Il Testo Unico – D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Dopo trent’anni, finalmente, la legislazione italiana possiede un Testo Unico a tutela della salute dei lavoratori. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la cosiddetta ‘nuova 626′, in attuazione della legge n. 123 del 2007.
Il Testo è stato definitivamente deliberato dopo due anni di intensa attività, con un anticipo di due mesi rispetto alla scadenza prevista dalla legge delega.
“Ce l’abbiamo fatta. Non era scontato”, ha commentato il Ministro del Lavoro Cesare Damiano. ”E’ stato fatto un lavoro straordinario, un atto dovuto al Paese, sul quale abbiamo cercato le più larghe convergenze tra le forze sociali e politiche”. Il testo uscito, ha aggiungto Damiano, è “tra i più avanzati della legislazione europea. Il punto, ora, è applicare queste leggi”.
E proprio per garantire una concreta affermazione del provvedimento, il Governo ha scelto di puntare innanzitutto su prevenzione e formazione, oltre che sul coordinamento dell’attività di vigilanza, uno dei nodi di maggiore criticità emersi negli ultimi anni.
La legge provvede innanzi tutto a garantire la piena tutela contro gli incidenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato: “flessibili”, a domicilio e a distanza. Ma inserisce nella legislazione anche altri importanti correttivi: la revisione dell’attività di vigilanza; la revisione del sistema delle sanzioni; l’ alleggerimento degli adempimenti di tipo burocratico a carico delle imprese e la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; l’avvio di provvedimenti a favore della formazione, anche a livello scolastico, per favorire una migliore cultura della sicurezza.
Di seguito le principali scadenze previste dal D.Lgs. 81/2008
15 Maggio 2008, entra in vigore il D.Lgs.81/2008 ad eccezione delle disposizioni riguardanti la Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a) e all’art. 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi), in vigore dal 29 luglio 2008 così come previsto dall’art. 306 (Disposizioni finali) del Decreto in questione.
16 Maggio 2008, gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25 (Obblighi del Medico competente), comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53 (Tenuta della documentazione).
29 Luglio 2008 entrano in vigore le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), ovvero lo svolgimento della Valutazione dei Rischi con elaborazione del Documento previsto dall’art. 28, e relativi aggiornamenti, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, comprese le relative disposizioni sanzionatorie. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
26 aprile 2010 entrano in vigore le disposizioni di cui al Titolo VIII Capo V riguardanti la protezione dei lavoratori a radiazioni ottiche.
30 aprile 2012 da confermare l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal Titolo VIII, Capo IV in merito alla Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai Campi Elettromagnetici in riferimento alla recente Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che modifica la Direttiva 2004/40/CE, recepita dal nostro paese attraverso il D.Lgs. 257/2007, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il Decreto correttivo, D.Lgs. 106/2009, che modifica in alcuni punti il D.Lgs. 81/2008.
Scarica il file in versione pdf del Testo Unico con le modifiche aggiornate del D.Lgs. 106/2009:
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