Manuale per gli addetti ai videoterminali

Pubblicato il 10 marzo 2010

Pubblichiamo un interessante manualetto dedicato agli addetti ai videoterminali, aggiornato al 2010 dall’INAIL.

All’interno:

I fattori di rischio per i videoterminalisti, i compiti del medico competente e l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori.

AddettiVDT2010

Guida ISPESL sulla sicurezza negli scavi

Pubblicato il 9 marzo 2010

Pubblichiamo questa guida ISPESL sulla sicurezza negli scavi

Guida ISPESL sicurezzascavi

alla sezione normativ-download-linee guida sono presenti altre pubblicazioni

L’obbligo di consegna del Documento della Valutazione del Rischio ai RLS

Pubblicato il 9 marzo 2010

Interessante sentenza  inerente l’obbligo di consegna del Documento della Valutazione del Rischio ai RLS da parte del Datore di Lavoro.

 Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2010 – Consegna DVR a RLS

Udienza del 29.01.2010 n. 7273/09 RGL

 (http://www.uniurb.it/olympus/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2607)

 Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr. Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

Ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come modificato dall’art. 53 D.L. 25.06.2008 n. 112 conv. in

L. 6.08.2008, n. 133

nella causa promossa da

E. S.p.A. con avv. L. ………………………………………………OPPONENTE

contro D. M. con avv. F. …………………………………………………OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prerogative del responsabile per la sicurezza, obbligo di consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti

 FATTO

Con ricorso depositato il 21.09.2009, la ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31303/2009 del21.08.2009 con il quale le era stato ordinato “di consegnare immediatamente a D. M., nella sua qualità di RLS il documento di valutazione dei rischi relativo al punto vendita di Milano in via …”.

La società infatti, evidenziava che – per effetto della intervenuta modifica dell’art. 18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda – non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.

Consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, “ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo”.

Si costituiva il lavoratore il quale, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, lamentava l’impossibilità di esercitare adeguatamente i compiti di responsabile della sicurezza in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso.

Riteneva pertanto, che l’apportata modifica legislativa costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza.

Ravvisava quindi un eccesso di delega nella parte in cui l’art. 13 d.lvo. 106/2009 mod. dell’art. 18 d.lvo 81/2008 prevede che il lavoratore possa consultare il documento di valutazione dei rischi solo in azienda ed in particolar modo dell’art. 1 co.3 L. 123/2007 nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi della delega “non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze”.  

Chiedeva pertanto, a questo giudice di sospendere il procedimento e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 1 d.lvo. 106/2009.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione ed i procuratori hanno concluso come in atti.


DIRITTO

1. Prerogative del RLS e obbligo di consegna del DVR del datore di lavoro  

La questione di diritto che occorre risolvere attiene al riconoscimento in capo al RLS del diritto a ricevere una copia cartacea del DVR e del diritto di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale.

Più correttamente occorre comprendere se la consultazione fuori dai locali aziendali del DVR debba considerarsi una prerogativa del RLS o invece, una modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ex lege ed in particolare, delle sue attribuzioni, che quindi attiene solo al più agevole esercizio delle stesse.

La questione assume concreta rilevanza per effetto della intervenuta modifica normativa dell’art. 18 c. 1 lett. o) ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 nella parte in cui statuisce che il documento è consultato dal RLS solo in azienda.

In questa sede, deve dunque chiarirsi se tale modifica limita le prerogative riconosciute dalla legge al RLS o se invece, incide sull’esercizio delle stesse, condizionandone le modalità di espletamento.  

Ciò premesso, occorre in primo luogo, porre in evidenza che non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.

L’art. 50 co. 1 lett. e) stabilisce infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, …

Il successivo co. 4 afferma che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, co. 1 lett. a), ossia il DVR.  

È evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall'art. 18 lett. o) ("anche su supporto informatico") nonché dall'art. 53 comma 5) ("su unico supporto cartaceo o informatico")].

Ma a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.

Ciò in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art. 50 d.lvo. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola.  

Non si dimentichi infatti, che spesso i documenti di valutazione rischi come è quello di specie, constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità.

Tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 dell’art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in

qualche modo incisa.

Deve pertanto escludersi, che tale modifica abbia attuato un arretramento delle tutele in precedenze riconosciute dalla legge al RLS (art. 1 co.3 L. 123/2007).

Del resto, la modifica normativa ha riguardato non già l’art. 50 d.lvo. 81/2008 rubricato “prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza”, bensì l’art. 18 della stessa disciplina che riguarda, si legge nella rubrica, gli “obblighi del datore di lavoro”.  

Ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.

 2. Questione di legittimità costituzionale

 Le argomentazioni svolte portano ad escludere che possa sollevarsi una questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 13 co. 1 L. 123/2007 stante la non fondatezza e non manifesta rilevanza della stessa.

Alla luce delle argomentazioni svolte, va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.  

La particolarità e novità della questione controversa giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.  

PQM Rigetta l’opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto; spese compensate.

                                                                             Milano. 29.01.10

Fonte: blog di Luca

8 MARZO – FESTA DELLE DONNE

Pubblicato il 8 marzo 2010

8 marzo – Festa delle donne

Pubblichiamo (fonte ANMIL e INAIL)

Altra meta del lavoro

Poesie e donne_2008_b

Sperando di non cadere nel banale ma portando avanti un messaggio coerente con il ns. sito.

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Pubblicato il 7 marzo 2010

Pubblichiamo tre linee guida Azienda USLL 22 (Verona) del Veneto riguardanti le attrezzature di sollevamento in particolare gli apparecchi di sollevamento, verifica delle funi e dei legacci.

Scheda_ApparecchiSollevamentoTrasporto

Scheda Legacci

Scheda_VerificaFuni

Altre linee guida sono presenti nel ns. sito alla sezione Normativa-download

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Pubblicato il 5 marzo 2010

Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 tratta l’ampia materia degli agenti fisici e la loro valutazione entro gli ambienti di lavoro; al suo interno, il capo V è dedicato alle radiazioni ottiche artificiali (ROA), il cui obbligo di completa ed esaustiva analisi e valutazione è rimandato al 26 aprile 2010 (art. 306, comma 3).
In materia di ROA, si specifica peraltro che l’art. 306 comma 3 posticipa al 26 aprile 2010 gli obblighi di cui al capo V del Titolo VIII (rispetto dei valori limite, misure di prevenzione ecc.) ma non quelli del Capo I (valutazione rischi, informazione ecc.) (cfr. cenni normativi in allegato).

In questa sede si intende fornire qualche breve cenno sulle ROA onde definire il quadro della situazione.

Si definisce ROA qualsiasi emissione elettromagnetica di origine artificiale, dunque determinata dall’azione dell’uomo, e non naturale (sole, fulmine, ecc.); esse si distinguono in due grandi ambiti:
a) radiazioni coerenti: caratterizzate da una sola frequenza di emissione, esse sono altamente direzionali. Sono definite laser
b) radiazioni incoerenti: caratterizzate da molte frequenze di emissione e senza una specifica direzionalità; sono incoerenti tutte le ROA non definibili quali laser

In ambiente di lavoro tali radiazioni trovano ampia diffusione e di seguito si elencano a mo’ di esempio soltanto alcune applicazioni:

RADIAZIONI COERENTI (LASER)
- Ambito medico ed ospedaliero in fototerapia, dentistica, sterilizzazione ecc.
- Laser di taglio (foratura, taglio, saldatura, trattamenti termici ecc)
- Laser per lettura codici a barre
- Metrologia e misure (teodoliti e telemetri, misura spessore carta e misure in generale)

RADIAZIONI INCOERENTI
- Archi di saldatura
- Forni industriali
- Dispositivi per illuminazione artificiale
- Lampade germicide
- Solarium
- Attrezzature per l’asciugatura del colore nelle macchine da stampa.

La valutazione del rischio da ROA in ambiente di lavoro ed i relativi provvedimenti prevenzionistici costituiscono una delle frontiere dell’attuale filosofia di indagine in materia igienistica ed il loro esplicito richiamo entro norme italiane e internazionali è assai recente; cionondimeno, essi costituiranno un sicuro nuovo obbligo da ottemperare a breve mediante:

- accurato censimento delle attrezzature e dei processi responsabili di emissioni nello spettro delle ROA
- analisi della documentazione tecnica fornita a corredo di impianti e macchine
- eventuali misure mediante spettroradiometro ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di legge
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- informazione e formazione dei lavoratori; eventuale sorveglianza sanitaria

Fonte: ecolav

In allegato la parte di normativa relativa al D.Lgs. 81/2008 e smi

D.Lgs. 81.2008 , Titolo VIII Capi I e V, art. 306, allegato XXXVII

Nuovo manuale di primo soccorso

Pubblicato il 4 marzo 2010

Pubblichiamo un manuale di primo soccorso aggiornato dall’ Inail, uno strumento adatto a supportare i corsi di formazione al D.lgs. 81/08. Contiene le definizioni, la normativa, il piano di primo soccorso e le azioni corrette del soccorritore.

manualeprimosoccorso

Pubblicata sulla G.U. il D.Lgs. 27/01/2010 n.17 – SICUREZZA MACCHINE

Pubblicato il 4 marzo 2010

E’ stato pubblicato sul S. O. n. 36/L della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/2/2010 il D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 con il quale è stata recepita la direttiva 2006/42/CE relativa alla sicurezza delle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Entrerà in vigore il 6/3/2010.

A partire da tale data è abrogato il D.P.R. 24/7/1996 n. 459 ad esclusione delle sue norme transitorie.

D.Lgs. 27.1.2010 n. 17 (Nuova Direttiva macchine)

Proroga del D.lgs. 81/08 per alcuni ambiti lavorativi

Pubblicato il 3 marzo 2010

Posticipata di altri 12 mesi l’emanazione dei decreti attuativi relativi agli ambiti lavorativi di cui all’art. 3 comma 2 del decreto 81.

Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Questa modifica al D.lgs. 81/08 pospone di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la decretazione relativa all’applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali quelli citati nell’art. 3 comma 2 del T.U., quindi:

- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271

- attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272

- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298

- il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191.


Fonte: Puntosicuro


Regione Piemonte: newsletter n.1 del 2010 “io scelgo la sicurezza

Pubblicato il 2 marzo 2010

Pubblichiamo la newsletter n.1 del 2010 IO SCELGO LA SICUREZZA

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