Archivio della categoria ‘Sentenze Cassazione’

Sentenza Cassazione: responsabilità legali rappresentanti e dirigenti per incendio in un hotel

giovedì 30 giugno 2011

La Cassazione con sentenza n. 22334 del 06 giugno 2011 ha confermato le condanne a carico dell’amministratrice e legale rappresentante e della direttrice dell’albergo e capo-squadra emergenza di un albergo in cui si sviluppò un incendio e un uomo perse la vita tentativo di calarsi a terra dal balcone. Assolto invece l’amministratore di fatto della società

Era accaduto che nel corso della notte due giovani donne ospiti dell’hotel inavvertitamente svuotavano nei cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l’incendio dell’edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate; ed altri due persone vennero meno all’interno del bagno nel quale si erano rifugiate. Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall’apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d’aria.
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono tutti in cassazione.
Il ricorso di N. è fondato. Sono invece privi di pregio quelli di M. e B.

In particolare si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano di emergenza, seppur predisposto, era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle delle altre stanze. D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell’addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa. D’altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l’intero edificio.
Quanto alla M., la Corte di merito considera che la donna, nella duplice veste di direttrice dell’hotel e di responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell’arco dell’intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.
Quanto alla posizione di B. la Corte d’appello ritiene che, attesa la veste di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro. Le deve essere fatto carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l’organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.
Viene infine annullata la sentenza solo con riguardo alla posizione dell’amministratore di fatto, …, poichè la sua colpevolezza non può essere desunta, .., dalle condotte messe in atto post factu, in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5202:cassazione-penale-sez-4-06-giugno-2011-n-22334-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Fonte: amblav.it

Cassazione: responsabiltà di legale rappresentante e direttore di reparto

lunedì 27 giugno 2011

la Cassazione Penale (Sez. 4), 09 giugno 2011, n. 23292 conferma le condanne del direttore di reparto di una SpA (munito di specifica delega alla sicurezza), dell’amministratore unico e legale rappresentante di una s.r.l sub appaltatrice e di un operaio dipendente di quest’ultima per le responsabilità per infortunio mortale di un dipendente della srl operante all’interno dello stabilimento della SpA

Responsabilità per infortunio mortale di un dipendente della srl operante all’interno dello stabilimento della spa:

- del direttore del reparto di una SpA, munito di specifica delega agli adempimenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
– dell’amministratore unico e legale rappresentante di una s.r.l, sub appaltatrice dei lavori commissionati dalla SpA.
– di un operaio dipendente di quest’ultima.

Fonte:  http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5247:cassazione-penale-sez-4-09-giugno-2011-n-23292-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Leggi la sentenza: cassazione 23292

Thyssen, note del Prof. Marra, Regolazione rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro

giovedì 23 giugno 2011

Thyssen, note del Prof. Marra, Regolazione rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso

Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro.

Note a margine del caso Thyssen del Prof. Gabriele Marra, Università di Urbino “Carlo Bo”.

INDICE:

1- Premessa;
– 1.1 – Temi.

2 – Dolo eventuale: definizione ed accertamento;
– 2.1 – Dalla teoria alla prassi dell’accertamento del dolo eventuale;
– 2.1.1 – Nuovi protocolli di indagine ed accresciute competenze investigative;
– 2.1.2 – Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità penale;
– 2.1.3 – Previsione dell’evento, incertezza e pluralità dei centri di competenze prevenzionistiche;
– 2.1.3.1 – Riflessi sulle responsabilità individuali: esiti inattesi o quadratura del cerchio?;
– 2.2 – Certezza d’azione e prevenzione.

3 – Interpretazioni dell’“accettazione del rischio”: strumentalità, simbolismo, critiche e cautele;
– 3.1 – Contenuti psicologici e criteri normativi;
– 3.2 – Normatività ed imputazione dolosa;
– 3.2.1 – Doveri di cooperazione nella gestione del rischio e dolo eventuale.

4 – Prevenzione e conseguenze.

5 – Conclusioni.

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1 – Premessa

Quelle che seguono sono note perimetrali sulla sentenza con la quale la seconda Corte d’Assise di Torino ha condannato il vertice della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a per il delitto di omicidio volontario plurimo in relazione ai gravissimi fatti accaduti il 6 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della stessa1. Fatto consistito, secondo quanto si apprende da alcuni frammenti di cronaca, nell’aver causato il decesso di sette operai posticipando alcuni interventi necessari a meglio contenere il rischio di incendio, nonostante la previsione del possibile verificarsi di tale evento. Decisione motivata in considerazione della già deliberata chiusura dello stabilimento e, quindi, dalla volontà di subordinare le istanze di tutela dell’incolumità dei lavoratori alle ragioni
del profitto economico. Perseguendo finalità di risparmio a costo di realizzare l’evento, il vertice aziendale ha dunque accettato il rischio del suo verificarsi.

Delle morti avvenute il 6 dicembre 2007, a seguito del violento incendio scoppiato nella linea 5 dello stabilimento torinese, il titolare dei poteri decisionali e di spesa deve quindi rispondere a titolo di dolo, nella forma del dolo eventuale. Questa l’opinione concorde della Procura della Repubblica e della Corte d’Assise di Torino.
Detto altrimenti: pur non essendo la morte lo scopo della suo comportamento – finalizzato ad evitare impegni di spesa giudicati antieconomici – l’imputato ha giudicato probabile il suo verificarsi quale conseguenza del piano d’azione intrapreso per realizzare il proprio interesse (id est: risparmio di spesa), senza tuttavia deflettere dalla
linea di condotta originariamente stabilita.

2011 marra

Fonte: amblav

Cassazione: pieno valore probatorio della certificazione INAIL sull’amianto

martedì 21 giugno 2011

La certificazione dell’INAIL ha pieno valore probatorio per il riconoscimento dei benefici contributivi nei confronti dei lavoratori vittime dell’amianto. A stabilirlo è la sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 della Corte di Cassazione. Il lavoratore che agisce per l’ottenimento del risarcimento previsto dalla legge n. 257/1992 (art. 13, comma 8) ha l’obbligo – dopo avere dato prova della specifica mansione praticata e dell’ambiente dove questa è stata svolta per più di dieci anni – anche di dimostrare che tale ambiente abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di asbesto con valori limite superiori a quelli indicati dalle norme (nello specifico il decreto legislativo n. 277/1991, modificato dalla legge n. 257/1992).

In particolare, in caso di difficoltà di accertamento in sede giudiziale della effettiva consistenza del contatto con la ‘fibra-killer’ nelle varie realtà aziendali, la Suprema Corte ha riconosciuto il pieno valore di prova documentale della certificazione dell’INAIL concernente il grado di esposizione e la sua durata e rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del ministero del Lavoro. Così, si legge nella sentenza, “(…) appare sufficiente l’esistenza della certificazione per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il Legislatore delegato all’ente di previdenza professionalmente attrezzato i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate”. La certificazione dell’INAIL, precisa la Corte, “non costituisce prova esclusiva” e, pertanto, “l’esposizione qualificata” può essere dimostrata anche attraverso  gli ordinari mezzi di prova.

Fonte: inail.it

Sentenza di Cassazione: su responsabilità datore per infortunio a cuoco senza DPI

domenica 19 giugno 2011

Confermata la Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio a un dipendente con mansioni di cuoco, che – non dotato di scarpe antiscivolo – riportava gravi lesioni, scivolando sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall’imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d’acqua bollente.

Fonte Olympus.it

La Cassazione penale, con sentenza 07 giugno 2011, n. 22541, rigetta il ricorso del datore di lavoro condannato in primo e secondo grado.

La Suprema Corte afferma che, con argomentazioni del tutto condivisibili e strettamente ancorate ad una congrua e perspicua valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte d’appello di Trieste ha legittimamente ritenuto, sulla base del dato certo costituito dalla localizzazione delle ustioni riportate dalla parte offesa, in special modo nelle parti anteriori del busto, degli arti superiori e dell’addome nonché alle natiche ed al volto, come attestato nel certificato stilato dal medico del pronto soccorso, che comunque il cuoco si fosse procurato le ustioni cadendo a terra e che concausa determinante dell’infortunio fosse il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato; ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss’altro che per la produzione rilevante di vapor d’acqua.

Entrambi i giudici di merito con motivazione non contestabile, hanno giudicato inattendibili i testi a discarico.

Ovviamente il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un’omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro, il giorno del fatto.

Ove a tale precetto – dettato in generale, a tutela dell’incolumità del lavoratore dipendente – l’imputato avesse prestato osservanza, l’evento – pacificamente prevedibile ed evitabile attese le condizioni in cui la parte offesa era tenuta a svolgere le proprie mansioni – sarebbe stato scongiurato.

Pacifica quindi la sussistenza del nesso di causa, correttamente ribadita dai Giudici di merito.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5214:cassazione-penale-07-giugno-2011-n-22541-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Cassazione, Mobbing: risarcimento solo se è sistematico e prolungato nel tempo

sabato 11 giugno 2011

Con la sentenza n. 12048 del 31 maggio 2011, la CASSAZIONE che il risarcimento per MOBBING spertta solo il presenza di una serie di comportamenti vessatori e ostili tendenti alla sua completa emarginazione professionale e al progressivo isolamento dai colleghi.

La Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento avanzata da una donna che disturbi per i quali aveva sofferto disturbi sia fisici che psichici. assumeva dichiarava di essere stata oggetto da parte del datore, durante il suo rapporto di lavor, di una serie di comportamenti vessatori e ostili.

La sentenza ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie non era emersa l’esistenza di comportamenti connotati da carattere persecutorio nei confronti della dipendente e che gli unici episodi, comunque marginali ed isolati, rispetto ai quali poteva essere espresso un giudizio di biasimo, compresi il lancio dello stipendio sul tavolo o la consegna della retribuzione in un sacco di monetine, si erano verificati in tempi molto successivi rispetto all’inizio delle dichiarate “prime manifestazioni delle patologie”, così che doveva escludersi che fosse stata raggiunta la prova di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice.

Fonte: amblav.it

Cassazione, DURC: mancata presentazione non è reato ma illecito amministrativo

sabato 11 giugno 2011

La Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 21780 del 31 maggio 2011 ha annullato la condanna impartita (lettera a art. 44 del Dpr 380/2001) nei confronti di due amministratori di una società cooperativa per aver omesso di presentare il DURC (documento di regolarità contributiva) della Srl a cui erano stati affidati i lavori.
Il documento afferisce esclusivamente a un adempimento di carattere amministrativo,
che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio e costituisce un illecito amministrativo e non un reato penale

E infatti, il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla disciplina in vigore a favore di Inps, Inail e casse edili; la sua mancata presentazione, non incidendo sul governo del territorio, può avere conseguenze solo sul piano amministrativo (sospensione del titolo abilitativo e sanzione pecuniaria).

Fonte: amblav.it

Corte di Giustizia UE: il rumore va misurato senza DPI. Esposizione a 85 dB(A) impone misure di riduzione

giovedì 9 giugno 2011

Importante sentenza della Corte di Giustizia in merito alla misurazione del rumore senza l’utilizzo dei DPI (Sez. 7, 19 maggio 2011 procedimenti riuniti C‑256/10 e C‑261/10 – Direttiva 2003/10/CE – Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell’udito)

Corte di Giustizia UE: il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) va misurato senza tenere conto dei DPI. Anzi il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dei DPI.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, dev’essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell’udito che consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.

La direttiva 2003/10, come modificata dalla direttiva 2007/30, dev’essere interpretata nel senso che non impone a un datore di lavoro – per il solo fatto di non avere applicato un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il livello di esposizione giornaliera al rumore – di versare un’indennità salariale ai lavoratori che siano esposti a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.
Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere adeguati meccanismi atti a garantire che un lavoratore esposto a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, possa pretendere il rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi preventivi previsti all’art. 5, n. 2, di tale direttiva.

Fonte: amblav.it

Sentenza di Cassazione – sulla modalità di attribuzione al preposto delle funzioni prevenzionistiche

domenica 29 maggio 2011

La Cassazione: la qualifica di preposto e l’attribuzione delle funzioni prevenzionistiche devono essere riconosciute con riferimento alle mansioni realmente svolte nell’impresa e a prescindere da formali qualificazioni giuridiche.

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 38691 del 03 novembre 2010

Commento a cura di G. Porreca.

Così come del resto disposto e voluto dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la figura del preposto sta assumendo una posizione sempre più responsabile e di maggiore rilievo nella organizzazione della sicurezza nelle aziende e compare sempre più al centro delle attenzioni della Corte di Cassazione la quale, secondo una posizione che sta ormai diventando consolidata, afferma che tale figura viene individuata nell’ambito dell’azienda stessa più che dalla formale qualificazione giuridica da elementi di fatto quali le mansioni realmente svolte nella stessa, che lo vedono in una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, oltre che la oggettività dei fatti, la reale condizione dei lavori e, non ultimo, le deposizioni di testimoni che attestino la sua posizione in azienda.

Il caso e l’iter giudiziario

Il Tribunale, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello, ha dichiarato il direttore tecnico della sicurezza e l’assistente di cantiere di un’impresa edile colpevoli del reato di cui agli articoli 41 e 589 c.p. perché, in concorso di cause indipendenti, cagionavano la morte di un lavoratore rimasto folgorato a seguito dell’urto con alcuni cavi elettrici a media tensione del braccio di una gru montata su autocarro che veniva utilizzata per scaricare a terra grossi tubi, per colpa e per violazione delle norme sulla prevenzione da infortuni sul lavoro, e, in particolare dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del D. Lgs.  n. 626/1994 e dell’articolo 11 del D.P.R. n. 164/1956.

Al direttore tecnico della sicurezza e redattore del Piano Operativo di Sicurezza, rivestendo il ruolo di dirigente della azienda specificamente preposto alla sicurezza dei lavoratori ed essendo, pertanto, destinatario dei relativi obblighi antinfortunistici, è stato contestato di non aver riportato nel suddetto piano modalità operative e dettagliate misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori in relazione alla presenza nell’area del cantiere della linea elettrica aerea interferente con i lavori di scavo, di movimentazione e scarico dei tubi, fase di lavoro questa non prevista nel piano ma necessaria per la realizzazione dell’opera, ed è stato contestato altresì di non aver vigilato sulle norme di sicurezza previste dal D. P. R. n. 164/1956 che vieta l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 metri a meno che non sia stata realizzata una adeguata protezione o la linea elettrica sia stata disattivata. All’assistente tecnico di cantiere, invece, è stato contestato di non avere vigilato, benché presente nel cantiere il giorno dell’infortunio, sull’applicazione delle norme previste dal citato articolo 11 del D. P. R. n. 164/1956 e di non aver provveduto a disporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti con il braccio della gru o comunque a segnalare preventivamente all’Enel la necessità di disattivare la linea elettrica.

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte

Avverso la sentenza di condanna gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendone l’annullamento. L’assistente tecnico ha sostenuto di non aver ricoperto in cantiere tale funzione in quanto assegnata ad altro dipendente, di non essere neanche venuto a conoscenza del POS, di non avere mai ricevuto deleghe o assunto responsabilità in merito alla sicurezza del lavoro e di avere anzi raccomandato agli operai di prestare attenzione alla linea elettrica sulla base della sua esperienza. Secondo lo stesso nella dinamica dell’evento infortunistico era da individuare l’esclusiva responsabilità della vittima avendo la stessa posizionato la gru proprio sotto la linea elettrica in un posto certamente pericoloso e non idoneo alla completa sicurezza. Il direttore tecnico di cantiere dal canto suo ha fatto presente che oltre al POS esisteva anche un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel quale era stato specificato il rischio specifico ed erano state fornite tutte le indicazioni necessarie per evitarlo, con particolare riferimento al contatto accidentale con linee elettriche aeree, ed ha altresì evidenziato nella circostanza il nesso di causalità sarebbe stato interrotto dal comportamento del lavoratore anomalo, avventato, disattento e imprudente, soprattutto nel posizionamento della gru sotto la linea elettrica aerea.

I ricorsi sono stati considerati entrambi infondati e rigettati dalla Corte di Cassazione. La stessa per quanto riguarda l’assistente di cantiere ha sostenuto che la Corte territoriale giustamente aveva individuata la sua posizione in cantiere facendo un chiaro ed esauriente richiamo alla oggettività dei fatti, al giornale dei lavori, alle deposizioni dei testi ed alle stesse dichiarazioni dell’imputato che ha ammesso di avere avuto direttamente dal datore di lavoro ampia delega in ordine ai lavori di cantiere. Al riguardo la Sez. IV ha sottolineato che, ai fini della prova del ruolo di preposto o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, non è richiesto, così come precisato dalla giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione, un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento, così come è avvenuto nella concreta fattispecie, anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o accertamenti fattuali.

La qualifica di preposto”, ha quindi sostenuto la suprema Corte, “deve essere riconosciuta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa, a prescindere da formali qualificazioni giuridiche: in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa; pertanto, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori” ed ha proseguito ancora sostenendo che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”.


Parimente infondato è stato ritenuto il richiamo relativo al comportamento del lavoratore che avrebbe interrotto il nesso causale con l’evento. Come spesso affermato dalla stessa Corte di Cassazione, ha concluso la Sez. IV, “il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l’abnorme, l’imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. Nel caso in esame non sussistono dubbi che l’incidente mortale è occorso alla vittima mentre era impegnato nelle mansioni lavorative affidategli”

Sentenza di cassazione – sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e subappaltatore

mercoledì 18 maggio 2011

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore e può rispondere del comportamento antigiuridico da questi tenuto.

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 15000 del 13 aprile 2011 (u.p. 11 febbraio 2011) – Pres. Morgigni – Est. Romis – P.M. D’Ambrosio – Ric. Z.T.

Commento a cura di G. Porreca.

Bari, 16 Mag – Nei lavori affidati in appalto il datore di lavoro della ditta appaltatrice assume una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice. E’ la massima che discende da questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale. Lo stesso, infatti, secondo la suprema Corte, non è esente da colpa anche in presenza di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro della ditta subappaltatrice in tema di infortuni sul lavoro né può invocare a sua discolpa la mancata diligenza, prudenza, perizia e responsabilità altrui. E’ il cosiddetto “doppio aspetto della colpa”, così come definito dalla Corte suprema, secondo cui si risponde sia per colpa diretta che per colpa indiretta nel caso in cui un infortunio dipenda dal comportamento dell’agente che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.

Il caso e l’iter giudiziario

Il caso posto all’esame della Corte di Cassazione riguarda l’infortunio sul lavoro accaduto ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice alla quale l’impresa affidataria, incaricata dal committente della costruzione di una casa per civile abitazione, aveva affidato in subappalto i lavori per la realizzazione delle opere murarie e dei solai. Il giorno dell’infortunio era in corso nel cantiere lo smontaggio del ponteggio ivi installato e l’operaio che si trovava al terzo piano dello stesso è caduto al suolo da una altezza di circa sei metri perché trascinato da un tubo di ferro del ponteggio che l’operaio stava buttando giù e che si era impigliato nel guanto dallo stesso indossato.

Secondo l’accusa l’evento infortunistico si era verificato per l’assenza delle necessarie protezioni contro la caduta dall’alto ed in base a ciò il Tribunale Monocratico, a seguito di un giudizio abbreviato, aveva condannato il datore di lavoro della ditta appaltatrice alla pena (condonata) di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni colpose gravi in danno del lavoratore. Il Tribunale aveva infatti ritenuto il datore di lavoro della ditta appaltatrice responsabile perché considerato parimenti destinatario della normativa antinfortunistica, quale direttore dei lavori anche della ditta subappaltatrice, ed in tale veste lo aveva pertanto condannato per aver omesso di cooperare nell’apprestamento di protezioni individuali anticaduta, di coordinare interventi di protezione e prevenzione nonché di redigere un POS adeguato alla natura dei rischi presenti nel cantiere, con riguardo al montaggio e smontaggio dei ponteggi ed alle procedure di sicurezza da osservare. Il Tribunale aveva evidenziato altresì che l’infortunio era stato di difficile accertamento perché inizialmente si era cercato di far passare l’accaduto come un incidente fuori cantiere, anche svestendo e rivestendo diversamente l’infortunato.

I ricorsi alla Corte d’Appello ed in Cassazione

L’imputato ha proposto ricorso alla Corte d’Appello che ha però confermata la decisione impugnata osservando in merito che il POS in atti non conteneva alcuna menzione dei ponteggi metallici e delle attività del loro montaggio e smontaggio e che il PSC predisposto dal coordinatore per la progettazione e l’esecuzione, invece, fatto proprio dalla ditta appaltatrice, conteneva la previsione dei rischi per i lavoratori nell’allestimento e nella rimozione dei ponteggi metallici con specifica indicazione di fare uso, nelle fasi di montaggio e smontaggio, di cintura di sicurezza con bretelle e cosciali e fune di trattenuta scorrevole su di una guida orizzontale applicata ai montanti interni, di casco, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile e guanti. Tali prescrizioni operative, puntualmente dettate dal piano di sicurezza, non erano state invece osservate dai responsabili del cantiere ed, in primis, dall’imputato appaltatore titolare dell’impresa principale e proprietario dei ponteggi che tra l’altro aveva dato anche l’ordine al subappaltatore di smantellare il ponteggio medesimo.

La Corte di Appello ha, inoltre, in base ai principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità, ritenuta destituita di fondamento la tesi difensiva dell’imputato secondo cui, essendo stato assunto il lavoratore infortunato dalla ditta subappaltatrice, solo il responsabile della stessa ditta sarebbe stato il destinatario delle norme di sicurezza poste dalla legge a salvaguardia del dipendente. La stessa Corte ha sottolineato, altresì, che nel corso del processo era emerso che l’imputato andava ogni giorno in cantiere ed organizzava e controllava il lavoro sia dell’infortunato che dei suoi compagni e che, assieme al titolare della ditta subappaltatrice, aveva dato l’ordine di smontare il ponteggio. Era emerso anche che il coordinatore per la sicurezza aveva attestato di essere passato per il cantiere la mattina stessa dell’infortunio e di aver visto gli operai che smontavano i ponteggi senza osservare alcuna delle prescrizioni previste dal PSC, tanto che egli aveva scattato alcune fotografie, poi anche prodotte in atti, ed aveva vibratamente redarguito il subappaltatore medesimo.

Il datore di lavoro della ditta appaltatrice ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il subappaltatore aveva chiaramente disattese le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e riguardanti lo smontaggio del ponteggio, come anche testimoniato dal coordinatore, e che quindi l’infortunio era da addebitare alla sua esclusiva responsabilità per aver disatteso deliberatamente ed in modo gravemente colpevole  alle prescrizione previste nel piano di sicurezza, responsabilità tra l’altro confermata dal fatto che il titolare della ditta subappaltatrice aveva definito la sua posizione processuale con il patteggiamento.

Le decisioni della Corte di Cassazione.

Il ricorso dell’imputato è stato rigettato dalla Suprema Corte la quale, in merito alla doglianza concernente l’obbligo di garanzia non ravvisabile, secondo la tesi difensiva dell’appaltatore, nei confronti dei dipendenti della ditta subappaltatrice, ha sostenuto che tale assunto fosse infondato alla luce di un consolidato principio di diritto già enunciato dalla Corte di Cassazione. “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro” ha sostenuto la suprema Corte, “il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), nel prevedere l’obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l’obbligo per i datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all’attività oggetto dell’ appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell’appaltatore“. Quindi, avendo l’imputato assunto la direzione dei lavori anche della ditta subappaltatrice ed essendo titolare di autonoma posizione di garanzia nella veste di datore di lavoro anche verso i dipendenti della ditta subappaltatrice, lo stesso aveva quindi l’obbligo di vigilare che i lavoratori adottassero in concreto le misure di sicurezza. “In tema di sicurezza antinfortunistica”, prosegue la Sez. IV, “il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la ‘sicurezza del lavoro’, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”.

Né ha importanza, ha ancora sostenuto la Sez. IV, che possano nella fattispecie esservi state anche responsabilità di altri soggetti, in aggiunta alla colpevole condotta omissiva contestata all’imputato, in quanto “la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo”. “Tanto meno la causa esimente è invocabile” secondo la stessa Corte,”se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perché vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata”.

“Chi è responsabile della sicurezza del lavoro”, ha proseguito ancora la Sez. IV. “deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui, così come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità: in tema d’infortuni sul lavoro, il principio d’affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore ‘garantito’ dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui“.

Non è quindi invocabile secondo la Corte di Cassazione, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte di terzi, o dello stesso lavoratore, quando si è nella possibilità in concreto di impedire un evento infortunistico. Nel caso in esame, l’evento si sarebbe potuto evitare se solo l’imputato si fosse preoccupato di far rispettare le pur codificate previsioni di sicurezza prima tra tutte quella relativa alla cintura di sicurezza corredata di bretelle ed ancorata ad una guida rigida.

È il cosiddetto ‘doppio aspetto della colpa’”, ha così concluso la suprema Corte, “secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l’incidente dipende dal comportamento dell’agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui”.

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