischio”.
O in relazione ai comandi:
– “i dispositivi di comando devono essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta. Inoltre devono essere disposti in modo tale da garantire una manovra sicura, univoca e rapida;
– la macchina deve essere provvista di dispositivi di segnalazione (quadranti, segnali etc…) ed indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l’operatore deve poter vedere l’indicazione dei sopra citati dispositivi;
– dal posto di comando principale l’operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell’assenza di persone esposte nella zona a rischio. Se ciò non fosse possibile il sistema di comandi deve essere costruito e progettato in modo che ogni messa in marcia della macchina sia preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo”.
Riportiamo altre indicazioni:
– “avviamento: l’avviamento della macchina deve essere possibile soltanto con un’azione volontaria su un dispositivo di comando posto a tal fine;
-dispositivo di arresto: in ogni macchina, presso il posto di lavoro, deve essere disposto un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza;
-arresto di emergenza: ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischiano di prodursi imminentemente o che si stiano producendo;
-stabilità: la macchina deve essere costruita o progettata in modo che nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo in considerazione le condizioni climatiche) sia tale da consentire l’utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta, o di spostamento intempestivo”.
In particolare gli elementi mobili della macchina “devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, dove sussistono rischi, essere muniti di protezione o dispositivi di sicurezza in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni”.
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed “inseriti nel sistema di comando in modo che:
– la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fino a che l’operatore può raggiungerli;
– la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento;
– la loro regolazione o movimento richieda un movimento volontario, ad esempio l’uso di un attrezzo, di una chiave, etc”.
Uno specifico capitolo del manuale è dedicato all’uso in sicurezza della pala meccanica, con riferimento anche all’uso di protezioni come la cintura di sicurezza (“non allacciarla dietro la schiena, ecc…”) in modo specifico “nelle cabine con struttura di protezione ROPS dove, in caso di ribaltamento della macchina, a fronte della garanzia di una deformazione minima del telaio della stessa cabina, è indispensabile che l’operatore resti vincolato al posto di guida per evitare danni fisici (schiacciamento, cesoiamento ecc…)”.
Un paragrafo specifico del manuale della Scuola Edile Bresciana è dedicato alla stabilità dei mezzi con riferimento alla guida su terreni sconnessi, in pendenza, in concomitanza di buche,avvallamenti, fossi, ecc…. La guida deve essere prudente e la velocità moderata, per evitare il rischio di ribaltamento.
Un parte è dedicata anche ai lavori in prossimità di corsi fluviali.
L’operatore “deve sempre valutare le caratteristiche della superficie di appoggio dei cingoli o delle ruote, onde escludere il rischio di smottamenti o sprofondamenti pericolosi che possono compromettere la stabilità della macchina”. In particolare “nell’alveo di fiumi è molto importante prestare attenzione al piano di appoggio della macchina: il terreno può cedere in modo repentino e la macchina sprofondare rapidamente”.

Fonti: puntosicuro

Donne e Lavoro

giovedì 8 marzo 2012

In occasione del 8 marzo festa della donna pubblichiamo questa pubblicazione del “AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro” che riporta l’evoluzione normativa riguardante la tutela delle donne.

Esistono varie ipotesi sulla genesi della celebrazione della “Festa della Donna”.

La più diffusa è correlata a un episodio luttuoso: in un’industria tessile di New York, durante uno sciopero, sarebbero morte 129 operaie.

L’8 marzo, dopo alcuni giorni di sciopero, il proprietario bloccò tutte le porte per impedire alle operaie di uscire dallo stabilimento.

Ci fu un incendio doloso e le operaie prigioniere all’interno dello stabilimento morirono arse dalle fiamme.

Da allora, l’8 marzo è stata proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne.

La commemorazione, tutta americana, delle vittime è stata poi accolta in tutto il mondo come la giornata simbolo del riscatto femminile.

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INAIL: “Norme e controlli più rigidi nella costruzione dei palchi”

mercoledì 7 marzo 2012

Da un lato, più rigore nella progettazione e nella predisposizione, da parte delle imprese incaricate dell’allestimento, delle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio, unitamente alla corretta formazione degli operatori addetti (magari sulla base di ’schemi tipo’). Dall’altro, l’autorizzazione preventiva della documentazione tecnica da parte degli enti locali interessati dalle aree dove si svolgono i concerti. Potrebbero essere questi, secondo gli esperti dell’INAIL, alcuni dei passaggi necessari per evitare che, in futuro, non si ripetano più incidenti come il crollo di un palco che ha caratterizzato oggi il tour di Laura Pausini e, lo scorso 12 dicembre,  quello di Jovanotti. Ne parliamo con Paolo Giacobbo Scavo, direttore del dipartimento Tecnologie di sicurezza dell’INAIL.

Ingegnere, quali sono i criteri in base ai quali vengono progettate strutture come il palco di un concerto? E come si esegue la loro costruzione?
“A differenza dei ponteggi metallici fissi, la tipologia di attrezzature provvisorie per gli spettacoli (allo stesso modo di quella per le manifestazioni sportive quali, per esempio, quelle destinate al pubblico per l’arrivo di corse ciclistiche ) non è sottoposta ad autorizzazione del ministero del Lavoro. Per i primi, infatti, come  disposto dal dpr 164/1956, successivamente ripreso dal dlgs 81/08 e successive integrazioni, il dicastero provvede a rilasciare un libretto contenente degli schemi specifici di montaggio e, in caso di difformità rispetto a quanto autorizzato, è obbligatorio presentare una relazione di calcolo con i relativi  disegni”.

Per le attrezzature provvisorie come quelle che sono state scenario dell’infortunio a Reggio Calabria e Trieste, invece, cosa è previsto?
“Benché utilizzi dei componenti dei ponteggi metallici fissi, questo tipo di attrezzatura non richiede autorizzazione del ministero del Lavoro, ma una comunicazione al Comune che ospiterà l’evento e la presentazione di una relazione tecnica, nella quale vengono incluse solitamente anche    istruzioni per il montaggio, l’uso e lo smontaggio. Questa relazione viene vagliata dalla Commissione prefettizia per il pubblico spettacolo – di norma costituita presso la Provincia – composta da un funzionario della prefettura, da un rappresentante dei Vigili del fuoco, da uno della Asl e da uno del Comune”.

A cosa potrebbero essere dovuti i crolli dei palchi utilizzati nei concerti di Laura Pausini e di Jovanotti?
“Premesso che ogni caso ha la sua specificità e che, naturalmente, non è possibile in alcun modo entrare nel merito di quanto successo a Reggio Calabria e Trieste, in linea generale si può affermare che le cause che determinano incidenti del genere vanno ricercate nei possibili errori di montaggio dell’attrezzatura, o spesso in un valutazione non corretta, in sede di progetto, delle azioni e dei carichi ai quali la struttura sarà sottoposta (per esempio, il peso degli impianti per le luci e degli altoparlanti o le azioni dovute al vento sulle  strutture). Non ultimo, può incidere anche una non corretta e approfondita formazione degli operatori addetti al montaggio”.

Cosa si potrebbe fare a livello normativo per evitare che accadano incidenti del genere?
“Un passo avanti potrebbe essere la disposizione anche per le attrezzature provvisorie di cui stiamo parlando di una presentazione preventiva, da parte delle imprese, di idonei schemi tipo – in analogia a quelli previsti per i ponteggi metallici fissi – a partire dai quali dovrebbe discendere ogni specifico progetto. Sarebbe necessario prevedere una validazione preventiva, per esempio a livello regionale, in tal modo facilitando il compito delle Commissioni prefettizie che spesso ricevono le documentazioni tecniche in tempi molto ravvicinati rispetto all’evento”.

Cosa potrebbe garantire, quindi, maggiore prevenzione in quest’ambito?
“In generale va garantita un’azione di controllo più rigida e prevedere in modo più attento i carichi in termini   di azioni previste da questo genere di eventi e fare in modo che i progetti di montaggio, che oggi sono eseguiti in maniera abbastanza generica, siano maggiormente dettagliati”.

Fonte: inail.it

Approfondimenti sull’argomento “organismi paritetici”

lunedì 5 marzo 2012

Pubblichiami due approfondimenti sul ruolo e sul significato degli organimi paritetici fortemente richiamati dagli accordi sulla formazione art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Fonte: ambiente sicurezza del sole 24 ore

02 organismi paritetici

Fonte: cpm di Lucca

cpm lucca circolare formazione

Lavoro occasionale di tipo accessorio

mercoledì 29 febbraio 2012

A cura di:

Anastasio Guglielmo – Avvocato e Funzionario della Dtl di Modena
Vitantonio Lippolis – Responsabile U.O. Vigilanza 2 presso la Dtl di Modena (Membro del gruppo nazionale di esperti del Ministero del lavoro che si occupa di rispondere agli interpelli)

Definizione e finalita`
La prestazione occasionale di tipo accessorio rappresenta una forma «speciale» di lavoro, caratterizzata, oltre che da un residuale ambito applicativo, da un sistema di pagamento.

Obblighi antinfortunistici
La gestione degli adempimenti amministrativi muta radicalmente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 rende applicabile il complesso di norme antinfortunistiche anche «Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti
del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, (…) con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili»
Ne consegue che anche il committente (pubblico o privato) di una prestazione occasionale di tipo accessorio sara` destinatario di tutti gli obblighi genericamente previsti dagli artt. 17 e 18 del T.U.

Leggi l’approfondimento: Lavoro Occasionale di tipo accessorio

Art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – formazione e abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro

lunedì 27 febbraio 2012

Il sito “www.porreca.it” riporta la notizia:

sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di abilitazione e sulla formazione degli operatori di particolari attrezzature  di lavoro in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal sito della Conferenza Stato-Regioni (www.statoregioni.it) riporatiamo l’ordine del giorno che prevedeva la discussione dei contenuti dell’art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

22/02/2012 – Integrazione o.d.g. seduta Conferenza Stato-Regiooni del 22 febbraio 2012

L’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, già convocata per mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 16.30, presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, è integrato

Visualizza la nota di integrazione

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei dirigenti

domenica 26 febbraio 2012

Sulla formazione dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro. È necessaria la collaborazione con gli Organismi Paritetici? I soggetti formatori sono gli stessi indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?

A cura di G. Porreca.

Quesito
Con riferimento alla nuova formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario anche per quanto riguarda la formazione dei dirigenti fare la comunicazione agli Organismi Paritetici come per i lavoratori? La formazione dei dirigenti, inoltre, può essere svolta in azienda o deve essere fatta dagli stessi soggetti indicati per la formazione dei datori di lavoro RSPP?
Risposta
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dirigenti d’azienda è regolamentata dal recente Accordo raggiunto tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221), Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, essendo i dirigenti stessi, così come emerge dalla lettura della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera d) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, dei lavoratori subordinati al datore di lavoro alle direttive del quale sono tenuti ad attenersi.
Sulla formazione dei dirigenti già si era espresso il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il quale con l’articolo 37, contenente disposizioni sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, aveva stabilito con il comma 7 che:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”,
e con il comma 7-bis, introdotto dal citato D. Lgs. n. 106/2009, che:
“7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori”,
con i quali sono stati fissati quindi i contenuti della formazione ed è stato precisato che la stessa, diversamente da quanto era stato inizialmente indicato nella versione originaria del D. Lgs, n. 81/2008 in base alla quale la formazione dei dirigenti e dei preposti dovesse essere svolta in azienda, potesse essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Ora con il punto 6 dell’ultimo Accordo Stato  Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 la formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 ed in relazione agli obblighi previsti nell’articolo 18 dello stesso D. Lgs., è stata strutturata specificatamente in quattro moduli e precisamente nel modulo 1 giuridico – normativo, nel modulo 2 sulla gestione ed organizzazione della sicurezza, nel modulo 3 sulla individuazione e valutazione dei rischi e nel modulo 4 sulla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori con una durata minima di 16 ore e con i contenuti specificatamente indicati nello stesso Accordo. Secondo quanto indicato nello stesso punto 6, inoltre, la formazione dei dirigenti, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, i dirigenti si devono sottoporre ad una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro, con la finalità di verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo frequentato.
In merito alla individuazione dei soggetti formatori ed ai requisiti dei docenti, premesso che per la formazione dei dirigenti non vengono individuati quali soggetti formatori quelli già indicati per la formazione dei datori di lavoro e riportati nel relativo Accordo avente pari data (repert. n. 223), si fa presente, in risposta al quesito formulato, che nel punto 1 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, che secondo quanto esplicitamente indicato nella premessa dello stesso Accordo è valido anche per la formazione dei dirigenti, è precisato che, in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi possono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, da docenti interni o esterni all’azienda che siano in grado di dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale esperienza professionale, secondo quanto indicato nello stesso Punto 1 dell’Accordo, può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
Per quanto riguarda poi la richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici, nella premessa dell’Accordo per la formazione dei lavoratori vengono fornite alcune indicazioni che si deve intendere valide quindi, in risposta al quesito formulato, anche per la formazione dei dirigenti e dei preposti, secondo le quali, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i. e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro può procedere alla pianificazione ed alla realizzazione delle attività di formazione.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, secondo quanto si legge nella premessa all’Accordo, occorre che il datore di lavoro tenga conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove, invece, tale richiesta non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
La formazione dei dirigenti, inoltre, che può essere svolta anche in azienda ed anche in modalità e-Learning, così come definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni ed ove vengano rispettati i criteri indicati nello stesso Allegato, costituisce credito formativo permanente. Al termine dello svolgimento del corso, previo superamento della prova di verifica, ai dirigenti vengono rilasciati direttamente dall’organizzatore del corso degli attestati subordinati alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste per i dirigenti stessi.
Per quanto riguarda poi l’aggiornamento dei dirigenti nell’Accordo è previsto un loro aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in merito, infine, al riconoscimento della formazione pregressa nel punto 11 dell’Accordo è previsto che, fermo restando l’obbligo del citato aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo medesimo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
Fonte:    www.puntosicuro.it

INAIL – Ilva, entro il primo marzo la perizia medico-epidemiologica

giovedì 23 febbraio 2012

Proponiamo l’articolo pubblicato  sul sito dell’INAIL

Centinaia di persone, tra i quali molti studenti, venerdì hanno “assediato” pacificamente la sede del Palazzo di giustizia di Taranto dove si è svolta l’udienza a porte chiuse davanti al gip Patrizia Todisco, dedicata all’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento che sarebbe stato provocato dai fumi dello stabilimento siderurgico Ilva.

Leggi l’articolo: Ilva, entro il primo marzo la perizia medico-epidemiologica

Salute lavoratori videoterminale, sorveglianza sanitaria e consigli INAIL

giovedì 16 febbraio 2012

Qual è la periodicità delle visite mediche cui devono sottoporsi i lavoratori adibiti al videoterminale (VDT)?

La risposta nel TU 81/08, ( titolo VII, Capo II, art. 176  commi 1 e 3, sorveglianza sanitaria, attrezzature munite di videoterminali). Nel comma 1 si legge che i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria  con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Ecco invece il comma 3: “Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi”.

I consigli dell’INAIL. Qui sotto trascrivo  una serie di semplici esercizi di rieducazione visiva , suggeriti dall’INAIL, che aiutano a prevenire i disturbi della vista dovuti all’uso del VDT.

Palming: davanti ad una scrivania, coprite gli occhi con le mani ed appoggiate tutto il peso del capo sui palmi delle mani. Restate così per 2 – 3 minuti respirando tranquillamente. Notate come l’oscurità davanti agli occhi diventa man mano più profonda. Si può terminare visualizzando paesaggi naturali e tranquilli. Fatelo spesso per riposare gli occhi. Ogni volta che dovete aspettare il caricamento di una pagina, invece di fissare ansiosamente lo schermo, fate palming. Quest’esercizio sviluppa un senso di calore sull’organo della vista che ha un effetto benefico favorendo il rilassamento della muscolatura intrinseca ed estrinseca dell’occhio.

Allenamento e accomodazione: avvicinate e allontanate dagli occhi una penna (o un qualsiasi oggetto colorato) mentre la osservate. Respirate e battete le palpebre. L’allontanamento e l’avvicinamento alternati di un oggetto determina contrazione e rilassamento del muscolo dell’accomodazione (ciliare) che altrimenti resterebbe contratto nella stessa posizione per troppo tempo causando affaticamento visivo. Inoltre, mentre ammiccare con le palpebre facilita la fuoriuscita del film lacrimale che “lubrifica”, disinfetta e nutre la cornea, l’esercizio respiratorio ossigena il sangue e conseguentemente anche l’occhio.

Sunning: senza occhiali e ad occhi chiusi guardate in direzione del sole per qualche istante. Respirando immaginate davanti a voi una profondità infinita immaginando di assorbire il calore e distribuirlo dentro gli occhi, dietro, e anche verso la nuca. 5 – 10 minuti. Fa molto bene alternarlo con il Palming. Muovete poi gli occhi in grandi cerchi per permettere alla luce di toccare ogni parte della retina.

Coordinazione spaziale: seguite molto lentamente il contorno di un quadro o qualsiasi altro oggetto, come se lo disegnaste con la punta del naso; alternate oggetti vicini e lontani.
Quest’esercizio ha una azione selettiva sulla visione stimolando la messa a fuoco per lontano, contrariamente a quello che accade con l’uso del VDT in cui è impiegata esclusivamente la visione per vicino

Fonte:  http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=5194

Eternit: condannati a 16 anni i due vertici dell’azienda Schmideiny e barone De Cartier De Marchienne

martedì 14 febbraio 2012

Condannati a 16 anni di reclusione il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, di 65 anni, e il barone belga Louis De Cartier De Marchienne, di 91 anni, con l’accusa di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche. L’accusa aveva chiesto 20 anni per i due alti dirigenti della multinazionale svizzera Eternit, ai quali vengono contestate oltre duemila morti avvenute tra gli ex-dipendenti delle fabbriche e la malattia di altre 800 negli stabilimenti di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli). Il reato per questi ultimi due stabilimenti è prescritto. Un processo fatto di 65 udienze e durato più di due anni, dal 2009 al 2011, con oltre sei mila parti civili, per lo più familiari delle vittime dell’amianto ma anche sindacati, Asl, istituzioni e l’associazione delle vittime dell’amianto. Davanti al Tribunale di Torino già dalle prime ore di questa mattina si era formata una lunga coda tanto che la maxi-aula non è riuscita a contenere tutti. All’esterno alcuni parenti delle vittime hanno srotolato pannelli con le facce dei due imputati dietro le sbarre.
Una sentenza quella di oggi molto attesa soprattutto dai parenti delle vittime che, dopo il pronunciamento, si sono sfogati in un pianto liberatorio. Tanti gli applausi e la commozione per quella che il presidente del Tribunale di Torino, Mario Barbuto, aveva definito una causa “destinata a fare epoca”. L’accusa è riuscita a dimostrare che i due colpevoli erano ben consci che l’amianto uccide ma hanno continuato a far lavorare le fabbriche lasciando gli operai senza precauzioni. Risarcimenti milionari per le parti civili: al comune di Casale Monferrato sono stati riconosciuto 25 milioni di euro, alla Regione Piemonte 20 milioni, all’Inail 15 milioni, quattro milioni al comune di Cavagnolo e 30mila euro ciascuno in media alle centinaia di familiari delle vittime.

ELEONORA DOTTORI

D: Disastro ambientale doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche. Questi i reati contestati ai due dirigenti. Di che cosa si tratta?

R: Il primo è un reato previsto dall’art. 434 c.p. secondo cui  chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da 1 a 5 anni. Se però il crollo o il disastro si verificano, la pena è aumentata e la reclusione prevista è da 3 a 12 anni.

Il secondo invece  è un reato previsto dall’art. 437 c.p. che prevede che chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è aumentata ed è prevista  la reclusione da 3 a 10 anni.

D.: Quali sono in concreto le richieste di condanna formulate nel processo Eternit a carico dei dirigenti?

R.: La Procura di Torino aveva chiesto 20  anni di reclusione per entrambi i dirigenti oltre a tre pene accessorie quali l’interdizione pertetua dai pubblici uffici, l’incapacità di trattare con la pubblica amministrazione per tre anni e l’interdizione dalla direzioni di pubblici uffici per la durata di dieci anni,
In realtà la pena richiesta dal PM è stata di 12 anni ma per effetto della continuazione si è giunti alla pena in concreto richiesta  di 20 anni. La disciplina della “continuazione” o del c.d. reato “continuato” si applica quando la medesima persona compie, con più azioni od omissioni, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, anche in tempi diversi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In tale ipotesi si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma in ogni caso la pena in concreto non può essere superiore a quella che sarebbe risultante dalla somma delle singole pene previste per i reati concorrenti.

D: Il Barone ha 91 anni e vivrebbe ai Caraibi. Come avverrà l’esecuzione della pena?

R: Bisogna innanzi tutto chiarire che si tratta in ogni caso di una sentenza di primo grado che quasi certamente verrà impugnata dai difensori dei due imputati. Pertanto per ora nulla di definitivo ed esecutivo se non le provvisionali risarcitorie concesse ai parenti delle vittime.
Per quanto riguarda poi l’età di uno degli imputati, in generale ricordiamo che la custodia in carcere (sia cautelare che come esecuzione della pena definitiva) non è ammessa per gli ultrasettantenni per i quali si applicano ad esempio la custodia cautelare o la detenzione domiciliare.
Per quanto riguarda invece l’eventuale esecuzione di una pena nei confronti di un soggetto che si trova all’estero, il nostro ordinamento prevede l’istituto dell’estradizione. Per i Caraibi fino a qualche tempo fa non era prevista l’estradizione in Italia, ora la collaborazione internazionale è aumentata ed inizia ad essere prevista ad esempio dalla Repubblica Dominicana ma non da tutti i territori.

D: Il processo Eternit è stato definito “storico” nella storia in materia di sicurezza sul lavoro non solo per il nostro Paese. A Torino infatti, oltre ad associazioni e familiari delle vittime sono arrivate anche delegazioni dall’estero dove si attende che la magistratura indaghi su casi analoghi e faccia giustizia. E’ possibile che la sentenza torinese stimoli la magistratura di altri Paesi?

R: Sicuramente si tratta veramente di un processo storico ed di una sentenza altrettanto importante proprio perché viene riconosciuta in capo ai vertici dell’azienda una responsabilità non semplicemente colposa (ossia dovuta da negligenza,imprudenza, imperizia, violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline) ma di natura dolosa seppur nella forma eventuale. Infatti entrambe le accuse sono contestate a titolo di “dolo eventuale” che è una forma di imputazione del reato  che consiste nell’aver agito rappresentandosi la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato e accettando il rischio del verificarsi dello stesso.
Tale elemento psicologico si differenzia dalla  c.d. “colpa cosciente” o “con previsione” (che è una aggravante comune che comporta un aumento fino ad un terzo della pena prevista per ipotesi di reato colposo semplice) che invece  è una forma della colpa che consiste nell’aver agito con rappresentazione della mera possibilità di realizzazione del fatto di reato senza però accettazione del rischio ossia con convinzione che il fatto medesimo non si sarebbe verificato.

Si rilegga sul tema dell’amianto e della sua diffusione nel nostro Paese, l’approfondimento medico e giuridico già trattato al seguente link http://www.fattodiritto.it/l%E2%80%99italia-delle-44-maglie-nere-ecco-dove-si-muore-per-amianto-e-diossina/.

AVV.VALENTINA COPPARONI

D: In cosa consiste il rischio amianto?

R: Come ormai ampiamente risaputo le coperture di ondulato ETERNIT sono a base di amianto; altrettanto risaputo è che l’amianto rilascia microfibre nell’ambiente qualora i manufatti contenenti detta sostanza non sono perfettamente integri. Dopo parecchi anni dalla istallazione l’evento non è infrequente data l’usura da eventi atomosferici. Il danno alla salute è provocato dalle fibre stesse che respirate si vanno a fissare prevalentemente nell’apparato respiratorio e specificatamente nella pleura (membrana che riveste i polmoni )ma anche nel peritoneo ( membrana che riveste i visceri addominali). In questo caso sembra che i lavoratori venissero a contatto diretto con l’amianto in fase di lavorazione. L’azione della fibra sui tessuti nel tempo (anche lungo, anche dopo la interruzione della esposizione) può sviluppare il MESOTELIOMA, tumore particolarmente maligno e a tutt’oggi ancora scarsamente curabile anche se recentemente sono a disposizione farmaci chemioterapici più efficaci che in passato.
Il mesotelioma pleurico, forma più frequente, e il meno frequente il mesotelioma peritoneale, sono malattie tipicamente professionali e a riguardo sono stati erogati molti risarcimenti a lavoratori (o loro congiunti) deceduti per la malattia . L’utilizzo prevalente dell’amianto è come coibentante. Purtroppo anche le persone non esposte per motivi professionali possono essere contaminate dalle fibre, basta essere nelle vicinanze di una fonte.Un esempio tipico di diffusione della malattia e quello che riguarda le mogli dei lavoratori esposti all’amianto che hanno contratto la malattia perchè negli anni hanno sempre accudito le tute da lavoro dei propri mariti intrise di fibre, inalandole. Non infrequente il caso che entrambe i coniugi hanno sviluppato la malattia .La legge ha vietato l’uso dell’amianto da vari anni, ma ancora siamo circondati da fonti di amianto!

DOTT. GIORGIO ROSSI (Oncologo)

Fonte: http://www.fattodiritto.it/eternit-condannati-a-16-anni-i-due-vertici-dellazienda-schmideiny-e-barone-de-cartier-de-marchienne/