Archivio della categoria ‘Testo Unico’

I questi dell’ing. Porreca – Locali interrati e seminterrati

giovedì 13 maggio 2010

Quesito
Quale e’ la definizione tecnica di locale interrato e seminterrato ai fini dell’art. 65 del D.lgs. 81/08 e della applicazione dell’art. 8 del d.p.r. n. 303/1956 e quali i riferimenti se tali locali interrati e seminterrati si trovano su terreni inclinati? È vero che il ministero del lavoro ha fornito delle indicazioni in merito con una circolare?

Risposta
La definizione di locale interrato e seminterrato è diversa a seconda della fonte di provenienza.
Diversi anni fa il Ministero del Lavoro in una nota inviata agli organi ispettivi periferici diede alcuni indirizzi sull’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 e si espresse nel senso di considerare locali interrati quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell’altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell’altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro.

Successivamente ci sono state altre definizioni di locali interrati e seminterrati (decreto ministeriale sull’edilizia scolastica, decreto antincendio sugli impianti termici a gas, regolamenti comunali, linee guida, norme tecniche, circolari e finanche la giurisprudenza in una sentenza) la più recente delle quali ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 si trova (pag. 6 e segg.) nelle “Linee-guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro” ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956 emesse dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995 (B.U.R. n. 6, 9 febbraio 2006), alla quale si consiglia di fare riferimento e che così citano in merito testualmente:

Definizioni:
A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato.
Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.
Qualora i terreni in pendenza siano oggetto di sbancamenti il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato, nei lati rivolti verso lo sbancamento, è libero e scoperto per una ampiezza di almeno m 1,20. Quando siano realizzati sbancamenti, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza di almeno m 1,20. (L’ampiezza del passaggio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le aree di sbancamento consente la realizzazione di vie di esodo o di eccesso per i soccorritori equivalenti a quelle dei piani fuori terra)
B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.
Locale interrato quando la differenza B – A è inferiore a 1/3 dell’altezza del locale;
Locale seminterrato quando la differenza B – A è compresa fra 1/3 e ½ dell’altezza del locale;
Locale assimilabile a fuori terra quando la differenza B – A è superiore a ½ dell’altezza del locale.

Come si vede la differenza fra la definizione data dal Ministero del Lavoro e quella delle linee guida citate consiste solo nel fatto che queste ultime ritengono già locali interrati quelli il cui solaio di copertura è posto ad una altezza sul piano campagna inferiore ad 1/3 dell’altezza del locale.

Sull’uso dei locali interrati e seminterrati si cita anche una sentenza del 13 novembre 1979 della Pretura di Milano in base alla quale “Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva “ratio” 8 della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell’igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tutta via un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa”

Fonte: www.porreca.it

Valutazione del rischio stress: guida ISPESL

martedì 11 maggio 2010

L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl) ha reso disponibile,  il documento “La valutazione e la gestione dello stress lavoro-correlato“, una monografia, frutto di un lavoro multidisciplinare del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Ispesl. 
Il documento propone un approccio integrato secondo il modello Management standard HSE  contestualizzato alla luce del Decreto legislativo 81/2008.

Scarica il documento:

Metodologia ISPESL-HSE

FVG – 1^ giornata regionale delle vittime sul lavoro

lunedì 10 maggio 2010

Il giorno 15 maggio 2010 a Spilimbergo si terrà la prima giornata regionale delle vittime degli infortuni sul lavoro.

L’evento è organizzato dall’AMNIL regionale e punta a rafforzare la cultura della prevenzione dei datori di lavoro, lavoratori e studenti che si apprestano ad essere inseriti nel mondo del lavoro.

All’evento è prevista tra gli altri la presenza del Presidente Regionale dell’ANMIL Romeo Mattioli, il Direttore dell’INAIL del FVG Antonio Trafficante, il Presidente Regionale del FVG Renzo Tondo, il Predente della Provincia di Pordenone, il Sindaco di Spilibergo, rappresentanze sindacali e moltre altre autorità.

Allegata la locandina

  Anmil_15-05-2010






TRAUMA DA SOSPENSIONE

sabato 8 maggio 2010

Dopo avere frequentato presso il CEFS di Udine il modulo formativo sulle CADUTE DALL’ALTO con docente la guida alpina Pedrini Pierpaolo mi ha colpito tantissimo il capitolo dedicato alle emergenze.

In particalore segnalo il “trauma da sospensione” .

Ho fatto una ricerca nel WEB e segnalo questi due approfondimenti

Caduta_Sindrome_da_sospensioneCNSAS_2009_Milani

sindrome_sospensione_inerte_nea_aprile09

SUVA – Sicurezza e tutela della salute sui cantieri

giovedì 6 maggio 2010

Chi lavora sui cantieri è esposto a numerosi pericoli. Secondo la statistica sugli infortuni ogni anno una persona su quattro subisce un infortunio professionale e la categoria dei lavoratori temporanei è una delle più colpite.

Pubblichiamo questa interessante pubblicazione della SUVA al fine di promuovere ulteriormente la conoscenza e la consapevolezza sui rischi nel cantiere EDILE e sulle misure comportamentali.

SUVA_cantieri_sicurezza_lavoratori_temporanei

Interpello 77 – LIMITI DI UTILIZZO, DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE, DEGLI STRUMENTI DI PROPRIETÀ DELL’APPALTATORE

martedì 4 maggio 2010

Il Ministero del Lavoro con, l’Interpello n. 77 del 22 ottobre 2009, ha stabilito che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente o dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non qualifica come “non genuino” l’appalto, ferma restando la necessità di verificare la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio.

In particolare, l’Associazione degli industriali chiedeva se fosse possibile, per un’impresa che affidi in subappalto l’esecuzione di una fase specifica del proprio ciclo produttivo, mettere a disposizione (in comodato, noleggio o uso) dei dipendenti del subappaltatore, le dotazioni esistenti in cantieri e stabilimenti già strutturati.

Si allega il testo dell’interpello.

Interpello n.77 del 22 ottobre 2009


I DPI per la protezione dalle radiazioni ottiche artificiali

lunedì 26 aprile 2010

Da oggi è pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sulla prevenzione del “Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali”.

Pubblichiamo una FAQ circa i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche, presente nel documento Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -  Indicazioni operative a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.

Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche?
Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, una
volta identificati e valuta i rischi ed adottate tutte le misure concretamente attuabili per la loro eliminazione o riduzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare anche i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.
Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso).
Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono riportate in Tabella 19.1.
Radiazioni ottiche non coerenti
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull’occhio devono poter assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego.
Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla II categoria del DLgs.475/92 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso.
I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità protettive e le caratteristiche delle due parti del dispositivo. La nota informativa che accompagna il DPI contiene le spiegazioni che permettono di interpretare il significato della marcatura e si rivela particolarmente utile poiché la marcatura utilizza diversi codici alfanumerici stabiliti dalle norme tecniche specifiche.

L’oculare presenta un codice alfanumerico prima del marchio di identificazione del fabbricante che, se funzionale alla riduzione dell’esposizione a radiazioni ottiche non coerenti, nella prima posizione presenta un numero di scala che identifica il tipo di protezione da radiazioni luminose. Il numero di scala è una combinazione di numero di codice (che identifica la regione spettrale per la quale i filtri sono destinati) e numero di graduazione (che rappresenta la capacità del filtro di trattenere la radiazione incidente pericolosa), staccati da un trattino. Se compare un solo numero si deve intendere che si tratta di un protettore per saldatura (i relativi filtri non hanno infatti uno specifico numero di codice) e il singolo numero identificherà direttamente la graduazione.

Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule).
Per inciso occorre anche che nell’ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima sia regolato di conseguenza.

Radiazioni laser
I DPI oculari specifici per radiazioni laser devono essere utilizzati in tutte le zone pericolose dove è possibile il superamento dei valori limite di esposizione.
La norma europea UNI EN 207 descrive i requisiti cui i filtri laser devono rispondere ed elenca i
livelli protettivi possibili, indicati da un numero di graduazione espresso con il simbolo L, seguito da un numero da 1 a 10.
Per ogni livello protettivo è indicato il fattore spettrale massimo di trasmissione per lunghezza d’onda, nonché le densità di potenza e/o di energia utilizzata per i test di prova; tali test vengono eseguiti per le varie tipologie di laser (a onda continua, pulsata, a impulsi giganti e a impulsi a modo accoppiato), ognuna contraddistinta da una lettera identificativa (rispettivamente D, I, R e M).
Per calcolare il livello protettivo necessario ad un determinato laser, la norma tecnica sopra citata fornisce le formule necessarie ed una tabella di riferimento (Tabella A6-G) per poter eseguire gli opportuni calcoli; in alternativa, si consiglia di far riferimento ai fabbricanti di occhiali antilaser, fornendo tutte le caratteristiche del laser da cui ci si deve proteggere.


Oltre al livello protettivo, ai fini della scelta del dispositivo idoneo, è necessario prendere in considerazione anche:
· la trasmissione luminosa per avere la visione più nitida possibile;
· il riconoscimento dei colori;
· il campo visivo che deve essere il più vasto possibile.

Inoltre i protettori degli occhi devono restare aderenti al volto, permettendo comunque una ventilazione sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono dare una protezione equivalente a quella assicurata dalle lenti. È comunque opportuno precisare che, anche indossando un occhiale protettivo, non si deve per nessun motivo fissare il raggio; i test di prova effettuati sugli occhiali prevedono una resistenza dell’occhiale stesso per un periodo di almeno 10 secondi e per 100 impulsi, ma non necessariamente oltre.
Per quanto riguarda le operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser esistono delle
protezioni specifiche i cui requisiti sono indicati in un’altra norma tecnica, la UNI EN 208.
Si tratta di occhiali che proteggono durante la regolazione di laser, con emissione nel campo spettrale visibile da 400 a 700 nm, in cui il raggio è visibile. Anche in questo caso, i filtri certificati secondo la norma appena citata non devono essere utilizzati per guardare direttamente nel raggio, ma solo per la protezione da visione accidentale.
La stessa norma, come sempre, prevede una scala di protezioni: nella marcatura apposta sull’occhiale il livello protettivo è contrassegnato dalla lettera R, seguita da un numero di graduazione da 1 a 5 (Tabella A6-H).

Fonte: puntosicuro


SUVA – sicurezza e salute nel settore del tessile

martedì 20 aprile 2010

Pubblichiamo questa interessante guida sulla gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nel settore tessile.

Fonte: www.suva.ch

SUVA_sicurezza_lavasecco_cura_tessuti

INAIL – Allegerisci l’impronta – Manuale per le azioni giornaliere di risparmio energetico negli uffici

martedì 13 aprile 2010

Pubblichiamo il manuale allo scopo di contribuire a dare la più ampia divulgazione delle azioni giornaliere atte a conseguire il risparmio energetico negli uffici.

Questa pubblicazione è stata realizzata dalla Consulenza Tecnica per lEdilizia dell’INAIL

INAIL_Alleggerisci_Impronta_ufficio

EVOLUZIONE DEL RISCHIO CHIMICO – REACH

lunedì 12 aprile 2010

COME EVOLVONO I RISCHI CHIMICI  E LA LORO VALUTAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA  

Giulio Sesana – Dipartimento ARPA Brescia (Lombardia)

Pubblichiamo questo interessante documento dell’evoluzione della valutazione del rischio chimico dopo l’avvento del Reach.

evoluzione rischio chimico