Archivio della categoria ‘Testo Unico’

D.Lgs.81/2008 – dal WEB modelli di autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 comma 5

martedì 15 febbraio 2011

D.Lgs.81/2008

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

omissis….

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza deldiciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificarel’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cuiall’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

omissis ….

Da una ricerca nel WEB in siti dedicati, pubblichiamo alcuni modelli di autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 comma 5.

ASL_BG_modello_autocertificazione

ASL_BG_supporto_modello_autocertificazione

Autocertificazione della valutazione dei rischi

Autocertificazione Valutazione dei Rischi

Autocertificazione_Dlg8108_OrdineMediciMT

Legge 81.08 art.29 Documenti per il DVR

modelloautocerificazione






Elenco nazionale dei Medici Competenti

venerdì 11 febbraio 2011

I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
L’elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).

In base alle modifiche all’art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D. L.vo n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.

Consulta:

Scarica

suddivisi per Regione, aggiornati al 4 agosto 2010

Fonte:        http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/paginaInternaMenuSicurezzaLavoro.jsp?id=1371&menu=strumentieservizi


IL D.Lgs. 81/2008 a più di due anni dalla sua applicazione

giovedì 27 gennaio 2011

Dopo quasi 2 anni e mezzo dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 pubblichiamo questo autorevole documento della

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo”

FACOLTÀ di GIURISPRUDENZA DIPARTIMENTO di SCIENZE GIURIDICHE
“Collegio dei Dottori 1506”
OLYMPUS
Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

dal titolo

Il d.lgs. n. 81/2008: due anni dopo
I “sistemi” del diritto della sicurezza sul lavoro

Olympus_convegno_81_due_anni_dopo

I quesiti dell’ing. Porreca – Stress-lavoro-correlato e autocertificazione

venerdì 7 gennaio 2011

È possibile ricorrere alla facoltà dell’autocertificazione in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato?

A cura dell’Ing. Gerardo Porreca.

QUESITO

L’ultima circolare per quanto attiene la valutazione del rischio stress-lavoro-correlato prevede che si dia conto dell’esito sul DVR, ma se un’azienda non ha l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi ma ricorre alla facoltà dell’autocertificazione deve comunque redigere il DVR a seguito di tale circolare?

RISPOSTA

E come spesso accade dietro ad ogni quesito sull’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si cela una carenza, una imprecisione o comunque la poca chiarezza con la quale sono state dettate le disposizioni di legge in materia. Questa volta il dubbio sotto la lente riguarda l’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro, un argomento oggi al centro delle attenzioni considerata la imminente scadenza del 31/12/2010 fissata dal legislatore, ed è legato sostanzialmente ad una imprecisione che è possibile riscontrare nella lettura del documento elaborato, ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera m-quater del D.Lgs.81/2008 così come modificato dal Dl. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 17/11/2010 contenente le indicazioni per la valutazione del tipo di rischio specifico, indicazioni rese pubbliche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la propria nota  prot. n. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010 emanata dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

In tale documento, come è noto, la Commissione consultiva, quale modalità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ha indicato di effettuare dapprima una valutazione di tipo preliminare basata su elementi oggettivi e quindi, se necessario, far seguire alla stessa una valutazione più approfondita di tipo soggettivo che interessi i singoli lavoratori. La stessa Commissione, a proposito della valutazione preliminare, nel paragrafo relativo alla “Metodologia” ha specificato che:

“Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-corrrelato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) ed a prevedere un piano di monitoraggio.”.

Il lettore nel formulare il quesito ha posto in evidenza quella che si ritiene essere stata una “dimenticanza” da parte della Commissione consultiva nell’elaborare il documento sorpaindicato non avendo la stessa tenuto conto che il legislatore, dopo aver specificatamente indicato nell’art. 28 comma 1 che fra i rischi  da valutare debba essere preso in esame anche quello legato allo stress lavoro-correlato, con l’art. 29 comma 5 dello stesso decreto legislativo con il quale sono state fissate le modalità di valutazione di tutti i rischi e di seguito riportato:


“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”

ha dato la facoltà alle aziende fini a 10 lavoratori, sempre che non svolgano attività a particolare rischio quali quelle indicate nel comma 7 dello stesso art. 29 e cioè le aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto, di potere autocertificazione, in attesa che un apposito decreto interministeriale fissi le procedure standardizzate, la effettuazione della valutazione dei rischi fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale e comunque non oltre il 30/6/2012.

Diversi sono stati i quesiti formulati sulla autocertificazione della valutazione dei rischi ed ai quali lo scrivente ha dato la propria risposta quale ad esempio quello che ha riguardato la richiesta sull’esistenza di modelli prestampati per compilare tale autocertificazione, pubblicato sul quotidiano del 14/1/2009, la facoltà di ricorrere a tale autocertificazione anche nel caso di non svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, pubblicato sul quotidiano del 14/10/2009 o la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi in presenza di rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, ecc. pubblicato sul quotidiano del 10/3/2010.

È importante a proposito ribadire, e non ci si stancherà mai di farlo, che autocertificare la valutazione dei rischi non significa omettere di effettuare la valutazione dei rischi stessi, come si è portati spesso a pensare, ma che viene concessa la possibilità di compilare, al posto di elaborare il DVR nella sua completezza, una autocertificazione nella quale vanno comunque indicati, sia pure sinteticamente, i rischi individuati nel proprio ambiente di lavoro, nonché i criteri adottati per valutarli, le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo e tutti gli altri elementi comunque richiesti con le lettere b), c), d), e) ed f) dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando che a corredo di tale autocertificazione è necessario raccogliere tutta la documentazione finalizzata a dimostrare di aver fatta effettivamente tale valutazione e da esibire al personale degli organi di vigilanza nell’ambito della loro attività ispettiva e fermo restando che per le aziende nelle quali si svolgono attività in presenza di particolari rischi tale autocertificazione non è consentita anche in presenza di un numero di addetti inferiore a dieci, così come indicato nel comma 7 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 che cita esplicitamente  fra queste aziende al punto a) le “aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)” ed al punto b) le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.

Ritornando al rischio stress-lavoro-correlato sembra chiaro che si sia verificata da parte della Commissione consultiva una omissione allorquando nelle sue indicazioni ha citato, come documento sul quale riportare la valutazione preliminare, il DVR e non l’autocertificazione della valutazione dei rischi nei casi in cui il legislatore ha consentito il ricorso alla stessa così come del resto quest’ultimo ha provveduto a fare, si fa osservare, nell’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 sulla idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici allorquando fra la documentazione che le stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori è stato indicato al punto 1. lettera b) il “documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo e quindi l’alternativa del DVR con l’autocertificazione della valutazione dei rischi.

È chiaro, quindi, in risposta al quesito formulato, che il datore di lavoro può far ricorso, sussistendone le condizioni, all’autocertificazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato e che comunque lo stesso dovrà indicare in questo documento che la valutazione è stata fatta, nel rispetto dell’art. 28 comma 1 bis del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente nel proprio documento del 17/11/2010. Lo stesso datore di lavoro, inoltre, nel caso in cui nella valutazione preliminare non siano emersi elementi che potessero far pensare alla presenza di tale rischio, dovrà riportare nell’autocertificazione gli elementi esplicitamente richiesti dalla Commissione consultiva. Del resto, si fa notare, la stessa Commissione, quando parla delle valutazioni soggettive, ha inteso prenderre in considerazione anche il caso di imprese che occupano fino a 5 lavoratori (per le quali è pertanto applicabile la facoltà di ricorrere alla autocertificazione) alle quali, in luogo dell’utilizzo degli strumenti necessari per una valutazione approfondita, ha suggerito il ricorso a modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori (ad es. riunioni), indicazioni quindi queste che, in caso di ricorso all’autocertificazione dei rischi, dovranno ovviamente essere comunque riportate in tale documento.

Fonte: puntosicuro.it

Circolare Ministero del lavoro: lavori in ambienti sospetti sospetti di inquinamento

venerdì 24 dicembre 2010

Pubblichiamo la circolare del Ministero del Lavoro riguardante i LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

circolare_lavori_in_ambienti_sospetti



FAQ del Ministero – requisiti professionali del RSPP

mercoledì 22 dicembre 2010

Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tratto dal sito del Ministero – sezione sicurezza lavoro

QUESITOrequisitiRSPP

FAQ del Ministero – idoneità tecnico professionale delle imprese

martedì 21 dicembre 2010

Continua la pubblicazione delle FAQ del Ministero del Lavoro, la seguente riguarda l’idoneità tecnico professionale delle imprese.

Idoneità tecnico_professionaleimpreseappaltatrici

SISTRI manuali (2)

sabato 9 ottobre 2010

Sul sito del Ministero dell’Ambiente sono inoltre disponibili il “Manuale Operativo Sistri” e diverse guide utente, il tutto aggiornato al 30 settembre.

Pubblichiamo la seconda parte:

SISTRI_manuale_utente_smaltitori

SISTRI_manuale_utente_trasportatori

Rischio “infortuni elettrici” per chi opera presso i cantieri edili

lunedì 20 settembre 2010

Pubblichiamo questa comunicazione che ENEL ha inviato ai Collegi dei Geometri del FVG per informare sui rischi di natura elettrica invitando a sensibilizzare tutte le maestranze operanti nei cantieri edili.

Fonte: cisc.it

avvertenze-enel

FAQ del Ministero – modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni

giovedì 16 settembre 2010

 Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni?

 (Risposta a quesito del 1 settembre 2010)

 A riscontro del quesito su emarginato, per quanto di competenza della scrivente divisione, sentito il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, si rende noto che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo in questione si ritiene assolto anche nell’ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.

Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente.

In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.

Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative.

L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.

L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).