Archivio della categoria ‘Varie’

SICUREZZA E PREVENZIONE – n.7 Aprile 2010

domenica 2 maggio 2010

E’ uscita la newsletter di aprile “Sicurezza e Prevenzione” realizzata da questo Ministero in collaborazione con la redazione del Sole 24 Ore.

Un numero speciale che si apre con la celebrazione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

Dedicata agli infortuni lavorativi stradali, la newsletter fa un approfondimento sugli incidenti nel tragitto casa-lavoro, sugli incidenti sul lavoro e sul ruolo del Casellario Centrale Infortuni, che presenta ad aprile il Rapporto Statistico sugli infortuni stradali accaduti in ambito professionale ed extraprofessionale.

In chiusura un contributo del Ministero dell’Interno sulle strategie a contrasto degli infortuni stradali e su un progetto di educazione stradale realizzato dalla Polizia Stradale e dall’Università La Sapienza di Roma.

MDL201002

Fonte: www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro

SUVA – test di auto-valutazione – “Sicurezza e Prevenzione” a che punto siamo?

domenica 17 gennaio 2010

Pubblichiamo questo test di auto valutazione della SUVA, che permette di VERIFICARE lo stato della sicurezza e della tutela della salute nelle imprese, identificando dove sono i punti deboli e dove è necessario intervenire.

Grazie alla sua sistematicità, il test si presta anche come strumento per creare e documentare un sistema di sicurezza aziendale.

I riferimenti legislativi sono quelli in vigore nella Svizzera di cui la SUVA e l’ente di riferimento per cui questo documento rappresenta un prezioso documento/linea guida da personalizzare.

SUVA_test_aziende_prevenzione_a_che_punto_siamo

Manuale tascabile sulla sicurezza: Il Cantiere Edile

lunedì 21 dicembre 2009

Pubblichiamo un manuale tascabile sulla sicurezza, rivolto specificatamente ai cantieri edili, redatto dalla Regione Veneto:

Manuale_sicurezza_lavoro

La relazione sanitaria annuale come strumento per i RLS

giovedì 29 ottobre 2009

La relazione sanitaria annuale, prevista dall’art. 25 c1 lettera i del D.Lgsl 81/08 è un obbligo del Medico Competente ( “…. i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce informazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori) e, quando ben scritta, rappresenta un fondamentale strumento per conoscere lo stato di salute dei lavoratori da parte di tutti i soggetti aziendali ed in particolare dei RLS .


Il documento infatti è un rapporto il più chiaro ed esauriente possibile dei risultati sanitari espressi in maniera anonima e collettiva relativi all’anno di riferimento In particolare il medico competente deve saper descrivere brevemente il profilo di rischio delle varie mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche della ditta con la relativa analisi dei rischi e, per quanto possibile, dei livelli di esposizione desunti dalla valutazione di rischio Accanto al profilo di rischio deve essere indicato il relativo protocollo sanitario adottato dal medico competente tenendo conto dei diversi effetti sulla salute da monitorare.


I risultati dei dati sanitari devono pertanto essere rappresentati e suddivisi sulla base della classificazione dei lavoratori in gruppi omogenei per esposizioni sulla base delle mansioni/postazioni/lavorazioni. Per ogni gruppo di lavoratori dovrebbero essere analizzati: i casi di ipersensibilità, di patologie professionali e di malattie correlate e/o correlabili con l’attività lavorativa, gli eventuali giudizi espressi di non idoneità specifiche alla mansione,

temporanee o permanenti, con limitazioni o con prescrizioni, la eventuale presenza di alterazioni o “anomalie” nei risultati di monitoraggio biologico quando presente e degli altri accertamenti sanitari integrativi, strumentali o di laboratorio.


E’ utile quindi, nel leggere la relazione sanitaria, che ogni RLS ponga attenzione ai seguenti elementi:

• la definizione e la classificazione dei lavoratori sulla base dei rischi specifici deve essere il più possibile aderente alla organizzazione concreta dell’azienda in esame;

• la definizione delle mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche deve essere ben descritta e corrispondere il più possibile alla realtà; ciò potrebbe anche facilitare la individuazione di

eventuali mansioni alternative nel caso di non idoneità;

• deve essere rappresentato chiaramente il numero dei casi di patologie correlate o correlabili con l’attività lavorativa specifica nelle diverse mansioni/postazioni/lavorazioni;

• devono essere riportate tutte le anomalie rilevate negli esami di monitoraggio, strumentali o di laboratorio,sia numericamente che per tipologia;

• occorre che siano state tenute in considerazione nell’analizzare i dati sanitari le differenze di genere.

• devono essere esplicitate le eventuali proposte migliorative di modifica delle postazioni di lavoro prima di proporre l’allontanamento dei lavoratori dalle postazioni più a rischio.


In sostanza la relazione deve rappresentare a 360° lo stato di salute e gli eventuali disturbi collegati alla organizzazione del lavoro ma anche prevedere e descrivere le eventuali azioni sia di miglioramento nell’ambiente di lavoro sia di proposte di modifica degli stili di vita attraverso azioni di promozione della salute.

I contenuti della relazione sanitaria annuale possono quindi rappresentare per ogni RLS una ricca fonte di informazioni e di conoscenza sullo stato di salute dei lavoratori nel caso in cui i

medici competenti interpretino correttamente l’obbiettivo e la rilevanza di questo strumento di prevenzione.


Fonte: Blog di luca

CPT Salerno – Rivista

lunedì 26 ottobre 2009

Segnaliamo la rivista del CPT di Salerno che contiene interessanti approfondimenti, tra i quali:

- la figura del preposto

- gru a torre

rivista_cpt

INAIL: commercio su aree pubbliche e DURC

giovedì 22 ottobre 2009

L’INAIL, con la nota n. 9213 del 13 ottobre 2009, riprendendo la nota prot. 14909 del 12 ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, evidenzia che le disposizioni introdotte con l’art. 11-bis della legge 102/2009, relativamente all’obbligo del DURC anche per i commercianti su aree pubbliche, siano da interpretare come norma “di indirizzo” nei confronti della disciplina regionale.

L’Istituto  rammenta, inoltre, che limitatamente agli aspetti previdenziali il DURC può essere richiesto solo se le ditte sono iscritte agli Enti Previdenziali e che tale iscrizione, nel caso dell’Inail, presuppone che vi sia , in concreto, obbligo assicurativo ai sensi degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124/1965. Pertanto, se l’attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (commerciante o Comune) dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell’autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla sede Inps competente (al di fuori dello “Sportello Unico”). Negli altri casi, andrà effettuata la richiesta di DURC per via telematica – www.sportellounicoprevidenziale.it – selezionando l’opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni”.

 

Fonte: INAIL

DURC – imprese di servizi (secondo ing. Porreca)

sabato 10 ottobre 2009

QUESITO

Un datore di lavoro, che non opera in campo edile, deve richiedere il DURC alle imprese a cui affida lavori relativi alla prestazione di servizi? Nel caso particolare il datore di lavoro di uno studio professionale che intende affidare i lavori di pulizia dei locali deve richiedere il DURC all’impresa di pulizie?

RISPOSTA

La risposta è nell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Secondo tale articolo, infatti, un datore di lavoro nel caso che affidi lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Lo stesso Testo Unico che definisce con l’art. 89 lettera l) la idoneità tecnico-professionale  come il possesso di capacità organizzative nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare, precisa anche che tale verifica possa essere fatta con le modalità che saranno fissate con un Decreto del Presidente della Repubblica  una vota acquisito il parere della Conferenza  per i rapporti permanenti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ma che al momento non è stato ancora emanato ed aggiunge, altresì,  che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto la verifica debba essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e l’acquisizione dell’autocertificazione da parte di questi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445. Per quanto riguarda le imprese o i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, invece, la verifica della loro idoneità tecnico-professionale che è a carico sempre del committente o del responsabile dei lavori è stata disposta dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008  con l’art. 90 comma 9  secondo il quale la verifica medesima deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII il quale al comma 1 lettera i), per quanto riguarda le imprese, ed al comma 2 lettera e), per quanto riguarda i lavoratori autonomi, viene citato fra i documenti da esibire il documento unico di regolarità contributiva. (DURC).

E’ presumibile che il citato Decreto che dovrà stabilire le modalità di verifica di tutte le imprese o lavoratori autonomi che operano fuori dei cantieri temporanei o mobili non fosse altro che per allineare le modalità per tutte le attività imprenditoriali imponga anche la esibizione al committente del DURC ma il consiglio che si può dare al datore di lavoro committente che affida dei lavori , dei servizi o delle forniture a ditte appaltatrici controlli comunque la loro regolarità contributiva delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi tenendo presente che sussiste comunque una responsabilità solidale  del committente per il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi e che lo stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 precisa al comma 4 che l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato  ad opera dell’istituto nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

 Fonte: porreca.it

INAIL: online la nuova versione della denuncia infortunio

giovedì 8 ottobre 2009

Dal 2 ottobre 2009 sul sito dell INAIL è online la denuncia d’infortunio  in una nuova versione. Sono state infatti semplificate le modalità di inserimento dei dati (sia online che offline) nelle sezioni “Testimoni” e “Veicolo” e, fra l’altro, aggiornate le tabelle Sedi INAIL e ISTAT-ASL.

Check list: come evitare infezioni, allergie e intossicazioni sul lavoro

giovedì 8 ottobre 2009

Disponibile on line una lista di controllo di Suva per prevenire i pericoli dell’utilizzo di microrganismi nei luoghi di lavoro: valutazione dei rischi, prevenzione, sorveglianza sanitaria, attrezzature, DPI, luoghi di lavoro, formazione e buone pratiche.

Per evitare questi pericoli esiste una lista di controllo prodotta da Suva, istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo “Utilizzazione di microrganismi”. Una lista di controllo che ha l’obiettivo di aiutarvi a individuare correttamente le fonti di pericolo e che, evidentemente, si basa sulla normativa svizzera ma è ricca di consigli di prevenzione anche per i nostri lavoratori.

Individuare i pericoli e valutare i rischi

Intanto è necessario individuare i pericoli e svolgere un’adeguata valutazione dei rischi documentando i risultati e tenendo conto “sia delle caratteristiche specifiche dei microrganismi che delle singole attività”. È poi necessario appurare “se è possibile sostituire i microrganismi con altri meno pericolosi e utilizzate i microrganismi che presentano il minor il potenziale di pericolo” e stabilire “il grado di sicurezza da applicare per ogni attività”.

Locali, attrezzature e DPI

Oltre ad applicare le misure idonee ad ogni grado di sicurezza riscontrato è necessario ridurre al minimo possibile il numero di lavoratori esposti, “ad esempio confinando l’utilizzazione di microrganismi in locali separati ad accesso limitato e controllato”. Anche i processi lavorativi e le misure tecniche devono essere organizzati “in modo da evitare il più possibile la diffusione di microrganismi nel posto di lavoro”, magari introducendo misure per evitare la formazione di aerosol pericolosi per la salute, come “cabine di sicurezza microbiologica”, “centrifughe con coperchio antiaerosol, anse monouso”. Anche lo smaltimento dei rifiuti deve essere organizzato in modo che i collaboratori non corrano rischi per la loro salute e devono essere eventualmente disponibili i dispositivi necessari per garantire la sicurezza: “dispositivi per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, l’inattivazione e lo smaltimento dei rifiuti, ad esempio recipienti di raccolta adeguati, nessun inutile stoccaggio intermedio, inattivazione in autoclave o metodo equivalente ecc”.

Gli operatori devono poi avere la possibilità di lavarsi le mani con detergenti e disinfettanti adeguati e di utilizzare prodotti per la cura della pelle. Il documento ricorda che per proteggere la pelle è necessario mettere in atto misure che abbiano come obiettivo la:

- “protezione: impedire o ridurre il più possibile il contatto della pelle con microrganismi o sostanze dannose;

- pulizia: lavare via lo sporco con detergenti il più possibile delicati;

- cura: applicare prodotti specifici per rigenerare la pelle sciupata”.

Dopo aver verificato la presenza delle dichiarazioni di conformità per tutte le installazioni e gli apparecchi tecnici in uso (cabina di sicurezza microbiologica, l’autoclave, il sistema di ventilazione, …), è necessario stabilire misure di emergenza da attuare in caso di incidente o infortunio e rendere disponibile l’attrezzatura necessaria per prestare soccorso immediato. In particolare è necessario garantire:

- la sicurezza anche alle persone tenute a lavorare da sole;

- a tutti i lavoratori adeguati indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale(“ad esempio guanti monouso non talcati e occhiali di protezione);

- una idonea manutenzione, pulizia, controllo dei DPI forniti;

- un’adeguata separazione tra indumenti e DPI usati nei luoghi di lavoro e gli altri vestiti.

Sorveglianza sanitaria e misure di protezione

È importante appurare “se occorrono misure protettive specifiche attinenti alla medicina del lavoro” (vaccinazioni, visite mediche preventive, …) e verificare che siano state attuate. Inoltre è possibile che alcuni gruppi di lavoratori (donne in gravidanza o in fase di allattamento, giovani, lavoratori sottoposti a terapia immunosoppressiva, …) abbiano necessità di particolari accertamenti medici e misure di protezione. È poi necessario definire a quali interventi di profilassi post esposizione e terapie devono sottoporsi i lavoratori in seguito ad un incidente o un infortunio e compilare un fascicolo sanitario per i lavoratori soggetti a misure protettive specifiche.

Organizzazione e formazione

Non solo è necessario elaborare un piano di sicurezza relativo alla sicurezza biologica, ma bisogna fare in modo di permettere ai lavoratori di poter consultare istruzioni di lavoro aggiornate: “regole di comportamento, buona pratica microbiologica, procedimento da seguire nell’utilizzazione dei microrganismi, uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, pulizia dei laboratori, smaltimento dei rifiuti, trasporto, protezione della pelle, comportamento in caso d’emergenza ecc”. Sono stati designate tutte le figure relative alla sicurezza? Sono chiari i ruoli e i mansionari? Sono sufficienti le loro conoscenze?  Deve poi essere elaborato un piano di igiene per la pulizia e la disinfezione del posto di lavoro, degli strumenti, delle installazioni, dei pavimenti, degli indumenti da lavoro,ecc. E deve essere eseguita una regolare manutenzione di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione e svolta una chiara formazione per tutti i lavoratori (anche il personale addetto a pulizia e manutenzione) riguardo ai pericoli cui sono esposti e alle misure di prevenzione.

Regole di buona pratica microbiologica

Il documento riporta infine anche alcune semplici, ma fondamentali, regole di buona pratica microbiologica:

- “chiudere porte e finestre durante il lavoro;

- divieto di mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco, truccarsi e conservare alimenti nei locali di lavoro;

- indossare un camice da laboratorio o altri indumenti protettivi;

- divieto di utilizzare pipette a bocca;

- utilizzare siringhe e cannule solo se è strettamente necessario e smaltirle in condizioni di sicurezza;

- evitare la formazione di aerosol;

- lavarsi le mani dopo ogni fase di lavoro e ogni volta che si lascia il locale di lavoro;

- tenere puliti e in ordine i locali di lavoro, tenere a portata di mano soltanto i materiali e gli apparecchi occorrenti, conservare le riserve nei locali e negli armadi predisposti;

- controllare regolarmente l’identità dei microrganismi utilizzati;

- istruire oralmente i lavoratori prima che assumano la propria funzione e in seguito almeno una volta l’anno; le istruzioni devono riferirsi al loro posto di lavoro;

- informare i lavoratori inesperti sui possibili pericoli, istruirli e sorvegliarli;

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.

Fonte: Puntosicuro e Suva


Lavoro sommerso e sicurezza dei lavoratori: che rapporto hanno?

mercoledì 7 ottobre 2009

Legalità, emersione e lavoro nero sono direttamente collegate alla sicurezza sul lavoro, un report sui costi sociali ed economici dell’illegalità e sulla sicurezza dei lavoratori del sommerso.

Negli ultimi 10 anni la soglia di attenzione ai risvolti economici e sociali del circuito delle illegalità è cresciuta notevolmente. La tesi che comincia a trovare consenso è quella secondo cui marginalità, diffusione del lavoro sommerso, criminalità e altre forme di irregolarità del tessuto imprenditoriale rappresentano oggi uno dei principali ostacoli alla crescita economico-sociale di un territorio. La persistenza di tali fenomeni disegna un arco di criticità che impedisce ogni possibilità sia di implementazione che di investimento di capitali.

Il progetto “INREGOLA” ha usato la ricerca economico-sociale come strumento non solo in grado di fotografare lo status quo, ma di fornire un’interpretazione delle interrelazioni tra legalità, emersione e sicurezza sul lavoro. L’attività di ricerca muove dal presupposto che una nuova ottica di crescita economica vada via via consolidandosi e che con essa il fuoco dell’ attenzione si sposti proprio sulle opportunità che il ripristino delle legalità può offrire allo sviluppo sia economico che sociale. Il ripristino delle legalità diventa, quindi, un fattore attrattivo di primo piano sia per la vita del singolo cittadino-lavoratore, sia per tutti i soggetti che intendono investire nelle aree a maggior permeabilità. Infatti, tassi di delittuosità elevati, criminalità organizzata, corruzione e sacche di marginalità sociale e di lavoro sommerso, rappresentano ostacoli determinanti allo sviluppo economico ed esercitano un effetto di dissuasione sugli investitori potenziali.

Si rende necessario, perciò, non trattare separatamente i temi della legalità, dell’emersione e della sicurezza sul lavoro e definire un unico e coerente processo strategico di rafforzamento delle legalità e di modernizzazione del sistema socio-economico, tanto più in una condizione in cui la globalizzazione evidenzia sempre più l’insostenibilità di gestioni e prassi economiche in ritardo su un rinnovamento strategico che impone forti investimenti di innovazione ed internazionalizzazione.

1. I costi sociali ed economici della illegalità in Italia

I primi investimenti sulla sicurezza e la legalità, in funzione di una prospettiva di sviluppo, hanno trovato una prima traduzione a metà degli anni novanta quando nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali 1994-1999 si inserisce la sicurezza nella programmazione della “politica di coesione economico – sociale” dell’Unione Europea, riconoscendo l’effetto depressivo della criminalità sugli investimenti e, quindi, la condizione di grave svantaggio socio-economico di alcuni territori.  Concretamente i vantaggi dell’impresa mafiosa sono:

- disponibilità di risorse finanziarie: l’impresa mafiosa ha capacità di autofinanziarsi al di fuori delle linee di credito ordinarie, attingendo agli ingenti profitti derivanti da attività criminose;

- scoraggiamento della concorrenza: l’impresa mafiosa attua una concorrenza illecita con l’uso di tecniche intimidatorie per conquistare quote di mercato, per assicurarsi materie prime a prezzo di favore, nonché commesse, appalti e sbocchi di vendita;

- la corruzione di amministratori e pubblici funzionari: l’impresa mafiosa nel settore degli appalti pubblici, imponendo un cartello, annulla altre offerte competitive e condiziona le procedure di gara;

- la compressione salariale: l’impresa mafiosa gode di impunità sui controlli sulle erogazioni dei contributi previdenziali ed assicurativi ed esercita una compressione dei diritti dei lavoratori, favorita dall’assenza dei diritti sindacali.

E i costi:

- Economia sommersa: 250 miliardi di euro;

- Evasione fiscale: 100 miliardi di euro;

- Corruzione: 60 miliardi di euro;

- Economia illegale:169,4 miliardi di euro;

In totale sono 160mila le vittime delle estorsioni con un costo stimato di 9 miliardi di euro e circa 180 mila quelle dell’usura con un costo stimato di 15 miliardi di euro.

2. Il sommerso

Le ultime stime di fonte Istat e Agenzia delle Entrate forniscono un quadro del fenomeno del sommerso in Italia che per dimensioni, progressione nel corso degli anni e differenziali con il resto d’Europa, è diventato un tema prioritario. Analizzando i dati delle due fonti si scopre infatti che l’Italia è un paese dove l’economia sommersa ha raggiunto una dimensione che si attesta tra il 17% e il 19% del PIL. Questo livello percentuale, almeno doppio rispetto ai paesi europei più avanzati, significa che in Italia la ricchezza sottratta al sistema fiscale e contributivo oscilla tra i 240 e i 270 miliardi di euro che secondo stime del ministero dell’economia corrisponde ad una perdita di gettito superiore ai €100 miliardi l’anno, ossia, più del 15% del totale delle entrate fiscali oggi raccolte.

La gravita della situazione diventa ancora più visibile se il fenomeno dell’evasione viene studiato nel suo andamento storico. Come si legge in una relazione dell’agenzia delle entrate, in soli cinque anni la ricchezza prodotta nascosta al fisco è aumentata di circa il 30% e l’evasione cumulata nello stesso periodo ha superato 400 miliardi di euro, cifra che coincide con il volume di risorse impegnate in un quinquennio nel servizio sanitario nazionale e che supera del 25% l’impegno pubblico nell’Istruzione.

Ma quanti sono i lavoratori coinvolti nell’ambito dell’economia sommersa?

Secondo dati Istat nel 2005 l’economia sommersa riguarda 5.544 mila attività lavorative svolte in modo irregolare, pari a 2.951 mila occupati a tempo pieno. Questi numeri, ci consegnano un mercato del lavoro nazionale in cui l’irregolarità coinvolge oggi oltre il 12% del totale degli occupati, disfunzione che sta assumendo un carattere strutturale.

Una comparazione con gli altri paesi europei

Secondo il rapporto Undeclared work in an enlarged Union, commissionato dalla Direzione Generale per l’occupazione e gli affari sociali della Commissione Europea, si evidenzia una situazione in cui, rispetto alla diffusione del lavoro irregolare, è possibile identificare due blocchi visibilmente distanti: il primo, quello dei quindici paesi di prima adesione, che esprimono una struttura socio economica più solida, dove la quota di occupati irregolari sul PIL si attesta ampiamente sotto la media del 6%; il secondo, quello dei paesi di nuova adesione, che esprimono una maggior fragilità del sistema sociale e produttivo, dove il fenomeno del lavoro irregolare si attesta normalmente oltre il 17% del PIL. Rispetto a questa configurazione, i paesi che si muovono in modo divergente sono quattro: da una parte l’Italia (17%) e la Grecia (20%), dove le dimensioni del fenomeno superano ampiamente la soglia (6%) dei paesi UE15; dall’altra l’Estonia e la Repubblica Ceca, che presentano un livello di diffusione più basso rispetto a quello dei dieci paesi di nuova adesione.

Chi sono i lavoratori del sommerso? Alcuni dati

Da una prima analisi dei dati ISTAT per tipologia di occupazione si scopre che nel 2005 il fenomeno si componeva per il 55% da residente, 35% posizioni plurime e 9% stranieri. A questa struttura si giunge dopo un quinquennio in cui si sono registrati comportamenti diversi tra le tre componenti: il volume di residenti irregolari è rimasto sostanzialmente invariato nel periodo 2001-2005, mentre nello stesso periodo le posizioni plurime sono aumentate del 12% e gli stranieri hanno fatto registrare una rilevante diminuzione tra 2001 e 1003, passando da 721 mila unità a 114 mila unità, per poi tornare a crescere nel biennio successivo fino a 275mila unità. I risultati di questa composizione per categoria non comprendo colf e badanti extra comunitari che sono in fase di regolarizzazione e che alcune stime quantificano in almeno 500.000 persone.

In quali settori il sommerso incide di più? Ed in quali aree geografiche?

Nel corso degli anni il sommerso sta diventando sempre di più un fenomeno che prende forma dentro l’area dei servizi. Gli ultimi dati disponibili indicano come l’intero aggregato del manifatturiero rappresenta solo il 6,5% del totale degli irregolari, a cui va aggiunta la quota nelle costruzioni (7,3%), dell’agricoltura (9,8%) e dei servizi che assorbono il restante 76%. L’analisi settoriale indica una marginalità del tema della globalizzazione e della concorrenza dei paesi in via di sviluppo quale possibile spiegazione del persistere nell’economia nazionale di una larga presenza di lavoro irregolare, obbligando invece a centrare l’attenzione su un problema più generale di cultura della legalità, efficacia dell’intervento repressivo e caratteristiche di un assetto produttivo che soffre ancora di una larga presenza di imprese marginali per dimensioni, organizzazione, dotazione di capitale, competenze professionali e scelte di business.

I settori al cui interno è più diffusa la presenza di lavoro irregolare sono infatti quelli dell’agricoltura (con un tasso di irregolarità pari al 22,2%), dei servizi (14%) e delle costruzioni (11,3%), mentre il fenomeno si attesta su livelli marginali nell’ambito del manifatturiero (3,9%).

Il dato disaggregato per comparto mostra che il 50% dei quasi 3 milioni di irregolari proviene: dalle attività del turismo, dove si concentrano più di mezzo milione diirregolari che corrispondono al 36% del totale occupazione dello stesso comparto; dai trasporti, dove il tasso di irregolarità sfiora il 30% e riguarda 470mila persone; ed infine, dai servizi domestici, dove nonostante provvedimenti di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi contributivi, l’irregolarità riguarda ancora 455 mila persone che corrispondono al 50% dei lavoratori impegnati su queste attività.

Anche l’esercizio di analisi geografica restituisce un profilo di forte divergenza tra regioni. E su questo fronte, l’analisi quantitativa attribuisce al Sud la principale responsabilità del lavoro irregolare in Italia. Le cifre per macroarea attribuiscono infatti il 45% delle Ula irregolari al Sud contro una quota del 18% al Centro e del 37% al Nord.

Spostandosi dai dati di composizione ai tassi di irregolarità, la quota di occupati irregolari sul totale dei lavoratori nel Mezzogiorno raggiunge quasi il 20%, contro un livello dell’11% del Centro Italia e di poco inferiore al 9% per il Nord.

La Calabria guida il gruppo delle regioni con i livelli di irregolarità più alti con una diffusione del fenomeno che ha raggiunto il 27% con numeri sull’occupazione irregolare che continuano a crescere (+7% nel periodo 2001-2005). Speculare alla Calabria c’è la situazione della Lombardia ed Emilia Romagna dove l’irregolarità si ferma sotto l’8% e dal 2001 gli occupati irregolari sono scesi del 14%. All’interno di questa forbice, l’unica regione del Mezzogiorno che si attesta su livelli allineati alla media nazionale è l’Abruzzo con un dato di irregolarità intorno al 12%. Per quanto riguarda invece le altre regioni del Sud l’irregolarità oscilla dal 16% della puglia fino ad attestarsi intorno al 20% per Sicilia, Basilicata, Campania e Sardegna.

3. La sicurezza e la salute dei lavoratori

L’Italia ha un tasso infortunistico leggermente inferiore alla media europea anche se il tasso di infortuni mortali è superiore. Il numero di infortuni sul lavoro denunciati nel nostro Paese segue un trend costante di decrescita a partire dal 1971 arrivando a registrare, nel 2007, 874.940 infortuni, di cui 1.120 mortali. L’analisi di lungo periodo testimonia del miglioramento generalizzato delle condizioni di lavoro in Italia, ma anche del perpetuarsi e dell’accentuarsi di alcune disuguaglianze nella tutela della salute sul lavoro dovute alla diseguale ripartizione dei diritti, delle tutele e delle opportunità tra i lavoratori, che penalizzano: i precari, i lavoratori delle piccole aziende, i giovani, le donne, i migranti.

I settori a rischio più elevato

Il rischio infortunistico più elevato è quello dei settori dell’Agricoltura (in Italia, 59,5 infortuni ogni 1000 addetti nel 2008) e dell’Industria (52,8), mentre è inferiore per quelli dei Servizi (29,2). Ma mentre l’Agricoltura è il settore nel quale la diminuzione di infortuni è più marcata (negli ultimi tre anni, dal 2006 al 2008, si registra -15,5% di infortuni a fronte di una diminuzione occupazionale del 7,1%), seguita dall’Industria (-11,2% di infortuni e un aumento dello 0,4% di occupati), i Servizi vedono aumentare il numero di infortuni (+0,6% a fronte di un aumento occupazionale del 3,1%). Anche la dimensione aziendale influisce nel determinare il livello di rischio, con maggiore tasso d’infortuni nelle aziende piccole e in quelle di tipo artigianale.

Le categorie di lavoratori più a rischio, alcuni dati

I tassi infortunistici per i giovani sono più elevati rispetto a quelli dei lavoratori più anziani: nel 2007 hanno subito un infortunio 45,1 lavoratori su 1000 al di sotto dei 34 anni, contro i 33,6 ogni mille di chi ha tra i 35 e i 64 anni e i 25,6 ogni 1000 al di sopra dei 65 anni. La precarietà contrattuale si correla a una salute precaria: nel triennio 2005-2007 sono aumentati gli infortuni ai danni dei lavoratori atipici (+22,6% gli infortuni ai danni di parasubordinati; e +35,8% quelli ai danni di interinali) e degli apprendisti (+0,7%). I lavoratori stranieri rischiano di più sul lavoro: abbiamo circa 60 infortuni ogni 1000 lavoratori stranieri contro i 40 circa dei lavoratori nel complesso.

L’analisi dei dati sugli infortuni consente di tracciare una mappa dell’esclusione che caratterizza la società italiana, mostrando che i soggetti con le peggiori condizioni di salute e di sicurezza sono quelli più marginali e isolati. Le donne, i giovani e i migranti hanno alti indici di disoccupazione e tendono a essere assunti in mansioni o con modalità meno sicure degli altri lavoratori; i lavoratori con contratti temporanei così come, ovviamente, i lavoratori irregolari occupano posizioni più esterne e marginali; le aziende di piccole dimensioni solitamente occupano posizioni marginali sia nella filiera produttiva, per cui operano in una posizione di subalternità rispetto l’azienda madre, che nel mercato nazionale e globale. Dunque, in Italia si sta affermando una forte frammentazione del mercato del lavoro e delle filiere produttive, cui corrisponde una frammentazione dei diritti e delle tutele per la salute e la sicurezza. La salute non si tutela solamente garantendo la formazione, né agendo semplicemente sugli atteggiamenti e i comportamenti del singolo individuo, ma con un’azione più ampia di sistema, poiché è la posizione stessa del lavoratore o dell’azienda nel sistema di tutele che determina il suo livello di rischio.

Fonte: Puntosicuro