Archivio della categoria ‘Norme’

Il POS in caso di forniture nei cantieri

mercoledì 16 dicembre 2009

Pubblichiamo un interessante quesito a cura di G. Porreca circa obbligo di redigere il POS da parte delle imprese di mere forniture di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili.

Quando si parla di forniture di materiali e/o attrezzature nei cantieri temporanei o mobili occorre innanzitutto, ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, individuare e precisare se si tratta di una mera fornitura, e cioè di una pura e semplice fornitura di tali materiali e/o attrezzature, o meno. Sulla mera fornitura ha già avuto modo di esprimersi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in occasione della circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996, nella quale la mera fornitura nei cantieri temporanei o mobili è stata assimilata alla fornitura a piè d’opera e ciò condivisibilmente non ritenendo di considerare tale quella fornitura di materiali che viene abbinata anche alla messa in opera o nel caso della fornitura del calcestruzzo, ad esempio, alla gettata. Nella circolare lo stesso Ministero del Lavoro ha avuto modo di precisare, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, che le aziende impegnate nelle attività di fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature in un cantiere edile non devono redigere il POS, essendo, per effetto del combinato disposto dell’art. 9.1, c) bis dell’allora D. Lgs. 494/96 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo della redazione di tale documento posto a carico unicamente delle imprese che eseguono i lavori indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 e non potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipassero in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro ha fatto ricadere nella citata circolare le aziende che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature. A proposito della affermazione fatta dal Ministero del Lavoro di tenere conto, ai fini della sicurezza sul lavoro, solo delle aziende che eseguono i lavori di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 si consulti l’approfondimento elaborato dallo scrivente al termine del quale si è pervenuti alla conclusione che sarebbe necessario, sempre ai fini della sicurezza sul lavoro, tenere conto di tutte le aziende che sono state comunque chiamate ad “operare” in cantiere e non solo di quelle “esecutrici”.

Lo stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare ha precisato, inoltre, che “le esigenze  di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera presenza di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D. Lgs. n. 626/94 mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti)”.

L’azienda fornitrice, da parte sua”, ha concluso il Ministero del Lavoro nella citata circolare, “come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b) dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere”.

Il D. Lgs. n. 81/2008 successivamente, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha preso in considerazione, come già sostenuto nella risposta al quesito indicato, il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell’art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che nell’art. 26 dello stesso decreto legislativo, contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa svolta.

Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, si ribadisce “ I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”, ma con il comma 1 bis, introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato anche aggiunto chein tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” il quale ha appunto fissato gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Secondo l’art. 26 comma 3 bis, invece, aggiunto con il decreto correttivo “ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché………”

Ora dalla lettura coordinata dei due articoli sopraindicati deriva quindi che in effetti, così come è stato fatto osservare, le aziende di mere forniture di materiali ed attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell’art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26 comma 3 bis. Queste sono comunque tenute, per espressa indicazione del legislatore contenute nello stesso art. 26 comma 3 bis, a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate in cantiere per effettuare la fornitura (comma 2 lettera b), a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).

Si fa osservare a tal punto che dell’accesso in cantiere dell’azienda incaricata della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e quindi degli eventuali rischi interferenziali da questa eventualmente apportati dovrà comunque essere anche informato sia il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente, (si ricorda che nei PSC vengono programmate ed indicate le zone del cantiere destinate alle forniture) che l’impresa affidataria e ciò l’impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare integrando il suo POS in maniera tale che il coordinatore stesso possa valutare la compatibilità delle operazioni di fornitura con il suo PSC ed apportare, se necessario, eventuali variazioni e quindi, operando le stesse nel cantiere sottoposto al suo controllo, coordinare durante l’esecuzione dei lavori tutte e due le imprese, appaltatrice e committente.

Si può quindi concludere che, se pure non vogliamo chiamare POS o non vogliamo chiamare DUVRI quello che l’azienda fornitrice è tenuta ad elaborare, una cosa è certa e cioè che, in ogni caso, l’azienda fornitrice, anche nel caso quindi di una mera fornitura, è tenuta a relazionare, e per iscritto, a parere dello scrivente, in merito alle operazioni che si accinge a fare in cantiere e ad informare, come già detto, degli eventuali rischi che può apportare sia l’impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione. Le stesse considerazioni sulla necessità di informare sia l’impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione sugli eventuali rischi che potrebbero introdurre in cantiere si ritiene che valgono anche per i lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso per i quali il legislatore non ha inteso fornire degli indirizzi precisi circa l’obbligo o meno di redigere i piani operativi di sicurezza. Non si deve comunque perdere di vista che la finalità del legislatore, al di là delle indicazioni più o meno precise che ha potuto fornire con le norme, è quella non di indurre a “produrre carta”, e si fa riferimento ai documenti di sicurezza quali il PSC, il POS o il DUVRI, ma quella di far attuare nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei o mobili una effettiva prevenzione, cosa che solo con una individuazione dei rischi prima e con la lo loro eliminazione poi si può raggiungere.


Deresponsabilizzazione del datore di lavoro e dirigenti

martedì 24 novembre 2009

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09 in questo caso?


L’ articolo 12 comma 1 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 (nel seguito “D.Lgs.106/09”) ha sostituto, all’ articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 (nel seguito “D.Lgs.81/08”), la frase:

“La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”

con la frase:

“L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”

L’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.81/08 recita ora, dopo la modifica:

“La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”

L’ articolo 12 comma 2 del D.Lgs.106/09 ha inoltre aggiunto integralmente all’ articolo 16 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita:

“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”

L’ articolo 30 comma 1 lettera a) ha poi aggiunto integralmente all’ articolo 51 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita :

“Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;”


L’ intendimento di queste modifiche è di fatto la deresponsabilizzazione del datore e dei dirigenti rispetto agli obblighi di salvaguardia della salute e della sicurezza definiti dal D.Lgs.81/08.

Infatti, grazie alla possibilità offerta con la sub-delega, datore di lavoro e dirigenti potranno teoricamente delegare ai preposti tutti gli obblighi, ad eccezione degli unici due non delegabili (stesura del documento di valutazione del rischio e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che a seguito dell’ articolo 17 del D.Lgs.81/08, rimasto invariato, rimangono ad esclusivo carico del Datore di Lavoro).

Inoltre il principio consolidato dalle fonti e dalla giurisprudenza che, anche in presenza di delega la responsabilità civile e penale di eventuali omissioni rimane in capo al delegante che non abbia sufficientemente vigilato sul delegato, viene in questo caso stravolto, consentendo di assolvere all’ obbligo di vigilanza “in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”, quindi di un sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza.

La conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza e del sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione non viene però demandato a Enti pubblici di controllo (Ispettorato del Lavoro, Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Aziende Sanitarie Locali), ma, mediante asseverazione dagli Organismi Paritetici, che essendo organizzazioni datoriali anche dei Datori di Lavoro non potranno garantire un’ obiettività di giudizio.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria


In merito alla responsabilità del datore di lavoro la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n. L 183 del 29/06/1989 (nel seguito “Direttiva 89/391”), all’ articolo 5 “Disposizioni generali” recita:

“2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all’impresa e / o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l’esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.”

Pertanto la Direttiva 89/391 sancisce in maniera fin troppo evidente il principio della responsabilità soggettiva del Datore di Lavoro, anche in presenza di delega ad altri soggetti e anche nel caso di inadempienza dei lavoratori ai loro obblighi, secondo il principio della responsabilità “in eligendo e in vigilando”.

L’ esclusione o la diminuzione della responsabilità del datore di lavoro è ammessa solo “per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali”. E’ evidente che questo non è quanto previsto dal D.Lgs.106/09 che esclude la responsabilità del datore di lavoro in qualunque caso, indipendentemente dalla imprevedibilità o dalla eccezionalità dell’ evento.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’ articolo 30 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dicono la legge fondamentale e le fonti giuridiche dello Stato Italiano

L’ articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Questo principio fondamentale sancisce l’ eguaglianza di tutti i cittadini rispetto agli obblighi di legge. Quanto sancito, in merito alla deresponsabilizzazione di dirigenti e preposti relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, lede questo principio fondamentale, limitando di fatto la responsabilità dei manager aziendali rispetto a preposti e lavoratori.


L’ articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

L’ articolo 2086 “Direzione e gerarchia nell’ impresa” del Codice Civile Italiano recita:

“L’ imprenditore è il capo dell’ impresa (Costituzione articolo 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.”

L’ articolo 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro” del Codice Civile Italiano recita:

“L’ imprenditore e tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”


Tutte queste fonti pongono la responsabilità della salute e della sicurezza dei lavoratori in capo al Datore di Lavoro, cioè al “capo dell’ impresa”. Tutti gli obblighi di legge, anche quelli a carico dei suoi collaboratori che dipendono gerarchicamente da lui, sono quindi riconducibili sempre e comunque anche al Datore di Lavoro.

Oltre a quanto sopra, l’ articolo 40 “Rapporto di causalità” del Codice Penale Italiano al comma 2 recita:

“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Anche sul fronte penale viene quindi ribadito la responsabilità dell’ imprenditore che non opera tutto quanto in suo potere, compreso l’ obbligo di vigilanza diretta sull’ operato dei propri dipendenti.


 

Fonte: Blog di Luca

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

venerdì 23 ottobre 2009

L’INAIL, con la circolare n. 55 del 21 ottobre 2009, comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per i medici radiologi a decorrere dal 1° luglio 2009.

L’Istituto illustrata i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

 

Fonte: INAIL

Istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi degli RLS

mercoledì 26 agosto 2009

Con la circolare del 25 agosto 2009, n. 43 sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Segue circolare 25 agosto 2009:


Direzione Generale
Direzione Centrale Prevenzione

Circolare n. 43 del 25 agosto 2009

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali

e p.c. a:

Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all’esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico
Comitati consultivi provinciali

Oggetto: Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Modifiche all’art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008.

Quadro Normativo

 

  • Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13
  • Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
  • Art. 18, così come modificato dall’art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
  • Art. 47: “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
  • Art. 55, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”

PREMESSA
Sentite la Direzione Generale dell’attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009)

La presente circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l’Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: PRECISAZIONI
L’art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell’art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.

Rimane invariata la previsione di cui all’art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.

A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.

Pertanto:
a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 – comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.

b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.

Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.

TERMINI E MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI:
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni.

Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.

A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO

PRIMA COMUNICAZIONE

Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:

  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
  4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1

L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di “Punto Cliente”, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.

Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l’accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.

Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL

Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione – non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL – deve effettuare la registrazione sul sito dell’Istituto come di seguito specificato:

  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
  4. compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su “SALVA”.

L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico” un messaggio con l’indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito www.inail.it in “Punto Cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di “Codice Cliente” ed un pin (4 cifre). 
Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell’Istituto. Sarà l’operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all’attribuzione del numero di “Codice Cliente” e del pin. Naturalmente, l’operatore Inail dovrà indicare nella schermata “Registrazione utente generico” il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).

Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l’incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all’accesso su “Punto Cliente”, avrà la possibilità di procedere all’inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.
Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.

Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra’ selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:

UNITA’ PRODUTTIVA 
PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA 
DENOMINAZIONE 
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

CODICE FISCALE
COGNOME 
NOME 
DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

Se ci sono più unità produttive la procedura consente l’attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.

Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte dell’utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per quanto riguarda l’inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l’accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall’utenza principale.

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
(a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute)

Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o designazioni, e’ già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all’aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono:

  • apre la lista a suo tempo inviata
  • visualizza la unità produttiva
  • modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico
  • inoltra

MODIFICA DEI DATI

Qualora l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica.

Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta.

SANZIONI
L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi’ come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.

 

F. to IL DIRETTORE GENERALE

 

Fonte: INAIL

L’imprenditore è responsabile anche in presenza dell’addetto alla sicurezza

lunedì 13 luglio 2009

10 luglio 2009. Sentenza della Cassazione: nei cantieri edili l’incaricato deve essere una persona tecnicamente preparata e la sua nomina deve risultare da precisi documenti aziendali. Senza questi requisiti minimi, il titolare è sempre chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio

MILANO – Non basta la nomina di un addetto alla sicurezza sui cantieri per cancellare tutte le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Con la sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori, la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’Appello di Milano nei confronti del titolare di una società di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non è di per sé motivo sufficiente per esonerare il titolare dell’azienda dalle colpe di un eventuale incidente.

In particolare, se è vero che l’imprenditore può delegare ad altri i suoi doveri di “osservanza e sorveglianza” delle norme anti-infortuni, tuttavia questo incarico non può essere affidato a chiunque. Deve invece trattarsi di una “persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento”. In sostanza: se l’incaricato non possiede dei “requisiti minimi”, la sua attività è come se non ci fosse e le responsabilità restano interamente a carico del proprietario della ditta. La delega, inoltre, deve risultare da un documento chiaro e formalmente accettato dal destinatario. Nel caso specifico che ha motivato il giudizio, il cantiere stradale non era segnalato in modo da “garantire l’incolumità dei lavoratori”: un omissione che, secondo i giudici, fu la causa del travolgimento di un operaio da parte di un camion.

La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di disposizioni che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi titolare di una posizione di garanzia, deve istruire il personale circa i rischi inerenti all’attività svolta, adottando nel contempo le opportune misure precauzionali. Le disposizioni, poi, devono essere sempre da lui controllate e osservate per evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni. Il “capo” ha l’obbligo, infine, di controllare in maniera continua ed effettiva che la strumentazione professionale venga utilizzata correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza problemi.

 

Fonte: Inail.it

I quesiti sul decreto 81/08: due cantieri edili nello stesso fabbricato

mercoledì 8 luglio 2009

Dal sito di Punto Sicuro un interessante riflessione dell’Ing. Porreca

Quesito

Il proprietario di un fabbricato di cinque piani ha affittato due piani ad un inquilino per destinazione uffici e gli altri tre ad un altro inquilino. Le parti comuni e cioè le scale rimangono in gestione del proprietario così come pure il piano terra adibito a magazzino. I due inquilini devono eseguire dei lavori di ristrutturazione. Che tipo di piano di sicurezza deve fare il proprietario oppure i piani di sicurezza sono di competenza ciascuno dei singoli inquilini? E in questo caso chi fa i POS?

Risposta

Se come sembra di aver compreso i lavori di ristrutturazione sono fatti dai singoli inquilini ed interessano esclusivamente le parti del fabbricato a loro affidati in fitto gli inquilini stessi sarebbero i committenti delle loro singole opere essendo il committente definito nel Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, colui per il quale viene realizzata l’opera per cui viene installato il cantiere edile.

Quindi in sostanza ci troviamo in presenza di due cantieri edili installati nello stesso fabbricato e di due committenti a  carico dei quali scattano singolarmente gli obblighi di cui al Titolo IV del citato D. Lgs. n. 81/2008 (eventuale nomina del coordinatore, eventuale redazione del PSC, eventuale notifica preliminare, verifica tecnico professionale delle imprese, ecc). E’ chiaro, inoltre, che se fosse il proprietario degli appartamenti a commissionare i lavori di ristrutturazione dei suoi appartamenti sarà questi ad assumere la figura di committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e tutti gli obblighi fissati dal citato decreto legislativo saranno a suo esclusivo carico.

Il POS, piano operativo di sicurezza, invece è, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico dei datori di lavoro delle singole imprese esecutrici che operano nei singoli cantieri.

Vai alla sezione download per la nostra modulistica per la sicurezza aziendale e nei cantieri.

Operaio schiacciato da pressa, in coma a Porcia

giovedì 29 gennaio 2009

Un operaio di 37 anni é rimasto schiacciato sotto una pressa stamani in uno stabilimento nella zona industriale di Porcia (Pordenone).
L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine dove è ricoverato in stato di coma.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Fontanafredda (Pordenone) e gli ispettori dell'Azienda sanitaria per accertare le cause dell'incidente, avvenuto intorno alle 7:30.

GELA (CALTANISSETTA)
I sindacati hanno proclamato due ore di sciopero, dalle 8 alle 10, al petrolchimico di Gela, dove ieri sera un operaio di 34 anni, Salvatore Vittorioso, sposato e con un figlio, è morto per l'esplosione di un'apparecchiatura sotto pressione. L'uomo lavorava per la Ecorigen, che opera nel settore della rigenerazione dei catalizzatori e degli olii esausti. Secondo Cgil, Cisl e Uil, "quanto è accaduto è da ascrivere alla piena responsabilita della Ecorigen", per la quale lavorano 45 persone. Il forno che ha provocato l'incidente era entrato in funzione ieri, dopo che per una settimana, a causa di un guasto, una delle due linee di produzione era rimasta ferma. Vittorioso, originario di Licata, nell'Agrigentino, aveva un contratto a tempo determinato. Ieri aveva fatto il turno dalle 6 alle 14 ma era rimasto al lavoro, su richiesta dell'azienda, perché serviva personale. La salma dell'operaio si trova all'obitorio di contrada Fardella. Sull'incidente la procura di Gela ha aperto un'inchiesta.

Agenzia Entrate: maxisanzione per il sommerso, modalità operative

giovedì 2 ottobre 2008

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E, pubblicata in data 24 settembre 2008, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalle disposizioni legislative e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di applicazione della maxisanzione per lavoro irregolare relativamente al periodo antecedente al 11 agosto 2006.

La circolare 56/E

Fonte: DPL Modena

Aggravate le pene nei casi di omicidio e lesioni colpose legate ad inosservanze di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In vigore con la conversione in legge del decreto legge n. 92/2008.

venerdì 29 agosto 2008

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 della legge n. 92 del 23 maggio 2008 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 23/5/2008 n. 92 contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", sono state confermati e resi definitivi gli aumenti delle pene già previsti dal Codice Penale per le lesioni colpose e l'omicidio colposo nei casi di inosservanze a norme sia di prevenzione degli infortuni e che sulla circolazione stradale.

In particolare per l'omicidio colposo legato a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro la pena è stata fissata nella reclusione da due a sette anni, per le lesioni gravissime è stata fissata nella reclusione da uno a tre anni mentre per le lesioni gravi è stata fissata nella reclusione da tre mesi a un anno o nella multa da euro 500 a euro 2.000. Di seguito i testi degli art. 589 e 590 del Codice Penale così come modificati D. L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con la legge 24 luglio 2008 n. 125.

  • Art. 589 (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

    1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

  • Art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Fonte: Porreca.it

Circolare Libro Unico

lunedì 25 agosto 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che detta le prime istruzioni operative al personale ispettivo in merito al Libro Unico del Lavoro e all’applicazione degli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Dal 18 agosto è soppresso l’obbligo di tenuta del libro matricola e del registro di impresa.

Fino al 31 dicembre 2008 i datori di lavoro potranno adempiere agli obblighi di tenuta del libro unico stabiliti dal citato articolo 39 con la regolare compilazione del libro di paga, nelle sue sezioni presenze e sviluppo della retribuzione, applicando però le nuove modalità di tenuta.

Riferimenti normativi: Circolare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 21/08/2008, n. 20, G.U. 27/08/2008, n. 200