Archivio della categoria ‘Norme’

Manutenzione responsabile con la qualifica del personale

domenica 22 gennaio 2012

La nuova norma UNI 11420.

Rappresenta una novità sia nel panorama italiano sia in quello europeo la pubblicazione della norma UNI 11420 “Manutenzione – Qualifica del personale di manutenzione”: si tratta della prima norma sull’argomento emessa da un ente normatore nazionale in uno stato della Comunità Europea che definisce le competenze, le conoscenze e le abilità che il candidato deve possedere.

I lavori sull’argomento da parte della commissione Manutenzione dell’UNI hanno evidenziato la necessità di elaborare una norma sui requisiti necessari al personale di manutenzione, al fine di adeguare la loro formazione professionale, tecnica e gestionale per la gestione dei beni alle esigenze dell’organizzazione e del mercato del lavoro, con particolare attenzione all’economicità, sostenibilità e rispetto della sicurezza e dell’ambiente.

La UNI 11420 individua, per il personale di manutenzione, queste tre figure professionali:

- specialista di manutenzione (preposto e/o operativo);

- supervisore dei lavori di manutenzione e/o ingegnere di manutenzione;

- responsabile del servizio o della funzione manutenzione.

La norma non è rivolta ai manutentori che operano sotto la diretta responsabilità delle figure sopraindicate ma interessa tutti coloro che hanno responsabilità tecnico-gestionali o che operano in piena autonomia; in termini quantitativi possiamo dire che si rivolge al 10% – 15% del personale che opera in manutenzione.

Per i restanti, ricordiamo, c’è l’obbligo del datore di lavoro di curare la loro formazione e il loro addestramento.

Fonte: UNI

Sanzioni CLP e REACH, D.Lgs. 186/2001 e 133/2009

venerdì 9 dicembre 2011

Pubblichiamo le tabelle rissuntive delle sanzioni previste da:

– D.Lgs. 186/2011 (CLP) in vigore dal 30.11. 2011
e le precedenti sanzioni
- D.Lgs. 133/2009 (REACH), già in vigore.


Le tabelle sono state predisposte dal Dott. Marzio Marziani
, che ringraziamo vivamente.

Consulta le tabelle:  Sanzioni-CLP-REACH-SDS-DLgs-186-133

Fonte: amblav.it

STRESS, nuove Linee guida della Regione Lombardia

giovedì 1 dicembre 2011

Il documento è stato pubblicato come decreto della Direzione generale sanità della Regione Lombardia in data 15.11.2011 (atto identificativo n. 832).

E’ stato elaborato da un appositoGruppo Tecnico, che ha visto la partecipazione sia della componente tecnico-scientifica che delle parti sociali è stato discusso, modificato ed integrato in varie sessioni plurime del Laboratorio stress lavoro-correlato, in cui tutti hanno avuto modo di esprimere le proprie posizioni, i propri suggerimenti, le proprie esigenze e perplessità.
Il documento è orientato a fornire alle imprese ed al “sistema di prevenzione” lombardo – inteso in senso lato – indicazioni generali utili ad identificare e valutare il rischio specifico nei luoghi di Lavoro.
Gli obiettivi del presente documento sono:
– Ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni metodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicistico, ma sicuramente armonico ed integrato.
– Accompagnare il percorso valutativo in atto presso le imprese chiarendo in particolare le caratteristiche intrinseche della fase di valutazione preliminare e, qualora necessaria, della fase di valutazione approfondita prevista dagli indirizzi della Commissione Consultiva;
– Dare indicazioni per l’applicazione di metodi e strumenti opportuni per il percorso di Valutazione del rischio SLC, evitando quelli che potrebbero risultare inadeguati;
– Fornire utili suggerimenti per un percorso di valutazione e gestione del rischio SLC praticabile e fattibile anche da parte delle piccole imprese;
– Valorizzare il contributo delle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia come utile riferimento in termini di “metodi” e “criteri” di approccio al percorso valutativo

Consulta il decreto: Stress-decreto-10611-Valutazione-Rischio-Lavoro-correlato-15-11-2011-Reg-Lombardia

Fonte: amblav.it

UNI – quattro norme per un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento

martedì 20 settembre 2011

Quattro le norme recentemente pubblicate in tema di apparecchi di sollevamento, elaborate sotto la competenza della commissione Apparecchi di sollevamento e relativi accessori.

La UNI ISO 9928-2:2011 “Apparecchi di sollevamento – Manuale di guida dell’apparecchio – Parte 2: Operatori di gru mobili”, che si aggiunge alla relativa parte 1 del 1992, specifica l’indice degli argomenti di un manuale per operatori di gru mobili (gruisti). Il manuale deve riportare i dati tecnici necessari al gruista per il funzionamento dell’apparecchio, la sua manutenzione, il controllo e la riparazione, le prescrizioni generali di sicurezza, la descrizione dei comandi e delle stazioni di lavoro, le spiegazioni indispensabili per un corretto funzionamento della gru nonché sul corretto parcheggio della macchina.

Destinata ai proprietari e agli utilizzatori di apparecchi di sollevamento, la UNI ISO 23815-1:2011 “Apparecchi di sollevamento – Manutenzione – Parte 1: Generalità” stabilisce le modalità di manutenzione delle macchine. Essa specifica i requisiti del programma di manutenzione, stabilito secondo le istruzioni del fabbricante, le competenze del personale addetto, la manutenzione programmata e quella basata su verifiche.

I requisiti minimi di formazione necessari per l’apprendimento delle conoscenze da parte di una persona designata al controllo e all’esecuzione delle operazioni di sollevamento sono specificati nella UNI ISO 23813:2011 “Apparecchi di sollevamento – Formazione di persona designata”. La formazione deve comprendere un’accurata conoscenza della legislazione che regola l’impiego degli apparecchi di sollevamento e loro accessori, delle norme tecniche, dei codici di condotta, delle linee guida relative al loro impiego.

La UNI ISO 4309:2011 “Apparecchi di sollevamento – Funi – Cura, manutenzione, ispezioni e scarto”, che sostituisce l’edizione del 2008, definisce le linee guida per la cura, l’installazione, la manutenzione e i controlli delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di sollevamento. Oltre a comprendere la guida allo stoccaggio, maneggio, installazione e manutenzione – introdotta per la prima volta nell’ultima revisione – nelle appendici la norma fornisce i criteri di scarto per quelle funi soggette ad avvolgimenti a strato singolo o multi-strato, individuando le aree critiche che richiedono un’ispezione particolarmente attenta. Fornisce, infine, l’elenco dei difetti che possono verificarsi e i corrispondenti criteri di scarto. Tale elenco è completato da diverse illustrazioni che mostrano un tipico esempio di ogni difetto.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’UNI

Regione Toscana – normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico

domenica 3 aprile 2011

Pubblichiamo questo documento della Regione Toscana riguardante “l’inquinamento acustico”.

Il documento contiene la normativa regionale e la normativa statale.

normativa inquinamento acustico novembre 2010

Gestione del rischio: pubblicata la norma UNI ISO 31000

venerdì 21 gennaio 2011

L’introduzione alla nuova norma UNI ISO 31000:2010 riporta: “Le organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni si trovano ad affrontare fattori ed influenze interni ed esterni che rendono incerto il raggiungimento dei propri obiettivi. Il rischio è l’effetto che questa incertezza ha sugli obiettivi dell’organizzazione.”

Tutte le attività di un’organizzazione comportano dei rischi: la loro gestione può essere applicata in qualsiasi momento a un’intera organizzazione, alle sue numerose aree e livelli, così come alle specifiche funzioni, progetti e attività.

Applicabile a qualunque tipo di rischio, la UNI ISO 31000 “Gestione del rischio – Principi e linee guida” può essere utilizzata da imprese pubbliche, private o sociali, associazioni, gruppi o individui e, pertanto, non è specifica per alcuna industria o settore.

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire gli 11 principi riportati nella norma; il successo della gestione del rischio dipende inoltre dall’efficacia della struttura gestionale di riferimento, che definisce le basi e gli assetti organizzativi per progettare, attuare e migliorare in continuo la gestione del rischio, nonché per integrare la stessa all’interno dell’organizzazione.

A tal fine, la norma fornisce indicazioni relative a:

- l’impegno costante da parte della direzione per l’introduzione di una efficace gestione del rischio e per la relativa definizione di politica e obiettivi,

- la progettazione della struttura di riferimento per gestire il rischio,

- la definizione delle responsabilità,

- l’integrazione della gestione del rischio nei processi organizzativi,

- l’assegnazione delle risorse,

- i meccanismi di comunicazione e reporting (interni ed esterni),

- l’attuazione della gestione del rischio,

- il monitoraggio, il riesame e il miglioramento continuo della struttura di riferimento.

Il processo di gestione del rischio comprende, come indicato nella norma, un piano per la comunicazione e consultazione degli stakeholder, la definizione del contesto, l’identificazione e l’analisi del rischio, la sua ponderazione, trattamento, monitoraggio e riesame e la registrazione del processo stesso.

La UNI ISO 31000 è l’adozione nazionale – in lingua italiana – della norma internazionale elaborata dal comitato tecnico ISO/TMB WG “Risk management”.

A livello nazionale il tema della gestione del rischio è di competenza della Commissione tecnica UNI “Sicurezza della società e del cittadino”, Sotto- Commissione “Gestione del rischio”.

Per definire invece i termini di base relativi alla gestione del rischio, nel catalogo UNI è presente la norma UNI 11230 “Gestione del rischio – Vocabolario” che costituisce un riferimento generale applicabile a tutte le organizzazioni, al fine di promuovere un approccio coerente per la descrizione della gestione del rischio e l’utilizzo della terminologia pertinente.

Fonte: UNI

LINK:         http://www.sicurezzalavoro.fvg.it/index.php?id=16&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2574&

tx_ttnews[backPid]=7&cHash=6395d1bbd1112fabc64b330d6e546ec2

SISTRI MUD – pubblicato il rinvio – Decreto 22.12.2010

giovedì 30 dicembre 2010

Il DECRETO 22 dicembre 2010 di proroga di SISTRI e MUD è pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28.12.2010. Reca Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Art. 1
Proroga di termini e disposizioni transitorie
1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e’ prorogato al 31 maggio 2011.
2. All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “Entro il 31 dicembre 2010,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011″;
b) conseguentemente, le parole “relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operativita’ del sistema Sistri” sono soppresse.

Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010
Il Ministro: Prestigiacomo

Il POS in caso di forniture nei cantieri

mercoledì 16 dicembre 2009

Pubblichiamo un interessante quesito a cura di G. Porreca circa obbligo di redigere il POS da parte delle imprese di mere forniture di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili.

Quando si parla di forniture di materiali e/o attrezzature nei cantieri temporanei o mobili occorre innanzitutto, ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, individuare e precisare se si tratta di una mera fornitura, e cioè di una pura e semplice fornitura di tali materiali e/o attrezzature, o meno. Sulla mera fornitura ha già avuto modo di esprimersi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in occasione della circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996, nella quale la mera fornitura nei cantieri temporanei o mobili è stata assimilata alla fornitura a piè d’opera e ciò condivisibilmente non ritenendo di considerare tale quella fornitura di materiali che viene abbinata anche alla messa in opera o nel caso della fornitura del calcestruzzo, ad esempio, alla gettata. Nella circolare lo stesso Ministero del Lavoro ha avuto modo di precisare, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, che le aziende impegnate nelle attività di fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature in un cantiere edile non devono redigere il POS, essendo, per effetto del combinato disposto dell’art. 9.1, c) bis dell’allora D. Lgs. 494/96 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo della redazione di tale documento posto a carico unicamente delle imprese che eseguono i lavori indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 e non potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipassero in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro ha fatto ricadere nella citata circolare le aziende che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature. A proposito della affermazione fatta dal Ministero del Lavoro di tenere conto, ai fini della sicurezza sul lavoro, solo delle aziende che eseguono i lavori di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 si consulti l’approfondimento elaborato dallo scrivente al termine del quale si è pervenuti alla conclusione che sarebbe necessario, sempre ai fini della sicurezza sul lavoro, tenere conto di tutte le aziende che sono state comunque chiamate ad “operare” in cantiere e non solo di quelle “esecutrici”.

Lo stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare ha precisato, inoltre, che “le esigenze  di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera presenza di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D. Lgs. n. 626/94 mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti)”.

L’azienda fornitrice, da parte sua”, ha concluso il Ministero del Lavoro nella citata circolare, “come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b) dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere”.

Il D. Lgs. n. 81/2008 successivamente, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha preso in considerazione, come già sostenuto nella risposta al quesito indicato, il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell’art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che nell’art. 26 dello stesso decreto legislativo, contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa svolta.

Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, si ribadisce “ I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”, ma con il comma 1 bis, introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato anche aggiunto chein tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” il quale ha appunto fissato gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Secondo l’art. 26 comma 3 bis, invece, aggiunto con il decreto correttivo “ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché………”

Ora dalla lettura coordinata dei due articoli sopraindicati deriva quindi che in effetti, così come è stato fatto osservare, le aziende di mere forniture di materiali ed attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell’art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26 comma 3 bis. Queste sono comunque tenute, per espressa indicazione del legislatore contenute nello stesso art. 26 comma 3 bis, a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate in cantiere per effettuare la fornitura (comma 2 lettera b), a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).

Si fa osservare a tal punto che dell’accesso in cantiere dell’azienda incaricata della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e quindi degli eventuali rischi interferenziali da questa eventualmente apportati dovrà comunque essere anche informato sia il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente, (si ricorda che nei PSC vengono programmate ed indicate le zone del cantiere destinate alle forniture) che l’impresa affidataria e ciò l’impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare integrando il suo POS in maniera tale che il coordinatore stesso possa valutare la compatibilità delle operazioni di fornitura con il suo PSC ed apportare, se necessario, eventuali variazioni e quindi, operando le stesse nel cantiere sottoposto al suo controllo, coordinare durante l’esecuzione dei lavori tutte e due le imprese, appaltatrice e committente.

Si può quindi concludere che, se pure non vogliamo chiamare POS o non vogliamo chiamare DUVRI quello che l’azienda fornitrice è tenuta ad elaborare, una cosa è certa e cioè che, in ogni caso, l’azienda fornitrice, anche nel caso quindi di una mera fornitura, è tenuta a relazionare, e per iscritto, a parere dello scrivente, in merito alle operazioni che si accinge a fare in cantiere e ad informare, come già detto, degli eventuali rischi che può apportare sia l’impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione. Le stesse considerazioni sulla necessità di informare sia l’impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione sugli eventuali rischi che potrebbero introdurre in cantiere si ritiene che valgono anche per i lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso per i quali il legislatore non ha inteso fornire degli indirizzi precisi circa l’obbligo o meno di redigere i piani operativi di sicurezza. Non si deve comunque perdere di vista che la finalità del legislatore, al di là delle indicazioni più o meno precise che ha potuto fornire con le norme, è quella non di indurre a “produrre carta”, e si fa riferimento ai documenti di sicurezza quali il PSC, il POS o il DUVRI, ma quella di far attuare nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei o mobili una effettiva prevenzione, cosa che solo con una individuazione dei rischi prima e con la lo loro eliminazione poi si può raggiungere.


Deresponsabilizzazione del datore di lavoro e dirigenti

martedì 24 novembre 2009

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09 in questo caso?


L’ articolo 12 comma 1 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 (nel seguito “D.Lgs.106/09”) ha sostituto, all’ articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 (nel seguito “D.Lgs.81/08”), la frase:

“La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”

con la frase:

“L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”

L’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.81/08 recita ora, dopo la modifica:

“La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”

L’ articolo 12 comma 2 del D.Lgs.106/09 ha inoltre aggiunto integralmente all’ articolo 16 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita:

“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”

L’ articolo 30 comma 1 lettera a) ha poi aggiunto integralmente all’ articolo 51 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita :

“Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;”


L’ intendimento di queste modifiche è di fatto la deresponsabilizzazione del datore e dei dirigenti rispetto agli obblighi di salvaguardia della salute e della sicurezza definiti dal D.Lgs.81/08.

Infatti, grazie alla possibilità offerta con la sub-delega, datore di lavoro e dirigenti potranno teoricamente delegare ai preposti tutti gli obblighi, ad eccezione degli unici due non delegabili (stesura del documento di valutazione del rischio e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che a seguito dell’ articolo 17 del D.Lgs.81/08, rimasto invariato, rimangono ad esclusivo carico del Datore di Lavoro).

Inoltre il principio consolidato dalle fonti e dalla giurisprudenza che, anche in presenza di delega la responsabilità civile e penale di eventuali omissioni rimane in capo al delegante che non abbia sufficientemente vigilato sul delegato, viene in questo caso stravolto, consentendo di assolvere all’ obbligo di vigilanza “in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”, quindi di un sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza.

La conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza e del sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione non viene però demandato a Enti pubblici di controllo (Ispettorato del Lavoro, Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Aziende Sanitarie Locali), ma, mediante asseverazione dagli Organismi Paritetici, che essendo organizzazioni datoriali anche dei Datori di Lavoro non potranno garantire un’ obiettività di giudizio.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria


In merito alla responsabilità del datore di lavoro la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n. L 183 del 29/06/1989 (nel seguito “Direttiva 89/391”), all’ articolo 5 “Disposizioni generali” recita:

“2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e / o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.”

Pertanto la Direttiva 89/391 sancisce in maniera fin troppo evidente il principio della responsabilità soggettiva del Datore di Lavoro, anche in presenza di delega ad altri soggetti e anche nel caso di inadempienza dei lavoratori ai loro obblighi, secondo il principio della responsabilità “in eligendo e in vigilando”.

L’ esclusione o la diminuzione della responsabilità del datore di lavoro è ammessa solo “per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali”. E’ evidente che questo non è quanto previsto dal D.Lgs.106/09 che esclude la responsabilità del datore di lavoro in qualunque caso, indipendentemente dalla imprevedibilità o dalla eccezionalità dell’ evento.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’ articolo 30 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dicono la legge fondamentale e le fonti giuridiche dello Stato Italiano

L’ articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Questo principio fondamentale sancisce l’ eguaglianza di tutti i cittadini rispetto agli obblighi di legge. Quanto sancito, in merito alla deresponsabilizzazione di dirigenti e preposti relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, lede questo principio fondamentale, limitando di fatto la responsabilità dei manager aziendali rispetto a preposti e lavoratori.


L’ articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

L’ articolo 2086 “Direzione e gerarchia nell’ impresa” del Codice Civile Italiano recita:

“L’ imprenditore è il capo dell’ impresa (Costituzione articolo 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.”

L’ articolo 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro” del Codice Civile Italiano recita:

“L’ imprenditore e tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”


Tutte queste fonti pongono la responsabilità della salute e della sicurezza dei lavoratori in capo al Datore di Lavoro, cioè al “capo dell’ impresa”. Tutti gli obblighi di legge, anche quelli a carico dei suoi collaboratori che dipendono gerarchicamente da lui, sono quindi riconducibili sempre e comunque anche al Datore di Lavoro.

Oltre a quanto sopra, l’ articolo 40 “Rapporto di causalità” del Codice Penale Italiano al comma 2 recita:

“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Anche sul fronte penale viene quindi ribadito la responsabilità dell’ imprenditore che non opera tutto quanto in suo potere, compreso l’ obbligo di vigilanza diretta sull’ operato dei propri dipendenti.


 

Fonte: Blog di Luca

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

venerdì 23 ottobre 2009

L’INAIL, con la circolare n. 55 del 21 ottobre 2009, comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per i medici radiologi a decorrere dal 1° luglio 2009.

L’Istituto illustrata i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

 

Fonte: INAIL