Archivio della categoria ‘Sentenze Cassazione’

La Cassazione sull’autocertificazione della valutazione dei rischi

giovedì 8 settembre 2011
È utile questa sentenza perché fornisce dei chiarimenti, se ancora ce ne fosse il bisogno, sull’esonero che il legislatore ha voluto assegnare alle aziende di modesta entità e più precisamente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori di redigere un documento di valutazione dei rischi contenente gli elementi specificatamente indicati dal legislatore stesso ed alle quali ha concesso invece di poter autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi.
Secondo la Corte suprema autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite  dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento  dal contenuto sia pure meno analitico.
La sentenza in esame è stata emessa sulla base delle disposizioni dettate in merito dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma ciò nulla cambia per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in vigore.
A tal proposito la stessa Corte di Cassazione ha tenuto anche a precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis.
Il caso.
Il titolare di una ditta di impermeabilizzazione è stato imputato del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 comma 2, perché, in qualità di datore di lavoro ha omesso di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Tale omissione era stata accertata dal personale dell’organo di vigilanza nel corso di una visita ispettiva il quale, durante il sopralluogo in azienda, aveva rinvenuto a lavorare due operai dipendenti della ditta, della quale il legale rappresentante era l’imputato, ed aveva contestato allo stesso con apposito verbale di ispezione la violazione all’allora art. 4 comma 2 del D. Lgs n. 626/1994 (ora art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008) per non aver appunto elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione motivandolo con la citazione dell’art. 4 comma 11 del D. Lgs. n. 626/1994 secondo il quale ” il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi”. Per cui lo stesso ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori fosse obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti contestando in più che nell’occasione non sarebbe stata in alcun modo accertata la reale consistenza dell’azienda e il numero dei dipendenti effettivamente occupati.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso ed ha ricordato in proposito che il comma 11 del citato art. 4 del D.Lgs. n.626/1994 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e che quindi era esonerato, in particolare dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma consistente in una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, in relazione alla valutazione stessa, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Ciò non esonerava anche il datore di lavoro”, ha proseguito la Sez. III. “ dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.
La suprema Corte, rammentando quindi che l’obbligo della valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che tale decreto prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti, ha quindi confermata la legittimità della sentenza impugnata concludendo che “ c’è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione della disposizione recante l’incolpazione”.
Fonte: puntosicuro.it



Sentenza di Cassazione Penale – Infortunio e responsabilità: prescrizione

sabato 3 settembre 2011

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 giugno 2011, n. 25651 – Infortunio e responsabilità: prescrizione

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 15.10.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 13.11.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Ca. An., C. A. e Di. Ma. An. in relazione al capo B) della rubrica, per intervenuta prescrizione; conseguentemente rideterminava la pena inflitta e confermava nel resto. Confermava anche le statuizioni civili.

Estratto sentenza: Infortunio e responsabilità prescrizione 25651

Sentenza di Cassazione Penale – Responsabilità di un datore di lavoro, di un RSPP e di un preposto per due infortuni, uno dei quali mortale, durante lo smantellamento di una linea elettrica

domenica 28 agosto 2011

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2011, n. 28779 – Responsabilità di un datore di lavoro, di un RSPP e di un preposto per due infortuni, uno dei quali mortale, durante lo smantellamento di una linea elettrica.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011, ha sancito che il datore di lavoro e il responsabile aziendale della prevenzione e protezione (Rspp) sono responsabili non solo per gli obblighi di vigilanza, ma anche del controllo dell’operato degli altri soggetti incaricati, in parte, di obblighi attinenti la sicurezza (preposti).

Nel particolare, la Suprema Corte ha stabilito la responsabilità dell’addetto alla protezione e prevenzione anche se questi era senza potere decisionale e di spesa, in quanto non aveva individuato e segnalato il pericolo; inoltre, datore e responsabile aziendale della protezione sono responsabili anche nel caso in cui il piano operativo di sicurezza (Pos) risulti troppo generico rispetto alla fase nella quale si è verificato l’incidente.

Estratto sentenza:  RSPP e di un preposto-Cassazione Penale n 28779

Sentenza di Cassazione – operaio licenziato per mancato uso dei DPI. Interviene la Cassazione

lunedì 22 agosto 2011

ONERE DEL DATORE DI LAVORO LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.
Cassazione n. 16195 del 25 luglio 2011.

Illegittimo il licenziamento dell’operaio che non può indossare le calzature antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro per una malformazione al piede.

Spetta al datore, infatti, dimostrare che in commercio non esistono scarpe compatibili con la patologia del dipendente il quale, pertanto, non può svolgere in completa sicurezza le mansioni affidate. A chiarirlo la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 16195/2011 (del 25 luglio 2011) che ha respinto il ricorso di un’impresa che svolge attività di gestione del servizio di trasporto ferroviario nei confronti di un proprio dipendente. Quest’ultimo era stato licenziato a causa dell’accertata inidoneità a indossare le scarpe antinfortunistiche ritenute indispensabili per lo svolgimento dell’attività.

In primo grado i giudici hanno respinto il ricorso del lavoratore ma la Corte d’appello ha riformato la pronuncia fondando la decisione sul rilievo che la società non aveva provato in giudizio la mancanza sul mercato di calzature antinfortunistiche compatibili con la malformazione del ricorrente.

Di qui il ricorso in Cassazione. Per l’impresa, infatti, sarebbe perfettamente legittima la dispensa dal servizio per inidoneità del lavoratore laddove sia stata osservata la specifica procedura prevista dalla legge. In pratica, secondo la concessionaria, il giudice, una volta verificato il regolare svolgimento della procedura e la mancata impugnazione da parte dell’interessato, non potrebbe disporre d’ufficio nuovi accertamenti sanitari per verificare l’idoneità del dipendente. In questa ipotesi si finirebbe per addossare all’imprenditore la prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento richiesta dall’articolo 1 della legge n. 604 del 1966, anziché ritenere che l’impossibilità di proseguire il rapporto sia legata solo all’osservanza della procedura prevista dall’articolo 29 del Rd 148/1931 per le imprese di trasporto. Senza contare poi, hanno aggiunto i legali della ricorrente, che la mancata contestazione da parte del lavoratore delle conclusioni raggiunte dalla commissione medica interpellata si deve considerare come acquiescenza agli accertamenti.
La Cassazione non ha avallato nessuna delle tesi sostenute dalla concessionaria. In particolare i giudici di legittimità hanno stabilito che ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio dei dipendenti da aziende concessionarie di servizi di trasporto il parere della commissione medica previsto dall’articolo 29 del sopra indicato decreto non è vincolante per il giudice di merito ai fini dell’accertamento della illegittimità o meno del licenziamento disposto a seguito del giudizio di inidoneità. Il magistrato – ha proseguito il collegio – anche in riferimento ai principi di tutela processuale, ha il «potere-dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione».
Quindi la sola regolarità della procedura non basta per decretare la legittimità del recesso, gravando al contrario sull’impresa che intende procedere al licenziamento, l’onere di dimostrare che, all’interno dei vari modelli di calzature antinfortunistiche reperibili sul mercato, non possono essere trovate quelle adatte a consentire al lavoratore di espletare in sicurezza le mansioni assegnate.

In sintesi:

01 | LA VICENDA
Un lavoratore era stato licenziato a causa dell’accertata inidoneità a indossare le scarpe antinfortunistiche ritenute indispensabili per lo svolgimento dell’attività.

02 | L’ITER
In primo grado i giudici hanno respinto il ricorso del lavoratore ma la Corte d’appello ha riformato la pronuncia perché la società non aveva provato in giudizio la mancanza sul mercato di calzature antinfortunistiche compatibili con la malformazione del ricorrente

03 | LA DECISIONE
La Cassazione ha respinto il ricorso della società in quanto grava sull’impresa che intende procedere al licenziamento, l’onere di dimostrare che, tra i modelli di calzature antinfortunistiche sul mercato, non possono essere trovate quelle adatte a consentire al lavoratore di espletare in sicurezza le mansioni assegnate.

Fonte: IL SOLE 24 ORE.com

Sentenza di Cassazione Civile – Lavori di tinteggiatura ed infortunio

venerdì 19 agosto 2011

Pubblichiamo il documento apparso sul sito www.cptpalermo.it Cassazione Civile, Sez. 3, 13 luglio 2011, n. 15365 – Lavori di tinteggiatura ed infortunio: inammissibilità di un ricorso

Lavori di tinteggiatura ed infortunio

Fonte: cptpalermo.it

Sentenza di Cassazione Civile – Vendita di attrezzature edili non conformi

martedì 16 agosto 2011

Pubblichiamo il documento apparso sul sito www.cptpalermo.it  Cassazione Civile, Sez. 2, 6 luglio 2011, n. 14897 – Vendita di attrezzature edili non conformi: spetta al compratore l’onere di mettere in regola le attrezzature non conformi alla normativa.

Vendita di attrezzature edili non conformi

Fonte: cptpalermo.it

Sentenza di Cassazione – Continuità normativa dpr 547/55 dlgs 81/08. Rischio elettrico

venerdì 12 agosto 2011

Pubblichiamo il documento apparso sul sito www.cptpalermo Cassazione Penale, Sez. 3, 07 luglio 2011, n. 26701 – Continuità normativa dpr 547/55 dlgs 81/08 in materia di rischio elettrico.

Fonte: cptpalermo.it

Dpr 547_55 e dlgs 8108 Rischio elettrico



Sentenza Cassazione – RSPP, obbligo di aggiornamento continuo in materia di sicurezza sul lavoro

giovedì 21 luglio 2011

Cassazione: chi è professionalmente tenuto, deve provvedere a un continuo e completo aggiornamento tecnico indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica.

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 104 del 4 gennaio 2011 (u. p. 21 ottobre 2010) -  Pres. Morgigni – Est. D’Isa– P.M. Geraci – Ric. C.E.

Commento a cura di G. Porreca.

L’obbligo di aggiornamento dei soggetti responsabili delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro alle più attuali conoscenze tecniche è l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione penale e ciò nel rispetto sia delle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che dell’articolo 2087 del Codice Civile indipendentemente da carenze normative di settore non ancora adeguate alla migliore tecnica ovvero a rassicurazioni di organi tecnici. L’imputazione nel caso particolare in esame ha riguardato il non aver valutato un rischio  che benché poco conosciuto si sarebbe comunque potuto individuare  se fosse stato fatto riferimento  a studi scientifici pubblicati e a noti risultati di ricerca.

L’evento infortunistico e le imputazioni

Un Tribunale ha condannato a due anni di reclusione ciascuno l’amministratore delegato, il presidente del consiglio di amministrazione ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una società ritenuti colpevoli dei delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate e di crollo colposo mentre ha dichiarato di non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni in materia antinfortunistica perché estinte per prescrizione. La vicenda oggetto della sentenza riguarda l’incendio e l’esplosione verificatisi in una fabbrica con conseguente crollo di una struttura che ha avuto come conseguenza la morte di tre dipendenti e le lesioni personali gravi di altri cinque.

All’esito delle indagini preliminari, sulla scorta di approfondite indagini tecniche, i consulenti tecnici del P.M. hanno individuato come causa primaria del disastro un fenomeno di combustione e di esplosione avvenuti nel piano seminterrato dello stabilimento per la presenza di residuati della lavorazione altamente incendiabili. Agli imputati sono stati contestati i reati sopraindicati ed è stata addebitata la colpa di aver sottovalutato nel piano di sicurezza il pericolo di incendio/esplosione di un polverino (sostanza residuale della lavorazione di cardatura della lana) e della mancata effettuazione di un’analisi delle caratteristiche di infiammabilità di tale polverino, colpa aggravata dal fatto che tale pericolo di incandio sarebbe stato prevedibile in quanto si era già manifestato in precedenti episodi accaduti in fabbrica.

Il Tribunale in ragione delle opposte tesi scientifiche prospettate nel corso dell’istruttoria dibattimentale dal consulente tecnico del P.M. e da quelli della difesa, ritenendo non risolvibili le diverse impostazioni scientifiche assunte dai due gruppi di consulenti, ha disposto una perizia di ufficio che è giunta alla conclusione che, essendo la produzione di polveri nella lavorazione della lana inevitabile e contenendo queste dei residui vegetali che le rendono potenzialmente esplosive, è obbligo di chi gestisce tali impianti di evitare che si formino concentrazioni sospese di polvere finissima mettendo in evidenza inoltre che tale rischio era stato sottovalutato nel documento di valutazione rischi.

Il Tribunale, inoltre, per quanto riguarda la prevedibilità di un tale rischio, che secondo la difesa era da escludere in quanto a livello di letteratura mondiale non si è mai verificato un incendio causato dall’esplosione di polveri da lavorazione di lana, ha sostenuto che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell’aria, diventa infiammabile ed in particolari condizioni anche esplosiva per cui di tali conoscenze i responsabili dello stabilimento dovevano dotarsi ex artcolo 2087 c.c..

Art. 2087Tutela delle condizioni di lavoro – L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Proposto appello da parte degli imputati alla Corte distrettuale questa ha parzialmente riformata la sentenza appellata nel senso che ha assolto l’amministratore delegato ed il Presidente del Consiglio di amministrazione della società dai delitti ascritti per non aver commesso i fatti ed ha invece confermata la responsabilità penale del RSPP. In merito alla imprevedibilità dell’accaduto sostenuta dagli imputati anche la Corte di merito si è espressa sostenendo che, grazie alla ricerca condotta da un altro perito dalla stessa nominato, al momento dell’accaduto esistevano già due studi scientifici che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte ma presentava discrete capacità di portare, in presenza di precise condizioni, ad incendi ed esplosioni.

La stessa Corte ha messo altresì in evidenza che la valutazione del rischio specifico comportava indefettibilmente una competenza di settore che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione possedeva e che non è stata invece ravvisata nelle posizioni degli altri due imputati assolti.

Il RSPP ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione ribadendo che mai, in nessun luogo al mondo, si è verificato l’incendio delle polveri di lana, sviluppatesi durante il processo di cardatura, e che la lana stessa non è stata mai considerata quale sostanza pericolosa meritevole di particolari cautele durante la lavorazione. Ha messo in evidenza, altresì, che per individuare le cause dell’incendio e dell’esplosione i vari consulenti tecnici, essendo il fenomeno poco conosciuto, avevano dovuto far ricorso ad un metodo scientifico del tutto innovativo servendosi di strumenti di misurazione creati ad hoc e con ciò volendo giustificare il perché non aveva effettuato ex ante la valutazione del possibile manifestarsi dell’evento e non aveva quindi inserito nel piano di sicurezza aziendale la previsione del rischio particolare ed i conseguenti rimedi da adottare.

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte

Avverso la sentenza della Corte distrettuale il RSPP ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione che lo ha però respinto dichiarandolo inammissibile. Con riferimento alla prevedibilità dell’incendio causato dall’esplosione di polveri della lana, costituente l’aspetto più saliente dei motivi posti a base del ricorso dell’imputato, la suprema Corte ha ribadito quanto già sostenuto dal Tribunale e dalla Corte di Appello e cioè che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell’aria, diventa infiammabile, ed in particolari condizioni anche esplosiva e che all’epoca dei fatti esistevano già due studi scientifici pubblicati che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non è inerte, ma presenta discrete capacità di portare, in presenza di precise condizioni, a combustione ed esplosione.

È vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica”, ha sostenuto la Sez. IV, “si cerca di evitare i rischi della lavorazione proprio sulla base dell’esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in determinate occasioni, si trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo. Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sé pericolose, l’adozione delle misure idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l’infortunio”. “A tutto ciò”, ha proseguito la suprema Corte, “soccorrono la tecnica, la ricerca, gli studi, la documentazione e per l’appunto l’obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 impone”. “La conoscenza di tali caratteristiche del materiale trattato”, ha ancora aggiunto la Sez. IV, “avrebbe, a sua volta, innescato l’obbligo di verifica delle concrete modalità di funzionamento dei macchinari che entravano in contatto con tale polvere, svelando così i punti critici del sistema (contiguità fra depositi di polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d’aria; inidoneità delle reti costruite in nylon e loro cedevolezza; rischio di consequenziale spandimento di polveri finissime nel volume turbolento delle celle in fase di caricamento)”.

Fonte: puntosicuro.it


La suprema Corte, nel confermare la responsabilità dell’imputato, ha quindi concluso sostenendo la necessità che chi è professionalmente tenuto provveda al ”più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò in virtù della chiara previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici”.

Fonte: puntosicuro.it

Sentenza di Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 luglio 2011, n. 14507 – Imprudenza del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

lunedì 18 luglio 2011

Con sentenza del 22/6 – 2/9/06 la Corte d’appello di Trieste accolse parzialmente ‘impugnazione proposta dalla (…) s.p.a. avverso la sentenza n. 139/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Pordenone, provvedendo solo a ridurre i diritti e gli onorari ai quali la stessa società era stata condannata.

In primo grado era stata, invero, accertata la responsabilità della predetta società nella determinazione dell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente (…) ed era stata, perciò, pronunziata la sua condanna a corrispondere a quest’ultimo il risarcimento del danno nella misura di € 359.101,50, ma nel contempo le era stato riconosciuto il diritto ad essere manlevata dalle compagnie assicuratrici (…) e (…) spa.

Fonte: cptpalermo.it

Imprudenza del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

Sentenza di Cassazione: il danno esistenziale va risarcito (Tabelle Tribunale Milano)

giovedì 14 luglio 2011

La Corte di Cassazione, 3.a sezione civile, con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011 ha stabilito che Il danno esistenziale esiste e deve essere risarcito, partendo, se possibile, dalle tabelle del Tribunale di Milano, sul danno alla salute. Altrimenti è possibile il ricorso ad altre tabelle se quelle di Milano non consentono l’adeguata personalizzazione

Il danno esistenziale:
– esiste e deve essere risarcito, al fine di concretizzare il principio dell’integralità del risarcimento del danno alla persona
– consiste nel peggioramento/alterazione della propria esistenza.

Questa sentenza è importante poichè fa seguito alla precedente Sentenza della Cassazione del 7 giugno 2011, n. 12408 che aveva già stabilito che per il risarcimento del danno le tabelle del Tribunale di Milano vanno applicate in tutti gli uffici giudiziari.
In particolare, con la precedente sentenza . 12408 /2011 la Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

Con l’attuale sentenza 14402/2011, la Cassazione precisa ulteriori alcuni punti
(che riprendiamo dall’articolo del Sole24ore.com)

1. Dichiara che il danno esistenziale “esiste” e costituisce lo sconvolgimento dell’esistenza accertabile in maniera oggettiva “in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno sia all’esterno del nucleo familiare”.
Una danno tale da condurre l’interessato a dovere compiere scelte di vita diverse.

2. il risarcimento deve essere complessivo e prendere in considerazione tutti gli aspetti negativi che derivano dal l’illecito. Duplicazioni si possono riscontrare solo se la stessa voce viene calcolata due o più volte sulla base di diverse e solo formali denominazioni.

3. Tabelle cui fare riferimento:
– prima di tutto le tabelle del Tribunale di Milano, quale “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione”.

4. Le tabelle devono però prendere in considerazione anche il danno esistenziale perché vanno ristorati anche gli “aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosidetto danno esistenziale”: per questo è necessario verificare se i parametri indicati dalle tabelle tengono conto anche dell’alterazione e del cambiamento della personalità della persona danneggiata. Un cambiamento che si traduce in uno sconvolgimento dell’esistenza e in radicali cambiamenti di vita.

In caso contrario, i giudici dovranno procedere a una sorta di “personalizzazione” riconsiderando i parametri tabellari sotto questo profilo, in maniera tale da permettere un risarcimento pieno e completo alla persona danneggiata.

Leggi la sentenza:   cassazione-sentenza-14402-2011

Fonte: anblav.it