Archivio della categoria ‘Testo Unico’

Stress lavoro correlato – indicazioni del comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

mercoledì 25 gennaio 2012

Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte notizia A.S.S. 4 Medio Friuli

Stress_lavoro_correlato._Indicazioni_coordinamento_tecnico_regioni

ANCE – i ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni

domenica 15 gennaio 2012

Proponiamo il documento aggiornato e revisionato predisposto da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)   LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni.

Il legislatore, con il Testo Unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivamente
modificato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha elaborato una disciplina organica in materia di
sicurezza sul lavoro, fornendo la definizione e disciplina delle figure che svolgono un ruolo significativo
all’interno dell’impresa.
Il settore dell’edilizia rappresenta da sempre uno dei settori produttivi maggiormente coinvolti nell’applicazione
delle misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alle attività
svolte nell’ambito dei cantieri di lavori pubblici e privati.
In tale ottica, l’Ance è da tempo impegnata nella diffusione della “cultura della sicurezza” attraverso la
promozione della prevenzione e del rispetto delle regole finalizzate a tutelare i lavoratori presso le proprie
Associazioni territoriali e le imprese associate.
Per tale ragione, l’Ance ritiene opportuno riformulare la propria pubblicazione in materia di tutela della
sicurezza, alla luce del rinnovato assetto normativo. Per maggior chiarezza si è ritenuto opportuno
organizzare la struttura del presente lavoro approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima
nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili. Ciò con
il primario obiettivo di fornire uno strumento adeguato a chiarire i delicati profili di responsabilità che
coinvolgono le figure ricoprenti ruoli significativi all’interno dell’impresa e dei cantieri.

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INVITO SEMINARIO GRATUITO SUL NUOVO ACCORDO “FORMAZIONE” DEL 21/12/2011

venerdì 13 gennaio 2012

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  n° 8 del 11/01/2012 degli Accordi sulla formazione lavoratori, preposti, dirigenti ed RSPP – datori di lavoro del 21/12/2011, gli staff di Asq Sinergie srl e di Friuli Antincendi srl, hanno il piacere di invitarvi ad un seminario gratuito durante il quale verranno illustrati le principali novità, gli obblighi previsti. Si precisa che le nuove regole sono immediatamente operative.

Considerando il campo di applicazione, le ricadute su tutte le aziende e l’interesse che ha destato questo nuovo accordo, abbiamo organizzato 3 date per dare la possibilità di poter soddisfare un numero maggiore di utenti e cercando e  in base alle Vostre esigenze:

-          MER 25/01/2012 ORE 17.30 PRESSO FRIULIANTINCENDI  SRL Via f.lli Savoia 24 33033 CODROIPO – ISCRIZIONI CHIUSE

-          LUN 30/01/2012 ORE 17.30 PRESSO ASQ SINERGIE SRL Via Beorchia 10/5 33037 PASIAN DI PRATO – ISCRIZIONI CHIUSE

-          MAR 31/01/2012 ORE 17.30 PRESSO ASQ SINERGIE SRL Via Beorchia 10/5 33037 PASIAN DI PRATO

Alleghiamo in modulo di adesione ove dovrete cortesemente indicare la data scelta, i vostri dati e inviarlo via fax al numero 0432 644014 o mail all’indirizzo asq@asqsinergie.com

Per motivi organizzativi verranno accolte le richieste in base alla loro data di arrivo.

Modulo di Iscrizione

Vi attendiamo numerosi.

ASQ SINERGIE SRL

FRIULIANTINCENDI SRL

Accordi Formazione del 21.12.2011 – DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI – RSPP

martedì 3 gennaio 2012

Come già precedentemente comunicato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono stati  approvati gli accordi su:

- Formazione dei RSPP / Datori di Lavoro

- Formazione dei Lavoratori, Dirigenti, Preposti

Gli accordi già approvati dalla Conferenza Stato-Regioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” indicativamente prevista per gennaio 2012

Conusulta gli accordi:

Accordo Formazione RSPP-Datori di Lavoro

Accordo Formazione Dirigenti Preposti Lavoratori

Corsi di Aggiornamento RSPP – ASPP: scadenza del 14 febbraio 2012

mercoledì 7 dicembre 2011

Il 14 febbraio 2012 scade il termine per completare l’aggiornamento per tutti i RSPP e ASPP, che hanno usufruito della “sanatoria” prevista dall’Accordo Stato Regioni del 26.01.2006 e dal successivo Accordo del 05.10.2006, che ha consentito di:
– non frequentare i Moduli A” e “B” in funzione della pregressa esperienza
– frequentare SOLO il 20% del monte-ore di aggiornamento entro il 14 febbraio 2008.

Tutti i RSPP e ASPP che hanno usufruito di questa opportunità DEVONO COMPLETARE l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012, altrimenti:
– decadono e perdono il requisito/titolo di RSPP
– il datore di lavoro DEVE sostituirlo, pena la SANZIONE INDELEGABILE per il Datore di lavoro dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro (art. 16, comma 1, lettera b).

RSPP e ASPP che hanno frequentato i Moduli “A” e B” devono completare l’aggiornamento entro 5 anni dalla data di conseguimento dell’Attestato del Modulo “B” (anche se nominati successivamente).

Fonte: amblav.it

I quesiti sul decreto 81: la verifica dell’idoneità delle imprese

sabato 5 novembre 2011
Quesito
E’ tenuto il committente di un cantiere temporaneo o mobile ad effettuare la verifica tecnico professionale di una impresa che deve effettuare una fornitura e che non utilizza in un cantiere personale, macchine o attrezzature proprie e se si con quali modalità?
Risposta
Dopo il quesito sull’obbligo di redigere il piano opertivo di sicurezza (POS) da parte delle imprese affidatarie che non siano anche imprese esecutrici e su come elaborare lo stesso in tal caso ecco un altro rompicapo contenuto nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i che riguarda comunque ancora le imprese affidatarie. La domanda questa volta verte sull’obbligo o meno da parte del committente di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese affidatarie anche nel caso in cui queste non abbiano personale che partecipi alla esecuzione delle opere in un cantiere temporaneo o mobile e che nello stesso non utilizzino macchine o attrezzature e se invece tale obbligo sussiste con quali modalità debba essere adempiuto. Il rompicapo ancora una volta è legato ad uno scoordinamento che si può riscontrare e che lo scrivente più volte ha avuto modo di mettere in evidenza fra le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguardanti i cantieri temporanei o mobili, e quelle generali riportate nel Titolo I dello stesso D. Lgs.
La risposta al quesito non può che essere positiva anche se c’è da ammettere che, per come sono state scritte le disposizioni di legge in materia, qualche perplessità sussiste. Come al solito, comunque, per giungere a delle conclusioni convincenti è però necessario partire dall’esame dei riferimenti normativi che riguardano l’argomento specifico.
L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il comma 9 lettera a) ha stabilito che:
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII
In tale articolo, come è possibile osservare, fra le imprese da verificare da parte del committente sono inserite anche le imprese affidatatarie ed è stato inoltre precisato che la verifica stessa va fatta seguendo le modalità di cui all’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il quale è stato disposto che:
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo”,
e, per quanto riguarda le imprese affidatarie, è stato precisato anche al punto 3 dello stesso Allegato che:
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
Ora dalla lettura coordinata dei sopraindicati art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato VXII allo stesso decreto discende che nel caso in cui l’impresa affidataria non partecipi con proprio personale, mezzi ed attrezzature all’esecuzione delle opere, il committente non sarebbe tenuto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria nel caso in cui questa non fosse anche esecutrice ma non sembra che le cose stiano in questi termini se si fa una lettura dell’articolo in maniera sistematica e non strettamente letterale e se si rapporta quanto nello stesso indicato con quanto contenuto in altre disposizioni dello stesso decreto legislativo confrontando le quali emerge invece che il committente una verifica delle imprese affidatarie comunque debba in ogni caso effettuarla sia pure limitata al controllo della presenza di quei requisiti che tali imprese devono comunque possedere, indipendentemente dal fatto che partecipino o meno all’esecuzione delle opere in cantiere con proprio personale, mezzi ed attrezzature, quali ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (lettera a) ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (lettera c), che poi sono quegli elementi il cui possesso il legislatore con l’articolo 90 comma 9 lettera a) ha richiesto quanto meno per la verifica della idoneità delle imprese nei cantiere di modesta entità e cioè nei cantieri con un numero di uomini-giorno inferiore a 200, sempre che non comportino ovviamente rischi particolari di cui all’allegato XI dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Circa l’obbligo da parte del committente, in particolare, di verificare che anche le imprese affidatarie fossero in possesso del DURC, ancorché non esecutrici, si è espresso in maniera favorevole anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 19/2010 del 9/6/2010 nel quale ha motivato il proprio parere sulla osservazione che almeno nella fase iniziale le imprese affidatarie sono le uniche che dovrebbero eseguire i lavori che poi possono anche subappaltare.
Un conforto sulla bontà della interpretazione di natura logica che lo scrivente suggerisce nella lettura dell’Allegato XVII deriva anche da quanto indicato nell’art. 26 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi che il committente, sia pure nella veste di datore di lavoro che riceve una ditta appaltatrice nella propria azienda, ha nei confronti delle imprese con le quali ha stipulato un contratto di appalto o d’opera o di somministrazione che sono appunto imprese affidatarie. Tale articolo 26, infatti, che si applica nell’ambito di tutte le attività con il comma 1 lettera a) impone analogamente al committente stesso di effettuare comunque una verifica di idoneità tecnico professionale attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e dell’autocertificazione da parte dell’impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in attesa che venga emanato il decreto di cui all’articolo 6 comma 8 lettera g) sul sistema di qualificazione delle imprese da parte della Commissione consultiva permanente alla quale il legislatore ha affidato il compito di farlo.
Una lettura dell’Allegato XVII differente da quella sopraindicata ed orientata nel senso che la verifica dell’idoneità tecnico professionale non debba essere richiesta se le imprese affidatarie non partecipino in cantiere alla esecuzione delle opere non è neanche accettabile se si rapporta quanto indicato nel punto 1. di tale Allegato XVII con quanto riportato nel punto 3. dello stesso Allegato, così come inserito con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 e secondo il quale:
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2
in quanto se così fosse si verificherebbe l’assurdo che una impresa affidataria, la cui idoneità tecnico professionale non è stata verificata dal committente, sia tenuta essa invece ad effettuarla nei confronti di altre imprese subappaltatrici alle quali ha a sua volta affidato tutto o parte dell’oggetto del contratto stipulato con il committente.
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato si ritiene in definitiva che in ogni caso le imprese affidatarie, siano esse esecutrici o meno, debbano dimostrare di possedere la idoneità tecnico professionale per eseguire i lavori o i servizi di cui al contratto esibendo la documentazione specificatamente prevista dalla legge e ciò anche in rispetto dello spirito generale delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale bisogna accertarsi che qualsiasi ditta appaltatrice debba essere idonea dal punto di vista sia tecnico professionale che amministrativo e debba essere in regola con le disposizioni di legge vigenti.
Per gli amanti, infine, della interpretazione letterale da dare alle disposizioni di cui al punto 1. dell’Allegato XVII, secondo la quale la verifica delle imprese affidatarie debba essere fatta solo se le stesse hanno personale, mezzi o attrezzature impegnate in cantiere, si ritiene opportuno fare osservare quanto anche indicato nel punto 01. dello stesso Allegato XVII, così come introdotto dal decreto correttivo, secondo il quale ogni impresa affidataria è tenuta ad individuare nella propria organizzazione uno o più soggetti “ della propria impresa” al quale o ai quali affidare l’incarico di assolvere ai compiti di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008 posti a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria e cioè di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l’applicazione  delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al piano di sicurezza e di coordinamento, personale questo appartenente all’impresa che per assolvere appunto agli adempimenti di cui all’incarico affidatogli deve comunque frequentare il cantiere interessato. In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro nel sopracitato interpello  n. 19/2010 a supporto del proprio parere in base al quale anche le imprese affidatarie “ ancorché non esecutrici” debbano attestare la loro idoneità tecnico professionale. Molto fondate appaiono quindi in definitiva le perplessità che sorgono nel leggere quel ’” ove utilizzino anche proprio personale” riportato nel punto 1. dell’Allegato XVII.
Un altro vero e proprio rompicapo.
Fonte:  puntosicuro.i

Buone prassi e differenze di genere

giovedì 27 ottobre 2011

Approvato dalla Commissione Consultiva il 21 settembre 2011

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, allo scopo di promuovere la considerazione delle differenze di genere in relazione alla predisposizione e realizzazione delle attività di prevenzione (articolo 6, comma 8, lettera l) del D. Lgs. n. 81/08),  ha approvato, nella seduta del 21 settembre 2011, il documento con cui ha provveduto a fornire indicazioni per la compilazione del modello di presentazione per la validazione, ai sensi dell’art.6, comma 8, lett.d) del Decreto Legislativo n.81/08, di buone prassi che riguardino, in tutto o in parte, le differenze di genere.

• Buone prassi e differenze di genere (formato .pdf 10,19 Kb)

Per approfondimenti vai alla pagina Linee guida e buone prassi

Fonte: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20111025_Buone_prassi_differenza_genere.htm

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI

lunedì 19 settembre 2011


Pubblichiamo il documento “LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI” con la finalità di fornire ulteriori strumenti di promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La mansione di addetto al videoterminale coinvolge molti addetti ed è regolata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al titolo VII e allegato XXXIV.

Fonte:  http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/risorse_umane/sicurezza_lavoro/documentazione/Sicurezza_-_Utilizzo_dei_VDT_e_Ambiente_di_Lavoro.pdf

Sicurezza_-_Utilizzo_dei_VDT_e_Ambiente_di_Lavoro


LINEE GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI-VIDEOTERMINALI



Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi.

venerdì 24 giugno 2011

Pubblichiamo le indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi.

Il documento è stato curato dalla USLL 5 Ovest Vicentino – Dipartimento di prevenzione.

Ulss_5_indicazioni_operative_DDL_infortuni

AMIANTO – norme regionali del Veneto e della Puglia

mercoledì 22 giugno 2011

Pubblichiamo in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione dell’amianto.

REGIONE VENETO – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 265 del 15 marzo 2011

Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (titolo IX capo III del D.lgs 81/08).

Approvazione linee interpretative regionali.

Reg_Veneto_delib_265_2011

REGIONE PUGLIA – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1070

“Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – Titolo IX Sostanze Pericolose – Capo III Protezione
dai rischi connessi all’esposizione all’Amianto:

Linee di Indirizzo

Regione Puglia 2011 Amianto