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Sentenze di Cassazione sulla delega di funzioni

martedì 31 agosto 2010

La delega delle funzioni facenti capo al datore di lavoro nei riguardi di terzi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ritenersi implicitamente presunta nella ripartizione dei compiti assegnati ai dipendenti dell’azienda.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n.7691 del 25 febbraio 2010 (u.p. 5 febbraio 2010) – Pres.Marzano – Est. Galbiati – P.M. Salvi – Ric.M.G.

 Commento a cura di G.Porreca.

 E’ un principio quello che discende da questa sentenza che è stato già messo in evidenza dalla Corte di Cassazione in precedenti sue espressioni e secondo il quale la delega di funzioni da parte del datore di lavoro finalizzata al rispetto degli obblighi rivenienti dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non si può ritenere implicitamente assegnata con la semplice ripartizione dei compiti fatta dal datore di lavoro nell’ambito della propria azienda ma deve essere accompagnata da alcuni precisi requisiti che sono stati fissati e consolidati dapprima dalla giurisprudenza e successivamente recepiti con l’articolo 16 del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i.

Altro elemento messo in evidenza in questa sentenza della suprema Corte è la responsabilità del datore di lavoro per il mancato controllo della applicazione da parte dei lavoratori delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte di costui, infatti, secondo la Corte, non vengono meno con la istituzione del servizio di prevenzione e protezione e con la nomina del RSPP al quale il legislatore ha inteso assegnare compiti diversi finalizzati ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive ed a determinare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Tale obbligo è sì delegabile ad altra persona ma la delega richiede una inequivocabile e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto oltre al fatto che la stessa deve essere conferita a persona esperta e competente nonché fornita di poteri di organizzazione, di gestione e di controllo adeguati alle incombenze attribuite e della autonomia decisionale e di spesa necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate.
Il caso
Un Tribunale ha emessa una sentenza di condanna nei confronti del legale rappresentante di una società e del direttore di produzione della stessa ritenuti colpevoli per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un dipendente che aveva subito un infortunio sul lavoro. Il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.140 di multa. Secondo la ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado, l’infortunato era un operaio avente la mansione di manutentore attrezzista e, mentre stava lavorando alla realizzazione di un componente di un ventilatore, gli veniva fatto presente dal responsabile del reparto che vi erano due pezzi dello stesso ventilatore che non entravano nel mozzo e che dovevano essere ridotti di diametro. Il lavoratore ha quindi portato il pezzo presso il tornio presente nel reparto nel quale prestava la sua attività lavorativa e durante la lavorazione il guanto e la manica dell’indumento che indossava rimanevano impigliati nel meccanismo rotante dell’attrezzatura per cui lo stesso subiva lesioni gravi al braccio sinistro.

Dalle indagini risultava accertato che il tornio era formalmente fuori uso e che su di esso era collocato un cartello rosso con la scritta di divieto di utilizzazione ma risultava, altresì, che lo stesso era comunque stabilmente collegato all’alimentazione elettrica e che veniva, sia pure saltuariamente, utilizzato dai dipendenti. I funzionari della ASL intervenuti sul luogo a seguito dell’incidente,  inoltre,  avevano constatato che lo strumento era obsoleto e mancante dei requisiti minimi di protezione, quali lo schermo munito di un dispositivo in grado di determinare, in caso di necessità, una eventuale fermata del macchinario ed il pulsante di arresto in situazione di emergenza, e che, altresì, i comandi per il funzionamento del mandrino non erano protetti contro un avviamento accidentale. Risultava, inoltre, che tale macchina non era stata presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi. Per tali carenze gli imputati, condotti in giudizio, erano stati appunto condannati in quanto riconosciuti responsabili dell’accaduto ed in particolare responsabili di aver consentito che il tornio, benché privo dei necessari requisiti di sicurezza, rimanesse collocato in officina stabilmente collegato con l’energia elettrica ed a disposizione di chi volesse utilizzarlo, non essendo stata riconosciuta sufficiente per evitarne il pericoloso impiego l’apposizione del cartello di divieto.

Il prosieguo dell’iter giudiziario
Gli imputati hanno impugnata la sentenza del Tribunale davanti alla Corte di Appello che però ha confermata la loro condanna. La stessa Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’individuazione della loro responsabilità, il reclamato scorretto comportamento tenuto dal lavoratore nell’evento infortunistico in quanto l’evento stesso era comunque da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio della condotta avventata del lavoratore. La stessa Corte non ha riconosciuta, inoltre, la delega di funzioni conferita dal datore di lavoro al direttore dello stabilimento ed ai responsabili della sicurezza in quanto la documentazione relativa presentata era risultata carente oltre che tardiva e quindi non ha ritenuto che sussistessero elementi idonei ad escludere che l’obbligo di controllo e vigilanza sull’applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza fosse rimasto a carico del datore di lavoro.

Il legale rappresentante della società ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata sostenendo la mancanza di una adeguata prova attestante che esso fosse l’effettivo destinatario degli obblighi in materia di sicurezza all’interno dell’azienda. In essa, ha sostenuto il legale rappresentante, svolgeva solo attività amministrativa in quanto le funzioni operative erano state delegate ad altri soggetti ed in particolare al responsabile dello stabilimento presso il quale era accaduto il fatto ed ai responsabili della sicurezza, e che comunque non era a conoscenza della presenza nello stabilimento di una macchina pericolosa che richiedesse l’adozione di misure di prevenzione.

Le decisioni della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale rappresentante perché infondato. La stessa ha fatto presente che “a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza”. Secondo la Sez. IV, in altre parole, il datore di lavoro è garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, un eventuale evento lesivo gli può venire imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dal comma 2 dell’articolo 40 c.p.p.. “Né tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro”, prosegue la Suprema Corte, “di per sé delegabili ad altro responsabile vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”. “Per contro”, ha sostenuto la Sez. IV, “la vigilanza sull’applicazione delle misure disposte e sull’osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti”.

La delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi”, ha concluso la Corte di Cassazione, “(ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa” precisando ancora che “la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.

Fonte: porreca.it

Sentenza Cassazione: ponteggi necessaria la presenza del preposto

venerdì 13 agosto 2010

 


Pubblichiamo la seguente Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936 – Montaggio e smontaggio opere provvisionali e sorveglianza del preposto.

 


… accaduto che l’A., mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile ove erano in corso lavori per costruzione di un fabbricato, era caduto dal ponteggio mentre si trovava all’altezza del quarto piano dello stabile ed era piombato sul balcone del terzo piano riportando trauma cranico, fratture e contusioni multiple …

Fonte: cpt Palermo

Cassazione Penale Ponteggi necessaria la presenza del preposto

Sentenza della Cassazione Penale-Non ammissione oblazione

giovedì 5 agosto 2010


Pubblichiamo la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 12 luglio 2010, n. 26762 riguardante la non ammissibilità all’oblazione.

Fonte: cpt Palermo

Sentenza della Cassazione Penale-Non ammissione oblazione

Sentenza Cassazione – Infortunio prova del danno esistenziale

sabato 31 luglio 2010

Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 luglio 2010, n. 15793

V.G., operaio dipendente della ………….. srl dal 2 settembre 1996 al 12 maggio 1999, avendo subito un grave infortunio sul lavoro in data ***- cadendo in uno scavo profondo circa mt. 2,50 realizzato per l’istallazione di un pozzetto in cemento armato, mentre era intento ad apporvi una recinzione di protezione -, dopo avere ottenuto dall’Inail il riconoscimento della conseguente inabilità lavorativa del 45%, aveva promosso un giudizio avanti al Tribunale del lavoro di Caltagirone per ottenere dalla datrice di lavoro (che a sua volta aveva chiamato in causa la ………. s.p.a. per essere garantita in caso di soccombenza, avendo con essa stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile) il risarcimento del danno biologico e di quello morale conseguente all’infortunio, da attribuire a negligenza della società, che avrebbe violato gli obblighi stabiliti dall’art. 2087 c.c..

Fonte: cpt palermo

Sentenza Cassazione-Infortunio prova del danno esistenziale

Sentenza del TAR Puglia – i concorrenti devono possedere i requisiti per tutta la durata degli appalti

giovedì 29 luglio 2010

 TAR Puglia, Bari, sez. I, 14/4/2010 n. 1334

I concorrenti debbono possedere le qualificazioni richieste dal bando di gara non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto.

In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, ciò nel rispetto dell’esigenza di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria per l’idoneità all’esecuzione dei lavori pubblici.

Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve, dunque, curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Siffatto principio si applica anche agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori.

Fonte: cpt Palermo

Sentenza del TAR Puglia – Appalti escluse le imprese che perdono i requisiti

Sentenze di cassazione: le macchine vanno adeguate al progresso tecnico

martedì 27 luglio 2010

Una macchina, benché munita di accorgimenti previsti dalla legge, va adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura.

A cura di G. Porreca.

È configurabile la responsabilità di un datore di lavoro se introduce nella propria azienda e mette a disposizione dei propri lavoratori dipendenti una macchina che per vizi di costruzione può essere fonte di danno per le persone senza che lo stesso abbia accertato che il costruttore o l’eventuale venditore abbia sottoposto la macchina stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, né vale ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sulla osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica. Ogni macchina benché munita di accorgimenti previsti dalla legge e validi in un momento storico va comunque adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la macchina stesa più sicura.

Il caso
Il caso riguarda l’infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda a causa della fuoriuscita di un ammortizzatore mentre era intento a manovrare una pressa idraulica con una pompa a mano. Per tale infortunio veniva riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato, nella sua qualità di datore di lavoro, l’amministratore unico della società alle cui dipendenze lavorava l’infortunato per avere consentito l’utilizzo improprio della pressa, che le stesse istruzioni della ditta costruttrice escludevano potesse essere adibita alle lavorazioni su ammortizzatori, e ciò qualunque fosse stata l’eziologia dell’incidente in merito alla quale gli accertamenti dei tecnici della ASL avevano fornito una triplice opzione di ipotesi (manovra manuale dell’addetto, fuoriuscita di pressione, parziale cedimento di un’astina) che facevano comunque capo tutte ad una impropria messa a disposizione dell’attrezzatura.

L’iter giudiziario e le decisioni della Corte suprema
La Corte di Appello ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale ed ha confermate le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado avendo lo stesso imputato dichiarato di non essersi mai occupato della pressa che pure aveva messo a disposizione del lavoratore, contravvenendo in tal modo all’obbligo impostogli ex lege di fornire ai dipendenti, quale datore di lavoro, uno strumento lavorativo adeguato e sicuro.

L’imputato ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione adducendo due motivazioni, l’una che il lavoratore infortunato, avendo le chiavi dell’azienda, si era trattenuto nella stessa nelle ore notturne nelle quali si è verificato l’evento, senza avere avuto un esplicito incarico dall’azienda e l’altra che ingiustamente era stata ritenuta inidonea dai giudici della Corte di Appello la pressa per le lavorazioni alle quali era stata adibita.

Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ricordato che “tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (cfr., ora, D.Lgs.81/2008, articoli 69 e segg.), dovendo egli in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, volendo trarre le conseguenze da questo principio, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”.

La Sez. IV ha altresì riconosciuta configurabile la responsabilità del datore di lavoro per aver introdotto e messo a disposizione del lavoratore “una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (cfr. di recente, Sezione 4, 11 dicembre 2007, Mantelli ed altro)”.

Sulla impossibilità, quindi, sostenuta dal datore di lavoro di controllare il lavoratore per aver lo stesso lavorato in orario non consentitogli la suprema Corte ha messo in evidenza il principio pacifico in base al quale “in tema di infortuni sul lavoro, l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio (giacché al datore di lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela)” e che il nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), si può ritenere interrotto solo in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale, imprevedibile ed abnorme del lavoratore e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Nessun comportamento abnorme”, ha sostenuto tra l’altro la suprema Corte, “può individuarsi nell’agire del lavoratore, la cui disponibilità delle chiavi dell’azienda all’evidenza, secondo quanto ricostruito in sede di merito, consentiva (e di questo il datore di lavoro non poteva essere edotto e, comunque, di questo avrebbe dovuto tenerne conto) l’accesso all’impianto per svolgere la propria attività. Che poi tale accesso non sia stato eccezionale ed imprevedibile è del resto attestato dalle modalità del ritrovamento dell’infortunato, da parte di altri lavoratori, in ora ampiamente notturna, che si trovavano in azienda evidentemente per ragioni lavorative (ciò è incontroverso e contraddice, in fatto, gli argomenti prospettati in ricorso, circa un orario lavorativo confinato per tutti entro il massimo le 18,30)”.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 43443 del 13 novembre 2009 (u. p. 14 ottobre 2009) -  Pres. Rizzo – Est. Piccialli – P.M. Iannelli – Ric. C. F. L. 

Fonte: porreca.it

Sentenze: la sicurezza a prescindere dal rapporto di lavoro

venerdì 16 luglio 2010

Le disposizioni antinfortunistiche devono essere considerate emanate nell’interesse anche di persone occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro ed a prescindere dal rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 37840 del 25 settembre 2009 – Pres. Brusco – Est. Piccialli – P.M. Montagna – Ric. V.A. e Z.C.

Commento a cura di G. Porreca.

Due gli insegnamenti che discendono dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione penale. Uno è che in materia di normativa antinfortunistica l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si estende a tutti i soggetti che nell’impresa prestano la loro opera, qualunque sia la forma utilizzata per lo svolgimento della stessa, ed indipendentemente dal loro rapporto con il titolare dell’impresa ma anche a coloro che vengono a trovarsi sia pure occasionalmente nei luoghi stessi. Quanto sopra sostenuto deriva, secondo la stessa Corte suprema, dall’applicazione dell’art. 2087 del c.c. che può essere esteso anche a persone estranee all’impresa purché sia ravvisabile il nesso causale fra l’infortunio e le violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro. Questo è altresì desumibile e ravvisabile secondo la stessa Corte anche dall’art. 18 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale impone al datore di lavoro di “prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio “.  L’altro insegnamento è quello relativo alla posizione di responsabilità di un committente in merito ad un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice allorquando lo stesso si inserisce nella organizzazione della ditta appaltatrice medesima sia fornendo attrezzature che impartendo istruzioni sul lavoro da farsi.

Il caso
Il rappresentante legale di una società committente-appaltante di alcuni lavori di pulitura di un capannone ed il datore di lavoro di una ditta appaltatrice sono stati ritenuti responsabili e condannati, prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello, per un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice il quale, nel mentre era intento alla pulizia ed alla tinteggiatura di alcuni locali, è caduto da una scala sulla quale si trovava da un’altezza di circa due metri riportando un trauma cranico encefalico con frattura a seguito del quale è derivata una malattia giudicata guaribile in oltre quaranta giorni. Dalle indagini era emerso che il giorno dell’infortunio l’appaltatore aveva accompagnato il lavoratore, cittadino non ancora regolarizzato in Italia né assunto ufficialmente, nel capannone dove poi è successo l’infortunio e che la scala, fornita dal committente il quale aiutava anche il lavoratore nelle sue operazioni, era risultata semplicemente appoggiata ad una trave e priva di tutti i presidi di sicurezza necessari. Ai due imputati veniva attribuita la titolarità della posizione di garanzia in considerazione della palese violazione di quanto previsto dall’art. 19 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 in materia di sicurezza delle scale, e, più in generale, dall’art. 35 comma 1 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 con riferimento agli obblighi del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza sul lavoro.

Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Il committente, da parte sua, ha sostenuto la tesi difensiva secondo la quale l’infortunato aveva ottenuto l’incarico di eseguire i lavori di pitturazione proprio il giorno in cui si era verificato l’incidente e che la tinteggiatura del soffitto del capannone era stata una sua iniziativa del tutto estemporanea ed imprevedibile in quanto lo stesso avrebbe dovuto svolgere opere di manutenzione e tinteggiatura esclusivamente sulle pareti raggiungibili con il pennello e con il rullo e non già sul soffitto. Secondo lo stesso committente, inoltre, il lavoratore non era caduto dalla scala per inidoneità della scala medesima, che dopo la caduta era stata rinvenuta appoggiata alla parete, ma perché lo stesso era stato colto da malore. L’appaltatore, dal canto suo, ha sostenuto di non aver dato disposizioni all’infortunato di procedere alla pulitura del soffitto ma che le stesse erano state impartite dal coimputato.

I ricorsi sono stati rigettati perché ritenuti entrambi infondati. In merito alle motivazioni addotte dal committenete la suprema Corte ha fatto presente che la Corte di Appello aveva  già escluso che  l’iniziativa di salire sulla scala al fine di tinteggiare il soffitto del capannone fosse stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal lavoratore proprio quel giorno in cui si verificò l’incidente ed ha invece ritenuto che i due imprenditori si fossero accordati perchè il giovane svolgesse le opere di tinteggiatura, iniziate tra l’altro qualche giorno prima dell’infortunio. Lo stesso metteva in evidenza che siffatte conclusioni erano state fondate sulle testimonianze rese sia dalla persona offesa che dall’ispettrice della ASL, intervenuta nella immediatezza dei fatti, nonché sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato in dibattimento. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’appaltatore la Sez. IV ha posto in evidenza che, al di là della esistenza contestata della violazione della normativa in tema di sicurezza delle scale, all’imputato era stato contestato anche di non avere fornito il lavoratore di altre attrezzature adeguate (articolo 35, comma 1 del D. P. R. n. 626/1994), tra le quali certamente rientra il rullo risultato inidoneo a raggiungere l’altezza del soffitto.

Ciò che la Corte di Cassazione ha ritenuto importante al fine di individuare la responsabilità del committente è che “in materia di normativa antinfortunistica l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell’impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione”. “E’ di decisivo rilievo, in proposito”, ha sostenuto la suprema Corte, “il disposto dell’articolo 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell’impresa, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40 c.p., comma 2”. “Tale obbligo”, ha proseguito la Sez. IV, “è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza”.

Le norme antinfortunistiche” ha sostenuto ancora la Sez. IV, “non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l’altro, dovendolo desumere dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, comma 5, lettera n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro ‘prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno’, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (cfr. anche, Sezione 4, 24 giugno 2008, Ansalone ed altro)”.

La Sez. IV ha riconosciuto nella circostanza, in particolare, la responsabilità del committente in quanto lo stesso ha consentito l’inizio dei lavori in condizioni di pericolo per la presenza in cantiere di attrezzature non idonee per l’esecuzione dei lavori oltre al fatto di essersi ingerito ed essere intervenuto a dettare istruzioni ed a controllare direttamente l’attività dei lavoratori nell’esecuzione delle opere appaltate di ripulitura e tinteggiatura del capannone in cui si è verificato l’incidente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, infine, infondato il ricorso anche dell’appaltatore in quanto lo stesso nella circostanza aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato per essersi sostanzialmente avvalso della sua prestazione per l’esecuzione del contratto di appalto con il conseguente obbligo di dover provvedere alla tutela dell’integrità fisica del lavoratore. Giustamente, infine, secondo la Sez IV è stato contestato all’appaltatore dai giudici di merito di essersi avvalso per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto stesso di un lavoratore, pur non regolarmente assunto, senza fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della sua prestazione.

Fonte: Porreca

Sentenze: responsabilità del committente per ingerenza

giovedì 8 luglio 2010

 Continua la pubblicazione di sentenze della Corte di Cassazione:

Responsabilità del committente per ingerenza – Sentenza della Cassazione Penale Sez. 4, 7 giugno 2010, n. 21511

Fonte: cpt Palermo

Resposab. del committente per ingerenza


Sentenza: responsabilità del datore di lavoro

mercoledì 7 luglio 2010

Continua la pubblicazione di sentenze della corte di cassazione:

 Violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro: Responsabilità del Datore di Lavoro – Sentenza della Cassazione Penale Sez. 4, 8 giugno 2010, n. 21817

Fonte: cpt Palermo

Violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro Responsabilità del Datore di Lavoro


Sentenze: il capo cantiere (preposto) di fatto

martedì 6 luglio 2010

Per la serie “le responsabilità di fatto” e con riferimento all’esercizio in concreto dei poteri direttivi di cui all’art. 299 del TU in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro questa è la volta del capocantiere di fatto.   A cura di G.Porreca

Questa sentenza entra a far parte di quella serie di sentenze che possiamo definire sulle “responsabilità di fatto” e ben si raccorda con le disposizioni che il legislatore ha inteso dettare con l’art. 299 del D.Lgs.81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’esercizio di fatto dei poteri direttivi disponendo in merito che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. 

Questa volta dalla Corte di Cassazione è stata riconosciuta la responsabilità penale di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di legale rappresentante di una ditta appaltatrice, è stato ritenuto “in concreto” il capocantiere di un cantiere edile presso il quale si è infortunato un lavoratore di una ditta subappaltatrice e nel quale, a seguito degli accertamenti, è emerso che lo stesso impartiva delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro interferendo sostanzialmente con l’attività della ditta subappaltatrice medesima.

Il caso
Il rappresentante legale di una ditta appaltatrice è stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., perchè, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, nonché per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, agendo in concreto quale capocantiere della ditta alla quale aveva subappaltato dei lavori (nei confronti della quale è stato proceduto separatamente), aveva cagionato la morte di un operaio che lavorava alle dipendenze della ditta subappaltatrice medesima. Il lavoratore, secondo la dinamica ricostruita nel capo di imputazione, mentre espletava da solo le mansioni affidategli, era caduto da un’apertura posta all’altezza di circa sei metri dopo essere inciampato su una palanca, ed aveva riportate, in conseguenza della caduta stessa, delle gravissime lesioni: Ricoverato quindi in ospedale con prognosi riservata lo stesso è deceduto il giorno seguente per shock traumatico ed ipovolemico secondario a pneumotorace destro drenato, frattura epifisi-metafisi distale del femore destro, frattura somatica amielica del corpo della 21^ vertebra dorsale e lacerazione epatica con versamento emorragico libero endoaddominale. In particolare all’imputato venivano addebitati dei profili di colpa specifica per non aver fornito all’infortunato una cintura di sicurezza, nonché per non aver fatto predisporre le misure di protezione idonee a prevenire che l’operaio potesse cadere dal balconcino sul quale stava lavorando.

L’iter giudiziario e le decisioni della Corte di Cassazione
Il Tribunale condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, condanna che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, in particolare, poneva in evidenza che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che l’imputato, pur essendo il legale rappresentante della ditta appaltatrice, aveva in concreto esercitato le mansioni di direttore dei lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai ed era emerso, altresì, che la ditta subappaltatrice non aveva mai provveduto a nominare un responsabile della sicurezza del cantiere come previsto dall’articolo 4 del contratto di subappalto per cui la responsabilità non poteva che ricadere sulla persona che in concreto aveva svolto le funzioni di sorveglianza, gestione e controllo del cantiere e cioè sull’imputato stesso. 

L’imputato ha fatto ricorso per Cassazione ribadendo le motivazioni già addotte alla Corte di Appello ma il suo ricorso è stato dalla stessa dichiarato inammissibile. Nella sua decisione la suprema Corte ha tenuto ad evidenziare che nel capo di imputazione  era stata attribuita al rappresentante legale della ditta appaltatrice la qualifica di capocantiere “di fatto” e che  la condanna era stata pronunciata proprio sul rilievo che lo stesso svolgeva in concreto le mansioni di capocantiere, a parte il fatto che la sua posizione di garanzia era risultata riconducibile anche alla sua veste di legale rappresentante della ditta che aveva dato in subappalto dei lavori alla ditta per conto della quale lavorava l’infortunato. In merito a quest’ultima posizione la Sez. IV ha ribadito che “nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato infatti affermato il principio secondo cui l’appaltante risponde, come datore di lavoro, dell’assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore (cfr. Sez. 4, n. 14361/02, Abbadini ed altro, RV. 221378, con la quale è stato precisato che alla responsabilità dell’appaltante si aggiunge anche quella dell’appaltatore ove sia dimostrato che quest’ultimo, lungi dall’operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti)”.

Per quanto riguarda, infine, la responsabilità “di fatto” individuata nell’imputato ed in merito alla circostanza che lo stesso aveva provveduto in concreto ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai, la suprema Corte ha concluso che “secondo un consolidato indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazionein tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo“. 

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 (U.P. 18 maggio 2010) – Pres. Mocoli – Est. Romis – P.M. Mura – Ric. C.L.

Fonte: porreca.it