Archivio della categoria ‘Sentenze Cassazione’

Sentenza di Cassazione Penale, Sez. fer, 02 dicembre 2011, n. 45009 – Responsabilità di un coordinatore in fase di esecuzione per la morte di un operaio

domenica 29 gennaio 2012

Cassazione Penale, Sez. fer, 02 dicembre 2011, n. 45009 – Responsabilità di un coordinatore in fase di esecuzione per la morte di un operaio: omessa sospensione dei lavori in presenza di pericolo per la reiterata inottemperanza alle prescrizioni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita Presidente
Dott. TADDEI Margherita Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca rel. Consigliere 
Dott. RAMACCI Luca Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) TA. CA. , N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 13482/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Neri Nicola di Ostia che ha richiesto dichiararsi il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione.

Fatto

Con sentenza in data 12 gennaio 2011, la Corte d’appello di Torino, parzialmente riformando, la sentenza 27 aprile 2007 del Tribunale di Verbania limitatamente al trattamento sanzionatorio confermava l’affermazione della penale responsabilità di TA. Ca. in ordine al delitto di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2 commesso in (Omissis), in danno di Ce. Lu. che, quale esperto operaio con mansioni di capocantiere, alle dipendenze della s.r.l. LU. LE. , era deceduto precipitando attraverso l’apertura di un lucernaio coperta da una guaina protettiva e, pertanto, non visibile in conseguenza delle negligenti ed imprudenti omissioni e della violazione delle specifiche norme antinfortunistiche ascrivibili all’imputato che, in veste di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di posa della copertura di un fabbricato ad uso residenziale sito in (Omissis), commissionati dalla società proprietaria alla suddetta impresa, non aveva verificato l’idoneità e la completezza del piano operativo di sicurezza della s.r.l. LU. LE. nè aveva provveduto a sospendere le lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente per l’incolumità degli operai ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, lettera f).

In esito all’attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, si era pacificamente accertato che, al momento dell’infortunio, il Ce. era intento ad eseguire opere di copertura del fabbricato a mt. 2,50 di altezza dal suolo e che era poi precipitato a terra attraverso l’apertura, non visibile, in quanto occultata da una guaina impermeabilizzante che altro operaio della stessa impresa (in quel momento assente) stava provvedendo a stendere sul tetto e sulle aperture dei lucernai. L’incidente si era verificato in quanto non era risultata in alcun modo segnalata l’insidia, peraltro non visibile, tanto più che il collega della vittima si era allontanato lasciando l’apertura del tetto priva di presidio e senza accertarsi di aver informato gli altri operai che era solamente coperta dalla guaina.

Secondo le concordanti valutazioni di entrambi i Giudici di merito, al Ta., nella duplice veste di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nonchè di redattore del piano di sicurezza e di coordinamento, risaliva la responsabilità dell’evento poichè, dopo aver provveduto, in adempimento all’incarico ricevuto previo diretto accesso al cantiere, all’aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento al fine di delineare la sicura procedura di posa del tetto, prescrivendo in particolare l’uso delle cinture di sicurezza oppure di ponteggi sottostanti e dopo aver constatato, in concomitanza con altri due successivi sopralluoghi, l’Omissis rispetto di dette prescrizioni a tutela del rischio di caduta dall’altro, aveva tuttavia Omissis di segnalare siffatti reiterati inadempimenti al committente od al responsabile del cantiere. Ed aveva altresì  mancato di dare comunicazione della rilevata inadempienza alla USL ed alla Direzione provinciale del lavoro,essendo lo stesso tenuto ad ordinare la sospensione dei lavori, à sensi di legge, fino alla verifica dell’avvenuto adeguamento da parte delle ditte interessate. Siffatte omissioni venivano ritenute causalmente connesse alla produzione colposa dell’evento.

Ricorre personalmente per cassazione l’imputato TA. , articolando due ordini di censure per vizi motivazionali e di violazione di legge, di seguito sintetizzate. Lamenta l’imputato con il primo e con il secondo motivo di ricorso (che appare opportuno trattare congiuntamente) come la Corte distrettuale non abbia tenuto conto che egli stesso, la mattina dell’incidente, aveva ordinato alla vittima di chiudere tutte le aperture ancora rimaste aperte.

Siffatta richiesta avrebbe automaticamente comportato la sospensione dei lavori fintantochè non si fosse provveduto a tale operazione proprio perchè le maestranze della Lu. Le. s.r.l., addette alla posa della guaina, avrebbero dovuto interrompere tale attività per procedere al posizionamento delle funi di sicurezza cui collegare le cinture di sicurezza. Sicchè, ordinando la chiusura delle aperture, il ricorrente aveva ottemperato di fatto all’onere previsto dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera f), dovendo le singole lavorazioni restare sospese fino alla verifica dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte.

Con assunti illogici inoltre i Giudici d’appello hanno sostenuto che il Ta. avrebbe dovuto ordinare la sospensione dei lavori in presenza di pericolo grave ed imminente per i lavoratori giacchè tutto il tetto doveva ritenersi “zona non sicura”; quando invece detto presupposto in realtà non sussisteva, essendo di norma presenti sul tetto della cavità durante i lavori per la posa in opera della guaina tanto più che il progetto prevedeva l’esecuzione di finestre a tetto (c.d. velux). Con il terzo motivo, denunzia il ricorrente che la Corte distrettuale, seguendo un’interpretazione errata delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 94 del 1996 e non tenendo conto della nuova formulazione dell’articolo 5 introdotta dal Decreto Legislativo n. 528/1999, avrebbe indebitamente ampliato oltre modo il ruolo e le responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori che non era più tenuto ad assicurare l’applicazione del piano di sicurezza, ma solamente a verificarne l’applicazione, non assumendo quindi un’obbligazione c.d. di risultato. Nel caso di specie, invero,era risultato che il piano di sicurezza e di coordinamento della s.r.l. Lu. Le. rispondeva alle prescrizioni del regolamento, chiaramente imponendo l’adozione della misura di sicurezza prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 68, relativamente alla necessità della preventiva chiusura delle aperture del solaio. Il piano di sicurezza rispondeva quindici requisiti di legge e la relativa applicazione esecutiva era stata verificata dal coordinatore, dal quale null’altro poteva esigersi.

Conclude, pertanto, il ricorrente per l’annullamento dell’impugnata sentenza, previa assoluzione con ampia formula.

Diritto

Il ricorso è infondato e deve esser quindi respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex articolo 616 c.p.p..

L’impugnata sentenza è del tutto immune dai vizi denunziati dall’imputato con il primo motivo di ricorso e con la seconda censura che appare opportuno trattare insieme.

La Corte d’appello di Torino, facendo propri gli assunti del Giudice di prime cure, dopo aver compiutamente delineato la posizione di garanzia rivestita dal Ta. in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltrechè di estensore del piano di sicurezza e di coordinamento, ha congruamente evidenziato che lo stesso si era occupato di effettuare gli aggiornamenti del suddetto piano; che lo stesso, recandosi peraltro, due volte alla settimana, in cantiere, aveva effettuato specifici interventi in data (Omissis), in particolare prescrivendo l’uso delle cinture di sicurezza in presenza del rischio di caduta al suolo, da un’altezza superiore ai due metri. A seguito dei sopralluoghi eseguiti il (Omissis), il Ta. aveva verificato che i dipendenti della ditta Lu. Le. s.r.l., benchè impegnati sul tetto, si erano resi inadempienti alle prescrizioni di indossare le cinture di sicurezza. Da qui quindi la ricorrenza della pacifica responsabilità colposa dell’imputato per l’omessa adozione, in presenza di pericolo imminente e grave per l’incolumità dei lavoratori, di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera E) ed F) come novellato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999, articolo 5. Ed è del tutto ovvio che l’evento sarebbe stato evitato, qualora l’imputato avesse concretamente ed esplicitamente dato corso a quanto previsto dalla legge, fino a giungere a disporre la sospensione delle lavorazioni in caso di reiterata inottemperanza alle già impartite prescrizioni di sicurezza: la sola condotta attiva, dallo stesso esigibile, dotata di incontestabili rilevanza ed efficacia cautelare.

L’obiezione dell’imputato secondo la quale, illogicamente e contraddittoriamente, la Corte distrettuale ne avrebbe ravvisato la colpevole omissione nel provvedere alla sospensione delle lavorazioni sul tetto, in difetto di un pericolo grave ed imminente integra invero un’inammissibile censura in punto di fatto con la quale, in buona sostanza, il ricorrente, sotto l’apparenza di un insussistente vizio motivazionale della sentenza impugnata, intenderebbe, nella presente sede di legittimità, “sostituire” una propria lettura delle risultanze istruttorie, “alternativa” a quella compiuta dai Giudici di merito che hanno ritenuto tutto il tetto zona pericolosa per l’incolumità dei lavoratori per la presenza di aperture e di cavità che era necessario “porre allo scoperto” per eseguire le previste lavorazione, dopochè peraltro già si era verificata la caduta di altro operaio (Zo. ), fortunosamente, senza gravi conseguenze.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

Entrambi i Giudici di merito, con statuizioni conformi, hanno ritenuto, in stretta e corretta aderenza alle disposizioni normative dettate dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 2, 5 e 12, come novellato, che sul Ta. gravava l’obbligo, oltrechè di esser presente in cantiere, di controllare (id est: “di verificare”) l’osservanza alle regole in materia di sicurezza dettate sia dal piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal cit. Decreto Legislativo, articolo 12 sia – ovviamente – dalle susseguenti integrazioni dallo stesso disposti. Peraltro l’eventuale adozione dei provvedimenti a valenza prettamente cautelare di cui al cit. cit. Decreto Legislativo, articolo 5, comma 1, lettera E) ed F) logicamente e necessariamente implica la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell’inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota a cura di olympus.uniurb.it

Responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in posa della copertura di un fabbricato per infortunio mortale occorso ad un esperto operaio con mansioni di capocantiere dipendente di una srl: quest’ultimo, intento nel proprio lavoro, precipitava attraverso l’apertura di un lucernario coperta da una guaina e non visibile.

All’imputato viene contestato di aver non verificato l’idoneità e la completezza del piano operativo di sicurezza della s.r.l. e di non aver provveduto a sospendere le lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente per l’incolumità degli operai ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, lettera f).

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Rigetto.

“La Corte d’appello di Torino, facendo propri gli assunti del Giudice di prime cure, dopo aver compiutamente delineato la posizione di garanzia rivestita dal Ta. in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltrechè di estensore del piano di sicurezza e di coordinamento, ha congruamente evidenziato che lo stesso si era occupato di effettuare gli aggiornamenti del suddetto piano; che lo stesso, recandosi peraltro, due volte alla settimana, in cantiere, aveva effettuato specifici interventi in data (Omissis), in particolare prescrivendo l’uso delle cinture di sicurezza in presenza del rischio di caduta al suolo, da un’altezza superiore ai due metri.”

A seguito dei sopralluoghi eseguiti dall’ìmputato, egli aveva verificato che i dipendenti della s.r.l., benchè impegnati sul tetto, si erano resi inadempienti alle prescrizioni di indossare le cinture di sicurezza. Da qui quindi la ricorrenza della pacifica responsabilità colposa dell’imputato per l’omessa adozione, in presenza di pericolo imminente e grave per l’incolumità dei lavoratori, di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera E) ed F) come novellato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999, articolo 5. Ed è del tutto ovvio che l’evento sarebbe stato evitato, qualora l’imputato avesse concretamente ed esplicitamente dato corso a quanto previsto dalla legge, fino a giungere a disporre la sospensione delle lavorazioni in caso di reiterata inottemperanza alle già impartite prescrizioni di sicurezza: la sola condotta attiva, dallo stesso esigibile, dotata di incontestabili rilevanza ed efficacia cautelare.

Fonte:  olympus.uniurb.it



Cassazione Penale, Sez. 4, 09 gennaio 2012, n. 109 – Nolo a caldo e responsabilità di un manovratore a terra

giovedì 26 gennaio 2012

Responsabilità di un manovratore a terra della piattaforma “ragno” sulla quale agiva l’operaio M. B., per aver cagionato la morte di quest’ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il B., che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Inammissibile.

Il ricorrente lamenta di non trovarsi in posizione dì garanzia rispetto all’operaio rimasto vittima dell’infortunio, ciò in quanto non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione.

Il deducente osserva poi di avere posizionato la piattaforma correttamente, avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi e afferma che la accertata rottura delle predetta tavole sia la conseguenza del ribaltamento del mezzo, e non la causa dell’evento e dunque il ribaltamento del mezzo ebbe a verificarsi per fattori imprevisti ed imprevedibili.


La Corte di Appello, con decisione formalmente e sostanzialmente legittima,
ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina.
Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009, Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUGGERO GALBIATI
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. ANDREA MONTAGNI

– Presidente
– Consigliere
– Consigliere
– Consigliere
– Rel. Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) D.G.C. ***
Avverso la sentenza n. 422/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 20/04/2010
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto

1. Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, con sentenza in data 6.12.2007, resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava G.C. colpevole del delitto di omicidio colposo verificatosi in data 2.09.2005. L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 589, cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere, quale manovratore a terra della piattaforma “ragno” sulla quale agiva l’operaio M. B., cagionato la morte di quest’ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il B., che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo.

2. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 20.4.2010, confermava la sentenza resa dal primo giudice. Il Collegio evidenziava che dalle risultanze processuali era emerso che la ditta A. N. s.r.l., di cui era titolare G. G., fratello dell’odierno imputato, aveva ricevuto incarico dalla Università degli Studi di Salerno per il noleggio di una macchina munita di operatore e che in esecuzione del predetto contratto era stata posizionata nel cantiere una gru semovente, manovrata da C. G..

La Corte di Appello osservava che le modalità di stabilizzazione della piattaforma, in concreto poste in essere, non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina; ciò in quanto il posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, lungo l’arco dei 360°, mentre nel caso si era accertato che gli stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posizionati su un piano inclinato, caratterizzato da ingente presenza di pietrisco. In particolare, era emerso che gli stabilizzatori erano su due tavole sovrapposti di circa 5 centimetri di spessore; e che dette tavolette avevano ceduto, provocando il ribaltamento della navetta.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione G. C., deducendo la violazione di legge, in relazione agli 533 cod. proc. pen.

L’esponente ribadisce le doglianze spiegate nell’atto di appello, osservando che G. C. non si trovava in posizione dì garanzia, rispetto all’operaio rimasto vittima dell’infortunio; ciò in quanto tra il manovratore della gru ed il B. non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione. Tanto premesso, la parte rileva che nessun profilo di colpa risulta ascrivibile all’imputato, in relazione all’utilizzo della gru. Il ricorrente rileva che i giudici di merito non hanno disposto perizia o consulenza tecnica, al fine di accertare in modo preciso le modalità del fatto, con specifico riferimento alle modalità di utilizzo del macchinario.

Il ricorrente evidenzia di avere dimostrato in giudizio di avere adeguate conoscenze tecniche circa l’utilizzo della gru; rileva di avere correttamente posizionato la piattaforma, secondo le indicazioni del manuale d’uso, e sottolinea di avere pure effettuato un collaudo, per verificare l’idoneità delle operazioni di posizionamento, collaudo che aveva sortito esito positivo.

Il deducente osserva poi di avere posizionato la piattaforma correttamente, avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi. La parte assume che la accertata rottura delle predetta tavole sia la conseguenza del ribaltamento del mezzo, e non la causa dell’evento, come ritenuto dai giudici. L’esponente assume che debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 45 cod. pen., atteso che il ribaltamento del mezzo ebbe a verificarsi per fattori imprevisti ed imprevedibili. Osserva, al riguardo, che nel caso di specie neppure ebbero ad entrare in funzione gli specifici dispostivi di sicurezza del macchinario; e prospetta una ricostruzione alternativa, rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con riguardo alla dinamica causale del sinistro, pure richiamando il contenuto delle sommarie informazioni raccolte nell’immediatezza del fatto.

Con il secondo motivo, la parte deduce il vizio motivazionale, sia con riguardo alla affermazione di responsabilità penale, si in relazione al trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Diritto

 

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Giova primieramente sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni – contraddittorietà, illogicità, etc. – deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Sez. IV, sentenza n. 32911 in data 11.05.2004, dep. 29.07.2004, Rv. 229268).

4.2 Il ricorso che occupa, risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, risulta perciò inammissibile. È poi appena il caso di osservare che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono – con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie – esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado.

Invero, la Corte di Appello ha evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato l’inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l’erroneo allargamento degli stabilizzatori; al riguardo, il Collegio ha considerato che dagli effettuati accertamenti svolti sul posto era emerso che il carico gravava asimmetricamente sugli stabilizzatori di sinistra, in particolare su quelli n. 2 e n. 4; e che il supporto di legno per la distribuzione del carico aveva ceduto.

La Corte di Appello ha pure rilevato che nel caso si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; e che risultava che l’imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull’utilizzo della gru. La Corte territoriale ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009, Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Ed ha sottolineato che G. C., durante le operazioni, manovrava da terra, a mezzo di telecomando, la navetta situata all’estremità del braccio telescopico, sulla quale sì trovava l’operaio B. M..

Si osserva, infine, che la sentenza impugnata soddisfa adeguatamente l’obbligo motivazionale anche per quanto concerne la dosimetria della pena e che il relativo percorso argomentativo risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 2.12.2011

 

Fonte:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6375:cassazione-penale-09-gennaio-2012-n-109-nolo-a-caldo-e-responsabilita-di-un-manovratore-a-terra&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Sentenza di Cassazione – 35412 del 29 settembre 2011 – Sicurezza sul luogo di lavoro e obblighi dell’appaltante

domenica 11 dicembre 2011

Con sentenza n. 35412 del 29 settembre 2011, la IV sezione penale della Cassazione ha affermato che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, per i lavori all’interno dell’azienda committente, non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente il documento di valutazione di rischi predisposto del committente ma è tenuto ad effettuare una verifica sul luogo di lavoro in cui si svolge l’appalto.

Sentenza Cassazione n. 35412 del 29.11.2011


Pubblicata la sentenza sulla Thyssen Krupp

mercoledì 16 novembre 2011

Dal sito di Ambiente e Lavoro – www.amblav.it

Sono state depositate le 500 pagine (circa) con le motivazioni della sentenza del processo Thyssenkrupp relativo alla morte di sette operai avvenuta nella notte del 6 dicembre 2007. La sentenza ha condannato l’amministratore delegato Herald Espenhahn a 16 anni di reclusione per omicidio volontario con la formula del dolo eventuale ed altri 5 dirigenti.

Testo_Sentenza_Thyssen


Sentenza di Cassazione Penale – Sez. 4, 22 settembre 2011, n. 34430 – crollo delle opere provvisionali

domenica 13 novembre 2011

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2011, n. 34430 – Crollo delle opere provvisionali predisposte nel corso dei lavori di costruzione di una scuola elementare.

Responsabilità dell’amministratore unico della M.S.S. per la morte di un operaio dipendente e la lesione personale di altri operai a seguito del crollo delle opere provvisionali predisposte per la realizzazione del solaio a quota mt. 6,60, nel corso dei lavori di costruzione di una scuola elementare.
Condannata in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B (art. 449 c.p.: delitti colposi di danno) per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto.

Leggi il documento:   Responsabilit delamministratore sent. 34430

Fonte: cptpalermo.it

Sentenza di Cassazione Penale – Lavori elettrici: mancanza di DPI e di formazione

mercoledì 26 ottobre 2011
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2011, n. 34854 – Lavori elettrici: mancanza di
DPI e di formazione
Responsabilità dell’amministratore unico di una srl, quindi datore di lavoro, e del socio e
rappresentante in cantiere della stessa società, nonché preposto all’esecuzione dei lavori
elettrici subappaltati, per la morte di un lavoratore rimasto vittima di folgorazione mentre,
unitamente ad altro operaio, era intento alla rimozione di un morsetto fissato su un traliccio
attraversato dalla corrente elettrica indotta.
Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2011, n. 34854 – Lavori elettrici: mancanza di DPI e di formazione Responsabilità dell’amministratore unico di una srl, quindi datore di lavoro, e del socio e rappresentante in cantiere della stessa società, nonché preposto all’esecuzione dei lavori elettrici subappaltati, per la morte di un lavoratore rimasto vittima di folgorazione mentre, unitamente ad altro operaio, era intento alla rimozione di un morsetto fissato su un traliccio
attraversato dalla corrente elettrica indotta.
Fonte: cptpalermo.it


Sentenza di Cassazione Penale – Numerosi reati in materia antinfortunistica e funzioni in concreto esercitate: responsabilità di un amministratore di fatto

giovedì 20 ottobre 2011

Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2011, n. 34760 – Numerosi reati in materia antinfortunistica e funzioni in concreto esercitate: responsabilità di un amministratore di fatto

Responsabilità dell’amministratore di fatto (unitamente al legale rappresentante) di una srl per aver posizionato una cisterna di combustibile nel piazzale retrostante il capannone industriale con basamento sollevato da terra di circa un metro, sostenuto da quattro supporti di fortuna: in questo modo ometteva dunque di difendere idoneamente il luogo di lavoro, cagionando un potenziale pericolo per il passaggio pedonale o con mezzi di trasporto dei lavoratori dipendenti.

Fonte: cptpalermo

Leggi l’intero documento:  Responsabilità di un amministratore di fatto




Sentenza di Cassazione Penale – Sez. 4, 09 giugno 2011, n. 23316 – Limiti all’obbligo di cooperazione dei datori di lavoro nel contratto di appalto

domenica 16 ottobre 2011

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 giugno 2011, n. 23316 – Limiti all’obbligo di cooperazione dei datori di lavoro nel contratto di appalto.
Responsabilità del legale rappresentante di una ditta di costruzioni, che aveva ricevuto in appalto l’esecuzione dei lavori, per un incendio sviluppatosi nel pacchetto di coibentazione della copertura di un fabbricato.
La responsabilità dell’imputato è stata affermata dal primo giudice sostenendo che l’utilizzo da parte di suoi operai di fiamme libere nelle vicinanze di una struttura notoriamente infiammabile quale il tetto era certamente ascrivibile ad una colposa carenza di informazione, direzione e sorveglianza.

Scarica il documento: Limiti allobbligo di cooperazione dei datori di lavoro nel contratto di appalto

Sentenza di Cassazione Penale – Autotrasportatori e attrezzature idonee ai fini della sicurezza durante lo scarico dei colli: dispositivi elettronici

mercoledì 12 ottobre 2011

Cassazione Penale,  Sez. 4,  05 ottobre 2011, n. 36091.

Responsabilità del presidente del Consiglio di amministrazione di una srl per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici (sistemate su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno) attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente.

Ricorso in Cassazione – Rigetto.

La Corte afferma che il giudice del merito ha dato atto nella decisione, con motivazione sintetica ma esaustiva, come non sia stato mai contestato dalla difesa l’uso dei traspallets manuali, verificato dall’ispettore escusso in dibattimento, in luogo di quelli elettronici dallo stesso suggeriti (ritenuti impropriamente dal ricorrente non adatti alle movimentazioni dei colli), ed ha espresso il giudizio che l’uso di tali dispositivi presentasse rischi di lesione della colonna vertebrale, con conseguente integrazione del reato contestato.

Inoltre il giudice ha tenuto conto sia della testimonianza dell’ispettore del lavoro C., sia della relazione di consulenza tecnica dell’ing. C., depositata dalla difesa in sede di ammissione di prove, concludendo per la idoneità dei dispositivi elettronici a svolgere le medesime operazioni di carico dei colli senza i citati rischi per la salute dei lavoratori e quindi per la necessità dell’uso degli stessi.

Fatto

Rilevato
che con sentenza del 12 ottobre 2010 il Tribunale di Saluzzo ha condannato G.M.A. per il reato di cui all’art. 35 c.1 e 90 D.Lgs. 626/94, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della ditta M.L. srl, per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici (sistemate su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno) attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente, in Monasterolo di Savigliano, accertato in data 19 settembre 2006;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto l’ispettore non ha riferito su quanto accertato direttamente in merito all’infortunio, ma su quanto riferitogli dal M.;
che in prossimità dell’udienza il difensore del richiedente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’annullamento della sentenza, sottolineando come l’infortunio sia avvenuto nel 2004, quando il datore di lavoro era un’altra persona;

Diritto

Considerato

che i motivi di ricorso risultano infondati;
che in riferimento al primo motivo di ricorso la giurisprudenza ha affermato il principio che la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici è attribuita dall’art. 468, c. 1 c.p.p.;
che anche il secondo motivo di ricorso è infondato: il principio di immutabilità del giudice non è violato se l’istruzione dibattimentale, con l’assunzione delle prove testimoniali, sia stata condotta e portata a termine dallo stesso giudice, a nulla valendo che l’ordinanza di ammissione delle prove sia stata disposta all’udienza precedente da un diverso magistrato (Cfr. Sez.6, n. 2928 del 21/10/2009, P.G. in proc. Picozzi e altro, Rv.245768);
che del pari risultano infondati gli altri tre motivi di ricorso, poiché il giudice del merito ha dato atto nella decisione, con motivazione sintetica ma esaustiva, come non sia stato mai contestato dalla difesa l’uso dei traspallets manuali, verificato dall’ispettore escusso in dibattimento, in luogo di quelli elettronici dallo stesso suggeriti (ritenuti impropriamente dal ricorrente non adatti alle movimentazioni dei colli), ed ha espresso il giudizio che l’uso di tali dispositivi presentasse rischi di lesione della colonna vertebrale, con conseguente integrazione del reato contestato, prescindendo dall’infortunio occorso nel 2004 e dalla sua eziologia; tale evento ha rappresentato una mera occasione per l’effettuazione degli accertamenti nella ditta e di fatti non è stato né contestato, né menzionato nella sentenza;
che non risulta per nulla che il giudice abbia utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni del lavoratore infortunato M., riferite, de relato, dal teste C., per cui anche tale doglianza è infondata;
che nella parte motiva il giudice ha tenuto conto sia della testimonianza dell’ispettore del lavoro C., sia della relazione di consulenza tecnica dell’ing. C., depositata dalla difesa in sede di ammissione di prove, concludendo per la idoneità dei dispositivi elettronici a svolgere le medesime operazioni di carico dei colli senza i citati rischi per la salute dei lavoratori e quindi per la necessità dell’uso degli stessi, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto che ai fini della decisione non fosse necessaria una ulteriore perizia; che attesa l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte:     http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5911:cassazione-penale-sez-4-05-ottobre-2011-n-36091-autotrasportatori-e-attrezzature-idonee-ai-fini-della-sicurezza-durante-lo-scarico-dei-colli-dispositivi-elettronici&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Sentenza di Cassazione Penale – dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo

martedì 13 settembre 2011

Pubblichiamo questa sentenza dal sito www.olympus.uniurb.it che tratta in particolre la sicurezza antincendio.

Cassazione Penale, 07 settembre 2011, n. 33294 – Dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo

Responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi.

Ricorso in Cassazione – Rigetto.

“La deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non è stata considerata dalla Corte distrettuale, essendo del tutto evidente che, se per l’esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l’adozione , per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste.” “La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda ove viene svolta un’attività che richiede l’adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.”

Fatto

(…) ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 22.09.2010, della Corte d’Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 30.06.2008 in ordine ai reati di cui all’art. 51 co. 2 d.Lgs 22/97 (capo B), art. 674 cod. pen. (capo C), art. 437 cod. pen. (capo D), art. 451 cod. Pen. (capo E), artt. 624-625 n. 2 cod. pen. (capo F) e artt. 3 co. 2, lett. b) d.Lgs 95/92 (capo G), lo ha assolto dai reati di cui ai capi D) ed F) perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B),C) e G) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo E). Con un unico motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’art. 451 cod. pen..

Si premette che, con riferimento al citato capo E) dell’imputazione, nella parte in cui si contesta all’imputato il reato di cui all’art. 451 cod. pen. perché nella qualità di titolare della ditta (…) di (…), ometteva di collocare idonei dispositivi antincendio”, con i motivi di appello si era evidenziato come dall’istruttoria dibattimentale fosse emerso in modo inconfutabile che presso gli uffici dell’autolavaggio, nonché presso i limitrofi locali ristorante, erano presenti un numero adeguato dei previsti dispositivi antincendio. Tali dispositivi mancavano solo nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi e dove certamente non venivano trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio. Il denunciato vizio di motivazione si concretizza nel fatto che la Corte d’Appello ha ritenuto la violazione della norma contestata solo basandosi sulla omessa adozione dei presidi antincendi non rilevando, però, che, nel caso di specie, la norma non può trovare applicazione proprio per la mancanza del rischio incendi. Si argomenta che, stante la natura di reato di pericolo della fattispecie penale in questione, sul piano oggettivo è pur sempre necessario che sussista la situazione di pericolo che la norma è destinata a prevenire, sia che si argomenti in termini di pericolo astratto o di pericolo concreto; è pur sempre necessario che la situazione oggettivamente esistente possa configurare detto pericolo e ciò anche e soprattutto per individuare il profilo soggettivo atto a distinguere, per esempio, la sussistenza del delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. rispetto a quello punito dall’art. 451 cod.pen., puniti l’uno a titolo di dolo e l’altro a titolo di colpa. Dunque, si conclude, considerando che l’omessa predisposizione di dispositivi antincendio ha riguardato non l’intero complesso aziendale ma soltanto una zona specifica dello stesso e più precisamente il piazzale destinato all’attività di autolavaggio e dotato, quindi, di attrezzature quali pompe capaci di sprigionare con potenza abbondanti getti d’acqua e più in generale tali da creare una zona completamente umida e bagnata, nel caso contestato non si può configurare alcuna rappresentazione di un pericolo determinato, ovvero generico, di incendio.

Diritto

Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato.

Questa Corte ha affermato che, in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) – mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare – la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare (Cass, VI 12 dicembre 1995, Venerarne, CP 1997, 1008).

Orbene, la deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non è stata considerata dalla Corte distrettuale, essendo del tutto evidente che, se per l’esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l’adozione , per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. E’, infatti, opinabile asserire che, laddove sussiste una situazione di umidità o di bagnato, l’incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l’elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto è scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili (nel caso di specie veniva effettuata anche l’attività di lavaggio rapido di automezzi pesanti e leggeri con la possibilità che da essi potessero fuoriuscire carburanti), pur mischiandosi con l’acqua, mantengono la loro capacità incendiaria. La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda ove viene svolta un’attività che richiede l’adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Fonte:      http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5758:cassazione-penale-07-settembre-2011-n-33294-dispositivi-antincendio-e-copertura-di-tutte-le-zon&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60