Archivio della categoria ‘Sentenze Cassazione’

Commento alle sentenze di Cassazione dell’Ing. Porreca sulle macchine

lunedì 31 maggio 2010

LA MARCATURA “CE” DI CONFORMITA’ SERVE A RENDERE LECITI LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DELLE MACCHINE E AD ATTESTARE LA LORO RISPONDENZA AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA MA NON ESONERANO IL DATORE DI LAVORO DAL RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONE.

 Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 36889 del 22 settembre 2009  (u. p. 22/5/2009) –  Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. (Diff.) Cedrangolo – Ric. I. I.  

       Commento.

 Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza confermano un principio ormai abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore e applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro. La marcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine ed attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare  la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dai regolamenti e dalla legislazione vigente ma non esonerano assolutamente il datore di lavoro utente dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.

 Il fatto e l’iter giudiziario

 La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado dal Tribunale nei confronti di un datore di lavoro per il delitto di lesioni subite da un lavoratore a seguito della caduta dello stesso da una scala fissa, installata su di un automezzo per salire su di esso, con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche, ha rideterminato la pena irrogata all’imputato riducendola ad euro 200,00 di multa rispetto alla condanna a mesi due di reclusione convertiti in euro 2.280,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado.

 Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione.

 Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di Appello ed ha chiesto l’annullamento dello stesso  denunziando una erronea applicazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955 e della direttiva macchine 89/392/Cee recepita con D. P. R. n. 459/1996 nonché per mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un vincolo di causalità tra l’evento dannoso e l’assunta violazione del citato articolo 374. Faceva notare, altresì, l’imputato che la scala fissa installata sull’automezzo, che il lavoratore infortunato doveva ispezionare, era in dotazione dell’automezzo stesso e fornita dalla casa costruttrice ed inoltre che l’automezzo era risultato conforme alla normativa Cee come da documentazione depositata nel corso del processo e dal marchio apposto su di esso in conformità delle disposizioni di legge.

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perché ritenuto infondato ed ha confermata la condanna dell’imputato. La stessa ha fatto osservare che l’infortunio era da addebitare al datore di lavoro in quanto si era verificato per la carenza di presidi adeguati affinché il lavoratore potesse raggiungere in sicurezza la scaletta dell’autocarro posta ad un livello elevato rispetto al suolo e che non aveva alcuna importanza che il mezzo stesso fosse risultato conforme alla normativa CE. L’accesso alla scala, infatti, che aveva il primo piolo posto all’altezza di un metro dal suolo, richiedeva una anomala manovra di arrampicamento del lavoratore sul copertone e sul parafango del camion ed è nel corso di tale movimento che il lavoratore subiva uno sbilanciamento. Giustamente, quindi, era stato individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e la violazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955.

I marchi di conformità”, ha sostenuto inoltre la Sez.IV nella propria sentenza, “limitano la loro efficacia Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36) a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3, lettera b) e articolo 37. In particolare la conformità a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata”.

Fonte: porreca.it

Ing. Porreca commenta le sentanze: condanna di un RSPP

sabato 22 maggio 2010

STIGMATIZZATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE LA EVOLUZIONE CHE HA SUBITA NEL TEMPO LA RESPONSABILITA’ DEL RSPP DOPO L’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI.

 Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 1834 del 15 gennaio 2010 (u. p. 16/12/2009) -  Pres. Mocali – Est. Licari – P.M. (Parz. conf.) De Sandro – Ric. G. C.  

 Commento.

 In passato la Corte di Cassazione penale si è più volte espressa, anche in maniera diversa ed altalenante, in merito alla funzione assunta dai servizi di prevenzione e protezione nell’ambito della organizzazione della sicurezza sul lavoro nelle aziende ed in particolar modo sulla responsabilità della figura del coordinatore di tali servizi individuata nel RSPP e cioè nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione (si citano ad esempio come espressioni a favore le sentenze Cass. Pen. Sez. IV n. 27420 del 4/7/2008 Pres. Visconti e Cass. Pen. Sez. IV n. 38430 del 22/11/2006 Pres. Marini e contro le sentenze Cass. Pen. Sez. IV n. 19523 del 15/5/2008 Pres. Battisti e Cass. Pen. Sez. IV n. 15226 del 17/4/2007 Pres. Marini).

Con questa sentenza ora la stessa Corte di Cassazione penale sembra aver voluto tirare un po’ le somme su quelli che sono stati gli orientamenti assunti nel tempo in materia, specie dopo che il legislatore ha inteso introdurre per le figure degli addetti e del responsabile di tali servizi di prevenzione e protezione l’obbligo del possesso di capacità e di requisiti professionali, e torna nuovamente ad esprimersi su di un argomento che forse a tal punto merita l’intervento della Corte di Cassazione a sezioni riunite. Secondo tale sentenza, infatti, il RSPP, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni volta che questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione dovrebbe seguire l’adozione da parte del datore di lavoro medesimo delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

La figura del RSPP, sostiene la suprema Corte in questa sentenza, non aveva assunto inizialmente, in base allo schema originario del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, una posizione di garanzia in quanto la responsabilità faceva prevalentemente capo al datore di lavoro. Le cose però, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, che ha previsto in capo alla figura del RSPP la necessità di una qualifica specifica ed il possesso di capacità e di specifici requisiti professionali, sono cambiate. Dopo l’emanazione di tale decreto legislativo, infatti, secondo la suprema Corte, la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio nelle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché la mancata informazione e formazione dei lavoratori costituiscono una omissione definita “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione stesso.

 Il caso e l’iter giudiziario.

  Un ingegnere, designato responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di una azienda, imputato del delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in danno di un operaio dipendente dell’azienda stessa il quale, mentre effettuava, in orario notturno ed in assenza di luce artificiale nonché di cinture di sicurezza, delle operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all’estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l’equilibrio, precipitando da un’altezza di m 3,15 dal suolo, è stato assolto dal Tribunale in composizione monocratica con la formula “per non aver commesso il fatto“. Successivamente la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha riformata la sentenza assolutoria ritenendo invece l’imputato colpevole in ordine al reato ascrittogli e lo ha condannato, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, con concessione del beneficio di cui all’articolo 163 c.p..

Il RSPP ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza di condanna sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretate erroneamente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994, in quanto egli non era un dipendente dell’impresa, ma un professionista esterno che collaborava con l’imprenditore. Lo stesso riteneva, altresì, di non essersi sostituito al datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi obblighi in materia di prevenzione degli infortuni che per legge gli competevano. Il RSPP ha sostenuto, inoltre, che i giudici di secondo grado erroneamente avevano individuata a suo carico una condotta colposa per aver omesso di prevedere il rischio specifico connesso alla attività di movimentazione dei tubi in quanto egli non aveva ricevuta alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, al quale era stata affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo, ponendo in evidenza, altresì, che il rischio non valutato non aveva riguardato l’attività di pertinenza della ditta che gli aveva dato l’incarico oltre al fatto che lo stesso non era stato portato a sua conoscenza.

 La decisione.

 Il ricorso presentato dall’imputato è stato rigettato dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione alla Corte di Appello condividendo la sua posizione interpretativa sulle  norme di sicurezza in base alla quale la mancanza  di “poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa” non esclude una responsabilità per colpa in relazione al verificarsi di un infortunio. La stessa Corte di Cassazione, in merito alla figura del RSPP, ha fatto inoltre osservare che, secondo lo schema originario del D. Lgs. n. 626/1994, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico di tale figura, mentre in base all’articolo 89 del D. Lgs. n. 626/1994 è il datore di lavoro che viene punito per non avere valutato correttamente i rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.

Senonché, prosegue la suprema Corte, tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con l’articolo 8 bis del D. Lgs. n. 195/2003 una disposizione che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. Pertanto, sostiene la Sez. IV,“la modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato ‘responsabile del servizio di prevenzione e protezione’, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

Con particolare riguardo alle funzioni che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, prosegue la Sez. IV, “l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse – e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori possa integrare un’omissione “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”. “Per altro verso”, conclude la suprema Corte, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.

Fonte: porreca.it

Cassazione: Lavoratore si fa male sotto casa? No al riconoscimento dell’infortunio in itinere

giovedì 20 maggio 2010

Continua la pubbilcazione di sentenze della Corte di Cassazione:

 Lavoratore si fa male sotto casa? No al riconoscimento dell’infortunio in itinere

(Sentenza della Corte di Cassazione n. 10028 del 27 aprile 2010)

Cassazione Lavoro sentenza n10028 del 27 aprile 2010 infortunio in itinere

La Cassazione e responsabilita’ del datore di lavoro di fatto

lunedì 17 maggio 2010

Secondo la cassazione nella posizione di garanzia del datore di lavoro può rientrare anche colui che, secondo un principio di effettività, riveste la figura di datore di lavoro di fatto. Il caso è preso in esame da A. Porreca.

Il caso

Il caso in esame si riferisce ad un infortunio mortale occorso ad un operaio dipendente di una società il quale, mentre era intento ad eseguire delle tracce elettriche sui muri esterni di un condominio a m. 2,90 dal piano balcone del 4 piano, è caduto al suolo dall’altezza di circa tredici metri. Il Tribunale aveva individuata la colpa di quanto accaduto ritenendo responsabili del delitto di omicidio colposo di cui agli articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia i due datori di lavoro del lavoratore infortunato, legali rappresentanti della società per conto della quale questi lavorava, sia del titolare di una ditta individuale subappaltatrice esercente impianti elettrici, ritenuto datore di lavoro di fatto della vittima dell’infortunio.

La Corte di Appello ha successivamente dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei due datori di lavoro della società, essendo il reato di omicidio colposo ad essi addebitato estinto per prescrizione giusta la avvenuta concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva a fronte del documentato avvenuto risarcimento del danno in favore degli eredi dell’infortunato, mentre, esclusa la possibilità di concedere al titolare della ditta subappaltatrice le generiche prevalenti ha confermata la condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione con sospensione condizionale della pena irrogata.

Il ricorso alla Cassazione e le decisioni

Il titolare della ditta subappaltatrice ha quindi proposto contro il provvedimento della Corte di Appello ricorso per cassazione ed ha chiesto l’annullamento sostenendo una erronea applicazione da parte della Corte di Appello del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto egli era il titolare di una ditta appaltatrice e non il datore di lavoro del lavoratore infortunato. La Corte di Cassazione ha posto in rilievo che le modalità concrete dell’esecuzione dei lavori e la posizione di datore di lavoro di fatto assunta dall’imputato erano emerse ed erano state poste ben in evidenza a seguito delle indagini dell’ispettore del lavoro nonché delle conclusioni di una consulenza tecnica disposta dal PM, con riferimento anche alla catalogazione degli attrezzi rinvenuti sul posto, della scala utilizzata al momento dell’infortunio, del foglio riportante la traccia dei lavori commessi al lavoratore oltre che a seguito delle testimonianze di un edicolante e di alcuni abitanti dell’immobile. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 2” ha sostenuto la Suprema Corte, “agli effetti della specifica regolazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il diritto del lavoro non è tanto diritto delle regolazioni contrattuali documentate ma è anche diritto dei rapporti effettivi” e “la titolarità di un rapporto di lavoro è costituita dall’esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso lavoratore”. “La sentenza impugnata” ha concluso la Sez. IV “ha ampiamente motivato sulla posizione di datore di lavoro di fatto concretamente tenuta dall’imputato e dunque ha conseguentemente ben motivato in ordine alle obbligazioni di garanzia scaturenti da quella posizione (siano essi obblighi di garanzia fissati dalle leggi antinfortunistiche che obblighi per assunzione di fatto)”.

Fonte: Puntosicuro

Sentenza: Responsabilità del dirigente di una srl incaricata di ristrutturare un complesso edilizio per infortunio di un suo dipendente che lavorava come assistente di cantiere;

sabato 24 aprile 2010

Continua la pubblicazione delle sentenze che coinvolgono i vari soggetti obbligati in caso di infortuni sul lavoro.

Questa volta si tratta di un assistente di cantiere identificato come dirigente dell’impresa.

Fonte: cpt di Palermo

Responsabilitdel dirigente- Cassazione Penale Sez 4 del 29 marzo 2010 n.12402

RSPP e Datore di lavoro: criteri di attribuzione delle responsabilita’

giovedì 15 aprile 2010

Il rapporto giuridico tra datore di lavoro ed RSPP, tra posizioni di garanzia e obblighi di informazione e di segnalazione, nella recente giurisprudenza della Cassazione.

La definizione di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” introdotta dal decreto 81/08 – e mantenuta inalterata dal decreto correttivo – prevede che l’RSPP “risponda” del suo operato al datore di lavoro. 
Si tratta di una indicazione di natura “funzionale” (che non modifica in termini gerarchici il rapporto tra RSPP – che resta figura di staff alla direzione aziendale – e datore di lavoro), tesa a far sì che vi sia un rapporto diretto tra RSPP e datore di lavoro, non mediato da altri soggetti intermedi cui l’RSPP spesso nella pratica aziendale si trova a dover riferire.   
Il legislatore del testo unico ha inteso dunque stringere ulteriormente il collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l’RSPP, secondo una logica di continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa anche antecedente al
D.Lgs. n. 81/2008,e poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa all’indelegabilità dell’obbligo di designazione dell’RSPP (art. 17 comma 1 lett. b) e le norme sanzionatorie che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità in via contravvenzionale per l’operato del responsabile del servizio (inquadrando il primo come soggetto giuridico onerato degli obblighi prevenzionali ed il secondo come figura dotata di competenze tecnico-gestionali avente il compito di mettere il primo in condizione di adempiere a tali obblighi).

Nella definizione di RSPP fornita dall’articolo 2 del testo unico viene inoltre specificato il ruolo di coordinamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Tale sottolineatura intende definitivamente far emergere la natura gestionale del ruolo di RSPP – già voluta dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e poi ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 81/2008 – quale figura cui è richiesta un’attività di coordinamento al servizio di prevenzione e protezione, da svolgersi attraverso un approccio sistemico ed integrato.

E’ stato osservato, in ordine alla natura del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che la “funzione [dell’RSPP] è comunque di supporto e di consulenza al vertice e alla linea aziendale (funzione di staff), anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti. 
Da un lato, infatti, è chiamato a promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione (attività manageriali), dall’altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (fondamentali ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori), che possono comunque essere collocate nel quadro globale dell’attività gestionale. 
Una profonda differenza separa dunque il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione da quello tecnico-specialistico del tradizionale addetto alla sicurezza.

Ciò detto, il ruolo dell’RSPP è stato ben ricostruito dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale con la sentenza del 15 gennaio 2010 n. 1834, che lo ha qualificato in termini di specifica posizione di garanzia nei confronti dei destinatari delle norme prevenzionali.
La Corte ha infatti precisato che “la designazione […] dell’Ing. G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest’ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l’osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] e, tra essi, l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. 
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6 [ora art. 17 c.1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs. 81/08], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all’art. 89[ora art. 55 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l’art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. […]
Con particolare riguardo alle funzioni che il  D.Lgs. 626 del 1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], riserva al “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse – e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori – possa integrare un’omissione “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.
Per altro verso, considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antinfortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla.

Passando ad esaminare gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dell’RSPP e finalizzati a porre quest’ultimo in condizione di adempiere ai suoi compiti, va ricordato che ai sensi dell’articolo 18 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fornire all’RSPP (oltre che al medico competente) informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r)
e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.”

Le linee guida del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al punto 2 commentano tale obbligo di informazione da parte del datore di lavoro sottolineando che “per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell’art. 9 [ora, art. 18 comma 2 D.Lgs. 81/08, n.d.r.].
[…] Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il servizio di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare.
Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi.
In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela dellariservatezza”.

Di questo obbligo informativo si è occupata di recente la Quarta Sezione Penale della Cassazione che, con la sentenza del 4 febbraio 2010 n. 4917, haconfermato la responsabilità di un datore di lavoro (ed escluso quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per un infortunio occorso ad un lavoratore il quale, durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all’interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all’interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.
Secondo la Suprema Corte, “quanto alla posizione di garanzia del F. [datore di lavoro] va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l’ing. Pa. [RSPP] era stato incaricato dell’individuazione dei fattori di rischio e dell’elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.
Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all’interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.
Orbene, […] l’ing. Pa. [RSPP] aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, “in primis” il datore di lavoro, l’ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all’operazione di pulizia delle celle granarie.
Di tal che l’omessa previsione, da parte dell’ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all’interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. [datore di lavoro] il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all’interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza.

E conclude
la Corte: Il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall’ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell’attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi. L’omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.”.

Fonte: Puntosicuro

Sentenze di Cassazione: responsabilità dei medici, condotta abnorme dei lavoratori, imprudenza del lavoratore

giovedì 15 aprile 2010

Pubblichiamo tre sentenze della Corte di Cassazione su argomenti molto attuali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

Cassazione: Responsabilità dei medici per morte dopo infortunio – Sentenza della Cassazione sez. Quarta Penale del 11 febbraio 2010, n. 5589

Sentenza della Cassazione sez Quarta Penale del 11 febbraio 2010 n 5589

Cassazione: il datore di lavoro non risponde penalmente per la condotta abnorme del lavoratore - Sentenza della Corete di Cassazione sez. Quarta Penale del 23 febbraio 2010 n.7267

Cassazione sez Quarta Penale del 23 febbraio 2010 n 7267

Cassazione: Imprudente sul lavoro? No al risarcimento danni per infortunio - Sentenza della Corte di Cassazione sez. Terza Civile del 05 Gennaio 2010 n. 25  

Cassazione sez Terza Civile del 05 Gennaio 2010 n 25

Fonte: cpt palermo

Sentenza: disamo di un solaio è opera provvisionale – deve svolgersi sotto la diretta sorveglianza di un preposto

mercoledì 17 marzo 2010

LE OPERAZIONI DI DISARMO DI UN SOLAIO IN UN CANTIERE EDILE SONO CONSIDERATE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DI OPERE PROVVISIONALI E VANNO SVOLTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, SOTTO LA DIRETTA SORVEGLIANZA DI UN PREPOSTO AI LAVORI.


Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 45932 dell’1 dicembre 2009 (U. P. 11/11/2009) –  Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo – Ric. A. T.  

       Commento. 

Con questa sentenza viene fornita dalla Sezione IV penale della Corte di Cassazione una interessante definizione di opera provvisionale, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, individuata come un manufatto che venga realizzato in un cantiere a seguito dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive o da riferirsi a tutta l’attività del cantiere, sino allo sgombero dello stesso ed è stato altresì sostenuto  che le opere di disarmo di un solaio in un cantiere edile rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali stesse indicate nell’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 (ora art. 123 del D. Lgs. n. 81/2008), atteso che si tratti di manufatti utilizzati temporaneamente per il periodo necessario alla esecuzione della posa del cemento armato e quindi di opere che, una volta terminata l’opera al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate. In tale ottica perciò, sostiene la suprema Corte, le operazioni di disarmo di un solaio vanno effettuate, secondo quanto prescrivono le norme di prevenzione degli infortuni, sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori.

Il caso.

L’amministratore di una società è stato condannato da un Tribunale per il delitto di lesioni colpose in danno di un lavoratore che aveva subito delle gravi lesioni a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere gestito dalla società che amministrava e dovuto ad una caduta in quanto aveva omesso di dotare della necessaria cintura di sicurezza un lavoratore che operava ad un’altezza di circa nove metri dal suolo e per non aver predisposta alcuna sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.
     La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello e contro la stessa l’amministratore della società ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la natura dell’attività svolta dal lavoratore non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che lo stesso, al momento dell’infortunio, non era addetto allo smontaggio di opere provvisionali e quindi non era applicabile l’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 secondo il quale è necessaria assistenza di un preposto. Sosteneva altresì l’imputato che il disarmo del solaio sarebbe dovuto avvenire con l’uso di un “trabattello” il quale, per la sua altezza, non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che al lavoratore fosse stato impartito l’ordine di rimuovere i parapetti mentre in realtà egli aveva avuto solo l’incarico di disarmare il solaio per cui lo stesso aveva assunta una iniziativa abnorme e imprevedibile.

La decisione.

Per quanto riguarda la osservazione fatta dal ricorrente e relativa alla applicabilità all’attività in corso dell’articolo 17 dell’allora vigente D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, secondo il quale il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto, la suprema Corte ha preso in esame se considerare, ai fini dell’applicabilità della norma indicata, “opere provvisionali” le attività dirette al disarmo del solaio ricordando che su questo punto esistono due precedenti sentenze della Corte di Cassazione Sez. 4 la n. 3504 del 13/12/2007, e la n. 2800 del 15/12/1998 le quali hanno fornito la nozione di opera provvisionale definita come “ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l’attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso.
     Al momento dell’infortunio, prosegue la suprema Corte, il lavoratore stava procedendo, con la collaborazione di uno o due colleghi, al disarmo del secondo solaio, operazione che consisteva nello smontaggio degli appositi pannelli e di ulteriori componenti, quali i puntelli di sostegno dei medesimi, utilizzati in occasione della posa del cemento (armatura del solaio) per cui “in base alla nozione accolta nelle ricordate sentenze, le attività in precedenza descritte rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 atteso che si tratta di manufatti temporaneamente utilizzati per il periodo necessario all’esecuzione della posa del cemento armato”. “Sono dunque opere” prosegue la Sez. IV “che vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l’opera (definitiva) al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate”. “Ed è proprio la natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell’opera” continua la Sez. IV, “che giustificata la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 che richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisionali)”.
     “Nel caso in esame” conclude la Corte suprema “è pacifico che non fosse presente alcun preposto e dunque è vano il tentativo del ricorrente di prospettare un’anomala iniziativa da parte del lavoratore infortunato che avrebbe, in contrasto con le istruzioni impartitegli, iniziato di sua iniziativa lo smontaggio delle paratie protettive del solaio cadendo poi al suolo” sostenendo ancora che “se anche fosse corretta la pretesa del ricorrente di ritenere imprevedibile ed abnorme l’iniziativa del lavoratore, appare del tutto logica la conclusione che la presenza di idoneo preposto avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell’evento anche con la prescrizione dell’osservanza dell’obbligo per il lavoratore ad utilizzare le cinture di sicurezza”.

Fonte: porreca.it

Sentenza: rapporti tra committente datore di lavoro e appaltatore – obblighi di coordinamento e cooperazione

martedì 16 marzo 2010

CHIARITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE I RAPPORTI FRA COMMITTENTE DATORE DI LAVORO E APPALTATORI NEI COSIDDETTI APPALTI INTERNI IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E DI COOPERAZIONE IMPOSTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.


Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 28197 del 9 luglio 2009 –  Pres. Rizzo – Est. Licari – P.M. Geraci – Ric. V. G. e C. C.  

       Commento. 

L’ordinamento giuridico attribuisce all’appaltatore una autonoma sfera organizzativa e pieni poteri decisionali con la conseguenza che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e della integrità fisica dei propri operatori. La cooperazione del committente non può intendersi come obbligo da parte di questi di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui omette di adottare le misure previste a tutela soltanto dei suoi lavoratori poiché tale cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in una inammissibile ingerenza  del committente nell’attività propria dell’appaltatore al punto tale da stravolgere completamente la figura dell’appalto.
     L’obbligo di cooperazione del committente con l’appaltatore,  inoltre, è limitato alla attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto della esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti del committente che su quelli dell’appaltatore. Ne consegue che, qualora l’attività dell’appaltatore possa svolgersi in una zona o settore separata senza che i rischi si possano estendere fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest’ultimo non ha nessun motivo di intervenire sull’appaltatore per esigere il rispetto della normativa surrogandosi allo stesso quando non vi provveda.
     Sono questi gli importantissimi insegnamenti che derivano dalla lettura di questa sentenza della Sez IV della Corte di Cassazione penale, insegnamenti indiscutibilmente utili per stabilire i termini della applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e relativo agli obblighi inerenti i contratti di appalto, d’opera e di somministrazione ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro . 

     Il caso.

 Il caso di cui alla sentenza in esame si riferisce ad un infortunio mortale occorso ad un socio lavoratore di una cooperativa durante alcuni lavori, condotti in appalto, di manutenzione e di pulizia di un capannone di proprietà della società committente. Il lavoratore, mentre era intento sul tetto del capannone a pulire la parte esterna di una canna fumaria operando al di fuori della passerella di camminamento e senza l’imbracatura e la relativa fune di trattenuta, precipitava dall’alto al suolo nel momento in cui metteva i piedi su di un instabile pannello in vetroresina. Per tale infortunio il Tribunale aveva individuata la responsabilità nella figura del presidente della cooperativa  per aver omesso, in violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, di fornire al lavoratore le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro e per aver omesso di esigere che lo stesso osservasse le norme di sicurezza, Il Tribunale, con la medesima sentenza, assolveva invece il committente dei lavori dati in appalto ritenendo che lo stesso, avendo adempiuto al dovere di informare l’infortunato dei rischi specifici nell’ambiente di lavoro, avesse esaurito i suoi compiti e non ritenendo che fosse estesa anche al committente la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche relative ai rischi specifici e propri dell’attività dell’impresa appaltatrice, così come  imposto dall’art. 7 del D. lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) per cui aveva concluso che la responsabilità per l’accaduto fosse da considerarsi esclusivamente a carico della ditta appaltatrice medesima.

L’iter giudiziario.

La Corte di Appello confermava integralmente la sentenza del Tribunale ma contro la stessa ricorrevano per cassazione sia il datore della ditta appaltatrice che la parte civile. Il datore di lavoro a sua discolpa poneva in evidenza che l’infortunio era da legare ad una autonoma ed imprevedibile iniziativa del socio lavoratore, il quale, per eseguire la pulizia della canna fumaria posta sul tetto del capannone,  non si sarebbe servito dei camminamenti di cui era dotato l’impalcato di protezione ivi esistente ma avrebbe inopinatamente optato, disattendendo così le informazioni sui rischi avute dal datore di lavoro, per la soluzione di operare sul tetto libero nei movimenti e senza imbracatura nonché al di fuori dell’impalcatura.   La parte civile, da parte sua, si lamentava che la Corte di Appello avesse minimizzato i compiti del committente riducendoli solo a quello di informare l’appaltatore dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro mentre, per volontà del legislatore, il predetto committente avrebbe dovuto anche vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice, conformemente a quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 il quale assegna al committente stesso, oltre al compito della informazione, quello di promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

La decisione della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha innanzitutto ribadito, per quanto riguarda il comportamento del lavoratore, quanto già affermato in precedenti sentenze dalla stessa Corte e cioè che  “La normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa”. “Sussistendo questa ipotesi” ha proseguito la Corte suprema “è affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento” e quindi ha affermato ancora che “alla stregua di tale principio, la doglianza difensiva non ha ragion d’essere, non potendosi l’eventuale imprudenza, profilabile nella condotta della vittima, considerarsi imprevedibile e tale da interrompere il rapporto di causalità con l’evento infortunistico, essendo questo nella specie riconducibile, anche e comunque, all’omissione, da parte dell’imputato, della condotta doverosa di impedire, per mezzo di informazione specifica e di controllo attento sull’uso delle cautele idonee ad evitare il rischio di cadute dall’alto, che il lavoratore, peraltro privo di esperienza, eseguisse sul tetto del capannone il lavoro di pulizia in condizione di pericolo, senza imbracatura e fune di trattenuta”.
     Per quanto riguarda i poteri-doveri del committente dei lavori dati in appalto e da eseguirsi all’interno dell’azienda la Corte di Cassazione, nel prendere in esame se essi comprendano, oltre al dovere di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici, anche quello di cooperare con l’appaltatore nell’apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano, ha colto l’occasione per precisare quali sono i limiti fra il committente e l’appaltatore ai fini della applicazione dell’attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. “L’ordinamento giuridico”, ha affermato la Sez. IV, “attribuisce all’appaltatore un’autonoma sfera organizzativa e pieni poteri decisionali, con la conseguenza che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti. Ebbene, la norma del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 – dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lettera a)) ‘l’obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico – professionale dell’impresa appaltatrice a cui affidare l’incarico’, dal che potrebbe scaturire la culpa in eligendo – richiama (nel comma 1, lettera b)) il dovere di fornire all’appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all’interno dell’azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli“.
     La Corte di Cassazione ha quindi posto in rilievo che gli aspetti più innovativi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. sono quelli contenuti nel comma 2, dove si prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti che gli appaltatori) cooperino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. “Mentre coordinare” prosegue la Corte, “significa “collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente; cooperare è qualcosa di più, perchè vuoi dire contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie“.
     E’ importante quello che è stato affermato successivamente dalla suprema Corte e cioè che la cooperazione però “non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poiché la cooperazione, se così si intendesse, si risolverebbe in un’inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell’appalto”. “Il rapporto tra committente e appaltatore” conclude la Sez. IV “va regolato, allora, tenendo conto di quanto precisa il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera a), laddove dice che ‘i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misura di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’, formula che va intesa nel senso che l’obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all’attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore”.
     “Ne consegue che” prosegue quindi la Sez. IV “qualora per la natura e le caratteristiche dell’attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest’ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull’appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l’incarico e interrompendo il rapporto. La cooperazione, in altri termini, deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre la fascia, spesso molto ampia, dei rischi comuni ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità”.
     Con riferimento, infine, al particolare caso posto alla sua attenzione la Corte di Cassazione ha concluso sostenendo che “applicando questi principi al caso di specie, non v’è alcun dubbio che, in un ambiente, come quello descritto nelle due sentenze di merito, il lavoro di pulizia del tetto del capannone avrebbe potuto porre in pericolo – come in effetti è tragicamente avvenuto – l’integrità fisica solo dei lavoratori dell’appaltatore, derivandone per logica che non si imponeva, come correttamente è stato affermato nella sentenza impugnata, la cooperazione tra il committente e l’appaltatore, a quest’ultimo incombendo il dovere di provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendosi la relativa responsabilità in caso di colpevole trasgressione, etiologicamente collegata all’evento infortunistico che ne sia derivato”.

Fonte: porreca.it

Sentenza: responsabilità di un consulente esterno

martedì 16 marzo 2010

ADDEBITATA LA RESPONSABILITA’ AD UN CONSULENTE ESTERNO PER NON AVER INDIVIDUATA E SEGNALATA LA MANCANZA DI SICUREZZA DI UNA MACCHINA UTENSILE INSTALLATA IN UNA AZIENDA IN CONSEGUENZA DELLA QUALE SI E’ POI VERIFICATO UN INFORTUNIO SUL LAVORO.

Cassazione Sezione Lavoro Civile – Sentenza n. 15050 del 26 giugno 2009 (U. P. 3/3/2009) –  Pres. Roselli – Est. Lamorgese – P.M. Matera – Ric. A. contro F. C., G. I. A., B. L. e O. D.  

       Commento. 

E’ la prima volta che la Corte di Cassazione si esprime in merito alla responsabilità di un consulente esterno ad una azienda per non aver segnalata, incaricato da un datore di lavoro di effettuare una indagine sulla sicurezza delle macchine installate nella stessa, la carenza di misure di sicurezza di una di queste ed in conseguenza della quale è occorso un grave infortunio ad un lavoratore dipendente. Secondo quanto discende dalla massima di questa sentenza della Sezione Lavoro Civile della Corte suprema, infatti, nel caso di un infortunio derivato da un macchinario utilizzato da un lavoratore, non è esclusa la responsabilità di un terzo al quale sia stato affidato uno studio della situazione aziendale in riferimento all’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, se questi non ha segnalato al datore di lavoro la presenza in azienda del macchinario non conforme alle norme di sicurezza c che è stato causa dell’infortunio, né tale responsabilità è esclusa dalla omissione da parte del datore di lavoro di non aver valutato il rischio nella propria relazione della sicurezza essendo tale redazione un adempimento successivo allo studio commissionato al terzo e presupponente la correttezza dello stesso.
     Il coinvolgimento di una tale figura professionale del resto non deve meravigliare se solo si considera che le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell’imporre alle aziende la istituzione di un servizio di prevenzione e protezione hanno previsto che i datori di lavoro, quando all’interno della loro struttura non hanno persone o quando loro stessi, nel caso che ricorrano allo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, non hanno le capacità per effettuare una corretta valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, devono far ricorso a persone o servizi esterni in possesso dei requisiti necessari.

Il caso e l’iter giudiziario

Il caso riguarda un lavoratore infortunatosi presso una macchina utensile installata in una azienda il quale ha convenuto in giudizio il datore di lavoro dinanzi ad un Tribunale chiedendone la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all’infortunio occorsogli. Il datore di lavoro ha confutata la pretesa e, per essere garantita in ordine alle somme che fosse stata eventualmente condannata a versare per l’infortunio, ha chiamata in giudizio l’impresa assicuratrice ed una società di consulenza tecnica ed ecologica alla quale, alcuni mesi prima dell’evento, aveva commissionato uno studio ed un’analisi preliminare della situazione aziendale con riferimento all’igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro senza che la stessa società avesse poi segnalato alcuna necessità di intervento sul macchinario causa successivamente dell’infortunio.
     Il Tribunale ha accolta la domanda dell’attore e quella di garanzia nei confronti della società assicuratrice ma ha rigettata quella di garanzia presentata contro la società di consulenza. Sia il datore di lavoro dell’azienda che la società assicuratrice hanno ricorso in appello affinché fosse dichiarato l’obbligo della società di consulenza tecnica a tenerla indenne da ogni pagamento dovuto per l’infortunio.
     La Corte di appello, nell’accogliere la richiesta, ha posto in evidenza che tra il datore di lavoro e la società di consulenza tecnica vi era stato un valido rapporto contrattuale e che nella consulenza espletata la società incaricata si era occupata anche della cesoia utilizzata dall’infortunato al momento dell’incidente, senza che avesse rilevato nulla in merito all’esigenza di una protezione laterale così come aveva fatto, nella relazione presentata alla committente, per altri macchinari per i quali aveva segnalata invece l’importanza di approntare delle opere di adeguamento.
     La società di consulenza tecnica ha successivamente fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il datore di lavoro dell’azienda aveva affidato alla stessa solo l’incarico di redigere una relazione preliminare e di fornire una attività di consulenza e di assistenza per consentire poi allo stesso di redigere il documento sulla sicurezza di cui agli artt. 4 e ss. D. Lgs. n. 626 del 1994, obbligo che rimane comunque a carico del datore di lavoro e nel quale devono essere individuate le misure di sicurezza e programmate quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La committente quindi, secondo quanto sostenuto dalla società di consulenza tecnica, aveva ritenuto di interrompere il rapporto professionale  con la stessa e di proseguire per proprio conto nella redazione del documento di sicurezza. Inoltre, si legge nel ricorso, l’attività della società di consulenza tecnica rientrava nell’ambito di una prestazione di opera intellettuale ed in quanto tale doveva essere qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato e non era certo diretta al raggiungimento della eliminazione del rischio di infortunio nell’ambito dell’azienda.

La decisione della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo addotto ed ha ribadita l’esistenza di un valido rapporto contrattuale concluso fra le parti “La critica che svolge la ricorrente” ha sostenuto la Sezione Lavoro “in ordine alla definizione dell’oggetto dell’accordo, se cioè l’incarico fosse limitato ad una ‘analisi preliminare’ sullo stato dei macchinari esistenti in azienda sotto il profilo della sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero dovesse comprendere anche la consulenza per la redazione del ‘documento sulla sicurezza’ che fa carico all’azienda a termini della denunciata normativa del 1994, non ha rilevanza, posto che l’indagine svolta dalla società (di consulenza tecnica) era estesa, come evidenzia la sentenza impugnata con statuizione non sottoposta a censura, a tutti i macchinari, compresa la cesoia cui era addetto l’infortunato, senza che per tale attrezzatura la (società di consulenza tecnica) avesse mosso alcun appunto circa l’esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti, come del resto la stessa ricorrente ammette nel presente ricorso (v. ultimo periodo di pag. 12)”.
    
Nessuna incidenza”, ha concluso la Suprema Corte, “può avere ai fini della responsabilità della società ricorrente per l’inadempimento dell’obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all’azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato D. Lgs. n. 626 del 1994 presuppongono l’analisi della sicurezza dei macchinari e dell’ambiente di lavoro”.

Fonte:  porreca.it