Archivio della categoria ‘Cantieri Edili’

CPT ROMA – I COSTI DELLA SICUREZZA – aggiornamento 2012 – normativa e applicazione

mercoledì 18 aprile 2012

L’esigenza primaria per chi si occupa di prevenzione e sicurezza, come il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia, resta quella di ridurre progressivamente il numero degli infortuni sul lavoro.
Sappiamo che, nei bandi di gara, la norma prevede che i costi relativi al piano di sicurezza di un’opera edile vengano evidenziati separatamente, che siano frutto di un’analisi puntuale ed estesa a tutto il ciclo delle lavorazioni previste e che detti costi non possano essere soggetti a ribasso.

Tutto ciò allo scopo di garantire che le misure di sicurezza vengano messe in atto concretamente.
Il CT P di Roma, anche attraverso il lavoro di aggiornamento del proprio prezzario relativo ai costi della sicurezza in edilizia – riconosciuta come l’opera più autorevole in materia – prosegue il proprio impegno nella costruzione e nell’affermazione di una sempre più consapevole cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’edizione d’esordio del prezzario, datata 1998, rappresentò la prima ricerca in assoluto svolta in tale ambito.
Nel 2004 venne presentato un aggiornamento con le valutazioni espresse, per la prima volta, in euro.
Questo aggiornamento 2012 presenta l’inserimento di nuove voci con analisi ancora più approfondite.
La cura nella progettazione e nella stima dei costi per la sicurezza è particolarmente necessaria nel cantiere edile, dove è difficile incanalare in uno schema preordinato tutte le procedure e dove, di norma, esiste una notevole frammentazione dei lavori, con imprese scarsamente strutturate, quindi a maggior rischio di infortuni.
E’ nostra convinzione che nelle aziende, anche mediante il trasferimento dei principi e delle esperienze mutuati da quella che viene genericamente definita cultura della sicurezza, si possa cogliere l’opportunità per impostare un modello gestionale che garantisca la crescita strutturale delle imprese ed una concreta presa di coscienza da parte di tutti gli addetti ai lavori.

aggiornamento-prezziario-costi-sicurezza 2012 CPT ROMA

Impianto elettrico per il cantiere edile

domenica 19 febbraio 2012

Pubblichiamo due approfondimenti su “impianti elttrici di cantiere nel comparto edile”.

L’impianto elettrico di cantiere consta essenzialmente delle masse metalliche infisse o inglobate nel terreno al fine di disperdere nello stesso le eventuali correnti di guasto o le scariche atmosferiche (rete di dispersione dell’impianto di messa a terra), dei captatori e degli scaricatori dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (dove questo è presente), dei conduttori di terra, di equipotenzialità e di protezione, aventi al funzione di connettere elettricamente le carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici con l’impianto di messa a terra e dei collegamenti elettrici (condutture
o cavi) dal punto di consegna dell’Azienda Elettrica distributrice fino al quadro elettrico generale e da questo ev. ai sottoquadri di settore, dove sono presenti gli interruttori magneto-termici e differenziali. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche va connesso elettricamente all’impianto di terra.

Leggi l’articolo:    CPE BZ L.G. Rete Terra


QUALI VERIFICHE SULL’IMPIANTO ELETTRICO PER LA PROTEZIONE DEGLI ADDETTI IN CANTIERE?

Leggi l’articolo:   QUALI VERIFICHE SULL’IMPIANTO ELETTRICO PER LA PROTEZIONE DEGLI ADDETTI IN CANTIERE?


RISCHIO INVESTIMENTO DURANTE LAVORI DI CANTIERISTICA STRADALE

giovedì 9 febbraio 2012

RISCHIO INVESTIMENTO DURANTE LAVORI DI CANTIERISTICA STRADALE
Accorgimenti a difesa dell’incolumità degli utenti e dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri di manutenzione ed ampliamento della sede stradale.

Il cantiere stradale è il luogo in cui si effettuano lavori di scavo, interro, costruzione, manutenzione e deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli ed al transito di pedoni in zone urbane o extraurbane.
Queste lavorazioni comportano elevati disagi per residenti ed attività commerciali presenti nelle zone di intervento, oltre che per il normale traffico veicolare.
Fondamentalmente si distinguono due tipologie di cantieri:
• cantiere temporaneo fisso: il cantiere non subisce alcuno spostamento per almeno mezza giornata;
• cantiere temporaneo mobile: progressione continua a velocità compresa fra poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora.

Gli interventi lavorativi da effettuare sulle strade devono essere progettati e programmati al fine di fornire indicazioni precise e puntuali su come realizzare un cantiere sicuro sia per gli addetti alle lavorazioni, sia per i pedoni ed i guidatori in transito (promiscuità).

Il presente documento è stato realizzato da ASL della Provincia di Bergamo

GRUPPO di LAVORO
– Dott. Giorgio Luzzana
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
ASL della Provincia di Bergamo
– Ing. Elena Acerbis
– Dott. Giovanni Cortesi
– P.i. Giuseppe Ravasio
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
ASL della Provincia di Bergamo

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PROTEZIONE SCAVI: TECNOLOGIE TRENCHLESS E RIDUZIONE DEI RISCHI

mercoledì 18 gennaio 2012

L’attività di scavo è, dopo i lavori in quota, quella che provoca il maggior numero di infortuni mortali nei cantieri temporanei o mobili. Per alcune attività, come la realizzazione di condotte interrate, è possibile l’adozione di tecnologie alternative denominate no dig o trenchless (letteralmente “senza scavo” o “senza trincea”) che consentono più dei sistemi tradizionali (con opere di contrasto e di sostegno delle pareti) di ridurre e, in alcuni casi, di eliminare i rischi derivanti dalle lavorazioni.

Fonte: inail

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ANCE – i ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni

domenica 15 gennaio 2012

Proponiamo il documento aggiornato e revisionato predisposto da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)   LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni.

Il legislatore, con il Testo Unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente
modificato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha elaborato una disciplina organica in materia di
sicurezza sul lavoro, fornendo la definizione e disciplina delle figure che svolgono un ruolo significativo
all’interno dell’impresa.
Il settore dell’edilizia rappresenta da sempre uno dei settori produttivi maggiormente coinvolti nell’applicazione
delle misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle attività
svolte nell’ambito dei cantieri di lavori pubblici e privati.
In tale ottica, l’Ance è da tempo impegnata nella diffusione della “cultura della sicurezza” attraverso la
promozione della prevenzione e del rispetto delle regole finalizzate a tutelare i lavoratori presso le proprie
Associazioni territoriali e le imprese associate.
Per tale ragione, l’Ance ritiene opportuno riformulare la propria pubblicazione in materia di tutela della
sicurezza, alla luce del rinnovato assetto normativo. Per maggior chiarezza si è ritenuto opportuno
organizzare la struttura del presente lavoro approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima
nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili. Ciò con
il primario obiettivo di fornire uno strumento adeguato a chiarire i delicati profili di responsabilità che
coinvolgono le figure ricoprenti ruoli significativi all’interno dell’impresa e dei cantieri.

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QUALI VERIFICHE SULL’IMPIANTO ELETTRICO PER LA PROTEZIONE DEGLI ADDETTI IN CANTIERE?

venerdì 13 gennaio 2012

Pubblichiamo l’approfondimento che l’INAIL rende disponibile, già pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sicurezza del Sole 24 ore sulle verifiche degli impianti elettrici per la protezione degli addetti in cantiere.

Le prescrizioni che ancora oggi continuano a essere effettuate nelle verifiche degli impianti elettrici per la protezione dai contatti indiretti dei lavoratori nei cantieri edili, che riguardano oltre il 30% dei rapporti di verifica effettuati, e
la mancanza di chiarezza su alcune interpretazioni normative hanno portato alla necessità di redigere una guida che scaturisce da un’esperienza ormai quarantennale nella verifica della protezione dai contatti indiretti, che ha lo scopo
di indirizzare il verificatore nel corretto controllo degli impianti di terra nei cantieri edili. La guida è anche un valido supporto sia per gli installatori, nella realizzazione e nella corretta installazione degli impianti elettrici, sia per i coordinatori della sicurezza che possono facilmente individuare i requisiti di sicurezza elettrica che devono essere inseriti nella redazione dei piani di sicurezza dei cantieri.

Consulta l’articolo:   INAIL-Verifiche sullimpianto elettrico per laprotezione degli addetti in cantiere

POS E PIMUS: I MODELLI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

lunedì 9 gennaio 2012

Da alcuni anni il Gruppo di lavoro provinciale di Padova, di concerto con il Comitato provinciale di coordinamento (CPC), ha operato un ruolo attivo e propositivo in tema di sicurezza nei cantieri edili, con particolare attenzione alla promozione e diffusione della consapevolezza e della sensibilizzazione fra gli operatori tecnici ed economici del settore.

Un primo e significativo passo in questa direzione è stato rappresentato dalla messa a punto, all’indomani dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 222/2003, di un aggiornamento dello schema del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS), al fine di fornire una risposta alle incertezze interpretative della norma emerse nella quotidiana applicazione da parte degli operatori del settore. Obiettivo altrettanto essenziale era il coniugare il necessario rigore e aderenza al dettato normativo con un linguaggio e una veste grafica che rendessero questo schema uno strumento versatile, improntato alla chiarezza e all’agevole adattabilità d’uso.
A sei anni di distanza, tuttavia, è avvertita la necessità di affrontare le ulteriori problematiche e le nuove sfide emerse, anche alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 81/2008, in tema di POS e di PiMUS. Infatti, tra gli obblighi in capo al datore di lavoro di un’impresa esecutrice [art. 97, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.] è prevista la redazione del POS con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV, punto 3.2; allo stesso modo, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di verificare l’idoneità di questo documento ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera b).
Relativamente alla redazione del PiMUS, questo onere è in capo al datore di lavoro, a mezzo di persona competente, ai sensi dell’art. 136, comma 1, e deve avvenire rispettando i contenuti minimi previsti dall’Allegato XXII. Partendo dall’esperienza maturata, il Gruppo di lavoro della provincia di Padova ha elaborato due nuovi schemi (POS e PiMUS) profondamente innovati nella struttura, nei contenuti e nella veste grafica. Denominatore comune ai precedenti modelli è stata la messa a punto di due documenti che, pur nella rigorosa aderenza ai contenuti essenziali fissati dalla normativa, non hanno lasciato spazio a formalismi o a inutili richieste di informazioni.

È importante sottolineare che la sintesi dei contributi, degli apporti e delle sensibilità specifiche emersi nel confronto con le associazioni di categoria, le parti sociali, gli ordini professionali e gli organi di vigilanza di cui ai documenti approvati il 20 settembre 2011 dal Gruppo di lavoro e il 18 novembre 2011 dal CPC, rappresentino un utile strumento a disposizione di tutti gli operatori (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all’efficacia e alla concretezza nell’uso e nell’implementazione delle misure preventive di sicurezza.

Fonte:    http://archipd.sgiservizi.net/

pagina:  http://archipd.sgiservizi.net/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=96

Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili

martedì 27 dicembre 2011

Pubblichiamo il manuale aggiornato GUIDA PRATICA ALL’ANTINFORTUNISTICA NEI CANTIERI EDILI realizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Servizio Prevenzione e Sicurezza, Ambienti di Lavoro Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica.

Il D.Lgs 81/08, che raccoglie tutte le leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, tiene conto anche delle di numerose direttive europee in materia, definendo in particolare i diversi obblighi di organizzazione del lavoro. Le diverse possibilità organizzative prospettabili secondo il testo di legge, unitamente all’estrema dinamicità operativa osservabile nei cantieri, rende particolarmente difficile trattare l’argomento in modo globale.

Il gruppo provinciale “Vigilanza nei Cantieri Edili” ha quindi scelto come obiettivo di fornire indicazioni pratiche per l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro riferibili a un cantiere tradizionale, nella impossibilità di realizzare un testo completo anche degli adempimenti organizzativi per quanto sopra esposto.

Già con l’entrata in vigore dei D.Lgs. 494/96, recepimento della Direttiva Cantieri”, furono introdotte sostanziali novità. Ricordiamo tra l’altro la responsabilità della sicurezza sul cantiere anche a carico del Committente, la necessità di individuare un Coordinatore per la Progettazione che realizzi i Piani di Sicurezza e il Fascicolo dell’Opera ed un Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori che sovrintenda direttamente il cantiere e l’obbligo per i datori di
lavoro delle singole imprese esecutrici di redigere il piano operativo di Sicurezza (POS).

Ora il D.Lgs. 81/08, oltre a precisare alcuni aspetti inerenti i compiti delle figure citate, introduce nuovi compiti per l’impresa affidataria che assume un ruolo rilevante nella gestione della sicurezza dei cantieri.

Consulta la guida:   Guida_antinfortunistica_cantieri

Guida Tecnica per la scela e uso degli ANCORAGGI

lunedì 19 dicembre 2011

Il tema degli ancoraggi nel settore delle costruzioni è da sempre molto dibattuto, la legislazione in materia di
prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro e quella tecnica non affrontano mai in maniera organica,
esplicita ed esauriente la problematica di come identificare, qualificare, progettare ed installare questi sistemi.
La confusione scaturisce dal fatto che essi possono essere classificati secondo la direttiva prodotti da costruzione
89/106/CEE, recepita in Italia dal DPR 246/93, secondo la direttiva DPI 89/686/CEE, recepita in Italia
dal DLgs 475/92, secondo le norme tecniche (si pensi alla UNI EN 795), secondo alcune circolari del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale (è il caso degli ancoraggi dei ponteggi) mentre per altri non esiste
di fatto un preciso riferimento normativo.
Ulteriore elemento di riflessione è quello derivante dall’applicazione del Decreto Ministeriale 14/1/2008 “Norme
tecniche per le costruzioni” in cui vengono definiti i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle
costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica
e stabilità, e che trattano, quindi, gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Gli ancoraggi, infatti,
sono componenti strutturali.
Questa guida si propone di contribuire a far chiarezza nel settore, fissando alcuni concetti che costituiscono il
punto di partenza per successive valutazioni.

Consulta la guida:  Guidancoraggi

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

domenica 18 dicembre 2011

Con il DECRETO N° 10602 Del 15.11.2011 la REGIONE LOMBARDIA ha dato con una linea guida indicazioni precise sulle attività che il  Coordinatore per la Sicurezza deve svolgere nei cantieri edili.

I contenuti della presente linea di indirizzo per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto: – sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei coordinatori al loro ruolo – sia dell’andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.
Per quanto concerne il ruolo del coordinatore si evidenzia una notevole variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e coordinamento sulle attività di cantiere.
A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione.
Sulla scorta di tale contesto, la presente linea di indirizzo propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti D.lgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 106/09 – di seguito TESTO UNICO).
Le indicazioni riportate nel presente documento riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente.
Si tratta di “regole” volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi.
Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il presente documento è stato elaborato tenendo in considerazione le singole figure.
Si precisa che la presente linea di indirizzo non ha la presunzione di essere esaustiva, ma vuole essere uno strumento utile per migliorare l’efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza.
A tal fine, si sono presi in esame gli aspetti critici per la sicurezza evidenziati dall’esperienza degli addetti ai lavori.

Le presenti linee di indirizzo sono il frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, ASL Bergamo, Ordini e Collegi professionali, Associazioni di Categoria e Sindacati.

Consulta il documento:     Linee di indirizzo coordinatori sicurezza