Linee Guida Federmacchine sulla sicurezza delle macchine e il testo unico

Pubblicato il 3 settembre 2010

Pubblichiamo la Linea Guida – fonte Federmacchine – sulla sicurezza delle macchine e il testo unico – guida applicativa per i costruttori

Linee Guida Federmacchine sulla sicurezza macchine e testo unico

SUVA – L’ergonomia sul posto di lavoro aumenta la produttività

Pubblicato il 2 settembre 2010

Pubblichiamo questo documento fonte SUVA “Lavori di precisione nell’industria orologiera – L’ergonomia sul posto di lavoro aumenta la produttività” che offre interessanti spunti su come affrontare la tematica collegata al rapporto Uomo-Ambiente di lavoro.

SUVA_sicurezza_attivita_precisione_industria_orologiera


Ambienti confinati: linee guida ISPESL e INAIL

Pubblicato il 1 settembre 2010

Le lavorazioni effettuate in ambienti confinati con possibili problemi di ventilazione, presenza di atmosfere pericolose continuano ad essere la causa di infortuni con conseguenze anche molto gravi.

Pubblichiamo questi due documenti predisposti da ISPESL e INAIL quale prezioso supporto operativo.

INAIL_spazi_confinati

ispesl ambienticonfinati

Sentenze di Cassazione sulla delega di funzioni

Pubblicato il 31 agosto 2010

La delega delle funzioni facenti capo al datore di lavoro nei riguardi di terzi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può ritenersi implicitamente presunta nella ripartizione dei compiti assegnati ai dipendenti dell’azienda.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n.7691 del 25 febbraio 2010 (u.p. 5 febbraio 2010) – Pres.Marzano – Est. Galbiati – P.M. Salvi – Ric.M.G.

 Commento a cura di G.Porreca.

 E’ un principio quello che discende da questa sentenza che è stato già messo in evidenza dalla Corte di Cassazione in precedenti sue espressioni e secondo il quale la delega di funzioni da parte del datore di lavoro finalizzata al rispetto degli obblighi rivenienti dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non si può ritenere implicitamente assegnata con la semplice ripartizione dei compiti fatta dal datore di lavoro nell’ambito della propria azienda ma deve essere accompagnata da alcuni precisi requisiti che sono stati fissati e consolidati dapprima dalla giurisprudenza e successivamente recepiti con l’articolo 16 del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i.

Altro elemento messo in evidenza in questa sentenza della suprema Corte è la responsabilità del datore di lavoro per il mancato controllo della applicazione da parte dei lavoratori delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte di costui, infatti, secondo la Corte, non vengono meno con la istituzione del servizio di prevenzione e protezione e con la nomina del RSPP al quale il legislatore ha inteso assegnare compiti diversi finalizzati ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive ed a determinare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Tale obbligo è sì delegabile ad altra persona ma la delega richiede una inequivocabile e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto oltre al fatto che la stessa deve essere conferita a persona esperta e competente nonché fornita di poteri di organizzazione, di gestione e di controllo adeguati alle incombenze attribuite e della autonomia decisionale e di spesa necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate.
Il caso
Un Tribunale ha emessa una sentenza di condanna nei confronti del legale rappresentante di una società e del direttore di produzione della stessa ritenuti colpevoli per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un dipendente che aveva subito un infortunio sul lavoro. Il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.140 di multa. Secondo la ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado, l’infortunato era un operaio avente la mansione di manutentore attrezzista e, mentre stava lavorando alla realizzazione di un componente di un ventilatore, gli veniva fatto presente dal responsabile del reparto che vi erano due pezzi dello stesso ventilatore che non entravano nel mozzo e che dovevano essere ridotti di diametro. Il lavoratore ha quindi portato il pezzo presso il tornio presente nel reparto nel quale prestava la sua attività lavorativa e durante la lavorazione il guanto e la manica dell’indumento che indossava rimanevano impigliati nel meccanismo rotante dell’attrezzatura per cui lo stesso subiva lesioni gravi al braccio sinistro.

Dalle indagini risultava accertato che il tornio era formalmente fuori uso e che su di esso era collocato un cartello rosso con la scritta di divieto di utilizzazione ma risultava, altresì, che lo stesso era comunque stabilmente collegato all’alimentazione elettrica e che veniva, sia pure saltuariamente, utilizzato dai dipendenti. I funzionari della ASL intervenuti sul luogo a seguito dell’incidente,  inoltre,  avevano constatato che lo strumento era obsoleto e mancante dei requisiti minimi di protezione, quali lo schermo munito di un dispositivo in grado di determinare, in caso di necessità, una eventuale fermata del macchinario ed il pulsante di arresto in situazione di emergenza, e che, altresì, i comandi per il funzionamento del mandrino non erano protetti contro un avviamento accidentale. Risultava, inoltre, che tale macchina non era stata presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi. Per tali carenze gli imputati, condotti in giudizio, erano stati appunto condannati in quanto riconosciuti responsabili dell’accaduto ed in particolare responsabili di aver consentito che il tornio, benché privo dei necessari requisiti di sicurezza, rimanesse collocato in officina stabilmente collegato con l’energia elettrica ed a disposizione di chi volesse utilizzarlo, non essendo stata riconosciuta sufficiente per evitarne il pericoloso impiego l’apposizione del cartello di divieto.

Il prosieguo dell’iter giudiziario
Gli imputati hanno impugnata la sentenza del Tribunale davanti alla Corte di Appello che però ha confermata la loro condanna. La stessa Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’individuazione della loro responsabilità, il reclamato scorretto comportamento tenuto dal lavoratore nell’evento infortunistico in quanto l’evento stesso era comunque da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio della condotta avventata del lavoratore. La stessa Corte non ha riconosciuta, inoltre, la delega di funzioni conferita dal datore di lavoro al direttore dello stabilimento ed ai responsabili della sicurezza in quanto la documentazione relativa presentata era risultata carente oltre che tardiva e quindi non ha ritenuto che sussistessero elementi idonei ad escludere che l’obbligo di controllo e vigilanza sull’applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza fosse rimasto a carico del datore di lavoro.

Il legale rappresentante della società ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata sostenendo la mancanza di una adeguata prova attestante che esso fosse l’effettivo destinatario degli obblighi in materia di sicurezza all’interno dell’azienda. In essa, ha sostenuto il legale rappresentante, svolgeva solo attività amministrativa in quanto le funzioni operative erano state delegate ad altri soggetti ed in particolare al responsabile dello stabilimento presso il quale era accaduto il fatto ed ai responsabili della sicurezza, e che comunque non era a conoscenza della presenza nello stabilimento di una macchina pericolosa che richiedesse l’adozione di misure di prevenzione.

Le decisioni della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale rappresentante perché infondato. La stessa ha fatto presente che “a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza”. Secondo la Sez. IV, in altre parole, il datore di lavoro è garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, un eventuale evento lesivo gli può venire imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dal comma 2 dell’articolo 40 c.p.p.. “Né tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro”, prosegue la Suprema Corte, “di per sé delegabili ad altro responsabile vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”. “Per contro”, ha sostenuto la Sez. IV, “la vigilanza sull’applicazione delle misure disposte e sull’osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti”.

La delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi”, ha concluso la Corte di Cassazione, “(ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa” precisando ancora che “la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.

Fonte: porreca.it

D.Lgs. 81/2008 – Pubblicata dal Ministero la Revisione “Agosto 2010″

Pubblicato il 30 agosto 2010

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
nuovamente disponibile il testo aggiornato on line il testo coordinato aggiornato nel quale sono state inserite le modifiche legislative introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il File è disponibile nel sito nella sezione documenti

Prevenzione Incendi – Attività commerciali con più di 400 mq

Pubblicato il 30 agosto 2010

D.M. 27 luglio 2010

In linea il D.M. 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq” pubblicato nella G.U. n. 187 del 12 agosto 2010.

DM 27.07.2010 att. commerciali con + di 400 mq

Dichiarazioni del Ministro Tremonti sulla “ex” 626

Pubblicato il 27 agosto 2010

Tremonti, dichiarazioni ’sconcertanti’ sulla Sicurezza sul Lavoro al Berghem fest: “robe come la 626 sono un lusso che non possiamo permetterci…”

Dichiarazione di Rino Pavanello, Presidente CIIP e Segretario di Ambiente e Lavoro: “Le dichiarazioni del Ministro Tremonti contro la ‘Legge 626′ e le norme che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro sono ’sconcertanti’ e dimostrano persino ‘ignoranza’ sulle reali norme vigenti”.

Se il Ministro dell’economia non è interessato alle conseguenze umane e sociali, valuti almeno il costo economico della mancata prevenzione: 45 miliardi di Euro/Anno, oltre il 3% del Pil, dati confermati dal Ministero del Lavoro e dell’INAIL.

La 626 è un lusso che non possiamo permetterci (altre reazioni)

 LOTITO(INAIL), STUPITI DALLE DICHIARAZIONI DI TREMONTI

(ASCA) – Roma, 26 ago – ”Questa mattina i quotidiani riportano un virgolettato del Ministro dell’Economia secondo il quale la Legge che regola le materie della sicurezza sul lavoro e’ un ”lusso” che il Paese non puo’ permettersi. E’ un lusso la Legge come tale? Se cosi’ fosse francamente c’e’ di che essere stupiti”. Il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL, Franco Lotito, commenta cosi’ in una nota le parole di Tremonti al Meeting di Rimini.
”Invece voglio pensare – prosegue – che il Ministro Tremonti alluda al costo in sofferenze, in vite umane ed anche in valore economico che gli infortuni infliggono ai lavoratori ed al sistema nel suo insieme: questo si’ un ”lusso” insopportabile. Basti ricordare che il costo degli infortuni – 790.000 per l’anno 2009, 1.050 dei quali mortali – si aggira intorno ai 30 miliardi di euro”.
”Se invece la dichiarazione del Ministro Tremonti prospetta una qualche iniziativa del Governo tesa alla manomissione o peggio, all’abolizione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza – conclude Lotito – non saprei definirla se non come una bizzarria”.

Sicurezza sul lavoro, la pretende chi si vuole bene. Parte la campagna del ministero

Pubblicato il 27 agosto 2010

L’iniziativa che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stata presentata in anteprima  al meeting di Rimini. Si rivolge ai lavoratori e alle aziende, con un focus specifico sui settori più a rischio: edilizia, agricoltura e trasporti

ROMA – Abbracciare un figlio dopo una giornata di lavoro nei campi, guardare la partita con gli amici, tornare a casa e trovare la famiglia a tavola che ti aspetta per la cena. Piccole emozioni quotidiane che, però, a causa di un incidente potrebbero diventare solo un ricordo. È un invito alla responsabilità il messaggio lanciato dalla nuova campagna del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dallo slogan “Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene“. L’iniziativa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è stata presentata in anteprima ieri al meeting di Rimini.

“La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenta una assoluta priorità per l’Italia che, secondo le indicazioni dell’UE, ha l’obiettivo di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro entro il 2012 – spiega una nota del ministero -. Un traguardo piuttosto ambizioso ma di grande importanza, non solo in relazione ai costi che il fenomeno infortunistico produce (oltre 45 miliardi di euro all’anno nel 2005 secondo i dati INAIL, pari al 3,21% del PIL), ma principalmente per l’attenzione dedicata alla dimensione sociale e umana del problema”. L’obiettivo della campagna, così come previsto nel D.Lgs. 81/2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è promuovere un vero e proprio cambiamento culturale, “un processo collettivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione, in cui ogni cittadino assume un ruolo attivo”.

 Dalle statistiche, infatti, emerge che la maggior parte degli incidenti sul lavoro possono definirsi di natura “comportamentale”. Un dato su cui riflettere non certo per imputare la responsabilità del fenomeno al lavoratore ma, al contrario, per  evidenziare quanto sia importante l’investimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche nella formazione, nell’informazione e in tutte quelle attività che consentono di prevenire il determinarsi di una condizione di rischio. “Sulla base di tali premesse – continua la nota – è stata realizzata una campagna di tipo emozionale che, abbandonati i toni gravi e le mere raccomandazioni, mira a colpire e coinvolgere maggiormente l’opinione pubblica grazie a un punto di vista inusuale e a cambiare l’approccio comunemente adottato rispetto a un problema drammatico e purtroppo ancora molto diffuso”.

L’iniziativa di comunicazione, pur rivolgendo l’attenzione all’intera popolazione, ha come target specifici i lavoratori (con un particolare focus per i settori economici individuati come a maggior rischio di incidenti: edilizia, agricoltura e trasporti) e i datori di lavoro, nella convinzione che la strategia di contrasto degli infortuni sul lavoro può risultare massimamente efficace se messa a “sistema”, con un’ effettiva collaborazione delle parti coinvolte. Conclude il messaggio il riferimento a una specifica area del sito del ministero da cui è possibile accedere alle informazioni relative ai temi chiave della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle iniziative e alle attività in corso, agli ambiti di intervento istituzionali, alla normativa di riferimento e ai quesiti posti sulle sue modalità di applicazione. La campagna realizzata dall’agenzia Acciari Consulting, si svolgerà da agosto 2010 a maggio 2011 e si svilupperà in tre fasi. Il progetto prevede non solo l’utilizzo dei mezzi classici della comunicazione pubblicitaria, televisione, stampa, radio, internet, cinema e affissioni, ma anche la programmazione di interventi sul territorio rivolti in particolare ai giovani.

Fonte:  INAIL

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE

Pubblicato il 26 agosto 2010

- CORSO PER RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE) DATORI DI LAVORO  DA 16 ORE

DATE: 20-23-27-30 settembre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO DA 4 ORE

DATA: 16 ottobre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO DA 8 ORE

DATE: 15-16 ottobre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO GESTIONE RIFIUTI AREA AMBIENTE DA 8 ORE - NUOVO!

DATE: 20-27 ottobre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO AGGIORNAMENTO CEI 11-27/1 (SICUREZZA ELETTRICA) DA 2 ORE NUOVO!

DATA: 25 settembre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO DI PRIMO SOCCORSO DA 12 E 16 ORE E AGGIORNAMENTO

DATE: 7-8-14-21-ottobre – PER INFO (12 ORE) CLICCAQUI – (16 ORE) CLICCA QUI - (AGG. 4 ORE) CLICCA QUI – (AGG. 6 ORE) CLICCA QUI-

- CORSO PER VIDEOTERMINALISTI  DA 3 ORE NUOVO!

DATA: 10 novembre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO PER CONDUTTORI DI CARRELLI ELEVATORI DA 4 ORE

DATA: 9 ottobre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO PER CONDUTTORI DI PIATTAFORME ELEVABILI DA 8 ORE

DATE: 22-23 ottobre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

 - CORSO PER CONDUTTORI DI CARROPONTE DA 8 ORE

DATE: 5-6 novembre 2010 – PER INFO CLICCA QUI

- CORSO PER RLS _ RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA_  DA 32 ORE – NUOVO!

DATE: mese di novembre (da definire)

- CORSO DPI ANTICADUTA in collaborazione con la Scuola Alpinismo FVG DA 16 ORE - NUOVO!

DATE: mese di novembre (da definire)

I quesiti dell’ing. Porreca: autonomi e appalti e sub-appalti

Pubblicato il 26 agosto 2010

QUESITO SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO.

 QUESITO

     Una interpretazione diffusa afferma che in carico ai lavoratori autonomi esistono solo i due obblighi previsti dall’articolo 21 (utilizzo di macchine conformi al titolo III e utilizzo dei DPI) mentre in altre parti del decreto vengono ripresi ulteriori adempimenti richiesti agli stessi lavoratori autonomi. In particolare si chiede:

  1. dal legislatore non è richiesto per i lavoratori autonomi l’obbligo della valutazione dei rischi ma come si possono scegliere i DPI adeguati senza aver effettuato una valutazione dei rischi (anche senza  autocertificarne l’effettuazione)?
  2. a cosa si fa riferimento nell’allegato XVII quando si richiamano attestati circa la formazione e l’idoneità sanitaria  ove espressamente previsti?
  3. I lavoratori autonomi rientrano nell’applicazione dell’art 26 comma 2), relativo alla cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed al coordinamento sugli interventi di prevenzione dato che nello stesso non sono citati?

 RISPOSTA

 Nel formulare il quesito il lettore ha posto in evidenza alcuni punti del testo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nei quali, per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, è possibile osservare delle incoerenze e finanche delle omissioni da parte del legislatore degne certamente di ulteriori chiarimenti e di ulteriori interventi correttivi ed integrativi.

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha dedicato al lavoratore autonomo, che ha definito con l’art. 89 comma 1 lettera d) per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, uno specifico articolo, il 21, con il quale è stato imposto che i lavoratori autonomi che comunque compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto legislativo, di munirsi altresì di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso titolo III nonché di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso articolo 21 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41 e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 

Gli obblighi e le facoltà sopraindicate sono disposti a carico dei lavoratori autonomi allorquando questi prestino la loro opera nell’ambito della propria organizzazione e del loro ambiente; quando invece gli stessi devono prestare la loro attività nell’ambito di un appalto o subappalto questi, in base a quanto disposto dall’art. 26 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, devono sottostare anche alle verifiche da parte del committente ed agli adempimenti stabiliti nello stesso art. 26.

Con riferimento all’obbligo della valutazione dei rischi presenti nell’ambito dell’attività del lavoratore autonomo ben a ragione il lettore ha fatto osservare che è necessaria effettuare la stessa valutazione dei rischi per poter orientare correttamente la scelta del DPI che il legislatore gli ha imposto di utilizzare per cui si condivide l’osservazione e si è del parere che tale momento di valutazione debba essere comunque affrontato anche se non viene richiesta la documentazione o l’autocertificazione attestante la sua avvenuta effettuazione.

Quando invece il lavoratore autonomo in regime di appalto viene a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda od organizzazione di lavoro, essendo richiesto al datore di lavoro ospitante di verificare la idoneità tecnico professionale anche del lavoratore autonomo, quest’ultimo è tenuto a documentare il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili e nell’art. 26 medesimo per quanto riguarda le altre attività imprenditoriali. E’ nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto allo stesso di attestare di aver acquisito la formazione relativa nonché la idoneità sanitaria a svolgere la propria attività per dar seguito all’appalto. Tale requisito in realtà era già richiesto nell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originale il quale con il comma 2 lettera d) imponeva al lavoratore autonomo di esibire “attestati inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” facendo riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali il legislatore aveva già richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo tali adempimenti. Ora con una modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009 l’espressione “previsti dal presente decreto legislativo” è stata trasformata nell’espressione “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” ed a parere dello scrivente il legislatore con l’aggiunta del termine ”espressamente” ha voluto  rafforzare quanto già indicato nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda il terzo punto del quesito relativo agli obblighi di cooperazione e di coordinamento del lavoratore autonomo in regime di appalto o subappalto il lettore ha messo in evidenza quella che è una carenza di coordinamento nelle disposizioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 e connesse ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e quella che, secondo lo scrivente, è una vera e propria omissione che è possibile riscontrare nel testo dell’art. 26  con riferimento sempre all’attività dei lavoratori autonomi.

Si osserva, infatti, che secondo il comma 1 di tale articolo 26 il datore di lavoro committente che affida dei lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi  all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del suo intero ciclo produttivo, è tenuto (lettera a) a verificare l’idoneità tecnico-professionale di tali imprese o lavoratori autonomi nonché (lettera b) a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate  in relazione alla propria attività e quindi, da questo punto di vista, è chiaro che il legislatore ha voluto creare esplicitamente una sorta di equiparazione fra le imprese ed i lavoratori autonomi. Quanto appena detto però non trova una corrispondenza con quanto poi indicato nel successivo comma 2 dello stesso art. 26 secondo il quale:

 “2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

    a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

    b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 Ora appare evidente che nel comma 2, che come si può osservare richiama le ipotesi di cui al comma 1 già descritto, è stato evidentemente omesso di indicare fra i destinatari degli obblighi anche i lavoratori autonomi. Più correttamente nell’introdurre il comma 2 si sarebbe dovuto dire “nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (ed i lavoratori autonomi)…..”.  Non ha senso, infatti, che il lavoratore autonomo, pur essendo in base al comma 1 il destinatario della informazione dei rischi che può trovare nell’ambiente in cui è chiamato ad operare, non debba a sua volta informare chi lo ospita dei rischi che lo stesso può apportare o non debba cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione o coordinarsi con quant’altri operano nella stessa azienda così come disposto dal comma 2 lettera a) e b) dello stesso art. 26.

In più la lettura del comma 2 per come è attualmente scritto e la sua non applicazione ai lavoratori autonomi porterebbe di conseguenza alla non applicazione nei confronti degli stessi anche del comma 3 dello stesso articolo, che richiama il comma 2 stesso, secondo il quale:

  “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”.

 In definitiva, quindi, una lettura coordinata dei primi tre commi dell’articolo 26 porterebbe al momento a concludere che il lavoratore autonomo, pur potendo portare nell’azienda che lo ospita dei rischi interferenziali, come spesso accade, rischi che possono anche portare ad infortuni sul lavoro od a malattie professionali, non sarebbero destinatari del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) il che appare assolutamente assurdo.

Una revisione in tal senso dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto, non sarebbe poi tanto male.