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Regolamento sulle modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario

sabato 19 marzo 2011

Regolamento sulle modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2011 il decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario di quanto disposto in tema di pronto soccorso aziendale dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, ai sensi dell’articolo 45, comma 3 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008).

Il Regolamento, in particolare, definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.

Fonte:  www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20110314_DI_19_24012011.htmt

• Decreto Interministeriale 19 del 24 gennaio 2011

DPR 162/1999 in materia di ascensori e montacarichi – TESTO COORDINATO

venerdì 11 marzo 2011

Decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 in materia di ascensori e montacarichi
Disponibile il testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 214/2010

Pubblicato il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214 – Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori – .

Testo coordinato

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20110310_DPR214_testocoordinato.htm

D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219 Standard di Qualità Ambientale nel Settore della Politica delle ACQUE

mercoledì 5 gennaio 2011

Dal 4 gennaio 2011 è in vigore il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 (pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20.12.2010) di Attuazione della direttiva 2008/105/CE (standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque) recante modifica e abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE

Il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. In particolare le modifiche riguardano l’articolo 74, comma 2, la cui lettera z) è sostituita dalla seguente:
“z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato alla parte terza;
“uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale di uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita;
“uu-ter)limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analista che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
“uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
“uuu-quinquies) materiale di riferimento:materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali..”.

Per quanto riguarda lo “standard di qualità ambientale per le acque superficiali, l’articolo 78 stabilisce che:
1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all’articolo 7r4, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati “SQA”, di cui alla lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
2. Per le finalità di cui al comma 1,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d’acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti a biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.

Per quanto riguarda i “Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee, l’articolo 78-quinquies stabilisce che:
1. L’ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di seguito “ARPA”, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente, di seguito “APPA”, ai fini del programma del monitoraggio chimico svolto ai sensi dell’allegato 1 a.lla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI – 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazioni per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.

Ministero del Lavoro – Circolare 44 del 22-12-2010 – sicurezza macchine agricole

martedì 4 gennaio 2011

Pubblichiamo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 44 del 22 dicembre 2010 con oggetto le problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi – requisiti di sicurezza delle motoagricole.

Questa Circolare segue le precedenti pubblicate da questo Ministero la n.11 del 2005 e la n.3 del 2007, in considerazione dell’elevato numero di infortuni gravi nel settore agricolo dovuti al ribaltamento di trattori.

circolare 44_2010

D.Lgs.81/2008 – proroghe per alberghi, volontariato e cooperative sociali

lunedì 3 gennaio 2011

Prorogato al 31 marzo 2011 (con possibile ulteriore proroga al 31 dicembre) l’obbligo di adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi le strutture ricettive con oltre 25 letti e l’applicazione del decreto 81/08 alle cooperative e ai volontari.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il consueto decreto “milleproroghe” di fine anno che, tra le varie disposizione, ha nuovamente prorogato il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministro dell’Interno 9 aprile 1994.

 Il D.L. 225/2010 (milleproroghe) dispone infatti all’articolo 1, comma 1, la proroga al 31 marzo 2011 di tutti i provvedimenti riportati nella Tabella 1 allegata al decreto, tra cui appunto il termine del 31 dicembre 2010 previsto all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 Il milleproroghe prevede inoltre la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini fino al 31 dicembre 2011.

Un’altra proroga al 31 marzo 2011 è stata adottata per la prevista entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco. Entrata in vigore che doveva avvenire, come previsto dall’articolo 3, comma 3-bis del decreto 81/08, entro il 31 dicembre 2010 con uno specifico decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

 Riferimenti

 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

    1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

   2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata

Fonte: puntosicuro.it

Legge 217/2010 – Misure urgenti in materia di sicurezza

giovedì 30 dicembre 2010

Pubblicata la Legge 217/2010

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010, la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 12 novembre 2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la materia lavoro, interessanti sono:

  • l’articolo 2 conferisce ulteriori compiti agli steward presenti negli impianti sportivi. In particolare, altri servizi, ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  • l’articolo 9 contenente modifiche alla Legge 24 novembre 1981 n.689, in materia di confisca. In particolare, all’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e` sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.».

Fonte:  www.sicurezzalavoro.fvg.it

DPR 5 ottobre 2010 n. 214 – SICUREZZA ASCENSORI

mercoledì 29 dicembre 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, è stato pubblicato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 che ha modificato e integrato il precedente D.P.R. 162/1999, relativo alla sicurezza degli ascensori, dando atuazione alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, di modifica e integrazione della direttiva 95/16/CE, 29 giugno 1995.

DPR 5.12.2010 n.214

Ministero del Lavoro – Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

giovedì 14 ottobre 2010

Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.

I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la Circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.

Circolaren352010DURCDeterminazioneAVCPn12010

FONTE:    http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/2010_10_08_circolare35.htm

Denuncia online delle malattie professionali

lunedì 13 settembre 2010

Procedura semplificata

Con il D.M. 30 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/2010) è stata approvata la delibera 42/2010 del Presidente-Commissario Straordinario dell’ INAIL contenente la modifica dell’art. 53 del T.U. (DPR 1124/1965).

A partire dall’8 settembre 2010 sarà più semplice, per i datori di lavoro, effettuare la denuncia online delle malattie professionali all’INAIL: non si dovrà più allegare il relativo certificato medico.

Il datore di lavoro dovrà trasmetterlo solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore

Fonte: sicurezzalavoro.fvg.it

Delibera_PRES_CS_n_42_del_14_aprile_2010[1]

Decreto Ministeriali 30.07.2010

Art_53 TU DPR 1124.1965


Finanziaria 2010: Proroga Stress-Lavoro-Correlato per la Pubblica Amministrazione

venerdì 4 giugno 2010

 Con il recepimento del

 Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica  (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)

ci sono due novità che riguardano l’applicazione del D.Lgs. 81/2008:

- Soppressione del ISPESL con passaggio delle competenze all’INAIL

- Proroga del termine di applicazione per gli enti pubblici dello STRESS-LAVORO-CORRELATO

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 Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
 
 Comma 12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro- correlato, è differito al 31 dicembre 2010.

 Art. 7 – Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

 Comma 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

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Alleghiamo il testo del decreto pubblicato sul sito: governo.it

dl_20100531