Archivio della categoria ‘Sentenze Cassazione’

Sentenza di Cassazione – responsabilità del committente

domenica 3 luglio 2011

Pubblichiamo un comemento alla Sentenza di Cassazione  del 09 giugno 2011 n. 23336 in cui la Sez. IV tratta il più volte dibattututo argomento sulle responsabilità del commitente.

Responsabilità del direttore di uno stabilimento esercente attività di produzione di clinker cementizio e del responsabile del servizio prevenzione del medesimo stabilimento, in ordine al reato perpetrato nei confronti di Tu.Lu., capocantiere dell’impresa edile “Tu. Do.”.

Questa impresa aveva preso in appalto unitamente all’altra ditta edile “Tu. An.” dalla Co. i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della torre di preriscaldo posta all’interno dello stabilimento della Società committente.

I lavori consistevano nella rimozione del materiale incrostatosi sulle pareti interne del silos del quarto piano della torre di preriscaldo, formata da otto piani.

Leggi: Cassazione Penale Sez 4 09 giugno 2011 n 23336

Fonte: cptpalermo.it

Sulla responsabilità del lavoratore nel caso di comportamento esorbitante

giovedì 30 giugno 2011

In materia di sicurezza sul lavoro il lavoratore risponde del suo comportamento e delle conseguenze ad esso connesse nel caso in cui lo stesso è esorbitante rispetto al normale procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Consiglio di Stato Sezione VI – sentenza n. 8104 del 18 novembre 2010.

Commento a cura di G. Porreca.

Viene confermato in questa sentenza del Consiglio di Stato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza e cioè che in materia di infortuni sul lavoro il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentano i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute. La condotta colposa del lavoratore infortunato, infatti, assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando non sia riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.

Il caso e la sentenza del T.A.R.

Un  medico ricercatore universitario in servizio assistenziale presso l’AUSL ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un contagio da virus HCV (epatite virale di tipo C) contratto a causa del malfunzionamento di un dispositivo per il prelievo del sangue (c.d vacutainer) che l’aveva costretto alla eliminazione manuale di un ago utilizzato su un paziente affetto, a sua volta, da virus HCV.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso del medico ricercatore evidenziando che nel caso di rapporto di dipendenza tra un lavoratore e il datore di lavoro pubblico l’onere della prova dell’esistenza e dell’entità del danno è a carico del ricorrente e sostenendo altresì che, mentre nel caso in esame è apparso pienamente provato il nesso causale tra la puntura accidentale dell’agp infetto e la malattia contratta, non è stato pienamente provato invece il nesso causale tra il presunto difetto dell’apparecchiatura e la susseguente puntura. Il ricorrente inoltre, per quanto riguarda la presupposta difettosità del dispositivo vacutainer, non ha spiegato, secondo il T.A.R., in cosa consistesse il difetto dello stesso potendo il mancato sfilamento dell’ago essere dipeso in concreto, oltre che da errore umano, anche da fattori casuali non collegati al malfunzionamento dell’apparecchiatura.

Per quanto riguarda poi il nesso causale tra il presunto difetto e la puntura (evento) la normale diligenza, secondo il T.A.R., avrebbe dovuto suggerire al medico, in caso di mancato funzionamento dell’apparecchio, di procedere manualmente ma previa congrua protezione della mano con guanti, garze o simili, facilmente reperibili in ambiente ospedaliero, posto che le norme sulla prevenzione degli infortuni richiedono non solo l’attivazione di informazioni e operazioni da parte delle aziende sanitarie, ma anche l’attiva compartecipazione e collaborazione degli operatori così come  confermato anche dall’art.5 del D. Lgs. n. 626/1994 e dagli artt. 1 e 9 del D.M. 28.9.1990 nonché dalle linee guida dettate dal Ministero della Sanità, applicabili a tutte le malattie trasmesse dal sangue (G.U. n. 235 del 28.9.1990), ove si impone agli operatori assistenziali, tra l’altro, l’uso dei DPI , quali guanti, mascherine, occhiali e visiere adatti alla manovra.

Nel caso in esame ancora non è risultato con sicurezza che il ricorrente, al momento dell’incidente ovvero appena accortosi del malfunzionamento,  avesse indossato guanti adatti o altra idonea protezione per cui non sono risultati provati, secondo il T.A.R., né la difettosità dell’apparecchio  e quindi la correlativa responsabilità dell’Amministrazione né il nesso causale tra le eventuali carenze funzionali di esso e la ferita accidentale subita dal ricorrente essendo emerso anzi il sospetto che questi fosse stato negligente nel rispettare la citata normativa di prevenzione antinfortunistica.

Il ricorso e le decisioni del Consiglio di Stato

Il medico ricercatore ha proposto appello al Consiglio di Stato contro le decisioni del T.A.R. sostenendo che era erroneo affermare che il ricorrente avesse l’onere di dimostrare, oltre alla difettosità dell’apparecchio, anche il perché esso non avesse funzionato, essendo invece onere dell’Amministrazione dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi dell’evento dannoso e precisando altresì che lo stesso, al momento in cui ha operato lo sfilamento dell’ago, indossava i guanti di protezione.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del medico confermando con diverse motivazioni la sentenza del T.A.R. impugnata. Lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato, nel caso in esame, che il ricorrente avrebbe dovuto provare che il mancato disinserimento dell’ago dal macchinario fosse stato anzitutto dovuto ad un malfunzionamento del dispositivo (nocività dell’ambiente) e che, poi, l’operazione materialmente causativa del danno (estrazione manuale dello stesso) fosse rientrante nelle modalità della sua normale attività di lavoro, soggetta alle direttive ed alla vigilanza, in funzione preventiva degli infortuni, incombenti sull’Amministrazione (nesso eziologico in concreto) ponendo in evidenza che nessuno di tali elementi è risultato invece essere stato provato. Ciò che è appunto mancato già in fase di allegazione, secondo il Consiglio di Stato, è stata la prova dell’esistenza di un difetto o di un guasto, che potesse far imputare all’Amministrazione l’inosservanza (presuntivamente colposa) di regole di prevenzione su di essa incombenti potendo la mancata estrazione dell’ago essere stata dovuta ad una causa non identificata ed estranea ad un guasto o un difetto, quale l’errore umano o la mancata completa attivazione di una procedura materialmente prevista.

Il Consiglio di Stato ha quindi ricordato l’indirizzo della Corte di Cassazione in base al quale, con riguardo ad una mancata prevenzione di prevedibili errori umani da parte di un lavoratore dipendente,  la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla semplice imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore stesso (Cass.Sez. lav. 28 ottobre 2009, n. 22818, 18 maggio 2007, n. 11622). Secondo la Corte di Cassazione invece “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando non sia riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta, esonerandosi da responsabilità il datore di lavoro quando appunto il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Cass.pen. IV, 22 dicembre 2009, n. 10448)”.


Nel caso in esame comunque per non escludere le responsabilità del datore di lavoro occorreva tuttavia la ulteriore dimostrazione che l’operazione di estrazione manuale dell’ago fosse rientrante nelle concrete modalità di esplicazione dell’attività del lavoratore e che queste modalità fossero conformi ad un protocollo essenziale di svolgimento delle sue incombenze. Il mancato sfilamento automatico dell’ago non imponeva invece al medico di pervenire comunque all’estrazione dell’ago mediante operazione manuale nel qual caso fra l’altro l’uso dei guanti di protezione non sarebbe neanche servito in quanto gli stessi sono utili per prevenire il rischio della irrorazione o del contatto della cute delle mani con liquidi in fuoriuscita, ma non il taglio o la puntura provocate da oggetti metallici quali appunto un ago. Né è risultato affermato che l’operazione manuale si rendesse necessaria a causa della permanenza dell’ago stesso nei vasi del paziente, elemento che avrebbe potuto far pensare alla giustificabilità dell’intervento del medico a salvaguardia della sua salute.

L’estrazione manuale dell’ago, ha quindi concluso il Consiglio di Stato a giustificazione delle propria decisione di rigettare il ricorso del lavoratore, si è connotata “come un’operazione abnorme,  tale cioè da esondare dal normale protocollo dell’attività in concreto incombente sul lavoratore medico e da pervenire alla causazione di un evento non riconducibile all’area di rischio specificamente connessa a tale attività, anche estensivamente intesa, provocandosi per contro una serie causale appunto abnorme ed esclusivamente determinante dell’infortunio”.

Fonte: puntosicuro.it

Sentenza Cassazione: responsabilità legali rappresentanti e dirigenti per incendio in un hotel

giovedì 30 giugno 2011

La Cassazione con sentenza n. 22334 del 06 giugno 2011 ha confermato le condanne a carico dell’amministratrice e legale rappresentante e della direttrice dell’albergo e capo-squadra emergenza di un albergo in cui si sviluppò un incendio e un uomo perse la vita tentativo di calarsi a terra dal balcone. Assolto invece l’amministratore di fatto della società

Era accaduto che nel corso della notte due giovani donne ospiti dell’hotel inavvertitamente svuotavano nei cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l’incendio dell’edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate; ed altri due persone vennero meno all’interno del bagno nel quale si erano rifugiate. Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall’apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d’aria.
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono tutti in cassazione.
Il ricorso di N. è fondato. Sono invece privi di pregio quelli di M. e B.

In particolare si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano di emergenza, seppur predisposto, era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle delle altre stanze. D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell’addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa. D’altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l’intero edificio.
Quanto alla M., la Corte di merito considera che la donna, nella duplice veste di direttrice dell’hotel e di responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell’arco dell’intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.
Quanto alla posizione di B. la Corte d’appello ritiene che, attesa la veste di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro. Le deve essere fatto carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l’organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.
Viene infine annullata la sentenza solo con riguardo alla posizione dell’amministratore di fatto, …, poichè la sua colpevolezza non può essere desunta, .., dalle condotte messe in atto post factu, in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5202:cassazione-penale-sez-4-06-giugno-2011-n-22334-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Fonte: amblav.it

Cassazione: responsabiltà di legale rappresentante e direttore di reparto

lunedì 27 giugno 2011

la Cassazione Penale (Sez. 4), 09 giugno 2011, n. 23292 conferma le condanne del direttore di reparto di una SpA (munito di specifica delega alla sicurezza), dell’amministratore unico e legale rappresentante di una s.r.l sub appaltatrice e di un operaio dipendente di quest’ultima per le responsabilità per infortunio mortale di un dipendente della srl operante all’interno dello stabilimento della SpA

Responsabilità per infortunio mortale di un dipendente della srl operante all’interno dello stabilimento della spa:

- del direttore del reparto di una SpA, munito di specifica delega agli adempimenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
– dell’amministratore unico e legale rappresentante di una s.r.l, sub appaltatrice dei lavori commissionati dalla SpA.
– di un operaio dipendente di quest’ultima.

Fonte:  http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5247:cassazione-penale-sez-4-09-giugno-2011-n-23292-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Leggi la sentenza: cassazione 23292

Thyssen, note del Prof. Marra, Regolazione rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro

giovedì 23 giugno 2011

Thyssen, note del Prof. Marra, Regolazione rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso

Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro.

Note a margine del caso Thyssen del Prof. Gabriele Marra, Università di Urbino “Carlo Bo”.

INDICE:

1- Premessa;
– 1.1 – Temi.

2 – Dolo eventuale: definizione ed accertamento;
– 2.1 – Dalla teoria alla prassi dell’accertamento del dolo eventuale;
– 2.1.1 – Nuovi protocolli di indagine ed accresciute competenze investigative;
– 2.1.2 – Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità penale;
– 2.1.3 – Previsione dell’evento, incertezza e pluralità dei centri di competenze prevenzionistiche;
– 2.1.3.1 – Riflessi sulle responsabilità individuali: esiti inattesi o quadratura del cerchio?;
– 2.2 – Certezza d’azione e prevenzione.

3 – Interpretazioni dell’“accettazione del rischio”: strumentalità, simbolismo, critiche e cautele;
– 3.1 – Contenuti psicologici e criteri normativi;
– 3.2 – Normatività ed imputazione dolosa;
– 3.2.1 – Doveri di cooperazione nella gestione del rischio e dolo eventuale.

4 – Prevenzione e conseguenze.

5 – Conclusioni.

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1 – Premessa

Quelle che seguono sono note perimetrali sulla sentenza con la quale la seconda Corte d’Assise di Torino ha condannato il vertice della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a per il delitto di omicidio volontario plurimo in relazione ai gravissimi fatti accaduti il 6 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della stessa1. Fatto consistito, secondo quanto si apprende da alcuni frammenti di cronaca, nell’aver causato il decesso di sette operai posticipando alcuni interventi necessari a meglio contenere il rischio di incendio, nonostante la previsione del possibile verificarsi di tale evento. Decisione motivata in considerazione della già deliberata chiusura dello stabilimento e, quindi, dalla volontà di subordinare le istanze di tutela dell’incolumità dei lavoratori alle ragioni
del profitto economico. Perseguendo finalità di risparmio a costo di realizzare l’evento, il vertice aziendale ha dunque accettato il rischio del suo verificarsi.

Delle morti avvenute il 6 dicembre 2007, a seguito del violento incendio scoppiato nella linea 5 dello stabilimento torinese, il titolare dei poteri decisionali e di spesa deve quindi rispondere a titolo di dolo, nella forma del dolo eventuale. Questa l’opinione concorde della Procura della Repubblica e della Corte d’Assise di Torino.
Detto altrimenti: pur non essendo la morte lo scopo della suo comportamento – finalizzato ad evitare impegni di spesa giudicati antieconomici – l’imputato ha giudicato probabile il suo verificarsi quale conseguenza del piano d’azione intrapreso per realizzare il proprio interesse (id est: risparmio di spesa), senza tuttavia deflettere dalla
linea di condotta originariamente stabilita.

2011 marra

Fonte: amblav

Cassazione: pieno valore probatorio della certificazione INAIL sull’amianto

martedì 21 giugno 2011

La certificazione dell’INAIL ha pieno valore probatorio per il riconoscimento dei benefici contributivi nei confronti dei lavoratori vittime dell’amianto. A stabilirlo è la sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 della Corte di Cassazione. Il lavoratore che agisce per l’ottenimento del risarcimento previsto dalla legge n. 257/1992 (art. 13, comma 8) ha l’obbligo – dopo avere dato prova della specifica mansione praticata e dell’ambiente dove questa è stata svolta per più di dieci anni – anche di dimostrare che tale ambiente abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di asbesto con valori limite superiori a quelli indicati dalle norme (nello specifico il decreto legislativo n. 277/1991, modificato dalla legge n. 257/1992).

In particolare, in caso di difficoltà di accertamento in sede giudiziale della effettiva consistenza del contatto con la ‘fibra-killer’ nelle varie realtà aziendali, la Suprema Corte ha riconosciuto il pieno valore di prova documentale della certificazione dell’INAIL concernente il grado di esposizione e la sua durata e rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del ministero del Lavoro. Così, si legge nella sentenza, “(…) appare sufficiente l’esistenza della certificazione per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il Legislatore delegato all’ente di previdenza professionalmente attrezzato i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate”. La certificazione dell’INAIL, precisa la Corte, “non costituisce prova esclusiva” e, pertanto, “l’esposizione qualificata” può essere dimostrata anche attraverso  gli ordinari mezzi di prova.

Fonte: inail.it

Sentenza di Cassazione: su responsabilità datore per infortunio a cuoco senza DPI

domenica 19 giugno 2011

Confermata la Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio a un dipendente con mansioni di cuoco, che – non dotato di scarpe antiscivolo – riportava gravi lesioni, scivolando sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall’imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d’acqua bollente.

Fonte Olympus.it

La Cassazione penale, con sentenza 07 giugno 2011, n. 22541, rigetta il ricorso del datore di lavoro condannato in primo e secondo grado.

La Suprema Corte afferma che, con argomentazioni del tutto condivisibili e strettamente ancorate ad una congrua e perspicua valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte d’appello di Trieste ha legittimamente ritenuto, sulla base del dato certo costituito dalla localizzazione delle ustioni riportate dalla parte offesa, in special modo nelle parti anteriori del busto, degli arti superiori e dell’addome nonché alle natiche ed al volto, come attestato nel certificato stilato dal medico del pronto soccorso, che comunque il cuoco si fosse procurato le ustioni cadendo a terra e che concausa determinante dell’infortunio fosse il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato; ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss’altro che per la produzione rilevante di vapor d’acqua.

Entrambi i giudici di merito con motivazione non contestabile, hanno giudicato inattendibili i testi a discarico.

Ovviamente il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un’omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro, il giorno del fatto.

Ove a tale precetto – dettato in generale, a tutela dell’incolumità del lavoratore dipendente – l’imputato avesse prestato osservanza, l’evento – pacificamente prevedibile ed evitabile attese le condizioni in cui la parte offesa era tenuta a svolgere le proprie mansioni – sarebbe stato scongiurato.

Pacifica quindi la sussistenza del nesso di causa, correttamente ribadita dai Giudici di merito.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5214:cassazione-penale-07-giugno-2011-n-22541-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Cassazione, Mobbing: risarcimento solo se è sistematico e prolungato nel tempo

sabato 11 giugno 2011

Con la sentenza n. 12048 del 31 maggio 2011, la CASSAZIONE che il risarcimento per MOBBING spertta solo il presenza di una serie di comportamenti vessatori e ostili tendenti alla sua completa emarginazione professionale e al progressivo isolamento dai colleghi.

La Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento avanzata da una donna che disturbi per i quali aveva sofferto disturbi sia fisici che psichici. assumeva dichiarava di essere stata oggetto da parte del datore, durante il suo rapporto di lavor, di una serie di comportamenti vessatori e ostili.

La sentenza ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie non era emersa l’esistenza di comportamenti connotati da carattere persecutorio nei confronti della dipendente e che gli unici episodi, comunque marginali ed isolati, rispetto ai quali poteva essere espresso un giudizio di biasimo, compresi il lancio dello stipendio sul tavolo o la consegna della retribuzione in un sacco di monetine, si erano verificati in tempi molto successivi rispetto all’inizio delle dichiarate “prime manifestazioni delle patologie”, così che doveva escludersi che fosse stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice.

Fonte: amblav.it

Cassazione, DURC: mancata presentazione non è reato ma illecito amministrativo

sabato 11 giugno 2011

La Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 21780 del 31 maggio 2011 ha annullato la condanna impartita (lettera a art. 44 del Dpr 380/2001) nei confronti di due amministratori di una società cooperativa per aver omesso di presentare il DURC (documento di regolarità contributiva) della Srl a cui erano stati affidati i lavori.
Il documento afferisce esclusivamente a un adempimento di carattere amministrativo,
che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio e costituisce un illecito amministrativo e non un reato penale

E infatti, il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla disciplina in vigore a favore di Inps, Inail e casse edili; la sua mancata presentazione, non incidendo sul governo del territorio, può avere conseguenze solo sul piano amministrativo (sospensione del titolo abilitativo e sanzione pecuniaria).

Fonte: amblav.it

Corte di Giustizia UE: il rumore va misurato senza DPI. Esposizione a 85 dB(A) impone misure di riduzione

giovedì 9 giugno 2011

Importante sentenza della Corte di Giustizia in merito alla misurazione del rumore senza l’utilizzo dei DPI (Sez. 7, 19 maggio 2011 procedimenti riuniti C‑256/10 e C‑261/10 – Direttiva 2003/10/CE – Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell’udito)

Corte di Giustizia UE: il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) va misurato senza tenere conto dei DPI. Anzi il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dei DPI.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, dev’essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell’udito che consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.

La direttiva 2003/10, come modificata dalla direttiva 2007/30, dev’essere interpretata nel senso che non impone a un datore di lavoro – per il solo fatto di non avere applicato un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il livello di esposizione giornaliera al rumore – di versare un’indennità salariale ai lavoratori che siano esposti a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.
Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere adeguati meccanismi atti a garantire che un lavoratore esposto a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, possa pretendere il rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi preventivi previsti all’art. 5, n. 2, di tale direttiva.

Fonte: amblav.it