“Una checklist per la sicurezza nei cantieri edili”.

Pubblicato il 14 marzo 2010

Pubblichiamo questa importante checklist che potrebbe rappresentare un ottimo strumento di lavoro.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Verbania comunica che in data 26 febbraio 2010 ha tenuto un seminario di promozione per il lavoro regolare e sicuro insieme allo Spresal di Omegna dal titolo “Una checklist per la sicurezza nei cantieri edili”.

seminario_checklist_cantieri

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione

Pubblicato il 13 marzo 2010

Pubblichiamo un estratto dell’ interessante sentenza della Cassazione penale 15/01/2010, n. 1834.

Al centro della sentenza si colloca un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare di una s.p.a., condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente che nell’effettuare di notte “in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all’estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l’equilibrio, precipitando da un’altezza di m. 3,15 dal suolo”.  

Nel confermare la condanna, la Sez. IV osserva che “la designazione – ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ripreso dall’art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008] – dell’imputato quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest’ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l’osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [ripreso dall’art. 33 D.Lgs. n. 81/2008], e, tra essi, l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare”.

Ne desume che, “nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base all’art. 4, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. n. 626/1994 [ora artt. 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi”.

Insegna che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere”, e che “il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

Critica, pertanto, l’assunto difensivo “secondo cui nulla avrebbe potuto fare l’iimputato per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacchè il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata”.

E spiega che un tale assunto muove “da un’interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 626/1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. n. 81/2008] e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile”, poiché “l’opzione esegetica sottesa postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario”.

Chiarisce ancora, con particolare riguardo alle funzioni riservate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che “l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse – e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori – possa integrare un’omissione ‘sensibile’ tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”.

E aggiunge che, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.

Ciò precisato, la Sez. IV prende atto che “la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda”, e che l’imputato, “per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un’altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l’incolumità degli operai addetti alla movimentazione”.

 Fonte: IPSOnews  

Stress dei lavoratori dei centri commerciali

Pubblicato il 12 marzo 2010

Pubblichiamo un interessante articolo sulla valutazione dello stress dei lavoratori di un centro commerciale .

Scarica l’articolo

stress centri commerciali


Fonte: puntosicuro

CPT di Torino – Valutazione del rischio RUMORE – VIBRAZIONI

Pubblicato il 12 marzo 2010

Il CPT di Torino ha predisposto un manuale completo sulla redazione della valutazione del rischio prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Pubblichiamo quanto riferito al rumore e vibrazioni.

CPT_TO_Manuale_valutazione_rischi_edili_vibrazioni_esempi 

CPT_TO_Manuale_valutazione_rischi_edili_rumore_tabella

CPT_TO_Manuale_valutazione_rischi_edili_vibrazioni_foglio_calcolo

UNI: la valutazione del rischio rumore

Pubblicato il 12 marzo 2010

Il rapporto tecnico UNI/TR 11347 per migliorare acusticamente l’ambiente di lavoro

La legislazione italiana in materia di prevenzione e protezione dai rischi da rumore si basa ormai da alcuni anni sul recepimento della direttiva 2003/10/CE.
Tra gli adempimenti più significativi presenti nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 vi è indubbiamente quello di aver previsto l’obbligo per le aziende con livelli di esposizione di livelli al rumore elevati (LEX maggiori di 85 dB(A) oppure Lpicco, C maggiori di 137 dB(C)) di elaborare ed applicare un “programma di misure tecniche e organizzative” volte a ridurre l’esposizione al rumore dei lavoratori.

La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è una attività che prevede misurazioni con le seguenti finalità:
* calcolare il valore di esposizione personale al rumore da cui far discendere le misure di prevenzione per la salute degli esposti, nonché stabilire se i dispositivi di protezione auricolare in uso danno luogo ad una attenuazione corretta;
* indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.

Mentre la UNI 9432:2008 affronta quanto indicato nel primo punto, il rapporto tecnico UNI/TR 11347, pubblicato in gennaio 2010, definisce un modello di programma aziendale di riduzione dell’esposizione (sintetizzato nell’acronimo “PARE”) al rumore nei luoghi di lavoro evidenziandone contestualmente il livello di dettaglio, allo scopo di fornire uno strumento di orientamento in una realtà che al momento propone le soluzioni più differenziate.

Per ciascuna situazione con livelli di esposizione elevati il datore di lavoro deve indicare nel PARE gli interventi tecnici e organizzativi che, tra quelli concretamente attuabili, intende effettivamente realizzare fissando l’obiettivo acustico, dove tecnicamente possibile, in accordo con le indicazioni tecniche contenute nelle norme della serie UNI EN ISO 11690. Tali norme che riportano raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro produttivi a basso livello di rumore consigliano i seguenti valori di LAeq:
* per gli ambienti industriali, da 75 dB(A) a 80 dB(A);
* per gli uffici, da 45 dB(A) a 55 dB(A).

Le modalità di riduzione dell’esposizione sono suddivise in due categorie: interventi tecnici ed interventi organizzativi.
Nell’identificazione delle modalità di riduzione del rischio devono essere considerati innanzitutto gli interventi che riducono il rumore alla sorgente, quindi quelli che lo riducono lungo il percorso di propagazione, infine quelli che agiscono direttamente sul posto di lavoro.
Il PARE deve considerare le azioni per la riduzione dell’esposizione al rumore per tutte quelle situazioni che superano i valori previsti dalla legislazione vigente. Andranno quindi esaminate le sorgenti, le attività e i luoghi di lavoro con LAeq maggiore di 85 dB(A) e con Lpicco,C maggiore di 137 dB(C).
Nel documento si riporta un aiuto per una attenta valutazione dei molteplici fattori che intervengono nella scelta di un intervento di insonorizzazione. Ogni situazione reale necessita, infatti, di una analisi specifica e per questo sono previsti specifici allegati che considerano:
* le linee di indirizzo generale per ogni possibile tipologia di intervento presentando elementi favorevoli e sfavorevoli con delle note di confronto;
* gli orientamento sulla scelta degli interventi tecnici in alcune situazioni-tipo;
* l’efficacia ottenibile dalle diverse tipologie di intervento;
* un indice di costo comparativo.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11347 ricorda che la progettazione dell’intervento deve essere tale da evitare ulteriori rischi come quelli per la sicurezza (per esempio rischio incendio) e per la salute (per esempio minor ricambio d’aria) verso i lavoratori o problemi igienico-sanitari verso il prodotto (per esempio nel settore alimentare o farmaceutico) ovvero maggiori rischi verso i recettori esterni; da ultimo fornisce indicazioni sulle caratteristiche professionali e formative nonché delle disponibilità strumentali del “personale qualificato” chiamato a progettare gli interventi riportati nel PARE.
Vista la già importante presenza di norme con specifico contenuto tecnico riguardanti gli interventi di bonifica del rumore e l’ampia variabilità delle problematiche presenti negli ambienti di lavoro e delle soluzioni possibili, la UNI/TR 11347 si è quindi proposta di armonizzare le normative esistenti con un carattere prettamente gestionale.

Essa dovrebbe pertanto rivelarsi di grande utilità particolarmente per:
* i RSPP, principali riferimenti aziendali del processo di valutazione dei rischi e soggetti promotori delle decisioni aziendali in tema di prevenzione e protezione dal rumore;
* i tecnici di acustica, in qualità di estensori delle proposte di intervento per fornire loro uno strumento di orientamento in un mercato che propone le soluzioni più differenziate;
* gli operatori degli organi di vigilanza, principalmente i tecnici delle ASL, in qualità di verificatori dell’applicazione dell’obbligo legislativo;
* i datori di lavoro, in quanto titolari ultimi della responsabilità di redazione ed applicazione del PARE.

In definitiva il documento intende quindi aiutare le aziende e i loro consulenti a focalizzare gli interventi di bonifica acustica necessari, ad affrontarli con le necessarie attenzioni tecniche per un efficace investimento economico e a documentarli per un corretto rapporto informativo tanto verso l’interno quanto verso l’esterno dell’azienda.

Fonte: punto sicuro

I quesiti sul decreto 81/08: l’autocertificazione dei rischi particolari

Pubblicato il 11 marzo 2010

Le piccole imprese possono autocertificare la valutazione dei rischi anche nel caso vi siano presenti rischi particolari come rischio chimico, biologico, cancerogeno o mutageno? A cura di G. Porreca

Quesito
Il comma 5 dell’art. 29 esclude dall’autocertificazione della valutazione dei rischi, in attesa delle procedure standardizzate, le aziende di cui all’art. 31 comma 6. Il comma 6 dell’art. 29 consente per le aziende fino a 50 dipendenti l’adozione delle procedure standardizzate. Il comma 7 esclude il ricorso a tale procedure alle aziende di cui art. 31 comma 6 (viene inutilmente inserita la lettera f) e alle aziende con rischi specifici (chimico, biologico, cancerogeni, ecc.). Il riferimento contenuto nel comma 7 non andava fatto anche al comma 5 oltre che al comma 6?
Stando così le cose la domanda è: le aziende con un numero inferiore di 10 lavoratori, ma con la presenza per esempio di un rischio chimico o biologico, o cancerogeno, o mutageno citati nel comma 7 possono effettuare la autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi?

Risposta
L’art. 29 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi contiene un altro rompicapo del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed è uno di quegli articoli che risentono di una non proprio felice articolazione delle disposizioni da parte del legislatore e nel caso particolare delle disposizioni sulle procedure standardizzate e sulla autocertificazione della valutazione dei rischi contenute nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo stesso ai quali successivamente il decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha aggiunto il comma 6-bis.
Secondo il comma 5 dell’art. 29 che fa riferimento alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e che introduce l’autocertificazione dei rischi:

“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.

ed in merito è da precisare che l’art. 6 comma 8 lettera f) è quello che ha assegnato alla Commissione permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito, fra gli altri, di elaborare, entro e non oltre il 31/12/2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, procedure che dovranno essere recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno, una volta acquisito il parere della citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Con il terzo periodo il citato comma 5 ha esclusa la facoltà di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi per quelle attività indicate nell’art. 31 comma 6 lettera a), b), c), d) e g), che possiamo in seguito indicare per semplicità attività “a particolare rischio”, per le quali il legislatore ha imposto la presenza di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda e che sono precisamente:

a) le aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) le centrali termoelettriche;
c) gli impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

avendo ovviamente il legislatore escluse dall’autocertificazione le aziende di cui ai punti e) e f) dell’art. 31 comma 6 in quanto riguardano le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e le aziende estrattive con oltre 50 lavoratori e quindi con un organico ben oltre il limite dei 10 lavoratori entro il quale è concessa tale facoltà.
Il successivo comma 7, invece, ha esclusa la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate per le aziende di cui al comma 6 dell’art. 31 indicate nelle lettere a), b), c), d) f) e g) aggiungendo per l’esclusione di tale facoltà, rispetto a quanto riportato nel comma 5, anche le aziende di cui alla lettera f) che riguardano le ditte estrattive con oltre 50 lavoratori. Lo stesso comma 7 ha introdotto però in più, con la lettera b), l’esclusione del ricorso alle procedure standardizzate  per le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto” ed ha nuovamente consentito di poterlo fare, con una modifica apportata con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 che ha abolita la lettera c) del comma 7, anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè alle aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Una lettura coordinata dei citati commi 5, 6 e 7, porta, per quanto riguarda la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi e per quanto riguarda il ricorso alle procedure standardizzate per effettuare tale valutazione, ad individuare sinteticamente tre fasce di aziende e precisamente:
1^ fascia, comprendente le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, le quali possono ricorrere alle procedure standardizzate, quando saranno fissate, e possono ricorrere alla autocertificazione della valutazione dei rischi;
2^ fascia, comprendente le aziende che occupano da 11 a 50 lavoratori, le quali possono ricorrere alle procedure standardizzate, quando saranno fissate, e non possono ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi;
3^ fascia, comprendente le aziende che occupano più di 50 lavoratori, le quali non possono ricorrere né alle procedure standardizzate né all’autocertificazione della valutazione dei rischi.

Le tre fasce sopra indicate non riguardano comunque le aziende di cui all’art. 31 comma 6 sopra definite “a particolare rischio” in quanto esse non possono comunque ricorrere alla autocertificazione della valutazione dei rischi né potranno ricorrere alle procedure standardizzate qualunque sia l’entità del loro organico.
Il vero rompicapo, invece, sorge per quanto riguarda le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto” citate nella lettera b) del comma 7 dell’art. 29 in quanto, per come è stato scritto tale comma 7 che fa riferimento alle disposizioni del comma 6, relative alle procedure standardizzate e non anche a quelle del comma 5 relative all’autocertificazione della valutazione dei rischi, sembrerebbe che a quelle aziende nelle quali si svolgono attività che possono esporre i lavoratori a rischi specifici aggressivi, quali i rischi chimici, biologici, ecc, sia impedito il ricorso alle procedure standardizzate ma sia consentito invece il ricorso all’autocertificazione della valutazione dei rischi e ciò contro ogni logica in quanto si è in presenza di rischi di natura particolare.

In risposta al quesito formulato, quindi, si esprime il parere che il legislatore nell’andare ad affiancare nel comma 7 alle attività di cui all’art. 31, citate sia nel comma 6 che nel comma 5, quelle attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ecc. di cui alla lettera b) abbia voluto escludere anche queste dalla facoltà di ricorrere alla autocertificazione dei rischi. E’ chiaro che l’arcano, se non giunge prima un’auspicabile interpretazione autentica da parte delle istituzioni competenti, potrà essere risolto solo in sede di Conferenza Stato-Regioni che, come già indicato, dovrà fissare le modalità per le procedure standardizzate e che quindi potrà esprimersi sull’argomento e fornire gli opportuni indirizzi.

A sostegno della tesi che anche le aziende fino a 10 lavoratori debbano elaborare un documento completo di valutazione dei rischi se nell’ambito delle stesse i lavoratori possono essere esposti ai particolari rischi sopraindicati si fa presente che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 in alcuni Titoli del proprio testo che si riferiscono a dei tipi di rischio specifico dispone esplicitamente la elaborazione di un apposito documento di valutazione dei rischi e si rammenta, inoltre, quanto già in merito aveva indicato con l’art. 4 comma 11 il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ora sostituito con il D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale “il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi), ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi) le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza” decreti che non sono poi stati mai emanati benché fosse stata avvertita la necessità di imporre a quelle aziende la redazione del documento di valutazione dei rischi e di impedire il ricorso all’autocertificazione. 

Fonte: punto sicuro – porreca

Manuale per gli addetti ai videoterminali

Pubblicato il 10 marzo 2010

Pubblichiamo un interessante manualetto dedicato agli addetti ai videoterminali, aggiornato al 2010 dall’INAIL.

All’interno:

I fattori di rischio per i videoterminalisti, i compiti del medico competente e l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori.

AddettiVDT2010

Guida ISPESL sulla sicurezza negli scavi

Pubblicato il 9 marzo 2010

Pubblichiamo questa guida ISPESL sulla sicurezza negli scavi

Guida ISPESL sicurezzascavi

alla sezione normativ-download-linee guida sono presenti altre pubblicazioni

L’obbligo di consegna del Documento della Valutazione del Rischio ai RLS

Pubblicato il 9 marzo 2010

Interessante sentenza  inerente l’obbligo di consegna del Documento della Valutazione del Rischio ai RLS da parte del Datore di Lavoro.

 Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2010 – Consegna DVR a RLS

Udienza del 29.01.2010 n. 7273/09 RGL

 (http://www.uniurb.it/olympus/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2607)

 Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

IL GIUDICE DI MILANO

Dr. Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

Ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come modificato dall’art. 53 D.L. 25.06.2008 n. 112 conv. in

L. 6.08.2008, n. 133

nella causa promossa da

E. S.p.A. con avv. L. ………………………………………………OPPONENTE

contro D. M. con avv. F. …………………………………………………OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prerogative del responsabile per la sicurezza, obbligo di consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti

 FATTO

Con ricorso depositato il 21.09.2009, la ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31303/2009 del21.08.2009 con il quale le era stato ordinato “di consegnare immediatamente a D. M., nella sua qualità di RLS il documento di valutazione dei rischi relativo al punto vendita di Milano in via …”.

La società infatti, evidenziava che – per effetto della intervenuta modifica dell’art. 18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda – non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.

Consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, “ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo”.

Si costituiva il lavoratore il quale, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, lamentava l’impossibilità di esercitare adeguatamente i compiti di responsabile della sicurezza in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso.

Riteneva pertanto, che l’apportata modifica legislativa costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza.

Ravvisava quindi un eccesso di delega nella parte in cui l’art. 13 d.lvo. 106/2009 mod. dell’art. 18 d.lvo 81/2008 prevede che il lavoratore possa consultare il documento di valutazione dei rischi solo in azienda ed in particolar modo dell’art. 1 co.3 L. 123/2007 nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi della delega “non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze”.  

Chiedeva pertanto, a questo giudice di sospendere il procedimento e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 1 d.lvo. 106/2009.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione ed i procuratori hanno concluso come in atti.


DIRITTO

1. Prerogative del RLS e obbligo di consegna del DVR del datore di lavoro  

La questione di diritto che occorre risolvere attiene al riconoscimento in capo al RLS del diritto a ricevere una copia cartacea del DVR e del diritto di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale.

Più correttamente occorre comprendere se la consultazione fuori dai locali aziendali del DVR debba considerarsi una prerogativa del RLS o invece, una modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ex lege ed in particolare, delle sue attribuzioni, che quindi attiene solo al più agevole esercizio delle stesse.

La questione assume concreta rilevanza per effetto della intervenuta modifica normativa dell’art. 18 c. 1 lett. o) ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 nella parte in cui statuisce che il documento è consultato dal RLS solo in azienda.

In questa sede, deve dunque chiarirsi se tale modifica limita le prerogative riconosciute dalla legge al RLS o se invece, incide sull’esercizio delle stesse, condizionandone le modalità di espletamento.  

Ciò premesso, occorre in primo luogo, porre in evidenza che non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.

L’art. 50 co. 1 lett. e) stabilisce infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, …

Il successivo co. 4 afferma che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, co. 1 lett. a), ossia il DVR.  

È evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall'art. 18 lett. o) ("anche su supporto informatico") nonché dall'art. 53 comma 5) ("su unico supporto cartaceo o informatico")].

Ma a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.

Ciò in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art. 50 d.lvo. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola.  

Non si dimentichi infatti, che spesso i documenti di valutazione rischi come è quello di specie, constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità.

Tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 dell’art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in

qualche modo incisa.

Deve pertanto escludersi, che tale modifica abbia attuato un arretramento delle tutele in precedenze riconosciute dalla legge al RLS (art. 1 co.3 L. 123/2007).

Del resto, la modifica normativa ha riguardato non già l’art. 50 d.lvo. 81/2008 rubricato “prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza”, bensì l’art. 18 della stessa disciplina che riguarda, si legge nella rubrica, gli “obblighi del datore di lavoro”.  

Ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.

 2. Questione di legittimità costituzionale

 Le argomentazioni svolte portano ad escludere che possa sollevarsi una questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 13 co. 1 L. 123/2007 stante la non fondatezza e non manifesta rilevanza della stessa.

Alla luce delle argomentazioni svolte, va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.  

La particolarità e novità della questione controversa giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.  

PQM Rigetta l’opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto; spese compensate.

                                                                             Milano. 29.01.10

Fonte: blog di Luca

8 MARZO – FESTA DELLE DONNE

Pubblicato il 8 marzo 2010

8 marzo – Festa delle donne

Pubblichiamo (fonte ANMIL e INAIL)

Altra meta del lavoro

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Sperando di non cadere nel banale ma portando avanti un messaggio coerente con il ns. sito.