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L’obbligo di consegna del Documento della Valutazione del Rischio ai RLS

martedì 9 marzo 2010

Interessante sentenza  inerente l’obbligo di consegna del Documento della Valutazione del Rischio ai RLS da parte del Datore di Lavoro.

 Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2010 – Consegna DVR a RLS

Udienza del 29.01.2010 n. 7273/09 RGL

 (http://www.uniurb.it/olympus/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2607)

 Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr. Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

Ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come modificato dall’art. 53 D.L. 25.06.2008 n. 112 conv. in

L. 6.08.2008, n. 133

nella causa promossa da

E. S.p.A. con avv. L. ………………………………………………OPPONENTE

contro D. M. con avv. F. …………………………………………………OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prerogative del responsabile per la sicurezza, obbligo di consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti

 FATTO

Con ricorso depositato il 21.09.2009, la ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31303/2009 del21.08.2009 con il quale le era stato ordinato “di consegnare immediatamente a D. M., nella sua qualità di RLS il documento di valutazione dei rischi relativo al punto vendita di Milano in via …”.

La società infatti, evidenziava che – per effetto della intervenuta modifica dell’art. 18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda – non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.

Consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, “ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo”.

Si costituiva il lavoratore il quale, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, lamentava l’impossibilità di esercitare adeguatamente i compiti di responsabile della sicurezza in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso.

Riteneva pertanto, che l’apportata modifica legislativa costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza.

Ravvisava quindi un eccesso di delega nella parte in cui l’art. 13 d.lvo. 106/2009 mod. dell’art. 18 d.lvo 81/2008 prevede che il lavoratore possa consultare il documento di valutazione dei rischi solo in azienda ed in particolar modo dell’art. 1 co.3 L. 123/2007 nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi della delega “non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze”.  

Chiedeva pertanto, a questo giudice di sospendere il procedimento e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 1 d.lvo. 106/2009.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione ed i procuratori hanno concluso come in atti.


DIRITTO

1. Prerogative del RLS e obbligo di consegna del DVR del datore di lavoro  

La questione di diritto che occorre risolvere attiene al riconoscimento in capo al RLS del diritto a ricevere una copia cartacea del DVR e del diritto di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale.

Più correttamente occorre comprendere se la consultazione fuori dai locali aziendali del DVR debba considerarsi una prerogativa del RLS o invece, una modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ex lege ed in particolare, delle sue attribuzioni, che quindi attiene solo al più agevole esercizio delle stesse.

La questione assume concreta rilevanza per effetto della intervenuta modifica normativa dell’art. 18 c. 1 lett. o) ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 nella parte in cui statuisce che il documento è consultato dal RLS solo in azienda.

In questa sede, deve dunque chiarirsi se tale modifica limita le prerogative riconosciute dalla legge al RLS o se invece, incide sull’esercizio delle stesse, condizionandone le modalità di espletamento.  

Ciò premesso, occorre in primo luogo, porre in evidenza che non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.

L’art. 50 co. 1 lett. e) stabilisce infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, …

Il successivo co. 4 afferma che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, co. 1 lett. a), ossia il DVR.  

È evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall'art. 18 lett. o) ("anche su supporto informatico") nonché dall'art. 53 comma 5) ("su unico supporto cartaceo o informatico")].

Ma a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.

Ciò in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art. 50 d.lvo. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola.  

Non si dimentichi infatti, che spesso i documenti di valutazione rischi come è quello di specie, constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità.

Tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 dell’art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in

qualche modo incisa.

Deve pertanto escludersi, che tale modifica abbia attuato un arretramento delle tutele in precedenze riconosciute dalla legge al RLS (art. 1 co.3 L. 123/2007).

Del resto, la modifica normativa ha riguardato non già l’art. 50 d.lvo. 81/2008 rubricato “prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza”, bensì l’art. 18 della stessa disciplina che riguarda, si legge nella rubrica, gli “obblighi del datore di lavoro”.  

Ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.

 2. Questione di legittimità costituzionale

 Le argomentazioni svolte portano ad escludere che possa sollevarsi una questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 13 co. 1 L. 123/2007 stante la non fondatezza e non manifesta rilevanza della stessa.

Alla luce delle argomentazioni svolte, va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.  

La particolarità e novità della questione controversa giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.  

PQM Rigetta l’opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto; spese compensate.

                                                                             Milano. 29.01.10

Fonte: blog di Luca

La Cassazione sulla responsabilità del datore di lavoro

venerdì 12 febbraio 2010

Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Di G. Porreca

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)

Con questa sentenza viene fornita dalla Sezione IV penale della Corte di Cassazione una interessante definizione di opera provvisionale, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, individuata come un manufatto che venga realizzato in un cantiere a seguito dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive o da riferirsi a tutta l’attività del cantiere, sino allo sgombero dello stesso ed è stato altresì sostenuto che le opere di disrmo di un solaio in un cantiere edile rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali stesse indicate nell’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 (ora art. 123 del D.Lgs. 81/2008), atteso che si tratti di manufatti utilizzati temporaneamente per il periodo necessario alla esecuzione della posa del cemento armato e quindi di opere che, una volta terminata l’opera al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate. In tale ottica perciò, sostiene la suprema Corte, le operazioni di disarmo di un solaio vanno effettuate, secondo quanto prescrivono le norme di prevenzione degli infortuni, sotto la sorveglianza di un preposto lavori.

Il caso.
L’amministratore di una società è stato condannato da un Tribunale per il delitto di lesioni colpose in danno di un lavoratore che aveva subito delle gravi lesioni a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere gestito dalla società che amministrava e dovuto ad una caduta in quanto aveva omesso di dotare della necessaria cintura di sicurezza un lavoratore che operava ad un’altezza di circa nove metri dal suolo e per non aver predisposta alcuna sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello e contro la stessa l’amministratore della società ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la natura dell’attività svolta dal lavoratore non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che lo stesso, al momento dell’infortunio, non era addetto allo smontaggio di opere provvisionali e quindi non era applicabile l’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 secondo il quale è necessaria assistenza di un preposto. Sosteneva altresì l’imputato che il disarmo del solaio sarebbe dovuto avvenire con l’uso di un “trabattello” il quale, per la sua altezza, non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che al lavoratore fosse stato impartito l’ordine di rimuovere i parapetti mentre in realtà egli aveva avuto solo l’incarico di disarmare il solaio per cui lo stesso aveva assunta una iniziativa abnorme e imprevedibile.

La decisione.
Per quanto riguarda la osservazione fatta dal ricorrente e relativa alla applicabilità all’attività in corso dell’articolo 17 dell’allora vigente DPR 164/1956, riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, secondo il quale il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto, la suprema Corte ha preso in esame se considerare, ai fini dell’applicabilità della norma indicata, “opere provvisionali” le attività dirette al disarmo del solaio ricordando che su questo punto esistono due precedenti sentenze della Corte di Cassazione Sez. 4 la n. 3504 del 13/12/2007, e la n. 2800 del 15/12/1998 le quali hanno fornito la nozione di opera provvisionale definita come “ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l’attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso.

Al momento dell’infortunio, prosegue la suprema Corte, il lavoratore stava procedendo, con la collaborazione di uno o due colleghi, al disarmo del secondo solaio, operazione che consisteva nello smontaggio degli appositi pannelli e di ulteriori componenti, quali i puntelli di sostegno dei medesimi, utilizzati in occasione della posa del cemento (armatura del solaio) per cui “in base alla nozione accolta nelle ricordate sentenze, le attività in precedenza descritte rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 atteso che si tratta di manufatti temporaneamente utilizzati per il periodo necessario all’esecuzione della posa del cemento armato”. “Sono dunque opere” prosegue la Sez. IV “che vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l’opera (definitiva) al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate”. “Ed è proprio la natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell’opera” continua la Sez. IV, “che giustificata la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 che richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisionali)”.

“Nel caso in esame” conclude la Corte suprema “è pacifico che non fosse presente alcun preposto e dunque è vano il tentativo del ricorrente di prospettare un’anomala iniziativa da parte del lavoratore infortunato che avrebbe, in contrasto con le istruzioni impartitegli, iniziato di sua iniziativa lo smontaggio delle paratie protettive del solaio cadendo poi al suolo” sostenendo ancora che “se anche fosse corretta la pretesa del ricorrente di ritenere imprevedibile ed abnorme l’iniziativa del lavoratore, appare del tutto logica la conclusione che la presenza di idoneo preposto avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell’evento anche con la prescrizione dell’osservanza dell’obbligo per il lavoratore ad utilizzare le cinture di sicurezza”.

Corte di Cassazione – Sezionr IV Penale – Sentenza n. 45932 del 1 dicembre 2009 (U.P. 11/11/2009) – Pres. Marzano – Est.Brusco – P.M.D’Angelo – Ric.A.T.

Fonte: puntosicuro.it

Macchine: misure di sicurezza previste anche per l’eccessiva confidenza del lavoratore

domenica 7 febbraio 2010

LE MISURE DI SICUREZZA DELLE MACCHINE DEVONO ESSERE PREVISTE ANCHE PER EVITARE CONSEGUENZE CONNESSE A COMPORTAMENTI IMPRUDENTI DEI LAVORATORI E PER EVITARE  CHE UNA ECCESSIVA LORO CONFIDENZA POSSA PRODURRE EFFETTI LESIVI DELLA LORO INCOLUMITA’.
Cassazione Sezione IV – Sentenza n. 42500 (u. p. 25.9.2009) del 5 novembre 2009 –  Pres. Mocali – Est. Brusco – P.M.  Iannelli – Ric. T. G. L. 

       Commento. 

In occasione di questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito, per quanto riguarda la protezione antinfortunistica delle macchine messe a disposizione dei lavoratori ed utilizzate nei luoghi di lavoro, quanto già espresso in passato in altre sentenze e quanto già ormai costituisce un indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le misure di sicurezza delle macchine per evitare gli infortuni sul lavoro devono essere previste anche per evitare conseguenze dannose connesse a comportamenti imprudenti e negligenti dei lavoratori e per evitare, altresì, che una eccessiva confidenza dei lavoratori con le macchine stesse possa portare a produrre degli effetti gravemente lesivi per la loro incolumità.
     Il caso.  Il caso riguarda l’infortunio sul lavoro occorso ad una lavoratrice che all’interno di uno stabilimento  era addetta ad una macchina “curvatubi” era rimasta incastrata tra le parti meccaniche della macchina stessa ancora in movimento subendo la parziale amputazione del terzo dito della mano destra. Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il direttore di produzione e tecnico dell’azienda in qualità di “responsabile antinfortunistico” perché non aveva provveduto a segregare in modo idoneo gli organi motori della macchina. Lo stesso con una sentenza del Tribunale poi confermata dalla Corte di Appello è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all’articolo 590 cod. pen. in danno del lavoratore che aveva subite le lesioni gravi a seguito dell’infortunio.
     Il ricorso. L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione ed a fondamento dello stesso adduceva la esclusiva responsabilità della lavoratrice per la sua condotta e per il suo comportamento da ritenere “anomalo e non prevedibile………estraneo al processo di produzione, e quindi non ascrivibile al datore di lavoro” ed inoltre il fatto che non partecipava alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi perchè a lui non veniva comunicata la relativa convocazione ed anche che non era a lui attribuita alcuna capacità di spesa.
     Motivi delle decisioni. La Corte di Cassazione ha  dichiarato inammissibile il ricorso. Manifestamente infondato è stato infatti ritenuto dalla Suprema Corte innanzitutto il motivo in base al quale il ricorrente aveva sostenuto che la condotta imprudente della lavoratrice avesse costituito l’unica causa dell’infortunio. “Ignora il ricorrente” ha precisato in merito la suprema Corte “che le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare che l’eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente lesivi dell’incolumità di chi vi è addetto” e “se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina”.
     Circa poi la mancata partecipazione alle riunioni di sicurezza, addotta dall’imputato come altra motivazione, la Sez. IV ha fatto osservare che era suo onere chiedere di parteciparvi e di chiedere altresì l’adozione delle misure di prevenzione ritenute necessarie. In merito infine al potere di spesa è stato fatto osservare dalla Corte di Cassazione che già la Corte di merito, sulla base dell’esame delle delibere del consiglio di amministrazione, ne aveva accertata l’esistenza ed inoltre che comunque la spesa che avrebbe consentito alla macchina in questione una sicura protezione era di entità irrisoria.

Fonte: porreca.it


La Cassazione sulla responsabilità del socio di una s.n.c.

martedì 2 febbraio 2010

Il socio di una s.n.c. assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano attività lavorativa per conto della società e risponde di un infortunio avvenuto per carenze di misure di sicurezza.

Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)

Questa sentenza della Corte di Cassazione penale risponde bene all’interrogativo su chi, ai fini della applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve essere considerato datore di lavoro nelle s.n.c. e cioè nelle società in nome collettivo. Sostiene infatti la suprema Corte, allo scopo di individuare le responsabilità connesse al verificarsi di un infortunio sul lavoro, che il socio di una s.n.c. assume appunto, alla pari degli altri soci della società medesima, una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che prestano una attività lavorativa per conto della stessa e risponde, quindi, di un eventuale infortunio occorso ad un lavoratore dipendente nel caso che questo sia accaduto per carenza di protezioni antinfortunistiche che avrebbero potute evitare l’evento.

 Il caso.  La Corte di Appello ha confermata una sentenza di condanna emanata dal Tribunale della stessa città, con la quale il contitolare di una s. n. c., imputato di lesioni colpose di cui all’articolo 590 cod. pen., è stato condannato, in qualità di datore di lavoro e caposquadra preposto allo svolgimento a bordo di una nave di alcune operazioni di manutenzione sui dei rulli passacavo, per aver per colpa cagionato ad un operaio dipendente delle lesioni gravi con indebolimento permanente dell’organo della prensione. La colpa veniva ravvisata “nell’aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura d’imbrago (braga tessile) non adeguata al lavoro da svolgere in quanto priva delle necessarie caratteristiche di resistenza e di idoneità in relazione al carico da sollevare (rullo del peso di circa kg. 100), casualmente reperita a bordo nave e, come tale, inidonea ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori ...”. L’infortunio era accaduto durante le operazioni di sollevamento  di un rullo il quale mentre era agganciato ad un paranco è caduto per la rottura della braca ed ha schiacciata la mano del lavoratore procurandogli le lesioni sopraindicate.

Il ricorso e le decisioni.  Avverso la sentenza di condanna l’imputato, per  mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso sostenendo che egli non poteva essere considerato datore di lavoro perchè risultava dagli atti che il responsabile legale della società non era lui ma il fratello il quale era anche il “soggetto titolare dei doveri in ordine alla valutazione dei rischi”. Lo stesso sosteneva inoltre che non poteva essere considerato neanche preposto in quanto, alla stregua di quanto riferito da tutti i testimoni in ordine ai lavori che erano stati svolti “non esisteva tra i suddetti lavoratori e, in particolare, tra l’imputato e la persona offesa, alcun tipo di sovra ordinazione” ed ancora che non era stato accertato nel corso del processo di primo grado di chi fosse la braca tessile utilizzata nelle operazioni di sollevamento né il motivo che aveva provocata la sua rottura.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa nel rigettare l’impugnazione ha ribadito per quanto riguarda la posizione di responsabilità dell’imputato nell’accaduto, che come risultato “dalle visure agli atti“, lo stesso era “socio della s.n.c. al pari del fratello e dotato, come quest’ultimo, e come confermato dai testimoni escussi, di potere di direttiva nei confronti degli operai, come in particolare nel caso di specie, in cui era di fatto capo squadra rispetto all’infortunato che lavorava sulla base delle indicazioni da lui impartite“. La Sez. IV ha posto in evidenza, infine, che dai giudici del merito era stato accertato che nell’accaduto la braca rinvenuta a bordo di una nave era stata utilizzata senza che fosse stato effettuato un preventivo accertamento sui requisiti di  resistenza posseduti dalla stessa in rapporto al peso da sollevare.

Fonte: Puntosicuro

Responsabilità del RSPP interno o esterno

giovedì 21 gennaio 2010

Quesito
Con riferimento ad alcune sentenze di condanna di responsabili dei servizi di prevenzione e protezione emanate dalla Corte di Cassazione si è a conoscenza se i RSPP erano dipendenti o meno delle ditte in questione? In particolare si chiede: nel caso di un infortunio c’è differenza qualora un RSPP è dipendente o è esterno all’azienda?

Risposta
Le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di recente modificato e corretto con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 impongono la istituzione presso ogni azienda di un servizio di prevenzione e protezione che svolga i compiti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo medesimo, compiti di prevenzione, di informazione, di formazione, di consultazione e di consulenza in genere da svolgere per conto dei datori di lavoro e prevede, altresì, che tale servizio di prevenzione e protezione possa essere di tipo diretto, interno o esterno.
Lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro è previsto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 ed è consentito solo per quelle aziende che si trovino nelle condizioni indicate nell’allegato II al decreto medesimo e precisamente per le aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e s. m. soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private), nonché per le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, le aziende della pesca fino a 20 lavoratori e le altre aziende fino a 200 lavoratori.
Il servizio di prevenzione e protezione deve essere invece, secondo il D. Lgs. n. 81/2008, istituito obbligatoriamente all’interno all’azienda e cioè deve essere organizzato con persone dipendenti dall’azienda medesima in alcuni casi previsti nell’art. 31 comma 6 del decreto stesso e precisamente:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativi 17 agoso 1999, n. 334 successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbiche e private con oltre 50 lavoratori.
In tutti gli altri casi, e cioè quando il datore di lavoro non ha inteso avvalersi della facoltà di cvolgere direttamente i compiti del  servizio di prevenzione e protezione e nel caso in cui le aziende non ricadono nelle ipotesi di cui al comma 6 dell’articolo 31, il servizio di prevenzione e protezione può essere interno oppure esterno, e cioè costituito da persone tutte esterne all’azienda, oppure di tipo misto e cioè costituito da persone in parte interne ed in parte esterne all’azienda.
Ciò premesso, e con riferimento alla precisa domanda contenuta nel quesito formulato relativa alla responsabilità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in caso di infortunio sul lavoro, le sentenze della Corte di Cassazione con le quali sono state confermate le condanne di alcuni RSPP, già allo stesso inflitte del resto nei processi di primo e secondo grado, non fanno riferimento a delle violazioni da questi commesse in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, ma sono state emanate in considerazione della loro constatata incapacità a svolgere i compiti previsti dalle disposizioni di legge che il datore di lavoro aveva agli stessi affidati ed in genere per non aver individuate e segnalate delle carenze in materia di sicurezza sul lavoro alle quali, a seguito delle indagini, sono risultate collegate le dinamiche degli infortuni per i quali la stessa Corte era stata chiamata ad esprimersi.
Ciò detto ed in risposta al quesito formulato appare assolutamente ininfluente la posizione esterna o interna della figura del RSPP e quindi la natura del rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e la persona dallo stesso designata per svolgere i compiti in materia di sicurezza sul lavoro richiesti dalle vigenti disposizioni di legge essendo come già detto la eventuale responsabilità di questi legata alle loro capacità ed al loro comportamento professionale.
A confermare quanto appena affermato è da far presente che la stessa responsabilità per un infortunio avvenuto in azienda potrebbe essere addebitata anche ad un eventuale consulente esterno chiamato dal datore di lavoro a supportare l’azione del servizio di prevenzione e protezione istituito presso l’azienda stessa e per lo stesso motivo e cioè per non essere stato in grado di individuare nonché per non aver segnalato al datore di lavoro la carenza di alcune misure di sicurezza la cui adozione avrebbe potuto evitare l’evento infortunistico. In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione Sezione Lavoro in una sentenza, la n. 15050 del 26.06.2009, con la quale è stata confermata la responsabilità di una società di consulenza tecnica incaricata da un datore di lavoro  per effettuare una analisi preliminare ai fini della sicurezza sul lavoro delle macchine installate nella propria azienda nell’ambito della quale un lavoratore aveva perso un braccio a seguito di un infortunio avvenuto presso una cesoia risultata sprovvista dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Secondo la massima di tale sentenza, infatti, “in tema di infortunio sul lavoro derivante dai macchinari utilizzati dal lavoratore, ove il datore di lavoro abbia affidato ad un terzo uno studio della situazione aziendale in riferimento all’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, la responsabilità del terzo, che non ha segnalato al datore committente la presenza in azienda dei macchinari non conformi alla normativa di sicurezza e che sono stati causa di infortunio, non è esclusa dall’omissione del datore in ordine alla redazione della relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, essendo questo un adempimento successivo allo studio commissionato al terzo e presupponente la correttezza di questo”.

Fonte: porreca.it

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 novembre 2009, n. 44890 – Responsabilità del delegato

mercoledì 30 dicembre 2009

Pubblichiamo questa sentenza che tratta la “Responsabilità del delegato nella pubblica amministrazione, anche in mancanza dei fondi necessari all’espletamento delle funzioni delegate, in assenza di un esplicito rifiuto da parte del soggetto delegato”.

Sentenza cassazione – responsabilità del delegato alla sicurezza


Cassazione: sicurezza delle macchine durante l’attivita’ lavorativa

lunedì 21 dicembre 2009

Pubblichiamo un interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito che le misure di sicurezza delle macchine per evitare gli infortuni sul lavoro devono essere previste anche per evitare conseguenze dannose connesse a comportamenti imprudenti e negligenti dei lavoratori e per evitare, altresì, che una eccessiva confidenza dei lavoratori con le macchine stesse possa portare a produrre degli effetti gravemente lesivi per la loro incolumità.

Il caso. Il caso riguarda l’infortunio sul lavoro occorso ad una lavoratrice che all’interno di uno stabilimento  era addetta ad una macchina “curvatubi” era rimasta incastrata tra le parti meccaniche della macchina stessa ancora in movimento subendo la parziale amputazione del terzo dito della mano destra. Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il direttore di produzione e tecnico dell’azienda in qualità di “responsabile antinfortunistico” perché non aveva provveduto a segregare in modo idoneo gli organi motori della macchina. Lo stesso con una sentenza del Tribunale poi confermata dalla Corte di Appello è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all’articolo 590 cod. pen. in danno del lavoratore che aveva subite le lesioni gravi a seguito dell’infortunio.

Il ricorso. L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione ed a fondamento dello stesso adduceva la esclusiva responsabilità della lavoratrice per la sua condotta e per il suo comportamento da ritenere “anomalo e non prevedibile………estraneo al processo di produzione, e quindi non ascrivibile al datore di lavoro” ed inoltre il fatto che non partecipava alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi perché a lui non veniva comunicata la relativa convocazione ed anche che non era a lui attribuita alcuna capacità di spesa.

Motivi delle decisioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Manifestamente infondato è stato infatti ritenuto dalla Suprema Corte innanzitutto il motivo in base al quale il ricorrente aveva sostenuto che la condotta imprudentedella lavoratrice avesse costituito l’unica causa dell’infortunio. “Ignora il ricorrente” ha precisato in merito la suprema Corte “che le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare che l’eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente lesivi dell’incolumità di chi vi è addetto” e “se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina”.

Circa poi la mancata partecipazione alle riunioni di sicurezza, addotta dall’imputato come altra motivazione, la Sez. IV ha fatto osservare che era suo onere chiedere di parteciparvi e di chiedere altresì l’adozione delle misure di prevenzione ritenute necessarie. In merito infine al potere di spesa è stato fatto osservare dalla Corte di Cassazione che già la Corte di merito, sulla base dell’esame delle delibere del consiglio di amministrazione, ne aveva accertata l’esistenza ed inoltre che comunque la spesa che avrebbe consentito alla macchina in questione una sicura protezione era di entità irrisoria.

Fonte: Puntosicuro

È reato far svolgere mansioni pesanti a dipendente non idoneo

lunedì 14 dicembre 2009

Rischia una condanna penale e l’obbligo di risarcire il danno il datore di lavoro che fa svolgere mansioni pesanti a un lavoratore “non idoneo”.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 47085 , ha confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti di un imprenditore che aveva fatto scaricare casse pesanti a un lavoratore che si era poi ammalato di “patologia cervicale e lombosacrale”.

Fonte: Cassazione

Vertici dell’impresa edile sempre responsabili del mancato uso delle cinture di sicurezza

mercoledì 9 dicembre 2009

I vertici aziendali sono sempre responsabili per il mancato uso delle cinture di sicurezza degli operai, anche se c’è il capocantiere.
Lo ha stabilito Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 46747, ha confermato la responsabilità penale del legale rappresentante di una impresa edile che non si era accertato che gli operai in cantiere indossassero la cintura di sicurezza.
Infatti, il vertice aziendale è sollevato da qualunque responsabilità sugli infortuni solo nel caso in cui abbia dato una delega espressa al capocantiere sulla sicurezza degli operai.

Fonte: Cassazione.net

Appalti interni: cooperazione, coordinamento e redazione nel DUVRI

lunedì 30 novembre 2009

La Cassazione: ai fini dell’applicazione negli appalti interni delle norme di sicurezza sul lavoro non può considerarsi specifico il rischio generico riconoscibile facilmente da chiunque.

Utili indicazioni con questa sentenza vengono fornite dalla Corte di Cassazione penale in merito alla applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente gli obblighi, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, connessi ai contratti di appalto o d’opera o di amministrazione e nei cosiddetti “appalti interni” cioè in quegli appalti da svolgere all’interno della propria azienda, o di una singola sua unità produttiva oppure nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, sempre che si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto medesimo o la prestazione del lavoratore autonomo, così come è stato precisato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106correttivo del D. Lgs. n. 81/2008.

Sostiene la Suprema Corte in questa sentenza che ai fini della valutazione dei rischi interferenziali e della redazione del relativo documento di cui all’art. 26 comma 3 (DUVRI) si deve intendere quale rischio specifico quello non generico ed avvertibile da chiunque ma quello legato a procedure ed attività lavorative richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale o all’utilizzazione di specifiche tecniche o all’uso di determinate macchine. Non può quindi ad esempio considerarsi come rischio specifico il sostare nelle vicinanze della zona di azione di una macchina operatrice.

Il caso. Un committente aveva stipulato un contratto di appalto per dei lavori di controllo di alcune piattaforme galleggianti con una società che a sua volta aveva stipulato con altra società un contratto di utilizzo di una motonave che serviva di appoggio per i sommozzatori.

Durante i lavori affidati in appalto, una sommozzatrice, dipendente della ditta appaltatrice, che stava operando in acqua veniva investita dall’elica in moto della motonave e subiva gravi lesioni che le procuravano la morte. Sulla base delle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto e dalla ASL competente, il G.U.P. escludeva per i fatti accaduti la responsabilità della committente e per lei del suo rappresentante legale in quanto questa aveva scelto di affidare i lavori in appalto ad un’azienda specializzata e già operativa nel settore da molti anni oltre per il fatto che dal piano di sicurezza della ditta appaltatrice risultava espressamente vietato effettuare operazioni subacquee con motori della nave appoggio in movimento o semplicemente accesi e per il fatto che la committente stessa non aveva svolto alcuna azione di ingerenza nell’attività della azienda appaltatrice e, pertanto, non poteva assumere la responsabilità per i fatti in danno dei dipendenti della stessa.

Il ricorso. Avverso la sentenza di assoluzione della committente ha proposto ricorso il difensore delle parti civili chiedendo il suo annullamento. Questi sosteneva che il GUP non aveva considerato i rilievi di colpa specifica della committente non avendo la stessa promossa la cooperazione ed il coordinamento tra le società operanti con reciproca interferenza e non avendo tenuto conto che l’incidente si era verificato proprio per l’esecuzione contemporanea dell’attività della ditta appaltatrice, da cui dipendeva l’infortunata, con quella della proprietaria ed armatrice della motonave.
Le parti civili facevano osservare, altresì, che sulla nave al momento del fatto era anche presente una persona che operava per conto della committente e che aveva esonerato per iscritto il caposquadra della ditta appaltatrice da ogni responsabilità di sicurezza e dall’obbligo di sorveglianza.

Le decisioni. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso presentato e lo ha rigettato. Nel far ciò la stessa ha ricordato che nel caso in cui un imprenditore affidi dei lavori in appalto presso la sua azienda od unità produttiva è tenuto a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, ad informare i lavoratori sui rischi dell’ambiente di lavoro; nonché, al fine di prevenire ed eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, a redigere un documento di valutazione dei rischi interferenziali da allegare al contratto di appalto.

La Sez. IV ha precisato, inoltre, che, sebbene all’adempimento dei compiti di coordinamento siano tenuti tutti i datori di lavoro, l’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994 (vigente all’epoca dei fatti ed ora sostituito dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) pone comunque a carico del datore di lavoro committente l’obbligo di “promuovere” tale attività di cooperazione e coordinamento ed inoltre esclude esplicitamente che le disposizioni predette si applichino in relazione ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ciò premesso la Corte di Cassazione, pur prendendo atto che nel caso in esame vi erano rischi di incidenti determinati dalla contemporanea interferenza tra l’attività di più imprese e che tale presenza imponeva al committente la promozione del coordinamento tra le varie attività di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati e che peraltro il rischio da prevenire, nel caso dell’incidente occorso, era costituito dalla possibile interferenza della attività della motonave e quella dei sommozzatori, rischio questo assolutamente prevedibile in quanto tutti (mezzi e sommozzatori) operavano nello stesso specchio d’acqua, ha però osservato che, all’epoca dei fatti, l’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994 non indicava le modalità con cui promuovere detta cooperazione, modalità che sono state poi previste dalla legge n. 123 del 2007 con la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto di appalto.

La Suprema Corte ha preso atto, altresì, della presenza di un manuale di sicurezza adottato dalla ditta appaltatrice in cui tra l’altro veniva vietato esplicitamente di effettuare operazioni subacquee con la nave appoggio in movimento o con il motore acceso e veniva imposta idonea segnalazione sulle leve degli interruttori di bordo, nonché l’effettuazione di briefing prima delle immersioni.

In ogni caso, ha proseguito la Sez. IV, anche se il committente avesse promosso un’ulteriore attività di coordinamento e redatto un autonomo documento di valutazione dei rischi, l’evento si sarebbe egualmente verificato, in quanto il rischio concretamente realizzatosi non era prevedibile.

In merito, infine, al rischio specifico citato dal legislatore nel comma 3 dello stesso articolo 26 con riferimento alla valutazione dei rischi interferenziali ed alla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare cosa debba intendersi per “rischio specifico”, affermando che “L’esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 7, comma 3, seconda parte, dall’obbligo di cooperazione e di coordinamento con l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei”‘rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”, opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente mancante in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. Non può quindi considerarsi come rischio specifico, ai fini dell’applicabilità della suddetta norma, quello che debba essere fronteggiato con l’impedire lo stazionamento di persone nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa essendo tale pericolo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalla sue specifiche competenze“.

Commento a cura di G. Porreca

Fonte: Puntosicuro