Donne e infortuni: il calendario INAIL-Anmil presentato a Palazzo Madama

Pubblicato il 28 gennaio 2012

Adeguare nel suo complesso la tutela per i rischi professionali delle donne lavoratrici alle specificità di genere e alla peculiarità del duplice impegno che generalmente viene richiesto loro: non solo professionale, ma anche di cura della famiglia (certo non meno faticoso). Questo l’obiettivo della proposta di legge firmata dalle senatrici Silvana Amati e Ombretta Colli, illustrata oggi presso la sala degli Atti parlamentari del Senato. L’incontro è stata anche l’occasione per presentare il Calendario 2012 “Donne che vincono“, realizzato grazie alla collaborazione tra INAIL, Anmil e Miss Italia: i dodici scatti in bianco e nero di Tiziana Luxardo che ritraggono insieme regine di bellezza e donne infortunate come veicolo per comunicare, senza artifici né retorica, la grandezza di chi reagisce al dramma di un incidente e l’importanza del reinserimento sociale.

La proposta di legge: maggiori tutele su tutti i fronti. La proposta di legge delega il Governo a intervenire sulla normativa di settore per garantire alle donne lavoratrici – e a quelle con disabilità – maggiori tutele a livello sanitario, riabilitativo, psicologico, economico, sociale, assicurativo e formativo. “Donne e disabilità rappresentano un binomio che non riceve i riscontri concreti che meriterebbe – hanno sottolineato le senatrici Amati e Colli – In ogni situazione le donne, con o senza disabilità, sono una risorsa. Crediamo fortemente nella validità e nella necessità di questa proposta di legge e, per questo, ne auspichiamo un esito positivo al fine di avviare una nuova stagione – più sicura e giusta – per il mondo femminile”.

Apprezzamento di Lotito per il disegno di legge. Consenso nei confronti del disegno di legge è stato manifestato dal presidente del Civ INAIL, Franco Lotito. “Va senz’altro sostenuto – ha affermato – L’attenzione e la sensibilità dell’INAIL verso i contenuti che propone è nelle cose. Perché l’Istituto gestisce il fondo che tutela gli infortuni in ambito domestico, e poi perché il senso di quella proposta, a ben guardare, allude al principio della presa in carico dell’infortunato: una linea generale sulla quale l’istituto lavora da lungo tempo”. Lotito ha, tra l’altro, auspicato la promozione di una vasta campagna di sensibilizzazione per allargare la platea degli assicurati contri gli incidenti in ambito domestico. Soddisfatto anche Franco Bettoni, presidente dell’Anmil, “per una proposta di legge che sostiene con determinazione, le nostre rivendicazioni in favore del mondo femminile, e che raccoglie lo studio e l’esperienza maturata in tanti anni dall’Associazione, da sempre vicina alle donne infortunate”.

Il presidente del Civ: “Il calendario un’esperienza da replicare”. Significativo, in questo contesto, la presentazione del calendario “Donne che vincono”. “Spero vivamente che l’esperienza venga replicata anche il prossimo anno, anzi che diventi una vera e propria consuetudine – ha auspicato, in merito, Lotito – Di solito, il canone estetico viene usato, anzi abusato, per esaltare l’effimero. Questo calendario, invece, fa una piccola rivoluzione: utilizza il canone estetico come elemento di straordinaria forza suggestiva per parlare della dignità della persona anche quando viene offesa da un infortunio”.

Sassi: “Particolare attenzione alle casalinghe”. Presente all’incontro anche il commissario straordinario dell’INAIL, Gian Paolo Sassi che – a margine – ha sottolineato l’impegno sempre più forte dell’Istituto nella lotta agli incidenti sul lavoro. “Dieci anni fa il numero dei casi mortali era di circa 1.500 persone, mentre oggi questo numero si è ridotto di un terzo – ha rimarcato – Questo ovviamente non toglie che ci sia ancora molto e molto da fare”. In merito all’aumento delle denunce di malattie professionali, per Sassi si tratta di un andamento “comprensibile, perché non nasce tanto dalla presenza di ambienti di lavoro più malsani, quanto dalla maggiore consapevolezza di tutti coloro che si occupano di sicurezza – dagli imprenditori ai medici – sull’esistenza di vincoli tra l’attività svolta e le malattie che possono insorgere”. Particolare attenzione, secondo Sassi, deve essere riconosciuta agli infortuni delle donne, anche quelli scaturiti nel corso della cura degli ambienti domestici. “Bisognerebbe alzare l’età assicurativa delle lavoratrici – ha spiegato, riferendosi alla polizza obbligatoria per le casalinghe – portarla a 70 anni e introdurre anche qualche aggiustamento di carattere tecnico per renderla più appetibile”.

Visulizza il calendario: Calendario Donne che vincono

Fonte: inail

La formazione specifica dei lavoratori e la valutazione dei rischi

Pubblicato il 27 gennaio 2012

Quale formazione per risolvere i comportamenti scorretti ai fini della sicurezza sul lavoro? Nel nuovo accordo Stato-Regioni, nonostante la frequente richiesta del mondo delle imprese, non viene suggerito un percorso formativo idoneo.

Di Vittorio Vedovato.

Di particolare interesse sono i contenuti indicati, nella parte riferita alla formazione dei lavoratori, relativa al concetto di “ formazione specifica” descritta nell’art. 4) così titolato:
“Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (imprese familiari e lavoratori autonomi).
I principi e le indicazioni espressi in merito allo svolgimento “dell’informazione specifica” inducono ad una serie di riflessioni anche a seguito di una attenta lettura delle definizioni dei termini di formazione e informazione presenti nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 alle voci aa) e bb).
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla “identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, “ alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.


Inoltre questa formazione specifica deve essere erogata, secondo l’art. 37 comma 1 lettera b) del D:lgs. 81/2008 tenendo conto dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Esaminando quanto indicato, nell’accordo Stato-Regioni in merito alla formazione specifica, non si evidenzia alcuna attinenza con quanto richiesto nella definizione di formazione di cui alle lettere aa) del citato art. 2.
Infatti il lavoratore viene considerato come un soggetto completamente ignaro a cui spiegare la natura dei pericoli presenti nel luogo e posto di lavoro che possono diventare rischi qualora lo stesso ne venisse a contatto o in esposizione durante l’esercizio della sua mansione (purtroppo concetto poco chiarito, anche perché quando si elencano i pericoli e si entra nel merito del loro potenziale danno questi vengono indicati già come rischi senza spiegare che detti pericoli diventano “rischi” solo se i lavoratori ne vanno a contatto o in esposizione).
Di seguito poi è stabilito che i contenuti e la durata dell’azione formativa sugli specifici rischi sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Si chiede come, con i presupposti sopra indicati, i lavoratori possano giungere alla conclusione del percorso formativo ad essere parte attiva nel collaborare alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi quando nella fase formativa non sono contemplati per gli stessi “elementi utili” a consentire a loro di collaborare al processo della valutazione dei rischi.
Si fa notare che neanche nel capitolo“ Formazione Generale, dell’accordo Stato-Regioni che precede quello della “Formazione Specifica,” si indicano, nel sottotitolo “Contenuti”, i concetti di pericolo e di valutazione del rischio. Inoltre non c’è alcun cenno ai pericoli comportamentali, che possono essere originati dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori dai quali possono conseguire rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad esempio: processi e organizzazione del lavoro non corretti, non chiara indicazione dei ruoli aziendali e delle loro responsabilità nell’esercizio degli stessi (definizione delle mansioni), assenza di sistemi di controllo dell’efficienza nel tempo delle misure di sicurezza applicate, assenza di procedure per l’informazione e formazione dei nuovi assunti o per i cambianti mansione, assenza di procedure di lavoro delle varie fasi operative integrate con la sicurezza, ecc.. A tal proposito si ricorda che l’incidenza infortunistica per cause comportamentali non corrette (azioni pericolose) è di circa il 60-65% del totale degli infortuni.
Quanto sopra illustrato evidenzia ancora la non rilevanza, per molti esperti della sicurezza sul lavoro, della partecipazione alla formulazione del processo di valutazione dei rischi di tutti i ruoli aziendali. Tale partecipazione è ritenuta da molti facoltativa, quando invece nel D.Lgs. 81/08 nei vari Titoli se ne indica l’obbligatorietà.
Ad esempio nella lettera e) dell’art. 20 “Obblighi dei lavoratori” così recita: “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), “ nonché qualsiasi eventuale “condizione di pericolo” di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni dipericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Il reale processo formativo dovrebbe portare i lavoratori, proprio attraverso la constatazione dei pericoli, alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ed è per questo motivo che è necessario coinvolgerli, fin dall’inizio della prestazione lavorativa, a valutare i rischi residui connessi all’esercizio della loro mansione.
Rischi residui, termini quasi sconosciuti nei vari metodi e criteri consigliati per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
Cos’è il rischio residuo? Il D. Lgs. 81/08 descrive in XI titoli l’obbligo di intervenire su una serie di pericoli tecnici che considera già come rischi residui sia perché dà per scontato che i lavoratori ne possono andare a contatto o in esposizione sia perché gli effetti del massimo danno sono contenuti attraverso l’applicazione obbligatoria di misure di protezione e prevenzione dallo stesso indicate.
In pratica in una macchina utensile gli ingranaggi di trasmissione del moto scoperti rappresentano un pericolo che al contatto delle mani o altre parti del corpo può causare danni gravi e quindi un rischio elevato d’infortunio. L’obbligatorietà della protezione degli ingranaggi, imposta dalla norma di sicurezza, agisce in modo che la probabilità di andare a contatto con gli stessi in movimento sia ridotta al minimo o addirittura esclusa. Sarà l’efficacia del provvedimento che stabilirà se per l’operatore, in base all’esercizio della mansione, esista o meno ancora una possibilità di danno e quindi la presenza di un rischio residuo.
Si ricorda che nel documento di valutazione dei rischi non sono ammesse segnalazioni di inadempienze alle norme di sicurezza ma solo eventuali indicazioni dei rischi residui che nonostante l’applicazione dei provvedimenti, organizzativi e procedurali (previsti dalle norme di sicurezza e di buona prassi) rimangono presenti per il lavoratore durante l’esercizio della sua mansione.
Quindi quando si tratta di valutare il rischio nella combinazione R = P x M non solo si deve considerare la probabilità P come quella relativa alla possibilità di contatto o esposizione (vedi art. 2 lettera s” del D.Lgs. 81/08) ma la stessa deve essere relazionata alla effettiva situazione di rischio residuo. Si può pertanto notare, attraverso queste considerazioni, la poca rilevanza scientifica dell’applicazione dei metodi matriciali, ampiamente utilizzati da molti esperti per definire il valore del rischio (quale?) il cui valore alto, medio, basso viene rilevato, nel posto di lavoro, considerano solo come probabilità (P) l’ipotesi dell’accadimento di un infortunio, spesso non facilmente definibile, come anche i riferimenti all’entità dei relativi danni (M) consequenziali.
Da non dimenticare che, in particolare per i provvedimenti di natura tecnica, è possibile esprimere la loro efficacia in termini percentuali di conseguenza anche il rischio residuo può essere indicato alla stessa maniera.
In base alle considerazioni esposte non è forse più opportuno affrontare un percorso formativo partendo proprio dall’analisi del posto e luogo di lavoro ove opera il lavoratore tenendo presente l’esercizio della sua mansione?
Al lavoratore verrà chiesto, durante l’esercizio della mansione, quali a suo giudizio possono essere le situazioni di pericolo su cui può andare a contatto o in esposizione e se esistono provvedimenti che impediscono tali possibilità. In questo momento può essere ragguagliato anche su eventuali pericoli da lui non individuati in quanto presenti solo in alcune varianti della sua mansione abituale.
Interessante poi è conoscere il suo parere in merito all’efficacia del provvedimento applicato per contenere il pericolo in particolare per determinarne l’eventuale rischio residuo sul cui poi è opportuno farsi indicare quale potrebbe essere la natura del provvedimento, aggiuntivo o nuovo, per ridurlo o addirittura eliminarlo.
Non solo ma quando si entra nel merito del provvedimento necessariamente si illustrano le norme di sicurezza che ne stabiliscono l’obbligatorietà (almeno si riesce finalmente a dare un minimo di conoscenza delle specifiche norme di sicurezza relative all’esercizio della sua mansione).
Altro elemento importante è che il sistema di analisi e la corrispondente azione formativa non può, nella formazione specifica essere erogata dal solo così detto “formatore”. Infatti bisogna stabilire che cosa s’intende per mansione. Nella maggior parte delle aziende la mansione è stabilita dall’esecuzione delle varie fasi lavorative che sono indicate nelle procedure di lavoro. Di solito la qualifica professionale del lavoratore non contempla anche tutto quello che è richiesto dalla sua mansione per lo svolgimento delle varie fasi lavorative, pertanto bisogna evitare di confondere le due attribuzioni. Ne consegue che la presenza del preposto come coadiutore-formatore durante la valutazione dei rischi, è fondamentale per determinare la correttezza dell’esercizio della mansione secondo le procedure di lavoro la cui non osservanza può causare incidenti e infortuni (vedi le citate cause d’infortuni comportamentali). Solo in questo modo si potrà procedere all’eventuale necessità di completare l’informazione e l’addestramento del lavoratore in materia di sicurezza.
In conclusione il citato documento di accordo della conferenza Stato-Regioni sulla formazione ripropone, istituzionalizzandoli, gli attuali metodi di erogazione della formazione in materia di sicurezza in particolare per i lavoratori. Sicuramente le aziende affronteranno all’inizio l’erogazione della “formazione generale” sia perché facilmente risolvibile in termini logistici all’interno delle strutture aziendali (locale mensa, sala conferenze ecc) sia per il modesto impegno delle ore di lezione.
Purtroppo la descrizione della formazione specifica lascia dei dubbi sul fatto se deve essere erogata sul posto e luogo di lavoro durante l’esercizio della mansione o invece in aula. Da come descritta, nello specifico documento, parrebbe realizzabile con il solito sistema d’aula utilizzando docenti che in via generale, per quanto preparati, ignorano le attività specifiche dei lavoratori relative alle loro mansioni, ma normalmente conoscono solo i rischi legati all’esercizio delle qualifiche professionali (rischi degli elettricisti, dei saldatori, ecc.).
Entrando poi nella trattazione dei rischi specifici e dei provvedimenti ci si riferirà solo su quanto evidenziato dal datore di lavoro attraverso il documento di valutazione dei rischi, fatto dai suoi collaboratori e/o consulenti, documento che spesso è stato realizzato senza alcuna partecipazione diretta di ciascun lavoratore nel proprio posto e luogo di lavoro e quindi mancante dell’analisi o quanto meno di una verifica della reale mansione svolta dallo stesso.
Purtroppo ancora una volta, nonostante la frequente richiesta del mondo delle imprese, non viene suggerito un percorso formativo idoneo a risolvere i comportamenti scorretti ai fini della sicurezza, cioè le così dette azioni pericolose. Tutto l’impianto formativo illustrato nell’accordo Stato-Regioni è impostato in modo di risolvere le cause degli infortuni dovuti a pericoli di natura tecnica che rientrano nella classifica delle condizioni pericolose inserite nel rapporto uomo-macchina, uomo-ambiente, uomo-sostanze pericolose (fisiche, chimiche) durante l’esercizio dell’attività lavorativa (queste condizioni pericolose sono la causa del 35-40% degli infortuni). Detta affermazione trova riscontro nell’elenco dei “rischi” (che se non rapportati con l’esercizio della mansione sono invece pericoli) elencati nel paragrafo della Formazione Specifica del citato accordo al sottotitolo “Contenuti”.
Fonte: puntosicuro.it


Cassazione Penale, Sez. 4, 09 gennaio 2012, n. 109 – Nolo a caldo e responsabilità di un manovratore a terra

Pubblicato il 26 gennaio 2012

Responsabilità di un manovratore a terra della piattaforma “ragno” sulla quale agiva l’operaio M. B., per aver cagionato la morte di quest’ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il B., che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Inammissibile.

Il ricorrente lamenta di non trovarsi in posizione dì garanzia rispetto all’operaio rimasto vittima dell’infortunio, ciò in quanto non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione.

Il deducente osserva poi di avere posizionato la piattaforma correttamente, avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi e afferma che la accertata rottura delle predetta tavole sia la conseguenza del ribaltamento del mezzo, e non la causa dell’evento e dunque il ribaltamento del mezzo ebbe a verificarsi per fattori imprevisti ed imprevedibili.


La Corte di Appello, con decisione formalmente e sostanzialmente legittima,
ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina.
Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009, Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUGGERO GALBIATI
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. ANDREA MONTAGNI

– Presidente
– Consigliere
– Consigliere
– Consigliere
– Rel. Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) D.G.C. ***
Avverso la sentenza n. 422/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 20/04/2010
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto

1. Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, con sentenza in data 6.12.2007, resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava G.C. colpevole del delitto di omicidio colposo verificatosi in data 2.09.2005. L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 589, cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere, quale manovratore a terra della piattaforma “ragno” sulla quale agiva l’operaio M. B., cagionato la morte di quest’ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il B., che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo.

2. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 20.4.2010, confermava la sentenza resa dal primo giudice. Il Collegio evidenziava che dalle risultanze processuali era emerso che la ditta A. N. s.r.l., di cui era titolare G. G., fratello dell’odierno imputato, aveva ricevuto incarico dalla Università degli Studi di Salerno per il noleggio di una macchina munita di operatore e che in esecuzione del predetto contratto era stata posizionata nel cantiere una gru semovente, manovrata da C. G..

La Corte di Appello osservava che le modalità di stabilizzazione della piattaforma, in concreto poste in essere, non risultavano conformi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina; ciò in quanto il posizionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, lungo l’arco dei 360°, mentre nel caso si era accertato che gli stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posizionati su un piano inclinato, caratterizzato da ingente presenza di pietrisco. In particolare, era emerso che gli stabilizzatori erano su due tavole sovrapposti di circa 5 centimetri di spessore; e che dette tavolette avevano ceduto, provocando il ribaltamento della navetta.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione G. C., deducendo la violazione di legge, in relazione agli 533 cod. proc. pen.

L’esponente ribadisce le doglianze spiegate nell’atto di appello, osservando che G. C. non si trovava in posizione dì garanzia, rispetto all’operaio rimasto vittima dell’infortunio; ciò in quanto tra il manovratore della gru ed il B. non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione. Tanto premesso, la parte rileva che nessun profilo di colpa risulta ascrivibile all’imputato, in relazione all’utilizzo della gru. Il ricorrente rileva che i giudici di merito non hanno disposto perizia o consulenza tecnica, al fine di accertare in modo preciso le modalità del fatto, con specifico riferimento alle modalità di utilizzo del macchinario.

Il ricorrente evidenzia di avere dimostrato in giudizio di avere adeguate conoscenze tecniche circa l’utilizzo della gru; rileva di avere correttamente posizionato la piattaforma, secondo le indicazioni del manuale d’uso, e sottolinea di avere pure effettuato un collaudo, per verificare l’idoneità delle operazioni di posizionamento, collaudo che aveva sortito esito positivo.

Il deducente osserva poi di avere posizionato la piattaforma correttamente, avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi. La parte assume che la accertata rottura delle predetta tavole sia la conseguenza del ribaltamento del mezzo, e non la causa dell’evento, come ritenuto dai giudici. L’esponente assume che debba trovare applicazione il disposto di cui all’art. 45 cod. pen., atteso che il ribaltamento del mezzo ebbe a verificarsi per fattori imprevisti ed imprevedibili. Osserva, al riguardo, che nel caso di specie neppure ebbero ad entrare in funzione gli specifici dispostivi di sicurezza del macchinario; e prospetta una ricostruzione alternativa, rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con riguardo alla dinamica causale del sinistro, pure richiamando il contenuto delle sommarie informazioni raccolte nell’immediatezza del fatto.

Con il secondo motivo, la parte deduce il vizio motivazionale, sia con riguardo alla affermazione di responsabilità penale, si in relazione al trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Diritto

 

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Giova primieramente sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni – contraddittorietà, illogicità, etc. – deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Sez. IV, sentenza n. 32911 in data 11.05.2004, dep. 29.07.2004, Rv. 229268).

4.2 Il ricorso che occupa, risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, risulta perciò inammissibile. È poi appena il caso di osservare che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono – con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie – esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado.

Invero, la Corte di Appello ha evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato l’inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l’erroneo allargamento degli stabilizzatori; al riguardo, il Collegio ha considerato che dagli effettuati accertamenti svolti sul posto era emerso che il carico gravava asimmetricamente sugli stabilizzatori di sinistra, in particolare su quelli n. 2 e n. 4; e che il supporto di legno per la distribuzione del carico aveva ceduto.

La Corte di Appello ha pure rilevato che nel caso si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; e che risultava che l’imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull’utilizzo della gru. La Corte territoriale ha precisato che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato – conformemente all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009, Rv. 244216 – che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina. Ed ha sottolineato che G. C., durante le operazioni, manovrava da terra, a mezzo di telecomando, la navetta situata all’estremità del braccio telescopico, sulla quale sì trovava l’operaio B. M..

Si osserva, infine, che la sentenza impugnata soddisfa adeguatamente l’obbligo motivazionale anche per quanto concerne la dosimetria della pena e che il relativo percorso argomentativo risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 2.12.2011

 

Fonte:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6375:cassazione-penale-09-gennaio-2012-n-109-nolo-a-caldo-e-responsabilita-di-un-manovratore-a-terra&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – proroga “Decreto Interministeriale 20 gennaio 2012

Pubblicato il 25 gennaio 2012

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2012 –  il Decreto Interministeriale del 20 gennaio  2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico concernente il differimento dell’entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 (formato .pdf 28,84 Kb)

Stress lavoro correlato – indicazioni del comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

Pubblicato il 25 gennaio 2012

Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte notizia A.S.S. 4 Medio Friuli

Stress_lavoro_correlato._Indicazioni_coordinamento_tecnico_regioni

DURC non è autocertificabile: nota del Ministero del Lavoro

Pubblicato il 24 gennaio 2012

ll chiarimento è dovuto all’errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell’articolo 44 bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile.

Il Ministero precisa che l’articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione

DURC-NON-autocertificabile

REACH e CLP: nuovo bollettino – Sistri: aggiornamento software Black Box

Pubblicato il 23 gennaio 2012

Pubblicato il Manuale di aggiornamento software Black Box del SISTRI. Pubblicato anche il nuovo numero del bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute”, dedicato alle attività di formazione avviate nell’ambito dei Regolamenti REACH e CLP.

E’ il n. 1, Anno, 3.o.

Il numero è disponibile anche on line nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Fonte: amblav.it

Sostanze_chimiche_Ambiente-e-Salute-n-1-anno-3

PROCEDURA_AGGIORNAMENTO_SOFTWARE_BLACK_BOX

Manutenzione responsabile con la qualifica del personale

Pubblicato il 22 gennaio 2012

La nuova norma UNI 11420.

Rappresenta una novità sia nel panorama italiano sia in quello europeo la pubblicazione della norma UNI 11420 “Manutenzione – Qualifica del personale di manutenzione”: si tratta della prima norma sull’argomento emessa da un ente normatore nazionale in uno stato della Comunità Europea che definisce le competenze, le conoscenze e le abilità che il candidato deve possedere.

I lavori sull’argomento da parte della commissione Manutenzione dell’UNI hanno evidenziato la necessità di elaborare una norma sui requisiti necessari al personale di manutenzione, al fine di adeguare la loro formazione professionale, tecnica e gestionale per la gestione dei beni alle esigenze dell’organizzazione e del mercato del lavoro, con particolare attenzione all’economicità, sostenibilità e rispetto della sicurezza e dell’ambiente.

La UNI 11420 individua, per il personale di manutenzione, queste tre figure professionali:

- specialista di manutenzione (preposto e/o operativo);

- supervisore dei lavori di manutenzione e/o ingegnere di manutenzione;

- responsabile del servizio o della funzione manutenzione.

La norma non è rivolta ai manutentori che operano sotto la diretta responsabilità delle figure sopraindicate ma interessa tutti coloro che hanno responsabilità tecnico-gestionali o che operano in piena autonomia; in termini quantitativi possiamo dire che si rivolge al 10% – 15% del personale che opera in manutenzione.

Per i restanti, ricordiamo, c’è l’obbligo del datore di lavoro di curare la loro formazione e il loro addestramento.

Fonte: UNI

SICUREZZA NELL’EMERGENZA

Pubblicato il 21 gennaio 2012

Pubblichiamo l’intervento di Loris Munaro – Ingegnere, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia e reggente del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Padova, intervento al seminario dal titolo “Sicurezza nell’emergenza, tenutosi presso l’Associazione degli Industriali di Padova.

Il comportamento in situazioni di emergenza incendio: formazione e interventi per garantire reazioni appropriate”

Riguardo ai momenti di inerzia prima di rispondere ad un’emergenza, il lavoro degli scienziati del comportamento ha messo in evidenza diversi aspetti:
- “sono molteplici i comportamenti osservati nelle persone durante le situazioni di pericolo e di emergenza”;
- “gli individui dopo un allarme occupano una parte del tempo in attività non rivolte all’evacuazione. Questo intervallo di tempo può costituire fino a due terzi del tempo che si impiega per uscire dall’edificio”;
- l’inclinazione delle persone “sarebbe quella di voler ‘definire’ la situazione prima di ‘rispondere’ di fronte ad un allarme sonoro. Per tale motivo, le persone aspettano altri indicatori ambientali: l’odore del fumo, le urla di una persona ferita, un collega che gli dice di uscire cercano informazioni su cosa sta accadendo”;
- “le persone tendono a pensare che le probabilità che l’allarme corrisponda ad un reale incendio o che questo possa rappresentare un pericolo per loro sia estremamente bassa.  L’espressione inglese ‘milling’ (girovagare come un mulino) indica proprio l’interazione sociale nelle prime fasi di allarme;
- gli individui verificano/cercano una conferma con le altre persone della gravità del messaggio o dell’avvertimento che hanno ricevuto. Solo quando la rete sociale conferma la validità dell’avviso, iniziano ad eseguire azioni protettive”.
In questo senso è interessante dare alcuni dati tratti dallo studio del National Institute of Standards and Technology che ha ricostruito il comportamento di evacuazione delle 15000 persone nelle Twin Towers l’11 settembre 2001.
In particolare è stato stimato che il “70% delle persone nel WTC (world trade center) che sopravvissero a quel disastro, prima di fuggire, parlarono fra loro sul da farsi e sul cosa stesse succedendo”. Dai resoconti di 324 persone che sono riuscite ad evacuare dai grattacieli, risulta che:
- “l’83% ha giudicato la situazione molto grave nei primi minuti dopo lo schianto;
- il 55% dei superstiti è evacuato immediatamente;
- il 13% si è fermato per recuperare i propri beni personali;
- il 20% ha messo in sicurezza i suoi dati personali e poi ha girato per il piano prima di evacuare;
- l’8% aveva inizialmente deciso di restare ma dopo ha cambiato idea”.
Fonte: puntosicuro.it

sicurezza_emergenza_comportamenti

INAIL – premio imprese per la sicurezza

Pubblicato il 20 gennaio 2012

Un’iniziativa di Confindustria ed INAIL

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI – Associazione Premio Qualità Italia ed Accredia – Ente Italiano di Accreditamento, intendono offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano, lanciando la prima edizione del “Premio Imprese per la sicurezza”.

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza e di diffondere le prassi migliori attraverso il benchmarking attivabile tra i partecipanti, premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto in materia di salute e sicurezza e per i risultati conseguiti.

L’iniziativa – fortemente voluta dalla Presidente Emma Marcegaglia – vuole fornire ampia visibilità a livello nazionale a quelle imprese che meglio si saranno impegnate in tema di gestione della sicurezza, mettendo in campo le migliori pratiche e procedure orientate al risultato di incrementare il livello di sicurezza all’interno delle aziende, aumentando in tal modo anche la competitività e lo sviluppo del sistema Paese.
Aperto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, il premio verrà assegnato a sei categorie di aziende distinte per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione, come di seguito definite:
• Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50
• Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250
• Imprese con un numero di dipendenti oltre 250.

Saranno assegnate, inoltre, menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
II Premio si svolgerà secondo le seguenti fasi:

Fase di selezione 1: le imprese sono invitate a registrarsi e quindi a compilare un questionario on-line cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza” presente sulla homepage del sito Confindustria (http://www.confindustria.it). Alla fine della compilazione ogni azienda riceverà comunicazione del risultato raggiunto e del posizionamento tra le aziende che hanno partecipato;
Fase di selezione 2: a seguito della prima fase di selezione, sarà stilata una lista delle migliori aziende per ognuna delle classi dimensionali individuate e differenziate per tipologia di rischio. A queste imprese sarà richiesta un’autovalutazione mediante la compilazione di un “questionario di dettaglio”.
Le aziende selezionate, in base al punteggio più alto, saranno successivamente coinvolte in un approfondito processo di valutazione ad integrazione della precedente compilazione dei questionari, con visite in sede da parte di un team di valutatori esperti composto da Confindustria, Inail, APQI e Accredia.

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 3 febbraio 2012.

Il regolamento del premio (contenente una descrizione delle fasi ed i riferimenti dell’iniziativa) è disponibile sulla homepage del sito Confindustria (http://www.confindustria.it), cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza”.